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Milano, Gennaio 2016

Direttive e calendario 2016 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha stabilito il calendario e le direttive per le limitazioni della circola-zione stradale dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati per il 2016.

Tra le principali novità introdotte quest'anno si segnalano:

• Il posticipo dalle 8:00 alle 9:00 dell'inizio dei divieti di circolazione in alcuni giorni festivi e nelle domeniche nei mesi non estivi
• La stabilizzazione dell'esenzione dai divieti in favore dei trasporti combinati
• L'estensione anche ai veicoli autorizzati a circolare in esenzione dai divieti per esigenze legate a cicli continui di produzione della possibilità di richiedere un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a 4 mesi, per viaggi ripetuti
• L'introduzione di esenzioni dal rispetto dei divieti di circolazione validi per il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168 del Codice della Strada, per i veicoli militari, delle forze di polizia e delle forze armate straniere.

In particolare, per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti a trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, sarà vietata la circolazione secondo le modalità riportate nel prospetto se-guente:
 
CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE FUORI CENTRI ABITATI
VEICOLI PTT>7,5T  ANNO 2016
Gennaio       Durata divieto
Venerdì 1° ore 9:00-22:00
Domenica 3 ore 9:00-22:00
Mercoledì 6 ore 9:00-22:00
Domenica 10 ore 9:00-22:00
Domenica 17 ore 9:00-22:00
Domenica 24 ore 9:00-22:00
Domenica 31 Ore 9:00-22:00
Febbraio
Domenica 7 ore 9:00-22:00
Domenica 14 ore 9:00-22:00
Domenica 21 ore 9:00-22:00
Domenica 28 ore 9:00-22:00
Marzo
Domenica 6 ore 9:00-22:00
Domenica 13 ore 9:00-22:00
Domenica 20 ore 9:00-22:00
Venerdì 25 ore 14:00-22:00
Sabato 26 ore 9:00-16:00
Domenica 27 PASQUA ore 9:00-22:00
Lunedì 28 ore 9:00-22:00
Aprile
Domenica 3 ore 9:00-22:00
Domenica 10 ore 9:00-22:00
Domenica 17 ore 9:00-22:00
Domenica 24 ore 9:00-22:00
Lunedì 25 ore 9:00-22:00
Maggio
Domenica 1 ore 9:00-22:00
Domenica 8 ore 9:00-22:00
Domenica 15 ore 9:00-22:00
Domenica 22 ore 9:00-22:00
Domenica 29 ore 9:00-22:00
Giugno
Giovedì 2 ore 8:00-22:00
Domenica 5 ore 7:00-22:00
Domenica 12 ore 7:00-22:00
Domenica 19 ore 7:00-22:00
Domenica 26 ore 7:00-22:00
Luglio
Sabato 2 ore 8:00-16:00
Domenica 3 ore 7:00-22:00
Sabato 9 ore 8:00-16:00
Domenica 10 ore 7.00-22:00
Sabato 16 ore 8:00-16:00
Domenica 17 ore 7:00-22:00
Sabato 23 ore 8:00-16:00
Domenica 24 ore 7.00-22:00
Venerdì 29 ore 16:00-22:00
Sabato 30 ore 8:00-22:00
Domenica 31 ore 7.00-22:00
Agosto
Venerdì 5 ore 14:00-22:00
Sabato 6 ore 8:00-22:00
Domenica 7 ore 7:00-22:00
Domenica 14 ore 7:00-22:00
Lunedì 15 ore 8:00-22:00
Sabato 20 ore 8:00-16:00
Domenica 21 ore 7:00-22:00
Sabato 27 ore 8:00-16:00
Domenica 28 ore 7:00-22:00
Settembre
Domenica 4 ore 7:00-22:00
Domenica 11 ore 7:00-22:00
Domenica 18 ore 7:00-22:00
Domenica 25 ore 7:00-22:00
Ottobre
Domenica 2 ore 9:00-22:00
Domenica 9 ore 9:00-22:00
Domenica 16 ore 9:00-22:00
Domenica 23 ore 9:00-22:00
Sabato 29 ore 9:00-16:00
Domenica 30 ore 9:00-22:00
Novembre
Martedì 1 ore 9:00-22:00
Domenica 6 ore 9:00-22:00
Domenica 13 ore 9:00-22:00
Domenica 20 ore 9:00-22:00
Domenica 27 ore 9:00-22:00
Dicembre
Domenica 4 ore 9:00-22:00
Giovedì 8 ore 9:00-22:00
Domenica 11 ore 9:00-22:00
Domenica 18 ore 9:00-22:00
Domenica 25 ore 9:00-22:00
Lunedì 26 ore 9:00-22:00
 
Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. La limitazione delle 7,5 tonnellate non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Dal rispetto del calendario di divieti sono esentati, anche se circolanti scarichi, i seguenti veicoli e complessi di veicoli:

• adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti ( Vigili del Fuoco, Protezione Civile);
• militari, o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
• utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
• delle Amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "servizio nettezza urbana" nonché "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'ammi-nistrazione comunale competente;
• adibiti a servizi postali;
• del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
• adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo, sia pubblico che privato;
• adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agoni-stiche autorizzate da effettuarsi, o effettuate, nelle 48 ore;
• adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
• adibiti al trasporto di forniture di viveri o servizi indispensabili alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
• adibiti esclusivamente al trasporto di giornali, quotidiani e periodici, prodotti per uso medico;
• adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al suo cari-camento. Detti veicoli dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle di-mensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 metri, ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
• classificati macchine agricole, adibiti al trasporto di cose e circolanti fuori dalla rete stradale di interesse nazionale;
• costituiti da autocisterne adibite al trasporti di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;
• adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari;
• per il trasporto  esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
• per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili quali frutta e ortaggi freschi,  carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica at-testazione all'interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'Estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, Tali veicoli dovranno essere muniti di cartelli analoghi a quelli in precedenza descritti per i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di latte;
• prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo ed il luogo della revisione, escludendo dal percorso i tratti autostradali;
• che compiono un percorso per il rientro alle sedi dell'impresa intestataria degli stessi, prin-cipale o secondarie, da documentare con ‘esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla camera di Commercio, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
• trattori isolati per il percorso di rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, se impiegati per trasporti combinati (n.b. da chiarire i riferimenti che appaiono superati nella nuova versione del decreto)
• fatta salva l'anticipazione di 4 ore del termine del divieto previsto per i veicoli diretti agli in-terporti e ai terminal intermodali (art.2, comma 3) esposta in seguito, per i veicoli ed i com-plessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001. (tra-sporto di cose tra Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ri-corrono le seguenti condizioni: a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria; b) la parte iniziale o terminale del tragitto, ef-fettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km. in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco) purché muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada non potrà, in nessun caso, superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o sbarco.


Dal rispetto dei divieti di circolazione possono, inoltre, essere esclusi, mediante specifica autorizzazione prefettizia:

-  i veicoli adibiti al trasporto di prodotti che, sebbene non inclusi nella lista dei prodotti deperibili motivo di deroga, per loro intrinseca natura, o per fattori climatici e stagionali necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i mezzi adibiti al trasporto di prodotti  per l'alimentazione degli animali;
- le macchine agricole, destinate al trasporto di cose, sulla rete stradale di interesse nazionale;
- i veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, debi-tamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
 
Tutti i veicoli autorizzati dalle Prefetture alla circolazione in deroga, ad eccezione delle macchine agricole, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 metri, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

In generale sono confermati i trattamenti particolari riservati ai trasporti che coinvolgono l'Estero e le isole maggiori, nonché ai trasporti intermodali, purché i veicoli utilizzati siano dotati di specifica idonea documentazione.

In particolare, l'art. 2 del Decreto stabilisce che per i veicoli provenienti dall'Estero e dalla Sardegna l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, per i veicoli diretti in Sardegna il termine del divieto è anticipato di 4 ore e per quelli destinati all'Estero di 2 ore. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo in precedenza citato, di usu-fruire -con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.

Anticipato di quattro ore anche il termine del divieto per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza na-zionale o in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Torino, Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola, e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento ed agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero.

La stessa anticipazione si applica nei casi di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate, tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati su treno.

Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dal continente, l'orario di inizio del divieto è posti-cipato di 4 ore. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore e un semirimorchio, la deroga appli-cabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia pro-veniente dalla rimanente parte del territorio nazionale.

Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli e ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia provenienti dal continente a mezzo di traghettamenti, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

L'esposto calendario di divieti di circolazione non deve, inoltre, essere rispettato dai veicoli circolanti in Sardegna per raggiungere il continente, da quelli circolanti sulle strade della Sicilia per raggiungere tramite traghetto la rimanente parte del territorio nazionale, ad eccezione di quelli diretti alla Regione Calabria  attraverso i porti di  Reggio Calabria e  Villa San Giovanni, nonché dai veicoli impiegati in tra

sporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007 e successive modifiche e integrazioni (Ecobonus), che rientrano nel campo di applicazione del già richiamato Decreto Ministro dei Trasporti 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenota-zione/biglietto d'imbarco.

Per i veicoli impegnati nelle due direzioni della tratta Sicilia-Calabria, attraverso i porti di Reggio Ca-labria e Villa San Giovanni, l'orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipa-to di pari misura.

Tutte le richiamate disposizioni relative al posticipo dell'inizio del divieto e all'anticipo della sua fine per particolari tipologie di trasporto, troveranno applicazione anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle relative autoriz-zazioni.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto, il calendario dei divieti non trova applicazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità:

-  adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (vigili del fuoco, protezione civile, etc);
-  militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
-  utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
-  adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente;
-   adibiti a servizi postali;
-   del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio
-  adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
-   macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art.104, comma 8 del Codice della Strada (D.lgs 285/1992 e succ. mod.) che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al D.lgs 461/1999.

Analogamente agli anni passati, il Decreto detta norme particolari per il trasporto di merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168 del Codice della Strada. Tale tipologia di trasporto è vietata comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario in precedenza esposti, dal.28 maggio all' 11 settembre compresi, dalle ore 8 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva.

Per tali trasporti, le uniche autorizzazioni prefettizie alla circolazione ammesse sono quelle per i trasporti di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del T.U. 15 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635, nonché quelle rilasciate per motivi di necessità ed urgenza, a trasporti di merci pericolose per la realizzazione di opere di interesse nazionale, per le quali sia indispensabile la lavo-razione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.

Il Decreto specifica, poi, i diversi adempimenti necessari per ottenere le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga, prevedendo ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, la comunicazione con cadenza semestrale, da parte delle Prefetture, ai Ministeri dell'Interno e dei Trasporti dei provvedimenti adottati.

Il terzo comma dell'articolo 11 del Decreto stabilisce che, in conformità a quanto concordato nel pro-tocollo  d'intesa siglato tra  Governo e Associazioni di categoria  del 28 novembre 2013,  entro tre  mesi
dall'entrata in vigore del Decreto, sarà verificata la possibilità di apportare modifiche e integrazioni fi-nalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire incrementi di competitività dell'autotrasporto.