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Milano, Gennaio 2018

Divieto di commercializzazione degli shopper - Chiarimenti

Il Ministero dell'Ambiente, in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, ha fornito chiarimenti interpretativi sulle nuove disposizioni in materia di commercializzazione degli shopper, introdotte dall'art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), come convertito in legge dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in attuazione degli obblighi contenuti nella direttiva 2015/720/UE in materia di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

Viene sottolineato come, in base a questi principi e criteri di delega e in attuazione delle definizioni e disposizioni della direttiva 2015/720/UE, il Legislatore nazionale abbia previsto un doppio regime:
• una disciplina che conferma il divieto di commercializzazione delle borse in materiale leggero o di maggiore spessore e introduce formalmente il c.d. "pricing" (cioè il divieto di fornitura delle buste di plastica a titolo gratuito) già ampiamente praticato dagli operatori del settore su base volontaria;
• un insieme di norme che introduce gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2018, restrizioni alla commercializzazione delle buste di plastica ultraleggere che si concretizzano attraverso il divieto delle buste ultraleggere non ecologiche e prevede, anche per detta tipologia di buste, il c.d. "pricing".

BUSTE DI PLASTICA COMMERCIALIZZABILI
Tutto ciò premesso e alla luce della disposizione applicabile dal 1° gennaio 2018, si ritiene utile riassumere la disciplina dell'utilizzo delle borse di plastica fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti (art. 218, comma 1, lett. dd-ter, D.Lgs. n. 152/2006):

1. Borse di plastica riutilizzabili
• borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
• con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
• con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
• borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
• con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
• con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

2. Borse di plastica monouso "leggere", biodegradabili e compostabili, certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;

3. Borse di plastica monouso "ultraleggere", biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, ai fini di igiene fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.

OBBLIGO DI FAR PAGARE TUTTE LE BORSE DI PLASTICA AMMESSE AL COMMERCIO
Sull'argomento, si evidenzia che l'art. 226 bis, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché le borse di plastica riutilizzabili "non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite".
Parimenti, l'art. 226-ter, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le borse ultraleggere, "non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite".

UTILIZZO DI BORSE PORTATE DALL'ESTERNO PER ASPORTO PRODOTTI SFUSI
Un ulteriore chiarimento è relativo, anche al fine del coordinamento con le regole di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti come previste dal comma 3 dell'art. 226-ter, D.Lgs. n. 152/2006, alla possibilità, da parte del consumatore che non intende pagare la borsa ultraleggera, di utilizzare, al posto della stessa, imballaggi portati dall'esterno del negozio.

Per quanto riguarda l'utilizzo di borse portate dall'esterno degli esercizi commerciali in sostituzione delle borse ultraleggere fornite esclusivamente a pagamento ai consumatori a partire dal 1° gennaio 2018, il Ministero sottolinea come la nuova disciplina introdotta dall'art. 9-bis del decreto-legge n. 91/2017, come convertito in legge, si applichi esclusivamente alle borse di plastica come definite dal nuovo art. 218, comma 1, lett. dd-ter), ai sensi del quale le borse di plastica sono "borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti"; viene ribadito, inoltre, che il comma 3 dell'art. 226-ter del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce testualmente che "nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti(UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare".

Conseguentemente, ancorché qualunque pratica volta a ridurre l'utilizzo di nuove borse di plastica risulti indubbiamente virtuosa sotto il profilo degli impatti ambientali, il Ministero dell'Ambiente ritiene che sul punto la competenza a valutarne la legittimità e la conformità alle normative igienico-alimentari richiamate nel citato comma 3 dell'art. 226-ter spetti al Ministero della Salute. Lo stesso Dicastero, allo stato, è orientato (dichiarazioni del Segretario generale del Ministero rilasciate all'Ansa) a consentire l'utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso della clientela, che però rispondano ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Tali sacchetti dovranno risultare non utilizzati in precedenza e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica e verificare, stante la responsabilità di garantire l'igiene e la sicurezza delle attrezzature presenti nell'esercizio e degli alimenti venduti alla clientela.

Al fine di una migliore comprensione delle tipologie di sacchetti interessate dalla normativa, si allega l'opuscolo informativo predisposto da Confcommercio e Assobioplastiche.

Si ricorda, inoltre, che non è prevista alcuna possibilità di smaltire scorte di sacchetti non conformi.

Si informa, infine, che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 7 dicembre 2017, ha sottolineato come eventuali pratiche effettuate dalle imprese commerciali e volte ad applicare all'utente finale prezzi inferiori a quelli di acquisto degli shopper, non comportino l'obbligo del rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 218 in materia di vendite sottocosto.

Anche il Ministero dello Sviluppo Economico, salvo diverso avviso del Ministero della Salute, riterrebbe ammissibile la possibilità per la clientela, nei reparti di vendita di alimenti organizzati a libero servizio, di utilizzare gli shopper già in loro possesso.