Milano, Ottobre 2018
Divieto di commercializzazione dei sacchetti
Il recente Decreto Legge Mezzogiorno (D.L 20 giugno 2017 n. 91), ha confermato i divieti di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed ha introdotto lo stop graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità.
La principale novità introdotta dal Legislatore, è quella relativa al recepimento della direttiva 2015/720/UE nella parte non obbligatoria (borse per alimenti sfusi): stop graduale (a partire dal 1° gennaio 2018) ai sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spessore, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta) che dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432, ma contenere anche una percentuale crescente di carbonio biobased (secondo lo standard UNI CEN/TS 16640): almeno il 40% dal 1 gennaio 2018, il 50% dal 1 gennaio 2020 e non inferiore al 60% da gennaio 2021. Anch'essi poi potranno essere ceduti esclusivamente a pagamento e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti.
Ulteriori novità riguardano:
- le informazioni che devono essere rese ai consumatori;
- l'apposizione di diciture identificative delle borse commercializzabili da parte dei produttori;
- gli obblighi di relazione alla Commissione europea circa l'utilizzo di borse di plastica;
- l'organizzazione di campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente.
Al Conai, infine, viene affidato il compito di acquisire i dati sulla produzione e distribuzione di sacchetti in plastica, che saranno elaborati dall'Ispra per calcolare l'utilizzo pro capite, dato da inviare alla Commissione europea come richiesto dalla Direttiva europea 2015/720.