Milano, 06/09/2012
Attività di autotrasporto in conto proprio lecita per impresa abilitata al trasporto in conto terzi
La Corte di Cassazione esprimendosi su un ricorso dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Sondrio, avverso una sentenza del Giudice di Pace di Morbegno, che aveva accolto l’opposizione proposta da un’impresa di autotrasporto in conto terzi contro un verbale che le contestava di aver svolto l’attività di trasporto in conto proprio, senza la prescritta licenza, ha disposto che, sebbene per i due tipi di attività (trasporto in conto proprio e trasporto in conto terzi) siano effettivamente previsti provvedimenti abilitativi distinti, tuttavia, quello relativo al trasporto in conto terzi è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi, tali da poter essere senz’altro considerato comprensivo, anche, del trasporto in conto proprio.
Pertanto, la Sentenza ha stabilito che non è lecito richiedere a chi abbia già ottenuto il titolo maggiore, di munirsi anche dell’altro per poter svolgere l’attività che l’art. 31 lettera b) della legge 298/1974 definisce complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale (trasporto in conto proprio).
Pertanto, la Sentenza ha stabilito che non è lecito richiedere a chi abbia già ottenuto il titolo maggiore, di munirsi anche dell’altro per poter svolgere l’attività che l’art. 31 lettera b) della legge 298/1974 definisce complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale (trasporto in conto proprio).