Federcomated

Milano, 06/09/2012

Autotrasporto contratto di lavoro del conducente a bordo del veicolo

In una risposta (allegata) ad un quesito posto dalla Confindustria, recentemente resa pubblica, il Ministero degli Interni è nuovamente intervenuto sul tema della documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti prestano servizio presso il vettore.

Il problema, come purtroppo noto anche al nostro sistema associativo, nasce da una prassi diffusa in alcune parti del territorio nazionale, che ha visto contestare e conseguentemente sanzionare, anche alle imprese esercenti il trasporto in conto proprio, (ovvero in funzione accessoria e strumentale alla attività prevalente dell’impresa) la mancanza, a bordo del veicolo, della documentazione attestante il rapporto di lavoro del conducente.

Nella nota il Direttore della Polizia Stradale dott.ssa Pellizzari ha ribadito che, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del D.Lgs. 286/2005, la richiamata documentazione deve trovarsi a bordo del veicolo soltanto quando quest’ultimo sia impiegato in attività di trasporto in conto terzi, pena l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 180 comma 7 del Codice della Strada (pagamento di una somma da euro 39 ad euro 159) e la conseguente procedura di invito ad esibire la documentazione mancante, ai sensi del successivo comma 8.

Nel trasporto in conto proprio, invece, al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti per tale attività dall’articolo 31 della legge 298/1974, ed in particolare quello relativo all’obbligo che il conducente del mezzo sia o il titolare della licenza in conto proprio, ovvero un suo dipendente, la documentazione attestante tale rapporto può essere richiesta in fase di controllo su strada, ma la sua mancanza non comporta alcuna sanzione, salvo, se ritenuto necessario, l’eventuale invito al conducente ad esibirla entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 180 comma 8 del Codice della Strada.

In quest’ultima circostanza, ha opportunamente chiarito la nota, l’omessa esibizione comporterà la sanzione prevista dal richiamato comma 8 (pagamento di una somma da euro 398 ad euro 1596), mentre la contestazione della violazione dell’art. 46 della legge 298/1974 (trasporto abusivo per mancato rispetto dei requisiti previsti dal richiamato art. 31) potrà avvenire soltanto a seguito della verifica da parte dell’Ufficio cui appartiene l’agente accertatore, dell’inesistenza o dell’irregolarità del rapporto di lavoro del conducente.