Milano, Settembre 2016
Modulo di attestazione delle assenze del conducente dalla guida di veicoli con cronotachigrafo
Il Dipartimento di pubblica sicurezza- direzione centrale per la polizia stradale, ha pubblicato il 1 settembre la circolare 300/A/5933/16/111/20/3 (in allegato), destinata ai competenti uffici territoriali, in cui si esplicitano gli impatti del nuovo Regolamento (UE) 165/2014 sui tachigrafi nel trasporto su strada sul modulo di controllo delle assenze introdotto dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144.
Il decreto, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, prevedeva per i conducenti di veicoli con cronotachigrafo, l'obbligatorietà del modulo di controllo delle assenze, per attestare eventuali assenze dalla guida per malattia, ferie o per guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento 561/2006.
Tale modulo, in caso di assenze alla guida, doveva essere esibito ad ogni controllo delle forze dell'ordine, e una copia doveva essere conservata dall'impresa di trasporto per un anno.
L'art.34 del Regolamento 165/2014 ha sancito l'impossibilità da parte della pubblica autorità degli Stati membri di imporre ai conducenti l'obbligo di presentare moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo (cfr ns. circ n.8/2015).
La Circolare ha, dunque, precisato che conseguentemente, è decaduto l'obbligo di esibizione del modulo di controllo delle assenze, così come l'applicabilità delle relative sanzioni per il conducente che non lo presenta, e per l'impresa che non lo conserva per il tempo stabilito.
Resta ferma la possibilità di compilazione e presentazione del modulo, anche per agevolare i controlli delle forze di polizia per attestare il rispetto dei tempi di guida dei conducenti.