Federcomated

Milano, 20 Febbraio 2014

SISTRI - Aggiornamento

Come noto, il sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI – è ripartito dal 1° ottobre scorso, interessando esclusivamente i rifiuti pericolosi e coinvolgendo, inizialmente, solo alcune categorie di soggetti obbligati: in sostanza, enti ed imprese che effettuano il trasporto, il recupero e lo smaltimento, il commercio o l’intermediazione di rifiuti, nonché i “nuovi produttori” di rifiuti, pericolosi, appunto.

Saranno questi, dunque, i soggetti tenuti, da ottobre, ad utilizzare i dispositivi USB e ad inserire telematicamente i dati nel sistema, tenendo conto che la legge dispone, per i primi trenta giorni, un regime transitorio di cd “doppio binario”, in base al quale è prevista
anche la tradizionale tenuta di Registri di carico e scarico e di Formulari identificativi dei rifiuti.

Con Legge 30 ottobre 2013, n. 125 è stato convertito il D.L. 101/2013, di cui, come noto, ai nostri fini interessa l’art. 11, contenente disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del SISTRI.

La Legge di conversione 125/2013, in vigore dal 31 ottobre, ribadisce l’applicazione del SISTRI ai soli rifiuti pericolosi, e precisamente ai rifiuti speciali pericolosi, con un’unica eccezione, riferita ai rifiuti urbani -sempre pericolosi- che siano oggetto delle operazioni effettuate nei vari impianti di trattamento, recupero, smaltimento (v. infra); quindi,  modifica ulteriormente il suddetto art. 11 ed introduce le seguenti principali novità:

a) la proroga fino al 1° agosto 2014 del regime transitorio del "doppio binario" (utilizzo delle schede SISTRI e tenuta dei “vecchi” Registri di carico e scarico e dei Formulari, più presentazione del MUD); a tal riguardo, si evidenzia che per tutto questo periodo non verrà fatta applicazione delle sanzioni Sistri, restando invece applicabili le sanzioni precedenti (previste nel Codice ambientale, nel testo antecedente le modifiche del D.Lgs. 205/2010).

b) l’inclusione di nuovi soggetti obbligati, e cioè:
• i soggetti del cd. “trasporto intermodale” (coloro ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto);
• gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi: in pratica, gli enti e le imprese gestori di impianti sono obbligati all’attuazione delle procedure SISTRI anche con riguardo ai rifiuti pericolosi urbani (non solo pericolosi speciali).

Come sappiamo, l'operatività del SISTRI è articolata in due fasi, una iniziata il primo ottobre scorso, l’altra da avviarsi il prossimo 3 marzo 2014.

Di seguito, un riepilogo dei soggetti obbligati sulla base delle modifiche apportate dalla Legge 125/2013 in oggetto.

Soggetti tenuti al SISTRI dal 1° ottobre 2013
a) Gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale (cfr. a tal proposito la circolare del Servizio n. 50 del 22/10/2013);
b) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;
d) i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

N.B.: per le operazioni di trattamento, recupero e smaltimento concernenti i rifiuti urbani pericolosi (esclusi i produttori iniziali di rifiuti urbani, che restano estranei al SISTRI), è prevista una fase di sperimentazione (disciplinata da un Decreto interministeriale da adottare entro la fine dell’anno), che prenderà avvio dal 30 giugno 2014.

Soggetti tenuti ad aderire al SISTRI a partire dal prossimo 3 marzo 2014
a) I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
b) i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania;
c) gli enti e le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006, e quelli iscritti in categoria 5.

In sostanza, dal 3 marzo fino al 31 luglio 2014, gli adempimenti relativi ai rifiuti seguiranno un doppio binario:
- utilizzo dei dispositivi elettronici, per adempimento telematico SISTRI;
- utilizzo dei “vecchi” Registri di carico e scarico e Formulari.

In questo stesso periodo non troveranno applicazione le sanzioni previste dagli artt. 260 bis e 260 ter D.Lgs. 152/2006, relative agli adempimenti SISTRI; continueranno, invece, ad applicarsi le sanzioni relative ai preesistenti obblighi di tenuta delle cd scritture ambientali (MUD, Registri di carico e scarico, Formulari) previste dagli artt. 189, 190, 193, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 205/2010.

Concluso il periodo di “moratoria” delle sanzioni SISTRI, dal 1° agosto 2014, per tutti i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI (con riavvio dell’operatività dal 1° ottobre 2013 o dal 3 marzo 2014) varranno esclusivamente gli adempimenti SISTRI, da effettuare secondo le procedure telematiche; conseguentemente, in caso di violazioni, saranno applicate le relative sanzioni SISTRI.

Nel periodo che precede l’avvio del 3 marzo, i soggetti iscritti sono tenuti alla verifica della validità ed aggiornamento dati comunicati al momento dell’iscrizione: essi dovranno pertanto effettuare l’accesso (mediante utilizzo della chiavetta USB) all’area autenticata (digitando PIN, UserID e password), entrare nella sezione “Gestione Azienda” selezionando l’apposito collegamento, e procedere alla suddetta verifica, che ha ad oggetto, nello specifico: ragione sociale, dati anagrafici del rappresentante legale, indirizzo di sede legale e unità locali.
L’utente procede inoltre alla verifica del funzionamento dei dispositivi USB, sempre mediante accesso all’area autenticata; e, qualora la versione del software del dispositivo non sia aggiornata, il Sistema guida l’utente nel processo di aggiornamento secondo quanto descritto nella “Guida Aggiornamento Software Dispositivo Usb” disponibile nella sezione Utilità - Documenti - Manuali e Guide del Portale SISTRI.

Come noto, ai sensi del D.M. 17/12/2009 e s.m.i., l’iscrizione al SISTRI comporta il pagamento di un contributo annuo (per la copertura degli oneri di sistema), che va pagato, “negli anni successivi all'iscrizione, entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono”.
Al momento, non risultano essere stati adottati provvedimenti per la sospensione di tale pagamento.

Per le nuove iscrizioni, occorre collegarsi al portale SISTRI e seguire le istruzioni che vengono indicate cliccando, dal menù di sinistra, sulla voce “Iscriviti ora”.
Non appena iscritti al SISTRI, si riceve un numero di pratica, a seguito del quale occorre effettuare il pagamento del contributo il prima possibile onde acquisire i dispositivi elettronici spettanti.
Per il ritiro di questi ultimi, i soggetti interessati verranno direttamente contattati dalla Camera di Commercio (con una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato, o via fax).

Si rende noto infine che, con Decreto ministeriale n. 254 del 17 settembre 2013, è stato istituito il “Tavolo tecnico di concertazione e monitoraggio del SISTRI”, previsto dal comma 13 dell’art. 11 del D.L. 101/2013.
Le problematiche individuate dal Tavolo tecnico sono, ai fini della auspicata concertazione delle soluzioni, preventivamente approfondite nel corso di riunioni aperte alla partecipazione delle Associazioni di categoria interessate.

Le prime problematiche oggetto di approfondimento riguardano:
• le modalità semplificate applicabili alla microraccolta;
• l'interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali e Sistri;
• il funzionamento dei dispositivi Sistri (black box e token Usb);
• la tracciabilità dei rifiuti all'interno degli impianti di gestione;
• le modalità operative richieste dalle caratteristiche del trasporto intermodale.

La segreteria della scrivente Federazione rimane a disposizione per ogni informazione.