Milano, Gennaio 2018
Direttive e calendario 2018 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 571 del 19/12/2017, scaricabile al link sotto riportato, il quale contiene il Calendario 2018 e le direttive per la limitazione della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, con massa complessiva massima autorizzata, superiore a 7,5 tonnellate (cd. veicoli pesanti), fuori dai centri abitati.
Tra le principali novità introdotte quest'anno si segnalano:
• L'estensione dell' esenzione dai divieti anche ai veicoli adibiti al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali e internazionali, anche se circolano scarichi (nel Decreto dello scorso anno era prevista una anticipazione di quattro ore del termine del divieto per i veicoli diretti agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo);
• L'introduzione del divieto per il Martedì dopo Pasqua (3 Aprile) dalle ore 9:00 alle ore 14:00;
• L'eliminazione del divieto per il 1° Giugno (nel 2017 è stato applicato dalle ore 16:00 alle ore 22:00);
• Il posticipo dalle 8:00 alle 9:00 dell'inizio del divieto previsto per il Sabato che precede le festività natalizie (Sabato 22 Dicembre).
In particolare la circolazione è vietata:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
c) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 marzo;
f) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 31 marzo;
g) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 2 aprile;
h) dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del 3 aprile;
i) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
j) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
k) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
l) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 30 giugno;
m) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 7 luglio;
n) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 14 luglio;
o) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 21 luglio;
p) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 27 luglio;
q) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 28 luglio;
r) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 3 agosto;
s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;
t) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 11 agosto;
u) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
v) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 18 agosto;
w) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 25 agosto;
x) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
y) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
z) dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del 22 dicembre;
aa) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
bb) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
Per ulteriori, ma più specifici dettagli sulle esenzioni, diversificate per tipologia di automezzo e/o prodotto trasportato, si rinvia all’elencazione di cui agli articoli 3, 4, 8, 9 del decreto ministeriale sopra citato.