Federcomated

Milano, Febbraio 2018

COMMISSIONI INTERBANCARIE. Art. 3 del d.lgs. 218/2017: Modifiche al d.lgs. 11/2010 per l’attuazione del Reg. UE 2015/751.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2018 il Decreto legislativo n. 218/2017, che ha recepito la Direttiva UE 2015/2366 (c.d. PSD2) e, in particolare per la parte di interesse della presente circolare, ha adeguato le disposizioni normative nazionali (ossia le disposizioni del d.lgs. 11/2010) al Regolamento UE n. 2015/751, in tema di commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta di debito e di credito.

Ci occuperemo, pertanto, della disamina dell’articolo 3 del citato d.lgs. 218/2017, con l’intento di chiarire e semplificare quanto più possibile la complessa questione delle commissioni interbancarie.

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1. Cosa sono le commissioni interbancarie?

In primo luogo, è bene chiarire cosa si intenda per commissione interbancaria.

Ebbene, una chiara definizione di commissione interbancaria la si può trovare nel testo dei vari Considerando presenti nel Regolamento UE 2015/751, i quali spiegano che “le commissioni interbancarie sono quelle commissioni applicate, di norma, tra i prestatori di servizi di pagamento  convenzionatori [che sono, sostanzialmente, banche e/o istituti specializzati che gestiscono i POS ] e i prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta [che sono anch’esse banche e/o istituti specializzati che emettono le carte] appartenenti a un dato schema di carte di pagamento”.

Ciò significa che le commissioni interbancarie oggetto dell’articolo in commento e del collegato Reg. UE 2015/751, sono le commissioni che si applicano nei rapporti tra banche (e/o istituti specializzati); la normativa, dunque, non prevede automatismi per la riduzione delle diverse commissioni pagate dagli esercenti.

Tuttavia, il Considerando n. 10, sempre del Regolamento europeo sopracitato, prosegue chiarendo che tali commissioni interbancarie costituiscono comunque, di riflesso, una componente principale delle commissioni che vengono poi applicate dalle banche agli esercenti.

Le commissioni interbancarie oggetto di riduzione normativa sono, quindi, una parte importante della “catena” dei costi ed è nelle aspettative del Legislatore che si possa arrivare ad avere effetti di riduzione anche sulle diverse, ma collegate, commissioni applicate agli esercenti.

 


2. Cosa prevede, dunque, l’art. 3 del d.lgs. 218/2017 in merito alle sopra individuate commissioni interbancarie?

Innanzitutto si premette che l’art. 3 del decreto legislativo in commento, ha adeguato la normativa italiana già esistente (ossia il d.lgs. 11/2010) alla normativa europea (Reg. n. 2015/751), inserendo, proprio nel decreto legislativo n. 11/2010, un apposito Titolo (il IV-bis) sulle commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito e di credito.

In particolare, dalla lettura congiunta delle novità normative nazionali ed europee, è previsto che le commissioni interbancarie:
per le carte di debito  non superino il limite massimo dello 0,2%*    e
per le carte di credito non superino il limite massimo dello 0,3 %** .
 

Inoltre, sia per le carte di debito che per le carte di credito:
dal 1° aprile 2018 è previsto che per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro, effettuati dai consumatori, le banche applicheranno una commissione interbancaria di importo ulteriormente ridotto (In questo caso, però, il Legislatore non precisa la percentuale di riduzione) 

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* L’art. 3 d.lgs. 218/2017 precisa che – per le carte di debito –  si tratta di una “commissioni interbancaria media ponderata non superiore all’equivalente dello 0,2% del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite carta di debito”. Inoltre, sempre tale l’articolo 3, precisa che questa previsione legata alle carte di debito, sarà soggetta ad una applicazione transitoria fino al 9 dicembre 2020.

** In questo caso, invece, è il Reg. UE 2017/751 a precisare che – per le carte di credito – si tratta di una commissione interbancaria “non superiore allo 0,3% del valore dell’operazione per ogni operazione tramite carta di credito”. Per le carte di credito, tuttavia, non si riscontra l’applicazione transitoria fino al 9 dicembre 2020 di cui alla precedente nota.

 

3. Quando è entrato in vigore il d.lgs. 218/2017 in commento?

La normativa in commento è entrata in vigore il 13 gennaio 2018 salvo, come detto:
 
- la decorrenza posticipata al 1°aprile 2018 per le ulteriori riduzioni delle commissioni interbancarie legate ai pagamenti di importo inferiore a 5 euro, effettuati dai consumatori (sia per carte di debito che di credito);

- e, per le commissioni interbancarie per le carte di debito (limite massimo dello 0,2%), l’applicazione transitoria di queste dal 13 gennaio 2018 fino al 9 dicembre 2020.