Federcomated

Milano, Aprile 2012

Contributo Sistri 2012 - Differimento

Il comma 3 dell’art. 7 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 (cd. Testo Unico Sistri) prevede che il contributo annuale debba essere riferito all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono.

In assenza di diverse indicazioni al riguardo, la scadenza del pagamento rimarrebbe fissata, anche per quest’anno, al termine ultimo del 30 aprile.

Tuttavia, la mancata operatività del sistema, determinatasi nel corso del 2010 e del 2011, nonostante l’avvenuta iscrizione delle imprese, ha indotto la Confederazione ad intraprendere un’azione politica nei confronti del Ministero dell’Ambiente al fine di introdurre nella normativa misure di conguaglio a favore degli operatori che si sono iscritti secondo i termini previsti, adempiendo agli obblighi di Legge, pur senza poter usufruire di un sistema funzionante.

Per questo la Confederazione ha inoltrato, insieme a tutte le altre Organizzazioni datoriali, una lettera al Ministro dell'Ambiente Clini (allegato) con la quale è stata chiesta espressamente la soppressione del pagamento del contributo del Sistri per il 2012.
La richiesta di un contributo, a fronte di una mancata operatività del sistema, continua infatti ad essere, per le imprese, motivo di preoccupazione e malcontento.

Il Ministero dell’Ambiente, con comunicato del 20 aprile u.s. pubblicato sul sito istituzionale www.minambiente.it, ha confermato la volontà di procedere ad una revisione del sistema Sistri in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure.

Nell’ambito di questo lavoro è stato deciso il differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, in scadenza il 30 aprile p.v.

Si fa notare come la fonte del comunicato, purché autorevole, non appaia tuttavia giuridicamente adeguata ad operare correttamente una modifica della disposizione prevista dal comma 3, dell’articolo 7, del Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 (che prevede che il contributo annuale debba essere riferito all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono). Sarebbe invece stato necessario un intervento normativo di pari rango.

Riteniamo comunque che, allo stato attuale, pur in mancanza di una formale legittimazione normativa, il differimento annunciato possa considerarsi ragionevolmente effettivo, viste anche le rassicurazioni da parte del Ministro circa la volontà di trasferire velocemente il contenuto del comunicato all'intero di una specifica disposizione normativa.