Milano, Dicembre 2012
SISTRI - In Gazzetta il nuovo regolamento
Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2012 n. 196 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 141 del 25 maggio 2012, che ha come oggetto il “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52".
Il decreto che è entrato in vigore lo scorso 7 settembre, introduce importanti modifiche al DM 52/2011 che ha istituito il sistema di controllo telematico della tracciabilità dei rifiuti – mai partito a regime e sospeso prima dell’estate dallo stesso Ministero attraverso il cd. Decreto Crescita n. 83 del 22 giugno.
Anche se il Dm n.141 è successivo all'emanazione del Decreto Crescita, le sue previsioni non alterano la gerarchia delle fonti e nulla tolgono a efficacia e supremazia del Dl 83/2012. Le principali novità introdotte, riassunte di seguito, rimangono, pertanto, sospese, poiché arrivano dopo la sospensione fino al 30 giugno 2013 di "ogni adempimento informatico" del Sistri, disposta dall'articolo 52 del Decreto Crescita.
Soggetti obbligati - Il decreto 141/2012 prevede che sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono delegare, in attesa della voltura dell'autorizzazione, l'iscrizione e le procedure SISTRI a soggetti terzi con i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI è effettuata a nome del soggetto gestore.
Contributo annuale - Per quanto riguarda il contributo annuale per l’iscrizione al sistema telematico, si precisa che per il 2012 doveva essere effettuato entro il 30 novembre prossimo ma, come sottolineato in precedenza, viste le disposizioni introdotte dal Decreto Crescita, tale pagamento è sospeso. Anche se il Dm n.141 è successivo all'emanazione del Decreto Crescita, le sue previsioni non alterano, infatti, la gerarchia delle fonti e nulla tolgono a efficacia e supremazia del Dl 83/2012. In particolare la disposizione relativa al contributo annuale contrasta palesemente con quanto disposto dalla norma primaria contenuta nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 art.52, comma 2.
Il pagamento del contributo, come precisato dal Ministero dell'Ambiente con un apposito comunicato del 30 Novembre 2012 pubblicato sul portale istituzionale dedicato al Sistri e sul proprio sito, per l'anno 2012 resta, pertanto, sospeso e con esso tutto il funzionamento dell'intero sistema di tracciamento telematico dei rifiuti. Tale fermo si protrarrà fino al nuovo termine iniziale di operatività che dovrà essere stabilito dal Ministero dell'Ambiente con l’emanazione di un proprio decreto dopo l’esito delle verifiche amministrative e funzionali in corso ma, comunque, non oltre la data del prossimo 30 giugno 2013.
Fino a tale data o fino a quando non ci sarà un nuovo termine per l’avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti, per espressa disposizione dell'articolo 52 del decreto 83/2012, il regime del tracciamento dei rifiuti continua a essere quello attualmente vigente che prevede per tutti gli operatori coinvolti, il rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario di trasporto) del D.Lgs. 152/2006 e della relativa disciplina sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010.
Consegna dei dispositivi - L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi, in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda “Sistri-Area Movimentazione”, adempiono agli obblighi previsti mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda “Sistri Area Registro Cronologico” entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi. La riga della Scheda “Sistri Area Registro Cronologico” corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, è compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto. Il dato relativo alla quantità di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi.
Dispositivi elettronici aggiuntivi - E’ previsto che i soggetti interessati, possono richiedere dei dispositivi aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati entro dei limiti massimi per imprese ed enti, e cioè massimo 2 dispositivi fino a 20 addetti per unità locale, massimo 4 dispositivi da 21 a 50 addetti per unità locale, massimo 6 dispositivi da 51 a 250 addetti per unità locale, massimo 8 dispositivi da 251 a 500 addetti per unità locale, e massimo 10 dispositivi oltre 500 addetti per unità locale. E’ eccezionalmente prevista la possibilità di richiedere un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e nei limiti della disponibilità tecnologica. L'entità del contributo per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto è stabilito in Euro 100,00.
Il decreto che è entrato in vigore lo scorso 7 settembre, introduce importanti modifiche al DM 52/2011 che ha istituito il sistema di controllo telematico della tracciabilità dei rifiuti – mai partito a regime e sospeso prima dell’estate dallo stesso Ministero attraverso il cd. Decreto Crescita n. 83 del 22 giugno.
Anche se il Dm n.141 è successivo all'emanazione del Decreto Crescita, le sue previsioni non alterano la gerarchia delle fonti e nulla tolgono a efficacia e supremazia del Dl 83/2012. Le principali novità introdotte, riassunte di seguito, rimangono, pertanto, sospese, poiché arrivano dopo la sospensione fino al 30 giugno 2013 di "ogni adempimento informatico" del Sistri, disposta dall'articolo 52 del Decreto Crescita.
Soggetti obbligati - Il decreto 141/2012 prevede che sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono delegare, in attesa della voltura dell'autorizzazione, l'iscrizione e le procedure SISTRI a soggetti terzi con i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI è effettuata a nome del soggetto gestore.
Contributo annuale - Per quanto riguarda il contributo annuale per l’iscrizione al sistema telematico, si precisa che per il 2012 doveva essere effettuato entro il 30 novembre prossimo ma, come sottolineato in precedenza, viste le disposizioni introdotte dal Decreto Crescita, tale pagamento è sospeso. Anche se il Dm n.141 è successivo all'emanazione del Decreto Crescita, le sue previsioni non alterano, infatti, la gerarchia delle fonti e nulla tolgono a efficacia e supremazia del Dl 83/2012. In particolare la disposizione relativa al contributo annuale contrasta palesemente con quanto disposto dalla norma primaria contenuta nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 art.52, comma 2.
Il pagamento del contributo, come precisato dal Ministero dell'Ambiente con un apposito comunicato del 30 Novembre 2012 pubblicato sul portale istituzionale dedicato al Sistri e sul proprio sito, per l'anno 2012 resta, pertanto, sospeso e con esso tutto il funzionamento dell'intero sistema di tracciamento telematico dei rifiuti. Tale fermo si protrarrà fino al nuovo termine iniziale di operatività che dovrà essere stabilito dal Ministero dell'Ambiente con l’emanazione di un proprio decreto dopo l’esito delle verifiche amministrative e funzionali in corso ma, comunque, non oltre la data del prossimo 30 giugno 2013.
Fino a tale data o fino a quando non ci sarà un nuovo termine per l’avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti, per espressa disposizione dell'articolo 52 del decreto 83/2012, il regime del tracciamento dei rifiuti continua a essere quello attualmente vigente che prevede per tutti gli operatori coinvolti, il rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario di trasporto) del D.Lgs. 152/2006 e della relativa disciplina sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010.
Consegna dei dispositivi - L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi, in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda “Sistri-Area Movimentazione”, adempiono agli obblighi previsti mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda “Sistri Area Registro Cronologico” entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi. La riga della Scheda “Sistri Area Registro Cronologico” corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, è compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto. Il dato relativo alla quantità di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi.
Dispositivi elettronici aggiuntivi - E’ previsto che i soggetti interessati, possono richiedere dei dispositivi aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati entro dei limiti massimi per imprese ed enti, e cioè massimo 2 dispositivi fino a 20 addetti per unità locale, massimo 4 dispositivi da 21 a 50 addetti per unità locale, massimo 6 dispositivi da 51 a 250 addetti per unità locale, massimo 8 dispositivi da 251 a 500 addetti per unità locale, e massimo 10 dispositivi oltre 500 addetti per unità locale. E’ eccezionalmente prevista la possibilità di richiedere un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e nei limiti della disponibilità tecnologica. L'entità del contributo per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto è stabilito in Euro 100,00.