Milano, Febbraio 2018
IVA - Norme comunitarie in materia di commercio elettronico
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la Direttiva 2017/2455 del 5 dicembre 2017, contenente alcune norme, applicabili dal 1° gennaio 2019, che semplificano il regime speciale (cosiddetto regime del "Mini One Stop Shop" – MOSS) previsto dalla Direttiva IVA per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) resi a committenti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, ed alcune disposizioni, applicabili dal 1° gennaio 2021, che ampliano l'ambito di tale regime speciale.
Sulla stessa Gazzetta Ufficiale sono stati inoltre pubblicati i Regolamenti comunitari 2017/2454 e 2017/2459, di pari data, recanti alcune norme che modificano, rispettivamente, il regolamento n. 904/2010 e il regolamento di esecuzione n. 282/2011, al fine di coordinarli con le previsioni della nuova Direttiva.
Tali provvedimenti, che rientrano nella strategia dell'UE sul "mercato unico digitale", sono finalizzati a rendere più facile il rispetto degli obblighi in materia di IVA da parte delle imprese che operano "online"; essi faciliteranno, inoltre, la riscossione dell'imposta dovuta dai consumatori sugli acquisti "online" di beni e servizi.
Caratteristiche del sistema MOSS
Si ricorda che i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati consumatori (B2C) sono tassati ai fini dell'IVA nel luogo in cui è stabilito il destinatario, cioè nello Stato membro di consumo.
Per facilitare l'assolvimento degli obblighi IVA dei prestatori, sia comunitari che extracomunitari, che dovrebbero altrimenti identificarsi in ciascuno degli Stati membri di consumo dei servizi in questione, è previsto nella Direttiva IVA un regime opzionale, che consente ai prestatori di identificarsi in un unico Stato comunitario, con la possibilità di utilizzare in tale Stato un portale web per assolvere anche gli obblighi IVA (dichiarazione e versamento) relativi ai servizi resi negli altri Stati.
In ambito nazionale, l'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito internet, ha messo a disposizione degli operatori che intendono avvalersi di tale particolare sistema il portale telematico MOSS.
Direttiva n. 2017/2455
Di seguito si illustrano in maniera sintetica le principali disposizioni della nuova Direttiva.
Semplificazioni del regime speciale MOSS
Le norme di semplificazione del regime speciale MOSS sono state adottate dal Consiglio dell'Unione Europea in seguito ad una verifica dell'attuale disciplina, effettuata nel 2015, che ne ha individuato alcuni ambiti suscettibili di miglioramento.
E' stato ritenuto opportuno ridurre gli oneri a carico delle imprese di minori dimensioni che prestano occasionalmente i servizi in questione in altri Stati comunitari: è stata perciò introdotta una soglia, pari a 10.000 euro, al di sotto della quale tali prestazioni sono soggette ad IVA nello Stato di stabilimento del prestatore, a meno che lo stesso non opti per l'applicazione dell'imposta nello Stato membro di consumo.
Nell'ottica di ridurre gli oneri delle imprese che si avvalgono del regime speciale, sono state semplificate le regole per l'emissione della fattura in relazione alle prestazioni in questione, disponendosi l'applicabilità di quelle vigenti nello Stato membro di identificazione del prestatore.
Innovando la precedente normativa in materia, è stato poi consentito di usufruire del regime speciale anche ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea ma registrati ai fini IVA in uno o più Stati membri.
Le suddette semplificazioni devono essere recepite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2018 e si applicano dal 1° gennaio 2019.
Ampliamento del regime speciale MOSS
Nella considerazione che la realizzazione del mercato interno, la globalizzazione e i cambiamenti tecnologici hanno portato ad una forte crescita del commercio elettronico, si prevede l'estensione del regime speciale suddetto alle vendite a distanza di beni, sia provenienti da altri Stati membri che da Paesi terzi.
Poiché gran parte delle vendite a distanza di beni sono realizzate tramite l'uso di interfacce elettroniche, piattaforme, portali o simili, è stato stabilito di rendere responsabili della riscossione dell'imposta su tali operazioni i soggetti che gestiscono gli anzidetti strumenti, che agiscono come intermediari nelle vendite.
L'ambito applicativo del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi è limitato alle vendite di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, mentre nel caso di beni con valore superiore è richiesta una dichiarazione doganale completa al momento dell'importazione.
E' stata disposta l'abolizione dell'esenzione per le importazioni di beni oggetto di piccole spedizioni di valore trascurabile, di cui alla direttiva 2009/132/CE: l'attuale sistema si presta ad abusi in quanto nelle transazioni interne le imprese comunitarie devono invece applicare l'IVA indipendentemente dal valore dei beni venduti, mentre le merci importate beneficiano dell'esenzione e sono spesso deprezzate a tal fine.
Le suddette disposizioni dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2020 e si applicheranno dal 1° gennaio 2021.
Regolamento 2017/2454
Con il Regolamento sono introdotte modifiche al regolamento n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode dell'IVA, che tengono conto dell'estensione del regime speciale MOSS alle vendite a distanza di beni nei confronti di privati.
Tale regolamento si applica dal 1° gennaio 2021.
Regolamento 2017/2459
Al fine di determinare il luogo di effettuazione dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici resi a privati consumatori, sono previste semplificazioni delle modalità per provare il luogo di stabilimento del destinatario.
Essendo complementare alle semplificazioni introdotte dalla direttiva n. 2017/2455 al regime speciale previsto per tali servizi, il regolamento si applica a partire dalla stessa data, cioè dal 1° gennaio 2019.