Milano, Gennaio 2014
Direttive e calendario 2014 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2013, è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente il calendario 2014 e le direttive per le limitazioni della circola-zione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati.
In particolare, per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti a trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, sarà vietata la circolazione secondo le modalità riportate nel prospetto se-guente:
CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE FUORI CENTRI ABITATI VEICOLI PTT>7,5T ANNO 2014
Gennaio Durata divieto
Mercoledì 1° ore 8:00-22:00
Domenica 5 ore 8:00-22:00
Lunedì 6 ore 8:00-22:00
Domenica 12 ore 8:00-22:00
Domenica 19 ore 8:00-22:00
Domenica 26 ore 8:00-22:00
Febbraio
Domenica 2 ore 8:00-22:00
Domenica 9 ore 8:00-22:00
Domenica 16 ore 8:00-22:00
Domenica 23 ore 8:00-22:00
Marzo
Domenica 2 ore 8:00-22:00
Domenica 9 ore 8:00-22:00
Domenica 16 ore 8:00-22:00
Domenica 23 ore 8:00-22:00
Domenica 30 ore 8:00-22:00
Aprile
Domenica 6 ore 8:00-22:00
Domenica 13 ore 8:00-22:00
Venerdì 18 ore 14:00-22:00
Sabato 19 ore 8:00-16:00
Domenica 20 PASQUA ore 8:00-22:00
Lunedì 21 ore 8:00-22:00
Martedì 22 Ore 8:00-14:00
Venerdì 25 ore 8:00-22:00
Domenica 27 ore 8:00-22:00
Maggio
Giovedì 1° ore 8:00-22:00
Domenica 4 ore 8:00-22:00
Domenica 11 ore 8:00-22:00
Domenica 18 ore 8:00-22:00
Domenica 25 ore 8:00-22:00
Giugno
Domenica 1° ore 7:00-23:00
Lunedì 2 ore 8:00-22:00
Domenica 8 ore 7:00-23:00
Domenica 15 ore 7:00-23:00
Domenica 22 ore 7:00-23:00
Domenica 29 ore 7:00-23:00
Luglio
Sabato 5 ore 7:00-14:00
Domenica 6 ore 7:00-23:00
Sabato 12 ore 7:00-22:00
Domenica 13 ore 7.00-23:00
Sabato 19 ore 7:00-22:00
Domenica 20 ore 7:00-23:00
Sabato 26 ore 7:00-22:00
Domenica 27 ore 7.00-23:00
Agosto
Venerdì 1° ore 16:00-24:00
Sabato 2 ore 0:00-22:00
Domenica 3 ore 7:00-23:00
Venerdì 8 ore 14:00-22:00
Sabato 9 ore 7:00-22:00
Domenica 10 ore 7:00-23:00
Venerdì 15 ore 7:00-22:00
Sabato 16 ore 7:00-22:00
Domenica 17 ore 7:00-23:00
Sabato 23 ore 7:00-22:00
Domenica 24 ore 7:00-23:00
Sabato 30 ore 8:00-22:00
Domenica 31 ore 7:00-23:00
Settembre
Domenica 7 ore 7:00-23:00
Domenica 14 ore 7:00-23:00
Domenica 21 ore 7:00-23:00
Domenica 28 ore 7:00-23:00
Ottobre
Domenica 5 ore 8:00-22:00
Domenica 12 ore 8:00-22:00
Domenica 19 ore 8:00-22:00
Domenica 26 ore 8:00-22:00
Novembre
Sabato 1° ore 8:00-22:00
Domenica 2 ore 8:00-22:00
Domenica 9 ore 8:00-22:00
Domenica 16 ore 8:00-22:00
Domenica 23 ore 8:00-22:00
Domenica 30 ore 8:00-22:00
Dicembre
Sabato 6 Ore 8:00-14:00
Domenica 7 ore 8:00-22:00
Lunedì 8 ore 8:00-22:00
Domenica 14 ore 8:00-22:00
Domenica 21 ore 8:00-22:00
Giovedì 25 ore 8:00-22:00
Venerdì 26 ore 8:00-22:00
Domenica 28 ore 8:00-22:00
Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. La limitazione delle 7,5 tonnellate non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.
Dal rispetto del calendario di divieti sono esentati, anche se circolanti scarichi, i seguenti veicoli e complessi di veicoli:
• adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti ( Vigili del Fuoco, Protezione Civile);
• militari, o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
• utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
• adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente;
• adibiti a servizi postali;
• del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
• adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo, sia pubblico che privato;
• adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agoni-stiche autorizzate da effettuarsi, o effettuate, nelle 48 ore;
• adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
• adibiti al trasporto di forniture di viveri o servizi indispensabili alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
• adibiti esclusivamente al trasporto di giornali, quotidiani e periodici, prodotti per uso medico;
• adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al suo cari-camento. Detti veicoli dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle di-mensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera "d" mi-nuscola di altezza pari a 0,20 metri, ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
• classificati macchine agricole, adibiti al trasporto di cose e circolanti fuori dalla rete stradale di interesse nazionale;
• costituiti da autocisterne adibite al trasporti di acqua per uso domestico;
• adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari;
• per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
• per il trasporto di prodotti deperibili quali frutta e ortaggi freschi, fiori recisi, animali vivi desti-nati alla macellazione o provenienti dall'Estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macella-zione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Tali veicoli dovranno essere muniti di cartelli analoghi a quelli in precedenza de-scritti per i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di latte;
• prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo ed il luogo della revisione, escludendo dal percorso i tratti autostradali;
• che compiono un percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
• trattori isolati per il solo percorso di rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, se impiegati per trasporti combinati ferroviari o marittimi, conformi ai requisiti stabiliti dall'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001. Pertanto la qualifica di trasporti combinati è subordinata al rispetto di precisi requisiti operativi del traspor-to:
a. che la parte del tragitto effettuata per ferrovia o per mare superi i 100 km in linea d'aria;
b. che la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, sia compresa tra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o tra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 Km in linea d'aria, dal porto di imbarco o sbarco.
Dal rispetto dei divieti di circolazione possono, inoltre, essere esclusi, mediante specifica autorizza-zione prefettizia:
• i veicoli adibiti al trasporto di prodotti che, sebbene non inclusi nella lista dei prodotti deperibili motivo di deroga, per loro intrinseca natura, o per fattori climatici e stagionali necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i mezzi adibiti al trasporto di prodotti per l'alimentazione degli animali;
• le macchine agricole, destinate al trasporto di cose, sulla rete stradale di interesse nazionale;
• i veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
Tutti i veicoli autorizzati dalle Prefetture alla circolazione in deroga, ad eccezione delle macchine agricole, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 metri, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
In generale sono confermati i trattamenti particolari riservati ai trasporti che coinvolgono l'Estero e le isole maggiori, nonché ai trasporti intermodali, purché i veicoli utilizzati siano dotati di specifica idonea documentazione.
In particolare, l'art. 2 del Decreto stabilisce che per i veicoli provenienti dall'Estero e dalla Sardegna l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, per i veicoli diretti in Sardegna il termine del divieto è anticipato di 4 ore e per quelli destinati all'Estero di 2 ore. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come pre-visto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo in precedenza citato, di usufruire -con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.
Anticipato di quattro ore anche il termine del divieto per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza na-zionale o in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Torino, Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola, e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento ed agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci de-stinate all'estero.
La stessa anticipazione si applica nei casi di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate, tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aero-porti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati su treno.
Analoga anticipazione di 4 ore è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio per l'imbarco (biglietto), a condizione che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo forniti dal D.M. 15 febbraio 2001 in precedenza esposti.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dal continente, l'orario di inizio del divieto è po-sticipato di 4 ore, analogamente, per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dal continente a mezzo di traghettamenti, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.
L'esposto calendario di divieti di circolazione non deve, inoltre, essere rispettato dai veicoli circolanti in Sardegna per raggiungere il continente, da quelli circolanti sulle strade della Sicilia per raggiungere tramite traghetto la rimanente parte del territorio nazionale, ad eccezione di quelli diretti alla Regione Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, dai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, conformemente alla richiamata definizione fornita dal DM 15 febbraio 2001, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui al Decreto Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007 e successive modifiche.
Tali esenzioni saranno subordinate al possesso di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco.
Per i veicoli impegnati nelle due direzioni della tratta Sicilia-Calabria, attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l'orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di pari misura.
Tutte le richiamate disposizioni relative al posticipo dell'inizio del divieto e all'anticipo della sua fine per particolari tipologie di trasporto, troveranno applicazione anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle relative autorizzazioni.
Ai sensi dell'art. 8 del Decreto, il calendario dei divieti non trova applicazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità:
• adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (vigili del fuoco, protezione civile, etc);
• militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
• utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
• adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente;
• adibiti a servizi postali;
• del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio
• adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
• macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art.104, comma 8 del Codice della Strada (D.lgs 285/1992 e succ. mod.) che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al D.lgs 461/1999.
Analogamente agli anni passati, il Decreto detta norme particolari per il trasporto di merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168 del Codice della Strada. Tale tipologia di trasporto è vietata comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo utilizzato, oltre che nei giorni di divieto del calendario generale, anche, dal 30 maggio al 14 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.
Per tali trasporti, le uniche autorizzazioni prefettizie alla circolazione ammesse sono quelle per i tra-sporti di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del T.U. 15 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635, nonché quelle rilasciate per motivi di necessità ed urgenza, a trasporti di merci pericolose per la realizzazione di opere di interesse nazionale, per le quali sia indispensabile la lavo-razione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
Il Decreto specifica, poi, i diversi adempimenti necessari per ottenere le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga, prevedendo ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, la comunicazione con cadenza semestrale, da parte delle Prefetture, ai Ministeri dell'Interno e dei Trasporti dei provvedimenti adottati.
Il terzo comma dell'articolo 11 del Decreto stabilisce che, in conformità a quanto concordato nel pro-tocollo d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria del 28 novembre 2013, entro tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto, sarà verificata la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire incrementi di competitività dell'autotrasporto.