Milano, Luglio 2017
IVA - Scissione dei pagamenti (cosiddetto "split payment") - Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 50 del 2017 – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 Giugno 2017, attraverso il quale è stata data attuazione ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, del D.L. n. 50 del 2017, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.
Di seguito, si illustrano le disposizioni del Decreto in esame.
• Attuazione dell'art. 1 del D.L. n. 50 del 2017 (Art. 1).
Nel modificare l'art. 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, viene previsto, innanzitutto, che le disposizioni del Decreto in commento si applicano alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società, per le quali tali soggetti non sono debitori d'imposta ai sensi della normativa in materia di IVA.
A tale riguardo, viene disposto che l'imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni e dalle società cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile.
Viene previsto, tuttavia, che le pubbliche amministrazioni e società possono comunque optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima.
Con l'aggiunta del comma 01 all'articolo 5 del citato Decreto, viene previsto che le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano il versamento dell'imposta dovuta, ai sensi del citato art. 17-ter, attraverso il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.
Attraverso l'inserimento dell'art. 5-bis, rubricato "Individuazione delle pubbliche amministrazioni", viene previsto che, in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016, mentre, per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, occorre fare riferimento all'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente.
In ordine, invece, all'individuazione delle società, attraverso l'aggiunta dell'art. 5-ter, il Decreto in commento dispone che, in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni del citato art. 17-ter si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, che risultano tali alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50 del 2017 (24 aprile 2017), come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre, per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni in parola si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 30 settembre precedente, individuate a seguito della pubblicazione del relativo elenco entro il 20 ottobre di ciascun anno.
A tale riguardo, è previsto che, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'elenco, le società interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori, mentre l'elenco definitivo è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo.
Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, le società non più controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni del citato art. 17-ter alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno, mentre nel caso in cui, invece, venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre, le società non più controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni in parola alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
Viene previsto, infine, che nell'ambito delle società controllate, di cui al comma 1-bis, lettere a), b) e c), del più volte citato art. 17-ter, sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali e/o da società controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni locali di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis e/o da società controllate da queste ultime.
2. Efficacia (Art. 2).
L'articolo in esame prevede che le disposizioni del Decreto si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
In sede di prima applicazione, al fine di agevolare l'adeguamento dei sistemi contabili alle disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, le società ivi contemplate possono annotare le fatture, per le quali l'esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell'imposta, entro il 18 dicembre 2017.