Milano, Aprile 2017
MUD - Prorogato al 2 maggio il termine ultimo per la presentazione
E’ prorogata al 2 maggio 2017 la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), essendo sia il 30 aprile, sia il 1° maggio successivo entrambi festivi.
Modulistica e istruzioni da utilizzare, non essendo intervenute modifiche entro il termine del 1° marzo u.s., sono sempre quelle contenute nel Dpcm 17/12/2014, come confermati dal successivo Dpcm 21/12/2015.
Si ricorda che l’obbligo di presentazione riguarda principalmente i gestori di rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi (nonché i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, quando i rifiuti derivino da lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento, fanghi prodotti da potabilizzazione, trattamenti e depurazione di acque reflue).
Come previsto, restano esclusi i seguenti soggetti:
- le imprese con più di dieci dipendenti, ma che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività del commercio e dei servizi;
- i soggetti non organizzati in Enti/imprese (singoli professionisti, studi associati);
- i soggetti esercenti le attività di: parrucchiere, barbiere, tatuatore e le attività degli istituti di bellezza, che producono rifiuti pericolosi compresi quelli a rischio infettivo (aghi, siringhe, oggetti taglienti);
- i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche -AEE- che effettuano il raggruppamento RAEE in ragione del ritiro “uno contro uno” dell’AEE venduta; i trasportatori di RAEE incaricati dai distributori; gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica che raggruppano RAEE.
Si ricorda, inoltre, che per quanto riguarda le sanzioni relative alla mancata presentazione del MUD, continuano ad applicarsi quelle previste dall’art. 258 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente al D.Lgs. 205/2010, per cui è punito l’inadempimento parziale o totale nonché il ritardo nell’obbligo di comunicazione MUD, come segue:
- i soggetti obbligati che non effettuino la comunicazione MUD ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa da 2600 a 15500 euro;
- se tale comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza (cioè entro il 29 giugno) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro.