Milano, 31/01/2013
MUD 2013
Il DPCM 20 dicembre 2012 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013” ha abrogato e sostituito il precedente DPCM 23 dicembre 2011, introducendo una nuova modulistica per la comunicazione dei rifiuti gestiti nell'anno solare precedente.
Resta immutata la scadenza entro cui inviare tale comunicazione, ossia il 30 aprile 2013, e comunque il 30 aprile di ogni anno fino a quando non sarà operativo il Sistri.
Modalità di trasmissione della dichiarazione
Per la trasmissione, il nuovo DPCM prevede sia la compilazione informatica delle comunicazioni, sia la loro trasmissione in via telematica per i gestori professionali di rifiuti. Per i produttori di rifiuti fino a 7 tipologie (oltre il 90% dei produttori), che si avvalgono quindi della Comunicazione rifiuti speciali semplificata, e per i Comuni o i loro Consorzi, è prevista la possibilità di scegliere tra la trasmissione telematica e quella cartacea. Tutte le altre comunicazioni andranno invece trasmesse obbligatoriamente in via telematica.
Devono quindi essere trasmesse esclusivamente in via telematica le comunicazioni relative a:
- rifiuti speciali
- veicoli fuori uso
- RAEE
- imballaggi.
Unioncamere predisporrà un software per la compilazione del Mud e un altro per la verifica formale dei dati delle dichiarazioni compilate con un software diverso da quello predisposto da Unioncamere. I software saranno distribuiti gratuitamente presso le Camere di Commercio e poi messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta sui seguenti siti internet: sviluppoeconomico.gov, isprambiente.gov.it, minambiente.it, infocamere.it, ecocerved.it. unioncamere.it.
Coloro che devono, o possono, inviare il Mud in via telematica devono essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale.
Eccezioni
La comunicazione Rifiuti urbani dovrà invece essere trasmessa tramite il sito mudcomuni.it;
la comunicazione dei Produttori di Aee tramite il sito registroaee.it
la comunicazione dei Consorzi tramite il sito mudtelematico.it.
Ricordiamo che qualsiasi altra forma di trasmissione (cd, dvd, floppy) è stata eliminata.
Scheda anagrafica
E' quella che serve per identificare il soggetto dichiarante. Deve quindi essere compilata da tutti i soggetti che sono tenuti alla compilazione e invio del Mud.
Gli unici soggetti esclusi sono:
- coloro che possono utilizzare la Comunicazione semplificata Rifiuti speciali, che contiene già al suo interno una scheda anagrafica (anch'essa semplificata),
- i produttori di Aee, i cui dati sono già in possesso delle CCIAA attraverso il Registro nazionale relativo.
Articolazione del Mud 2013
Le comunicazioni sono in totale 6 e riguardano:
rifiuti speciali, rifiuti urbani e assimilati, imballaggi, veicoli fuori uso, RAEE, produttori di Aee.
In particolare, il nuovo Mud 2013, relativo ai rifiuti trattati e/o gestiti nel corso del 2012, presenta:
- 2 nuove comunicazioni, per i rifiuti speciali e per i RAEE,
- 2 comunicazioni già presenti in passato, ma modificate dal DPCM 20 dicembre 2012, sugli imballaggi e sui veicoli fuori uso,
- 2 comunicazioni identiche a quelle contenute nel DPCM 23 dicembre 2011 relative ai rifiuti urbani/assimilati e ai produttori di Aee.
Nuova comunicazione per i rifiuti speciali (art. 189, D.Lgs. 152/2006)
Introdotta a seguito dell'ennesima proroga dell'operatività del Sistri, ad oggi rinviata non oltre il 30 giugno 2013 dal D.L. 83/2012; per i soggetti che gestiscono tali rifiuti, infatti, non vi sarà più l'obbligo della compilazione del Mud a partire dall'entrata in operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti, ma fino a quel momento essi vi sono tenuti.
Stante l'abrogazione del precedente modello Mud (DPCM 27 aprile 2010), si è reso necessario introdurre una nuova modulistica.
Soggetti obbligati
- raccoglitori e trasportatori di rifiuti
- commercianti e intermediari senza detenzione
- imprese ed enti che effettuano recupero o smaltimento
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- imprese agricole con volume d'affari superiore a 8000 euro
- imprese ed enti con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività recupero e smaltimento, fanghi da potabilizzazione, depurazione acque reflue, abbattimento fumi (art. 184, comma 3, lett. c), d), g)).
Novità
- il rifiuto pericoloso trasportato in proprio (l'art. 189, comma 3 esonera infatti solo il trasporto in proprio dei rifiuti non pericolosi) va indicato;
- anche la quantità dei rifiuti in giacenza (per poter comparare i dati dell'anno precedente) va segnalata;
Sono stati inseriti due nuovi moduli relativi a rifiuti ricevuti (modulo RT-SP) o destinati (modulo DR-SP) a terzi all'estero (regolamento 1013/2006/Ce).
Nel modulo RT-SP vi è ora anche la possibilità di indicare che il rifiuto è stato ricevuto da privati (utile per coloro che prelevano rifiuti da una pluralità di soggetti privati). Non è più necessario indicare lo stato fisico dei rifiuti. Per le operazioni di recupero e smaltimento è stata introdotta la nuova classificazione delle discariche prevista dal D.Lgs. 36/2003: va indicato il dato relativo alla quantità di rifiuto per la quale il dichiarante ha svolto un’attività di preparazione per il riutilizzo, come previsto dalla direttiva 2008/98/Ce, e per le attività di messa in riserva e deposito preliminare va segnalata la quantità complessiva gestita nel corso dell'anno (per avere i dati degli impianti che hanno ricevuto autorizzazioni per queste sole attività).
Ricordiamo che questa comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica.
Comunicazione semplificata
- Può essere ora utilizzata da dichiaranti che producono fino a 7 rifiuti (non più fino a 3), e che utilizzano massimo 3 trasportatori e hanno al massimo 3 destinatari finali dei rifiuti;
- devono essere indicati i mesi di attività per raffrontare la produzione di rifiuti all'effettiva attività dell'azienda;
- dev'essere fornita la quantità dei rifiuti in giacenza (ovvero non ancora avviati a recupero o smaltimento) presso il produttore per confrontare le dichiarazioni dei diversi anni;
- con riguardo ai produttori che spediscono i rifiuti all'estero, essi devono indicare il trattamento che verrà effettuato sul rifiuto dal destinatario.
La comunicazione semplificata può essere redatta anche sul modello cartaceo che è reperibile sui vari siti sopra indicati, e poi spedita a mezzo raccomandata alla CCIAA competente per territorio.
Nuova comunicazione RAEE (D.Lgs. 151/2005)
Viene introdotta per adempiere agli obblighi di rendicontazione imposti dalla normativa comunitaria (decisione 2005/369/Ue).
I soggetti obbligati sono gli impianti di trattamento dei RAEE e i soggetti che effettuano attività di trasporto, limitatamente ai RAEE professionali, dal sito del produttore all'impianto di trattamento.
Novità
La nuova comunicazione è così strutturata:
a) Scheda TRA RAEE Impianti di trattamento: deve essere compilata dai soggetti che effettuano operazioni di trattamento di RAEE, quali, ad esempio, messa in sicurezza, smontaggio, frantumazione, stoccaggio ai sensi del D.Lgs. 151/2005 ed è relativa a tutti i rifiuti ricevuti, prodotti e gestiti in riferimento a tali attività.
b) Scheda CR RAEE – Centri di raccolta: deve essere compilata dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome se gestiscono centri di raccolta così come individuati dall’art. 6 comma 1 lettera c), D.Lgs. 151/2005.
c) Modulo DR RAEE – Destinazione dei RAEE: va compilato dai soggetti che presentano una qualsiasi delle schede previste dalla comunicazione, per indicare il destinatario dei rifiuti raccolti o trattati o trasportati.
d) Modulo RT RAEE – Origine dei RAEE ricevuti: va compilato dai soggetti che presentano la scheda TRA-RAEE o RT-RAEE per indicare da chi hanno ricevuto i RAEE o trasportati.
e) Modulo MG RAEE – Gestione dei RAEE: va compilato dai soggetti che presentano la Scheda TRA-RAEE o CR-RAEE indicare le operazioni di recupero o smaltimento svolte sul rifiuto.
f) Modulo TE RAEE – Conferimento a terzi per attività di trasporto: compilato dai soggetti che presentano la Scheda TRA-RAEE o CR-RAEE, per i rifiuti in uscita dall’unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto oggetto della Scheda T a terzi tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica.
Produttori di Aee (art. 13, D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e art. 6, DM 185/2007)
Soggetti obbligati
Chiunque fabbrica e vende Aee con suo marchio;
chiunque rivende con proprio marchio Aee prodotte da altri;
chiunque importa o immette per primo sul mercato Aee;
chiunque produce Aee destinate esclusivamente all'esportazione.
Nessuna novità rispetto al precedente modello Mud.
Comunicazione veicoli fuori uso (art. 7, comma 2-bis e art. 11, comma 3, D.Lgs. 209/2003)
Soggetti obbligati
Tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei veicoli fuori uso appartenenti alle categorie L2, M1, N1 (immutati rispetto al precedente modello Mud).
Novità
Rispetto al precedente modello sono state introdotte le seguenti modifiche:
- modulo "MG-VEIC Operazioni di gestione dei veicoli fuori uso": il dichiarante può indicare una qualsiasi delle operazioni di recupero e smaltimento previste dagli allegati B e C, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, e non, come nella precedente scheda, solo alcune di esse: ciò al fine di adeguare la comunicazione alle diverse modalità seguite sul territorio per il rilascio delle autorizzazioni;
- sono stati rivisti i codici rifiuto preimpostati nelle varie schede, sia tra i rifiuti prodotti che tra quelli ricevuti, al fine di adeguarli alla realtà operativa;
- è stata eliminata la scheda anagrafica posto che nella quasi totalità dei casi si stratta degli stessi soggetti tenuti alla compilazione della sezione "Rifiuti".
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.
Comunicazione imballaggi (art. 220, comma 2, D.Lgs. 152/2006)
Soggetti obbligati
Conai
Altri soggetti che gestiscono imballaggi, secondo quanto previsto dall'art. 221, D.Lgs. 152/2006
Novità
Rispetto al precedente modello, viene introdotta una nuova voce da compilare per quantificare il rispetto degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
In particolare, per le unità locali dalle quali viene ritirato il rifiuto, viene richiesto:
- la provenienza degli imballaggi (superficie pubblica o privata)
- l'attività economica svolta nell’unità locale dove ha origine il rifiuto.
La comunicazione deve essere compilata su supporto informatico e trasmessa tramite il sito www.mudtelematico.
Resta immutata la scadenza entro cui inviare tale comunicazione, ossia il 30 aprile 2013, e comunque il 30 aprile di ogni anno fino a quando non sarà operativo il Sistri.
Modalità di trasmissione della dichiarazione
Per la trasmissione, il nuovo DPCM prevede sia la compilazione informatica delle comunicazioni, sia la loro trasmissione in via telematica per i gestori professionali di rifiuti. Per i produttori di rifiuti fino a 7 tipologie (oltre il 90% dei produttori), che si avvalgono quindi della Comunicazione rifiuti speciali semplificata, e per i Comuni o i loro Consorzi, è prevista la possibilità di scegliere tra la trasmissione telematica e quella cartacea. Tutte le altre comunicazioni andranno invece trasmesse obbligatoriamente in via telematica.
Devono quindi essere trasmesse esclusivamente in via telematica le comunicazioni relative a:
- rifiuti speciali
- veicoli fuori uso
- RAEE
- imballaggi.
Unioncamere predisporrà un software per la compilazione del Mud e un altro per la verifica formale dei dati delle dichiarazioni compilate con un software diverso da quello predisposto da Unioncamere. I software saranno distribuiti gratuitamente presso le Camere di Commercio e poi messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta sui seguenti siti internet: sviluppoeconomico.gov, isprambiente.gov.it, minambiente.it, infocamere.it, ecocerved.it. unioncamere.it.
Coloro che devono, o possono, inviare il Mud in via telematica devono essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale.
Eccezioni
La comunicazione Rifiuti urbani dovrà invece essere trasmessa tramite il sito mudcomuni.it;
la comunicazione dei Produttori di Aee tramite il sito registroaee.it
la comunicazione dei Consorzi tramite il sito mudtelematico.it.
Ricordiamo che qualsiasi altra forma di trasmissione (cd, dvd, floppy) è stata eliminata.
Scheda anagrafica
E' quella che serve per identificare il soggetto dichiarante. Deve quindi essere compilata da tutti i soggetti che sono tenuti alla compilazione e invio del Mud.
Gli unici soggetti esclusi sono:
- coloro che possono utilizzare la Comunicazione semplificata Rifiuti speciali, che contiene già al suo interno una scheda anagrafica (anch'essa semplificata),
- i produttori di Aee, i cui dati sono già in possesso delle CCIAA attraverso il Registro nazionale relativo.
Articolazione del Mud 2013
Le comunicazioni sono in totale 6 e riguardano:
rifiuti speciali, rifiuti urbani e assimilati, imballaggi, veicoli fuori uso, RAEE, produttori di Aee.
In particolare, il nuovo Mud 2013, relativo ai rifiuti trattati e/o gestiti nel corso del 2012, presenta:
- 2 nuove comunicazioni, per i rifiuti speciali e per i RAEE,
- 2 comunicazioni già presenti in passato, ma modificate dal DPCM 20 dicembre 2012, sugli imballaggi e sui veicoli fuori uso,
- 2 comunicazioni identiche a quelle contenute nel DPCM 23 dicembre 2011 relative ai rifiuti urbani/assimilati e ai produttori di Aee.
Nuova comunicazione per i rifiuti speciali (art. 189, D.Lgs. 152/2006)
Introdotta a seguito dell'ennesima proroga dell'operatività del Sistri, ad oggi rinviata non oltre il 30 giugno 2013 dal D.L. 83/2012; per i soggetti che gestiscono tali rifiuti, infatti, non vi sarà più l'obbligo della compilazione del Mud a partire dall'entrata in operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti, ma fino a quel momento essi vi sono tenuti.
Stante l'abrogazione del precedente modello Mud (DPCM 27 aprile 2010), si è reso necessario introdurre una nuova modulistica.
Soggetti obbligati
- raccoglitori e trasportatori di rifiuti
- commercianti e intermediari senza detenzione
- imprese ed enti che effettuano recupero o smaltimento
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- imprese agricole con volume d'affari superiore a 8000 euro
- imprese ed enti con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività recupero e smaltimento, fanghi da potabilizzazione, depurazione acque reflue, abbattimento fumi (art. 184, comma 3, lett. c), d), g)).
Novità
- il rifiuto pericoloso trasportato in proprio (l'art. 189, comma 3 esonera infatti solo il trasporto in proprio dei rifiuti non pericolosi) va indicato;
- anche la quantità dei rifiuti in giacenza (per poter comparare i dati dell'anno precedente) va segnalata;
Sono stati inseriti due nuovi moduli relativi a rifiuti ricevuti (modulo RT-SP) o destinati (modulo DR-SP) a terzi all'estero (regolamento 1013/2006/Ce).
Nel modulo RT-SP vi è ora anche la possibilità di indicare che il rifiuto è stato ricevuto da privati (utile per coloro che prelevano rifiuti da una pluralità di soggetti privati). Non è più necessario indicare lo stato fisico dei rifiuti. Per le operazioni di recupero e smaltimento è stata introdotta la nuova classificazione delle discariche prevista dal D.Lgs. 36/2003: va indicato il dato relativo alla quantità di rifiuto per la quale il dichiarante ha svolto un’attività di preparazione per il riutilizzo, come previsto dalla direttiva 2008/98/Ce, e per le attività di messa in riserva e deposito preliminare va segnalata la quantità complessiva gestita nel corso dell'anno (per avere i dati degli impianti che hanno ricevuto autorizzazioni per queste sole attività).
Ricordiamo che questa comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica.
Comunicazione semplificata
- Può essere ora utilizzata da dichiaranti che producono fino a 7 rifiuti (non più fino a 3), e che utilizzano massimo 3 trasportatori e hanno al massimo 3 destinatari finali dei rifiuti;
- devono essere indicati i mesi di attività per raffrontare la produzione di rifiuti all'effettiva attività dell'azienda;
- dev'essere fornita la quantità dei rifiuti in giacenza (ovvero non ancora avviati a recupero o smaltimento) presso il produttore per confrontare le dichiarazioni dei diversi anni;
- con riguardo ai produttori che spediscono i rifiuti all'estero, essi devono indicare il trattamento che verrà effettuato sul rifiuto dal destinatario.
La comunicazione semplificata può essere redatta anche sul modello cartaceo che è reperibile sui vari siti sopra indicati, e poi spedita a mezzo raccomandata alla CCIAA competente per territorio.
Nuova comunicazione RAEE (D.Lgs. 151/2005)
Viene introdotta per adempiere agli obblighi di rendicontazione imposti dalla normativa comunitaria (decisione 2005/369/Ue).
I soggetti obbligati sono gli impianti di trattamento dei RAEE e i soggetti che effettuano attività di trasporto, limitatamente ai RAEE professionali, dal sito del produttore all'impianto di trattamento.
Novità
La nuova comunicazione è così strutturata:
a) Scheda TRA RAEE Impianti di trattamento: deve essere compilata dai soggetti che effettuano operazioni di trattamento di RAEE, quali, ad esempio, messa in sicurezza, smontaggio, frantumazione, stoccaggio ai sensi del D.Lgs. 151/2005 ed è relativa a tutti i rifiuti ricevuti, prodotti e gestiti in riferimento a tali attività.
b) Scheda CR RAEE – Centri di raccolta: deve essere compilata dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome se gestiscono centri di raccolta così come individuati dall’art. 6 comma 1 lettera c), D.Lgs. 151/2005.
c) Modulo DR RAEE – Destinazione dei RAEE: va compilato dai soggetti che presentano una qualsiasi delle schede previste dalla comunicazione, per indicare il destinatario dei rifiuti raccolti o trattati o trasportati.
d) Modulo RT RAEE – Origine dei RAEE ricevuti: va compilato dai soggetti che presentano la scheda TRA-RAEE o RT-RAEE per indicare da chi hanno ricevuto i RAEE o trasportati.
e) Modulo MG RAEE – Gestione dei RAEE: va compilato dai soggetti che presentano la Scheda TRA-RAEE o CR-RAEE indicare le operazioni di recupero o smaltimento svolte sul rifiuto.
f) Modulo TE RAEE – Conferimento a terzi per attività di trasporto: compilato dai soggetti che presentano la Scheda TRA-RAEE o CR-RAEE, per i rifiuti in uscita dall’unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto oggetto della Scheda T a terzi tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica.
Produttori di Aee (art. 13, D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e art. 6, DM 185/2007)
Soggetti obbligati
Chiunque fabbrica e vende Aee con suo marchio;
chiunque rivende con proprio marchio Aee prodotte da altri;
chiunque importa o immette per primo sul mercato Aee;
chiunque produce Aee destinate esclusivamente all'esportazione.
Nessuna novità rispetto al precedente modello Mud.
Comunicazione veicoli fuori uso (art. 7, comma 2-bis e art. 11, comma 3, D.Lgs. 209/2003)
Soggetti obbligati
Tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei veicoli fuori uso appartenenti alle categorie L2, M1, N1 (immutati rispetto al precedente modello Mud).
Novità
Rispetto al precedente modello sono state introdotte le seguenti modifiche:
- modulo "MG-VEIC Operazioni di gestione dei veicoli fuori uso": il dichiarante può indicare una qualsiasi delle operazioni di recupero e smaltimento previste dagli allegati B e C, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, e non, come nella precedente scheda, solo alcune di esse: ciò al fine di adeguare la comunicazione alle diverse modalità seguite sul territorio per il rilascio delle autorizzazioni;
- sono stati rivisti i codici rifiuto preimpostati nelle varie schede, sia tra i rifiuti prodotti che tra quelli ricevuti, al fine di adeguarli alla realtà operativa;
- è stata eliminata la scheda anagrafica posto che nella quasi totalità dei casi si stratta degli stessi soggetti tenuti alla compilazione della sezione "Rifiuti".
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.
Comunicazione imballaggi (art. 220, comma 2, D.Lgs. 152/2006)
Soggetti obbligati
Conai
Altri soggetti che gestiscono imballaggi, secondo quanto previsto dall'art. 221, D.Lgs. 152/2006
Novità
Rispetto al precedente modello, viene introdotta una nuova voce da compilare per quantificare il rispetto degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
In particolare, per le unità locali dalle quali viene ritirato il rifiuto, viene richiesto:
- la provenienza degli imballaggi (superficie pubblica o privata)
- l'attività economica svolta nell’unità locale dove ha origine il rifiuto.
La comunicazione deve essere compilata su supporto informatico e trasmessa tramite il sito www.mudtelematico.