Milano, Giugno 2013
Decreto Legge 4 Giugno 2013, n.63 - Disposizioni urgenti - Incentivi fiscali
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto-legge n. 63, datato 4 giugno 2013, recante: ”Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale”.
Il provvedimento in esame, il cd. decreto “energia”, contiene le seguenti disposizioni in materia fiscale.
Detrazione del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (Art. 14)
Il provvedimento in esame prevede un incremento dal 55% al 65% dell’agevolazione fiscale per le spese di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013.
La suddetta percentuale si applica per le spese relative ad interventi per la riqualificazione energetica dell'edilizia sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013.
Si ricorda che gli interventi incentivati sono quelli introdotti con la legge finanziaria per il 2007 (Legge 296/2006):
- art. 1 comma 344 - Detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici;
- art. 1 comma 345 - Detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico;
- art. 1 comma 346 - Detrazione per l'installazione di pannelli solari;
- art. 1 comma 347 - Detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione non spetta più per le spese per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, nonché per le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (interventi finanziati dal decreto 28 dicembre 2012 cd. "Conto termico").
Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo edificio, le suddette detrazioni sono previste per interventi realizzati nel periodo dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014.
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (Art. 16)
Si ricorda che, al fine di incentivare ulteriormente la realizzazione di interventi di recupero edilizio, il D.L. n. 83/2012 (cosiddetto "Decreto Crescita"), era intervenuto sulla misura della detrazione Irpef spettante per gli interventi di ristrutturazione edilizia, innalzandola dal 36% al 50% (per un esame completo vedi ns. circ. n. 78/2012).
Inoltre, lo stesso decreto aveva aumentato da euro 48.000 ad euro 96.000, il limite massimo di spesa (per unità immobiliare) su cui calcolare il bonus fiscale.
Tali misure avevano una durata transitoria, trovando applicazione limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 sino al 30 giugno 2013.
Con il provvedimento in esame è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 la suddetta detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.
Inoltre, è stata riconosciuta ai contribuenti, che fruiscono di tale agevolazione fiscale, un’ulteriore detrazione per le spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Tale ultima detrazione dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
E’ opportuno ricordare che la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura del 36%, introdotta nel 1998 e poi più volte prorogata, è stata "messa a regime" dal D.L. n. 201/2011, attraverso l'introduzione nel Tuir del nuovo art. 16-bis, il quale riprende tutti i principali aspetti della previgente disciplina, dal perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione alle condizioni di spettanza del beneficio fiscale; tale disciplina si applicherà alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2013.
In particolare, si ricorda che, in base al richiamato art. 16-bis, sono agevolabili gli interventi:
- di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti tra quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
- relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
- relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
- di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.