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Milano, Giugno 2017

Split payment - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017

Come noto, con l'art. 1 del D.L. 24 aprile n. 50, il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment) è stato esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB.

Con il decreto in esame è stato modificato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, avente ad oggetto le modalità ed i termini per il versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni, in seguito all'applicazione del meccanismo dello split payment, al fine di:

• prevedere che le pubbliche amministrazioni possano optare per la esigibilità dell'imposta anticipata al momento della registrazione in fattura;
• prevedere che le pubbliche amministrazioni e le società, che acquistano beni e/o servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini IVA, effettuino il versamento dell'imposta con il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione;
• individuare le pubbliche amministrazioni coinvolte, in sede di prima applicazione. Ai sensi del nuovo articolo 5-bis, per le operazioni per le quali è messa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, si deve far riferimento alle PP.AA. inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016;
• individuare le pubbliche amministrazioni coinvolte a decorrere dalle operazioni effettuate dal 2018. Tali pubbliche amministrazioni saranno quelle indicate  nell'elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2017;
• individuare le società coinvolte, in sede di prima applicazione. Ai sensi del nuovo art. 5-ter, per le operazioni per le quali è messa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, si deve far riferimento alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data di entrata in vigore del DL n. 50 del 2017;
• individuare le società coinvolte a decorrere dalle operazioni effettuate dal 2018. Tali società saranno quelle indicate  nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 30 settembre 2017. Entro il successivo 20 ottobre, dovrà essere pubblicato un elenco delle società tenute all'applicazione dello split payment, da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB avvenga nel corso dell'anno ed entro il 30 settembre, tali nuove società dovranno applicare il meccanismo dello split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare nel corso dell'anno ed entro il 30 settembre, le società non più controllate o non più incluse nell'indice FTSE MIB dovranno continuare ad applicare lo split payment fino al 31 dicembre dell'anno. Se il controllo o l'inclusione verranno a mancare dopo il 30 settembre, le società non più controllate o non più incluse nell'indice FTSE MIB dovranno continuare ad applicare lo split payment fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Inoltre, viene previsto che, fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi, relativi alla gestione amministrativo-contabile, e comunque non oltre il 31 ottobre 2017, le PP.AA. che applicano lo split payment, per effetto del D.L. n. 50, debbono accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, entro il 16 novembre 2017. Le società potranno, altresì, annotare le fatture, per le quali l'esigibilità si verificherà dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento entro il 18 dicembre 2017.

Infine, viene stabilito che, per l'anno 2017, in materia di acconto IVA, i soggetti che applicano lo split payment, qualora utilizzino il metodo c.d. storico, dovranno tenere conto dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto sottoposte a split payment, divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, oppure, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.