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Milano, Giugno 2017

Manovra correttiva – Disposizioni fiscali - Legge n. 96 del 21 giugno 2017

  Nel Supplemento Ordinario n. 31 della Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 è stata pubblicata la legge 21 giugno 2017 n. 96, recante: ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Il decreto legge n. 50/2017 (la c.d. manovra correttiva alla legge di bilancio 2017) è stato convertito in legge.

Di seguito si riportano le disposizioni fiscali contenute nel provvedimento in esame, con le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge.

Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale (art. 1, commi da 1 a 4-ter)

Viene esteso il c.d. meccanismo dello split payment a:
√ tutte le operazioni Iva effettuate nei confronti della PA, per le quali i cessionari o committenti non siano debitori d'imposta,
√ a soggetti ad elevata affidabilità fiscale seppur non facenti parte della PA; si tratta di:
   - società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 
   - società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
   - società controllate direttamente o indirettamente dalle precedenti società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui all'articolo 1, comma 2, L. n. 196/2009;
   - società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana,
√ alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono la ritenuta alla fonte sui compensi percepiti (professionisti).

In sede di conversione, sono state apportate le seguenti modifiche:
• a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment;  i cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione devono applicare tale modalità di versamento dell'IVA;

• vengono esclusi dall'applicazione delle norme sullo split payment gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le disposizioni di attuazione della suddetta disciplina, che si applicheranno alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Sempre in sede di conversione, a partire dal 1° gennaio 2018, viene disposta un'accelerazione dei rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi d'imposta a cui si applica lo split payment.

Per tali soggetti, i rimborsi saranno pagati direttamente dalla struttura di gestione (Equitalia), sui fondi di bilancio resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, eliminando così i tempi per l'accredito di specifici fondi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

E’ demandato a un decreto del MEF l'attuazione di tali disposizioni.

Norma interpretativa in tema di prestazioni accessorie nell'ambito dell'attività di trasporto (art. 1, comma 4-quater)

In sede di conversione, è stata introdotta  una norma interpretativa delle disposizioni che qualificano alcune prestazioni come accessorie ai fini IVA, cui si applica il medesimo trattamento dell'operazione principale alle condizioni di legge.

In particolare, le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono qualificate come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5% (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10% (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).

Solidarietà nel pagamento dell'IVA – Trasporti (art. 1, comma 4-quinquies)

Viene affidato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di estendere le disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell'IVA anche al settore dei combustibili per autotrazione.


Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis)

In sede di conversione in legge, è prevista, per le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni, avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni, la possibilità di utilizzare una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti dell'eventuale stabile organizzazione.

I soggetti, i quali ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio italiano costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione, mediante presentazione di un'apposita istanza.

Qualora l'Agenzia delle entrata ne constati la sussistenza, invia al contribuente un invito, al fine di definire, in contradditorio, i debiti tributari della stabile organizzazione, per i periodi di imposta per i quali siano scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni.

Il beneficio per coloro che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione mediante  l'accertamento con adesione, consiste nella riduzione alle metà delle sanzioni amministrative; in tal caso il reato di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/ 2000) non è punibile.

Non possono avvalersi della norma in esame le società che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione dell'istanza in esame.

Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure (art. 1-ter)

In sede di conversione in legge, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina della riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale (.cd. voluntary disclosure).

Ai fini della collaborazione volontaria, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente ed autonomo, ad essi si applica la disciplina del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (detrazione dell'imposta pagata all'estero), anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero.

Inoltre, viene esteso, sempre ai fini della voluntary disclosure, l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla legge anche con riferimento all'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) ed all'IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Le sanzioni, determinate in misura pari al 60% - 85% del minimo, si applicano all'ipotesi in cui il contribuente non provveda spontaneamente al versamento delle somme dovute entro i termini di legge.

Il recupero delle somme da parte dell'Agenzia delle entrate non avviene più sull'ammontare calcolato secondo quanto previsto per il mancato versamento (dunque con l'applicazione di una sanzione specifica), ma recuperando quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza di collaborazione originariamente presentata, ferma restando la maggiorazione del dieci%.

Viene, inoltre, introdotto un limite all'importo delle somme da versare in tale ipotesi, che non può essere comunque superiore a quello determinato per l'ipotesi di mancato spontaneo versamento.

Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi (art. 1-quater)

In sede  di conversione in legge, è stato stabilito che  i certificati di regolarità fiscale, ivi compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, ove il contribuente si intenda avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari (la c.d. rottamazione delle cartelle), sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.

La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.

I rimborsi sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte dei debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili.

Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, l'erogazione del rimborso può essere sospesa.

Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA (art. 2)

Viene dimezzato, passando da due ad un anno, il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati.

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Il termine ultimo, entro il quale deve essere eseguita la registrazione delle fatture dei beni e servizi acquistati e importati,  è individuato alla data di presentazione della dichiarazione Iva riferita all'anno di ricezione della fattura.

In sede di conversione in legge, è stata prevista l'applicazione, alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, dell'anticipo dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto.

Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro IVA.

Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni (art. 3, commi da 1 a 4-bis)

Viene ridotto da 15.000 a 5.000 euro l'importo al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive sul reddito e all'Irap, possono essere utilizzati in compensazione solo con l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale.

Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione della normativa.

In sede di conversione in legge, è stato disposto quanto segue:
• l'obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui grava sui contribuenti che intendano utilizzare in compensazione il credito sia annuale sia infrannuale IVA; detto visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull'istanza di rimborso infrannuale;
• nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

E’ vietato utilizzare la compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all'atto di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati.

Il modello F24 è scartato, qualora il credito d'imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all'importo previsto dalle norma che fissano il limite massimo dei crediti compensabili. Si affida a provvedimenti di rango secondario l'attuazione progressiva di tale disposizione e le modalità di comunicazione dello scarto ai contribuenti interessati.

Regime fiscale delle locazioni brevi (art. 4, commi da 1 a 6)

In caso di opzione, si applica la cedolare secca, con aliquota pari al 21%, ai redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017.

Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

In sede di conversione, viene stabilito che, con un regolamento ministeriale, dovranno essere definite, ai fini dell'applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i criteri in base ai quali l'attività di locazione oggetto dello speciale regime si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali che rilevano ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, anche avuto riguardo al numero degli immobili locati e della durata delle locazioni nell'anno solare.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere i dati relativi ai contratti, conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.

I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento. 

Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

In sede di conversione, è stato previsto che gli intermediari non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono all'obbligo di ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione.

I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d'imposta, possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente.

Il soggetto, che incassa il canone ovvero che interviene nel suo pagamento, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Istituzione o rimodulazione dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno (art. 4, comma 7)

In sede di conversione in legge, è stato  disposto che  è consentito  ai comuni di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, in deroga alle norme della legge di stabilità 2016 che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.


Norma di interpretazione autentica sul regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (art. 4, comma 7-bis)

In sede di conversione in legge, è stato chiarito che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238/2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147/2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni.

 In tal caso, si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini (art. 4-bis)

In sede di conversione in legge, è stata modificata  la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini.

Viene estesa fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori o ad altri soggetti privati, che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica.

La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Le modalità attuative della norma saranno definite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Rideterminazione delle aliquote dell'ACE (art. 7)

In sede di conversione in legge, è stata stabilita una riduzione delle aliquote ACE.

In particolare, dall'ottavo periodo d'imposta, l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5% in luogo del 2,7%.

Inoltre, la misura di aliquota, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, è fissata nella misura dell'1,6%, in luogo del 2,3%.

Le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, pertanto dal 2017.

Rimane altresì ferma la modalità di determinazione dell'acconto per l'anno d'imposta 2017: ai fini dell'IRES, il calcolo dell'acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le aliquote sopra riportate.

 

Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari (art. 8)

Tutti i beni immobiliari dei debitori sono pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a 120.000 euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite.

Resta ferma l'impignorabilità dell'unico immobile di proprietà adibito ad uso abitativo e in cui il debitore risiede.

Sterilizzazione aumenti di aliquote IVA (art. 9)

L’aumento delle aliquote IVA è il seguente:
- l’aliquota ridotta del 10% passerà all’11,5% nell’anno 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- l’aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis)

Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore.

Si ricorda che già l'art. 7-bis, D.L. n. 193/2016, abolendo gli studi di settore, introduce, in loro sostituzione, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.

Tali indici devono essere individuati con decreto ministeriale (non ancora emanato).

Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche ai fini dell'accesso al regime premiale.

Gli indici dovranno essere approvati, con decreto del MEF, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento  dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà individuare le attività economiche interessate dagli indici.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame (24 giugno 2017).

È prevista l'istituzione di una Commissione di Esperti per la valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono.

I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici saranno acquisiti dalle dichiarazioni fiscali, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.

Inoltre, i contribuenti, cui si applicano gli indici, dovranno dichiarare, come già avveniva con gli studi di settore, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, che saranno individuati con appositi provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Per i periodi d'imposta 2017 e 2018 il provvedimento dovrà essere emanato entro il termine previsto per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.

Tali indici non devono essere applicati ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
• ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
• dichiara ricavi, o compensi, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

I contribuenti possono indicare, nelle dichiarazioni fiscali, ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi.

Tali ulteriori componenti positivi rileveranno anche ai fini dell'IRAP e dell'IVA (si applicherà l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato).

La dichiarazione degli ulteriori importi non comporterà l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

Il regime premiale, da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, consiste:
• nell'esonero dall'apposizione del visto di conformità, relativamente all'IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all'IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
• nell'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
• nell'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
• nell'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
• nell'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
• nell'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

Compensazione somme iscritte a ruolo (art. 9-quater)

Viene estesa al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione.


Reclamo e mediazione (art. 10)

Al fine di ridurre i contenziosi tributari, l'istituto del reclamo/mediazione è esteso alle controversie tributarie di valore fino a 50.000 euro.

L'estensione si applica per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018.

In sede di conversione in legge, sono esclusi dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali UE.

 
Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11)

E’ prevista la definizione agevolata delle controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio.

La definizione delle suddette controversie avviene col pagamento di tutti gli importi che sono stati oggetto di contestazione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Nel caso di controversie relative agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la loro definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

Per poter usufruire della definizione in esame, è necessario che il ricorrente sia costituito nel giudizio di primo grado entro la data del 31 dicembre 2016 e che il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva.

Gli importi dovuti sono rateizzabili con un massimo di tre rate.

Non sono rateizzabili gli importi fino a euro 2.000.
 
Il versamento degli importi dovuti a seguito di definizione o della prima rata dell'importo è pari al 40 per cento del totale delle somme dovute e deve avvenire entro il 30 settembre 2017; il pagamento della seconda rata è pari all'ulteriore 40 per cento e deve essere effettuato entro il 30 novembre 2017; il pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20 per cento, deve avvenire entro il 30 giugno 2018.

L'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione.

Dagli importi dovuti a seguito della definizione vanno scomputati quelli già versati in pendenza di giudizio o dovuti per la c.d. “rottamazione delle cartelle”.

Per poter usufruire dell'agevolazione, il contribuente deve presentare entro il 30 settembre 2017 all'Agenzia delle entrate una domanda di definizione, distinta per ciascuna controversia.

Sul piano processuale, le controversie definibili non sono sospese, salva apposita richiesta da parte del contribuente; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017 e, se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018 e, nei successivi sessanta giorni, può essere impugnato dinanzi l'Organo giurisdizionale presso cui pende la lite.

In caso di presentazione della domanda di definizione, il processo si estingue nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2018, non viene presentata l'istanza di trattazione dalla parte che ha interesse.

Le modalità di presentazione della domanda di definizione saranno definite con successivo ed apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

In sede di conversione in legge, sono state apportate le seguenti modifiche:
• è consentito a ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, di stabilire, con le modalità di legge previste per i propri atti,  l'applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente;
• è estesa l'applicazione temporale della definizione agevolata delle controversie tributarie ai giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del citato D.L. n. 50/2017).

Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere (art. 12-bis)

In sede di conversione in legge, è stata modificata la disciplina del credito d'imposta per la ristrutturazione edilizia e l'eliminazione delle barriere architettoniche, concesso in favore delle imprese alberghiere.

E’ stato modificato l'art. 10, comma 7, secondo periodo, D.L. n. 83/2014, che riconosce il credito d'imposta anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo; tale modifica è stata attuata allo scopo di:
• eliminare la riserva del 10% delle risorse complessivamente stanziate per gli interventi diversi da quelli sugli immobili;
• chiarire che il riconoscimento del credito d'imposta, in tali casi, avviene anche se tali beni non sono destinati in via esclusiva agli immobili alberghieri oggetto di intervento;
• rendere più stringenti le condizioni per usufruire del beneficio, che per effetto delle modifiche in esame viene concesso a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo, in luogo del secondo.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione (art. 57-bis)

E’ prevista l'attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente.

Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un successivo ed apposito DPCM.

Modifiche “patent box” (art. 56)

Non è più possibile utilizzare l’agevolazione “patent box” relativamente ai redditi derivanti dall’utilizzo di marchi d’impresa.

Il suddetto beneficio è applicabile anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente beni agevolabili.

Le suddette nuove disposizioni sono applicabili:
• per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali l’opzione per l’agevolazione è esercitata dal 1° gennaio 2017;
• per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal  terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente all’opzione per l’agevolazione esercitata dall’1 gennaio 2017.

Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni alle opzioni per l’agevolazione esercitate per i primi due  periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014 e comunque non oltre il 30 giugno 2021.

Riserve IRI (art. 58)

In caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore / collaboratori / soci.

In tal caso è riconosciuto un credito d’imposta pari al 24%.