Milano, Gennaio 2012
Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
E’ stato pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012, ed è entrato contestualmente in vigore, il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (rinominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri “decreto Cresci Italia”).
Dopo avere agito sul versante della sostenibilità della finanza pubblica con l’obiettivo di mettere in sicurezza i conti pubblici (attraverso il decreto “salva Italia” n.201 di dicembre), il Governo Monti intende ora intervenire sulla crescita mettendo in campo un pacchetto di misure che incidono sui temi della concorrenza, liberalizzazioni, infrastrutture, edilizia, trasporti.
Il provvedimento – trasmesso al Senato per l’inizio dell’iter di conversione in legge – dà così inizio alla cd “fase due”, nella quale si inserisce anche il decreto sulle semplificazioni e lo sviluppo approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni, rinviando, per gli eventuali approfondimenti, a specifiche comunicazioni degli uffici competenti.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI
1. Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (art. 1)
Sono abrogate - dalla data di entrata in vigore dei regolamenti emanati dal Governo entro il 31 dicembre 2012, previa approvazione da parte delle camere di una relazione del Governo medesimo che specifichi periodi ed ambiti di intervento dei regolamenti citati che individueranno le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione - le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica, con esclusione delle norme che disciplinano il servizio taxi, i servizi finanziari e i servizi di comunicazione.
Nell’adottare i regolamenti il Governo dovrà tenere conto dei criteri di cui all’art. 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. e, pertanto, l’avvio delle attività in questione dovrebbe essere soggetto soltanto a comunicazione all'amministrazione competente tramite autocertificazione e l'attivita' potrà subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilita' per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa.
L’articolo 1 ribadisce che i regimi preventivi di autorizzazione o nulla osta sono giustificati unicamente sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Sui regolamenti deve essere acquisito il parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, tuttavia in mancanza di riscontro nel termine indicato si applica la regola del silenzio-assenso.
Si dispone infine che Regioni ed enti locali si adeguano ai principi e alle regole sopra individuate entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell’art. 120 della Cost., il quale dispone che:”Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.
Entro il 31 gennaio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri comunica al Ministero dello sviluppo economico gli enti che hanno provveduto agli adempimenti di cui sopra e a decorrere dal 2013 l’adeguamento diventa elemento di valutazione della virtuosità degli enti stessi.
2. Tribunale delle imprese (art. 2)
Al fine di aumentare la competititività delle imprese e di ridurre i tempi per la definizione delle controversie, viene istituito il Tribunale delle imprese che sostituisce le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, istituite con il dlgs 168/2003.
Il tribunale ha competenza :
• nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale;
• nelle controversie in materia di diritto d’autore
• nelle azioni di classe
• con riguardo alle società per azioni e società in accomandita per azioni ovvero società da queste controllate o che le controllano per cause:
• tra soci delle società ,
• per il trasferimento delle partecipazioni sociali ,
• in materia d’ impugnazione di delibere sociali e decisioni di organi sociali,
• tra soci e società ,
• in materia di patti parasociali,
• per le cause contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo , il liquidatore il direttore generale ovvero il dirigente redattore dei documenti contabili societari;
• cause relative ad azioni di responsabilità promosse da creditori delle società controllate contro le società controllanti
• riguardo ai rapporti tra società controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali , tra collegate al coordinamento tra società , nell’ambito del gruppo cooperativo paritetico ;
• cause relative a contratti pubblici d’appalto di lavori, servizi, o forniture in cui sia parte una società per azioni e in accomandita per azioni , quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi che insorgono dopo 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
3. Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata (art. 3)
Al fine di stimolare le iniziative imprenditoriali dei giovani e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro, la disposizione in oggetto introduce nel Codice civile l’articolo 2463-bis che disciplina una nuova fattispecie specifica di società a responsabilità limitata, la c.d. “Società semplificata a responsabilità limitata”.
Tale fattispecie, che nella denominazione sociale deve riportare sempre la specificazione che si tratti di “Società semplificata a responsabilità limitata”, si differenzia rispetto a quella più generale – di cui agli articoli 2462 c.c. e ss. che si applicano comunque, in quanto compatibili – in relazione all’ammontare del capitale sociale, previsto nel minimo di un euro, nonché in relazione ai profili relativi alle modalità di costituzione più semplici e meno onerose.
Quest’ultima, infatti, è riservata alle sole persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età e non necessita di atto pubblico - al pari di eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo - essendo sufficiente una comunicazione ai fini dell’iscrizione al registro delle imprese (la cui procedura è altresì semplificata), esente da diritti di bollo e di segreteria, ed il deposito dell’atto costitutivo con allegati i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per la costituzione stessa.
Fermo restando la possibilità di cedere la partecipazione o trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile, i requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società, pena l’esclusione di diritto del singolo socio ex art. 2473 bis c.c. ovvero lo scioglimento ex art. 2484 c.c. nel caso in cui il requisito dell’età venga meno in capo a tutti i soci.
Viene infine prevista l’emanazione - entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione - di un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, con cui venga tipizzato uno statuto standard di tale forma societaria e vengano fissati i requisiti di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
4. Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali (art. 4)
Per assicurare il rispetto della normativa europea e la tutela dell’unità giuridica ed economica del paese, la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge funzioni di monitoraggio della normativa locale e regionale per individuare le disposizioni in contrasto con la tutela della concorrenza, anche su segnalazione dell’Autorità Garante della concorrenza. Assegna all’ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza eventualmente riscontrati decorso inutilmente il quale propone al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Nell’esercizio delle funzioni l’ufficio può anche formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici.
5. Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie (art. 5)
L’articolo in esame introduce un nuovo articolo 37-bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) derubricato “Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie” con cui viene attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d’ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, la competenza a dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’ Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo utile per informare i consumatori.
Alle imprese interessate viene riconosciuta la facoltà di avvalersi di una procedura di interpello preventivo della stessa Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei propri rapporti commerciali con i consumatori a seguito della quale le clausole che non sono state ritenute vessatorie non sono più valutabili dall’Autorità.
Contro i provvedimenti adottati dall’Autorità è competente il giudice amministrativo mentre è fatta salva, in ogni caso, la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori nonché la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sull’eventuale risarcimento del danno.
6. Norme per rendere efficace l’azione di classe (art. 6)
L’intervento modifica l’ambito della tutela attuabile attraverso l’azione di classe, con riferimento all’ articolo 140 bis del codice del consumo.
Viene ridefinito lo spazio di intervento dell’azione di classe per quanto attiene ai diritti oggetto di tutela: al posto del requisito “ dell’identità” del diritto viene previsto quello della totale omogeneità. La modifica è in linea con quanto stabilito dal primo comma, ove la tutela è riferita ai diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti.
A seguito di ciò, sempre nell’ambito delle azioni di tutela, tra le cause di inammissibilità della domanda dichiarata dal tribunale vi è anche quella in cui il giudice non ravvisa l’evidente omogeneità dei diritti individuali tutelabili.
7. Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive (art. 7)
L’articolo introduce una incomprensibile aggiunta al codice del consumo attraverso la definizione di “microimpresa” inserita all’articolo 18 del d.lgs 206/2005, nella parte in cui viene trattata la tutela delle pratiche commerciali scorrette.
L’incomprensibilità della norma risiede nel fatto che viene definita come microimpresa la sola attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare, svolta da entità associazioni o società di persone.
La formulazione appare inoltre ambigua e contraddittoria nella misura in cui da una parte si riconosce la possibilità che tali attività possano essere svolte da associazioni e società di persone, mentre dall’altra si limita la sfera di applicazione alle stesse attività svolte a titolo individuale o familiare.
Viene previsto che siano pratiche commerciali scorrette non solo quelle tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto, ma anche quelle tra professionisti e microimprese, ponendo queste ultime sotto le tutele previste dal d.lgs 145/2007, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
8. Disposizioni sulle professioni regolamentate (art. 9)
Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, sia minime che massime.
Verranno quindi meno le tariffe e le disposizioni che ad esse fanno riferimento ai fini della determinazione dei compensi dei professionisti.
Solo in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministero della Giustizia, che dunque, fisserà nuovi parametri per valutare la correttezza dei compensi.
Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, devono essere stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi basati sulle tariffe. Il contratto è nullo ai sensi del D.lgs. n. 206/2005 se tali parametri vengono impiegati nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese. Al momento del conferimento dell’incarico il professionista ha l’ obbligo di pattuire per iscritto il compenso che deve essere adeguato all'importanza dell'opera indicando le singole voci di costo per prestazione . Nel preventivo scritto, fornito al cliente se lo richiede, il professionista deve rendere noto al cliente: il grado di complessità dell'incarico; i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
La mancata determinazione del compenso, preventiva e per iscritto, costituisce illecito disciplinare.
Quanto al tirocinio per l’accesso alla professione non potrà superare i diciotto mesi, e per i primi sei mesi potrà svolgersi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea. Circa le modalità di svolgimento del tirocinio sono da determinarsi con un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca ed il Ministro per la pubblica amministrazione e Ministro per l’innovazione tecnologica con riferimento allo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle professioni sanitarie.
9. Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici (art. 11)
La norma fissa in 3000 abitanti la soglia di popolazione necessaria per l’apertura di una farmacia in luogo dei 5000 e 4000 abitanti attualmente previsti.
Se la popolazione eccedente, rispetto al parametro è superiore a 500 abitanti è consentita l’apertura di una ulteriore farmacia.
Nei comuni con meno di 9.000 abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1.500 abitanti.
Spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di questo decreto, l’approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie.
Il comune non può esercitare il diritto di prelazione sulle sedi farmaceutiche istituite o comunque vacanti.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro i successivi 30 giorni bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, riservandone la partecipazione ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata.
Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti , il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi nominando un commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali .
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione purchè non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri.
Fino al 2022 tutte le suddette tipologie di farmacie, sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
Viene inoltre disciplinato il conferimento di sedi farmaceutiche tramite concorso da parte degli interessati.
Non è impedita l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.
Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, informandone la clientela.
Viene ridotto da due anni a sei mesi il tempo concesso agli eredi del farmacista titolare o socio di società titolare di farmacia per vendere, rispettivamente, la farmacia o la quota di partecipazione alla società. La norma intende abbreviare il periodo in cui una farmacia privata può appartenere a persone prive dei requisiti professionali, in deroga alla disciplina generale.
Al medico spetta informare il paziente dell’eventuale farmaco equivalente in commercio ed indicare ad ogni prescrizione di farmaco la sua sostituibilità o meno con l’equivalente generico nella prescrizione, nel caso un cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie.
Il farmacista, salvo diversa richiesta del cliente, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente prezzo più basso, se dalla ricetta non risulta l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritta dal medico.
Sarà possibile anche negli esercizi commerciali di vicinato, di media e di grande struttura, la vendita dei farmaci della cosiddetta fascia C ossia senza ricetta medica e non appartenenti alla classe dei farmaci essenziali, per malattie croniche e di rilevante interesse terapeutico.
E’ istituito, presso l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarietà nazionale per l’assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti, del quale sono definite modalità di finanziamento.
Con decreto del Ministro della Salute ed ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale per i titolari delle farmacie sono fissati i livelli di fatturato in base ai quali vi è l’obbligo di avvalersi di uno o più farmacisti collaboratori.
10. Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti (art. 12)
La tabella notarile, che fissa il numero dei notai, è aumentata di 500 posti e verrà rivista ogni triennio. A partire dall’anno in corso ed entro il 31 dicembre 2014 saranno messi a concorso complessivamente 1550 nuovi posti da notaio.
La norma amplia l’ambito territoriale entro il quale è possibile attualmente esercitare la funzione notarile all’intero ambito territoriale della Corte d’appello nella quale il distretto è ubicato.
La proposta aumenta anche il numero di giorni di assistenza obbligatoria del notaio nella sua sede e pone limiti alla facoltà di aprire uffici secondari che può avere luogo solo nel distretto di appartenenza.
Inoltre, relativamente alle norme che regolano il potere di promuovere il procedimento disciplinare la potestà di promuovere l’azione disciplinare viene estesa dal procuratore della Repubblica del Tribunale del circondario in cui ha sede il notaio al procuratore della Repubblica ed al consiglio notarile del distretto, competenti per territorio, con riferimento al luogo in cui la mancanza disciplinare è stata commessa, se tale luogo non ricade nel distretto nel quale ha sede il notaio, ma in altro distretto nel quale egli potrà recarsi a ricevere atti per effetto dell’estensione della sua competenza territoriale a tutto il territorio della Corte d’appello.
11. Misure per la tempestività dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica (art. 35)
Le disposizioni contenute nella norma in esame sono innanzitutto finalizzate ad accelerare il pagamento dei crediti commerciali che le imprese vantano nei confronti delle amministrazioni statali alla data di entrata in vigore del presente decreto.
A tal fine assumono rilevanza sia i debiti della PA iscritti quali residui passivi perenti, entro l’importo complessivo massimo di 4,7 miliardi di euro, sia quelli “fuori bilancio” il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse, entro l’importo complessivo di 1 miliardo di euro.
In alternativa al pagamento diretto, viene inoltre introdotta la possibilità che parte dei debiti della PA vengano estinti anche mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato nel limite di 2 miliardi di euro.
Oltre alle disposizioni volte a garantire la cui copertura finanziaria di tali misure vengono altresì previste ulteriori misure finalizzate ad assicurare alle agenzie fiscali e all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilità organizzativa nonché l’abrogazione, in tema di gestione dei tributi regionali, della norma che prevede che l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Al fine di smobilizzare la liquidità degli enti territoriali, sono infine previste disposizioni in materia di tesoreria unica che prevedono che, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2014, si applichi l’ordinario regime di tesoreria in sostituzione dello speciale regime previsto per le Regioni e gli enti locali che debbono versare alla tesoreria unica esclusivamente le entrate provenienti dal bilancio dello Stato.
Inoltre, entro il 29 febbraio 2012, il 50% delle liquidità dei suddetti enti, depositate presso il sistema bancario, dovranno essere versate sulle contabilità speciali fruttifere della tesoreria statale mentre il restante 50% dovrà essere versato entro il 16 aprile 2012.
Entro il 30 giugno 2012 gli eventuali investimenti finanziari, ad eccezione dei titoli di Stato, sono smobilizzati e versati sulle contabilità speciali della tesoreria statale.
Fino al completo riversamento delle suddette risorse, gli enti territoriali e gli Atenei, per far fronte ai propri pagamenti, sono tenuti ad utilizzare prioritariamente le risorse depositate presso il sistema bancario.
12. Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica (art. 39, comma 1)
Le disposizioni contenute nel primo comma della norma in oggetto intervengono sul sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica modificando l’art. 5, comma 1, d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170, introducendo la previsione espressa della possibilità per gli edicolanti di:
- rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori;
- vendere qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
- praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.
Inoltre, fermi restando gli obblighi volti a garantire il pluralismo dell’informazione posti a carico dei medesimi edicolanti, viene altresì previsto che la ingiustificata mancata fornitura da parte del distributore, ovvero una fornitura ingiustificata per eccesso o per difetto rispetto alla domanda, costituisce prassi di pratica commerciale sleale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Alle suddette disposizioni viene inoltre espressamente attribuito carattere di norme imperative da cui ne consegue che eventuali clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti in contrasto con le medesime devono considerarsi nulle e non viziano il contratto cui accedono (nullità relativa).
13. Diritti connessi al diritto d’autore (art. 39, commi 2, 3 e 4)
Al secondo comma della norma in oggetto viene liberalizzata l’attività di amministrazione e intermediazione, svolta in qualunque forma, dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 al dichiarato fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori.
I requisiti tecnici minimi, necessari affinché i soggetti intermediari abbiano sufficienti garanzie economico-finanziarie ed un’adeguata rappresentatività di artisti associati, ai fini di un razionale e corretto sviluppo del mercato di tali diritti connessi, nell’interesse dei rispettivi titolari, saranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà essere emanato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affinché siano proporzionati e si eviti il rischio che possano costituire una nuova barriera all’entrata per i nuovi operatori.
Di conseguenza, vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le suddette disposizioni, fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).
14. Contratto di disponibilità (art. 44)
Al fine di favorire ulteriormente il partenariato pubblico-privato, viene introdotta nell’ambito del Codice dei contratti pubblici (c.d. Codice appalti) di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una nuova fattispecie contrattuale denominata “contratto di disponibilità”, la cui definizione è riportata nel nuovo comma 15-bis.1 dell’art. 3, mentre gli aspetti più dettagliati vengono specificati nel nuovo articolo 160-ter del richiamato Codice.
Mediante il contratto di disponibilità vengono affidate ad un privato, a suo rischio e spesa, la costruzione di un’opera – la cui proprietà è privata ma che verrà messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice in quanto destinata all’esercizio di un pubblico servizio - e la sua gestione tecnica, durante il periodo di messa a disposizione, a fronte di un corrispettivo determinato secondo i criteri di retribuzione ivi specificati
In particolare, per “messa a disposizione” viene specificato che deve intendersi l’onere dell’affidatario di assicurare all’amministrazione “la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti”.
Il corrispettivo spettante al privato affidatario consiste in un canone di disponibilità a cui può aggiungersi un eventuale contributo in corso d’opera, al fine di attenuare gli oneri finanziari dal medesimo sostenuti, comunque non superiore al 50% del valore dell’opera, nonché un prezzo finale, parametrato al valore residuo rispetto ai canoni versati, da corrispondere nel caso in cui l’opera passi in proprietà all’amministrazione committente.
Le richiamate disposizioni, infine, disciplinano puntualmente le procedure di gara nonché tutti gli altri aspetti relativi all’esecuzione del contratto di questa specifica fattispecie applicabile anche alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi nel qual caso l’approvazione dei progetti avviene secondo le procedure all’uopo previste dagli articoli 165 e seguenti medesimo Codice appalti.
15. Disposizioni attuative del dialogo competitivo (art. 46)
Al fine di agevolare l’utilizzo della procedura del dialogo competitivo quale sistema di affidamento degli appalti pubblici, viene previsto un rinvio al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici per la definizione delle ulteriori modalità attuative ad integrazione della relativa disciplina in materia.
16. Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche (art. 50)
Vengono modificati gli articoli 144 e 159 del richiamato d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice appalti), al fine, rispettivamente, di assicurare adeguate condizioni di bancabilità del progetto fin dalla predisposizione degli atti di gara per l’individuazione del concessionario (quali i bandi e i relativi allegati, lo schema di contratto e il piano economico finanziario), e di fare in modo che la coincidenza di caratteristiche richieste al soggetto subentrante rispetto al concessionario originario non rappresenti un limite troppo stringente e non adeguato alle reali necessità del progetto. A tal fine, vi prevede che il subentrante dovrà possedere caratteristiche corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro.
17. Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni (art. 51)
Al fine di favorire la concorrenza, viene modificato l’articolo 253, comma 25, del Codice appalti innalzando dal 40% al 50% la quota dei lavori che il concessionario autostradale, titolare di concessioni vigenti - già affidate alla data del 30 giugno 2002 - è tenuto ad affidare a terzi a decorrere dal 1° gennaio 2015 (tale decorrenza differita è prevista al fine di evitare il blocco degli investimenti già avviati dalle concessionarie autostradali).
18. Semplificazione nella redazione e accelerazione dell’approvazione dei progetti (art. 52)
Le disposizioni in esame modificano gli articoli 93, 97 e 128 del Codice appalti nonché l’articolo 15 del regolamento di esecuzione del medesimo Codice al fine di semplificare e velocizzare le procedure d’approvazione dei progetti, unificando ove possibile alcune fasi progettuali, per approvare in un’unica soluzione progetti che in relazione ai diversi livelli, richiederebbero tempi differiti.
In particolare, un progetto può essere ritenuto adeguatamente sviluppato, pur in mancanza di uno dei primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo ne contenga tutti gli elementi e vengano comunque garantite la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
Viene inoltre prevista la preventiva approvazione dello studio di fattibilità quale requisito minimo per l’inclusione di un lavoro di importo inferiore a 1.000.000 di euro nell’elenco annuale dei lavori. Per i lavori di importo pari o superiore a tale soglia, il requisito minimo viene indicato nell’approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione.
19. Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62)
La norma in oggetto introduce una specifica disciplina relativamente ai contratti della filiera agroalimentare (tra operatori commerciali, dunque ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale) che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
Stando al contenuto della relazione illustrativa, la norma sarebbe giustificata nell’urgenza dalle numerose segnalazioni di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare che rischiano di ampliarsi nei prossimi mesi in relazione alle condizioni di crisi economica ed i suoi riflessi in termini di calo dei consumi.
Tuttavia, proprio alla luce di quanto affermato dal Governo, la scelta di irrigidire, rendendoli inderogabili, i contratti in questo settore, sembra quantomeno contraddittoria con l’obiettivo e rischia di aggravare, invece di risolvere, gli evidenti problemi di liquidità evidenziati ed oggi acuiti dalla crisi economica e dal conseguente calo dei consumi.
Secondo quanto disposto, i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari (ma la rubrica parla di agroalimentare) devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, ed è prevista la forma scritta obbligatoria.
A pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, viene altresì previsto l’obbligo di indicare i seguenti elementi:
• la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
• il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
A carico del contraente (diverso dal consumatore finale) che contravviene a tali obblighi, fatta salva l’ipotesi che il fatto costituisca reato, viene inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità, compresa tra € 516 ed € 20.000 è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
In relazione ai suddetti contratti, inoltre, il pagamento del corrispettivo per i «prodotti alimentari deteriorabili» - dei quali il comma 4 riporta la specifica definizione identica a quella attualmente contenuta nel decreto ministeriale del 13 maggio 2003 che viene contestualmente abrogato – deve essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
Da notare che la disposta abrogazione (cfr. comma 11) del comma 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 comporta l’inderogabilità delle nuove disposizioni.
In tal caso, il mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad €500.000, in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
Più in generale, nell’ambito delle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari sopra richiamati e quindi con disposizione che sembra assumere valenza generale valida per contratti aventi ad oggetto la cessione di qualunque tipo di prodotto o servizio, il comma 2 della norma in esame introduce il divieto espresso di:
• imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
• applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
• subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
• conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
• adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
Anche a carico del contraente che non abbia rispettato tale divieto viene prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura, da € 516 ad € 3.000, è determinata facendo riferimento al beneficio da questi ricevuto.
La competenza in materia di vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni, così come il potere di irrogare le relative sanzioni, viene attribuita all’ Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che può procedere d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato, e che a tal fine può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza.
Gli introiti derivanti dalle eventuali sanzioni sono destinati alla stessa Autorità per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare.
In ogni caso, sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della disciplina in esame, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro le quali sono altresì legittimate a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi.
20. Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca (art. 67)
Con una nuova formulazione dell’articolo 5 del D.lgs 226/2001, si prevede che il Ministero delle politiche agricole può stipulare convenzioni con le associazioni nazionali di categoria ovvero con i loro consorzi per:
• promuovere, attraverso l’uso di tecnologie ecosostenibili, attività produttive nell’ ambito degli ecosistemi acquatici;
• promuovere azioni mirate alla tutela dell’ ambiente marino e costiero;
• tutelare e valorizzare le tradizioni alimentari locali, i prodotti tipici, biologici e di qualità, attraverso l’ istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di organizzazioni di produttori;
• attuare sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;
• agevolare l’ accesso al credito per le imprese della pesca e dell’acquacoltura;
• ridurre tempi e procedure delle attività documentali a fini di semplificazione amministrativa;
• fornire assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca e degli affari marittimi.
21. Repertorio nazionale dei dispositivi medici (art.68)
Al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2007/4516, vengono apportate modifiche alla legge finanziaria 2006,innalzando dal 5% al 5,50 % il contributo a carico delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici ed eliminando il pagamento della tariffa di euro 100 per ogni registrazione effettuata nel repertorio dei dispositivi medici.
22. Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (art.83)
Ferme restando le limitazioni del diritto di brevetto con riferimento ai farmaci ed alle preparazione medicinali, è soppressa la norma che impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto. La ratio della norma è di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea a riguardo.
23. Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti (art.87)
Con modifiche al Codice della proprietà industriale si dispone che i cittadini europei abilitati all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale che intendono svolgere l’attività in Italia possono iscriversi all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà Industriale.
Coloro che intendono esercitare l’attività a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all’albo previa trasmissione da parte dell’autorità competente della dichiarazione preventiva di prestazione di servizio .
L’iscrizione non ha valore abilitante ma rileva ai soli fini dell’applicazione delle norme professionali, di carattere legale o amministrativo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Norma nel settore edilizio (art. 56)
La norma introduce una riduzione dell'aliquota di base dell'Imu, di cui al c.d. decreto "Salva Italia" (art. 13 del D.L. n. 201 del 2011), per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alle vendita. Per tali fabbricati è facoltà dei Comuni, per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori, ridurre l'aliquota Imu fino allo 0,38% fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. Resta comunque applicabile la quota dell'imposta riservata allo Stato.
La disposizione è volta a intervenire nel settore delle costruzioni, oggi fortemente in crisi, introducendo una previsione fiscale di favore, seppur limitata a tre anni.
2. Ripristino IVA per housing sociale (art. 57)
L'art. 57 del decreto in esame riscrive le disposizioni dell'art. 10, n. 8) e 8-bis) del D.P.R. n. 633 del 1972, apportando modifiche alla disciplina IVA delle locazioni e delle cessioni di fabbricati abitativi.
Attualmente, sulla base della normativa vigente (n. 8 dell'art. 10), sono esenti dall'imposizione IVA la maggior parte delle locazioni di fabbricati abitativi: fanno eccezione le locazioni poste in essere, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese che hanno costruito o ristrutturato il fabbricato, entro quattro anni dall'ultimazione dei lavori e a condizione che il contratto abbia durata di almeno quattro anni.
Nell'attuale momento di crisi questo regime penalizza fortemente le imprese, non solo di costruzione, che spesso si trovano nella necessità di compiere operazioni esenti da IVA.
Per questa ragione il decreto in commento riduce l'ambito di applicazione dell'esenzione IVA rendendo imponibili le locazioni poste in essere, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, da tutte le imprese (e non più solo quelle di costruzione o ristrutturazione) a condizione che il contratto abbia durata di almeno quattro anni e che il locatore manifesti espressamente l'opzione per l'imposizione nel relativo atto.
Sono, inoltre, imponibili, sempre su facoltà del locatore, le locazioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 (c.d. housing sociale).
Ad entrambe le operazioni sarà applicata l'aliquota IVA agevolata del 10%.
Il comma 8-bis, disciplina, invece, le cessioni di immobili abitativi.
La normativa ad oggi vigente rende imponibili solo le cessioni effettuate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice, entro cinque anni dal termine dei lavori ovvero, anche successivamente, se entro tale termine i fabbricati siano stati locati in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata.
Il nuovo comma 8-bis rende imponibili, seppur su opzione del cedente da manifestare espressamente nel relativo atto, le cessioni di immobili di civile abitazione locati per almeno quattro anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata e quelli destinati ad alloggi sociali (c.d. housing sociale).
Infine, viene modificato, l'art. 36, terzo comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 633 del 1972 che permette di applicare separatamente l'imposta ai soggetti che effettuano sia locazioni esenti di fabbricati abitativi, che comportano l'osservanza del meccanismo del pro rata di detrazione, sia locazioni di altri fabbricati, con riferimento a ciascun settore di attività. La nuova formulazione dell'art. 36 estende tale possibilità anche alle cessioni esenti da imposta.
3. Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione (art. 88)
Sul tema della deducibilità limitata degli interessi passivi, l’art. 88 del decreto in commento, prevede l’estensione della disciplina ordinaria, di cui al comma 1, dell’art. 96 del Tuir, alle società con capitale detenuto in prevalenza da enti pubblici, operanti nei comparti delle forniture dell’acqua, dell’energia e del teleriscaldamento e dei servizi di smaltimento e depurazione. Conseguentemente, anche per tali società gli interessi passivi saranno deducibili in ciascun periodo d'imposta sino a concorrenza degli interessi attivi, l'eccedenza, invece, nel limite del 30% del Rol (risultato operativo lordo).
La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta di entrata in vigore del decreto in commento ovvero, dal 2012.
4. Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese (art. 90)
La disposizione apporta alcune modifiche all’art. 31 del D.L. n. 98/2011, in vigore dal 6 luglio dello scorso anno, recante gli interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese.
Come noto, l'art. 31 definisce i "Fondi per il Venture Capital" (FVC) come quei i fondi comuni di investimento che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione, costituzione, avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto.
Il decreto introduce alcune novità disponendo la necessità che le società destinatarie dei «Fondi per il venture capital» (FVC) abbiano sede operativa in Italia e le relative quote od azioni siano direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche.
Inoltre, viene stabilito che per le pmi le quote di investimento devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi.
5. Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141 (art. 91)
A seguito della procedura d’infrazione n. 2010/4141, viene modificato l'art. 166 del Tuir recante "Trasferimento all'estero della residenza". In base al comma 1 dell'attuale stesura, il trasferimento della residenza all’estero da parte di soggetti che esercitano imprese commerciali, costituisce realizzo dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale.
Con l'inserimento del comma 2-quater, viene prevista la possibilità di richiedere, a cura degli interessati, un regime «sospensivo» degli effetti realizzativi appena indicati, sempreché la residenza, ai fini dell’imposizione diretta, sia effettuata sul territorio di Stati appartenenti alla Comunità europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, inseriti all’interno della cosiddetta «white list», di cui all’art. 168 del medesimo Tuir.
Ulteriore condizione, necessaria per beneficiare della sospensione, è che detti paesi abbiano stipulato «… un accordo di reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari compatibile con quella assicurata dalla direttiva 2010/24/Ue del Consiglio del 16 marzo 2010…».
Un decreto di natura non regolamentare del ministero dell’Economia adotterà le modalità di applicazione delle nuove disposizioni, anche al fine di indicare le situazioni che potranno determinare le cause di decadenza dei citati effetti sospensivi della realizzazione, nonché i criteri di versamento delle imposte e le modalità di versamento.
Le disposizioni in esame si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica (art. 93)
Viene modificato il comma 7, dell’art. 60 del D.P.R. n. 633/1972 consentendo, in questo modo, la possibilità per il contribuente di effettuare la rivalsa dell’imposta e/o della maggiore imposta dovuta per effetto dell’emissione di avvisi di accertamento o rettifica, nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.
La rivalsa è possibile a condizione che risulti effettuato il pagamento dell’imposta, della maggiorazione dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi, con la conseguenza che i cessionari e/o i committenti potranno esercitare la relativa detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa.
La modifica stravolge radicalmente le regola precedente secondo la quale il contribuente non aveva diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.
7. Domanda di sgravio dei diritti doganali (art. 94)
L'art. 94 prevede la possibilità di ricorrere alla Commissione Tributaria competente nelle ipotesi di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi previste dal Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 (art. 871 e 905).
8. Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie (art. 95)
Come noto il D.L. n. 138 del 2011 ha uniformata al 20% la misura della tassazione delle rendite finanziarie.
Ora, con una modifica al n. 3, della lettera a), comma 13, art. 2, dl 138/2011, viene stabilito che il sostituto d’imposta potrà applicare, la ritenuta del 20 ovvero del 12,50% sui proventi derivanti da riporti, pronti c/termine su titoli e valute e dai mutui di titoli garantiti.
9. Residenza OICR (art. 96)
Viene modificato l'art. 73 del Tuir, circa i soggetti passivi Ires: conseguentemente, anche gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti passivi d'imposta. I redditi così prodotti sono esenti dalle imposte sui redditi a condizione che il fondo o il soggetto incaricato
alla gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI, LOGISTICA ED INFRSASTRUTTURE
1. Efficienza risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica (art. 29)
Vengono modificate alcune norme del codice delle assicurazioni private, inserendo il criterio dell’efficienza produttiva e del controllo dei costi nel sistema del risarcimento diretto. Vengono, inoltre, incentivati i risarcimenti in forma specifica dei danni alle cose, da parte delle compagnie, ovvero gli interventi di ripristino/ riparazione delle cose danneggiate curati direttamente dalle stesse compagnie, penalizzando il ricorso al risarcimento in denaro.
2. Repressioni delle frodi (art. 30)
Si introduce l’obbligo per le compagnie di assicurazione RC Auto di inviare annualmente, all’Istituto di Vigilanza Isvap una relazione con informazioni dettagliate sul numero di sinistri per i quali hanno svolto approfondimenti in relazione al rischio di frodi, sul numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, sull’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché sulle misure organizzative interne adottate per contrastare le frodi. Sulla base anche di tali informazioni, l’Isvap interverrà al fine di assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale delle compagnie e dei sistemi di liquidazione dei sinistri per contrastare le frodi nel settore. Le compagnie di assicurazioni dovranno, inoltre, dare idonea diffusione ad una stima della riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e prevenzione autonomamente svolta.
3. Contrasto contraffazione contrassegni (art. 31)
Si prevede l’emanazione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentito l’Isvap, di un regolamento finalizzato alla progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici e telematici, anche in collegamento con banche dati. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inoltre, formerà periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione RC auto, comunicando, ai rispettivi proprietari, l’inserimento nell’elenco e le conseguenze previste a loro carico, nel caso i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico, o assimilate. La violazione dell’obbligo di assicurazione RC auto potrà essere rilevata anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione.
4. Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio e liquidazione dei danni (art. 32)
Con alcune modifiche al codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), si prevedono riduzioni dei premi assicurativi per coloro che accetteranno volontariamente, prima della stipula del contratto, di far sottoporre ad ispezione, da parte delle compagnie assicurative, il veicolo assicurato e che acconsentiranno alla installazione, a carico delle compagnie, di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (scatola nera). In riferimento, inoltre, all’attestato di rischio, si prevede che esso debba comprendere anche la specificazione della tipologia dei danni liquidati, che possa essere consegnato anche per via telematica e che venga direttamente acquisita dall’impresa assicuratrice, nel momento della stipula di un nuovo contratto, attraverso l’accesso alle previste banche dati elettroniche. Vengono, inoltre, dettate nuove disposizioni per rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni, prevedendo, anche, la facoltà per le compagnie, di non procedere immediatamente con l’offerta di risarcimento, ma di rinviarla all’ eventuale esito favorevole di ulteriori approfondimenti anti frode, qualora dalla consultazione della banca dati dei sinistri dovessero emergere particolari criticità relativi ai soggetti coinvolti nel sinistro, ovvero ai veicoli danneggiati.
5. Sanzioni per false invalidità da incidenti (art. 33)
Vengono rafforzate le sanzioni per i medici che attestino fraudolentemente invalidità derivanti da incidenti stradali, estendendole anche ai periti assicurativi che accertino falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali.
6. Obbligo confronto tariffe RC Auto (art.34)
Si prevede l’obbligo per gli intermediari di prodotti assicurativi RC auto di informare i clienti, prima della sottoscrizione del contratto, in modo corretto, trasparente ed esaustivo sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, a pena di nullità del contratto con conseguente sanzione alla compagnia assicurativa, che ha conferito il mandato all’agente.
7. Autorità di regolazione dei trasporti (art.36)
Con alcune modifiche all’art.37 del D.L. 201/2011, in attesa dell’istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo presenterà, entro tre mesi dalla conversione in legge del Decreto, apposito disegno di legge, a partire dal 30 giugno 2012, vengono affidate all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, anche le seguenti funzioni:
• Garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti autostradali, ferroviarie, aeroportuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni aeroporti e porti;
• Definire, se necessario, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri;
• Stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto sovvenzionati;
• Definire il contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere dai gestori;
• Definire gli schemi di bandi di gara per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva. Con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l’Autorità verificherà, inoltre, che nei relativi bandi di gara, la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione, ovvero un fattore di discriminazione tra imprese. Nei bandi dovrà essere, invece, concesso all’impresa aggiudicataria, un tempo massimo di 18 mesi per l’acquisizione del materiale rotabile necessario per il servizio;
• Stabilire per le nuove concessioni autostradali e progressivamente per quelle esistenti, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, finalizzato a ridurre gli incrementi consentiti nel tempo in funzione dell’aumento di produttività conseguibile dal concessionario,definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali, definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali allo scopo di promuovere una gestione plurale delle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
• Definire, con particolare riferimento all’accesso alla infrastruttura ferroviaria, le tariffe di pedaggio e i criteri di assegnazione delle tracce e vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore della rete;
• Con particolare riferimento al servizio taxi, adeguare i livelli di offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel rispetto dei seguenti principi:
- Incrementare il numero delle licenze, se necessario, con adeguate compensazioni per i già titolari, (assegnazione di quota degli introiti delle nuove aste o assegnazione di ulteriori licenze o altro);
- Consentire ad un medesimo soggetto di avere più licenze, con la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i prescritti requisiti di professionalità e moralità;
- Prevedere la possibilità di rilasciare licenze part time;
- Consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate;
- Consentire una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio per sviluppare nuovi servizi integrativi quali il taxi collettivo o altro;
- Consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, ferma restando la determinazione autoritativa di quelle massime.
8. Misure per il trasporto ferroviario (art. 37)
Si prevede che l’Autorità indipendente di regolazione, nel settore del trasporto ferroviario, definirà, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli Enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico, ovvero del cosiddetto servizio universale sovvenzionato, e le modalità di finanziamento, stabilendo criteri per la ripartizione dei costi tra le imprese ferroviarie. L’Autorità, inoltre, predisporrà una relazione al Governo e al Parlamento sugli effetti, in termine di efficienza complessiva del servizio, dei diversi gradi di separazione possibile tra il gestore dell’infrastruttura e gli operatori ferroviari. Sulla base di tale relazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico ed il Ministero dell’Economia proporrà al Presidente del Consiglio l’adozione di un decreto che introdurrà le modalità più opportune di separazione.
Inoltre, cancellando una integrazione fatta al D.Lgs. 188/2003 dalla recente manovra estiva (D.L. 138/2011) criticata per gli effetti anticoncorrenziali, viene eliminato l’obbligo per le imprese ferroviarie e per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie, che espletano servizi di trasporto sull’infrastruttura nazionale, di osservare i contratti collettivi nazionali di riferimento del settore.
9. Liberalizzazione delle pertinenze stradali (art. 38)
Viene attribuito all’autorità di regolazione dei trasporti anche il compito semplificare la disciplina della realizzazione delle pertinenze stradali nelle autostrade. (aree di servizio e sosta).
10. Emissioni di obbligazioni da parte di società di progetto (art. 41)
Viene estesa la facoltà di ricorrere all’emissione di obbligazioni di progetto, da parte delle società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuove servizio di pubblica utilità, purché finalizzate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati.
11. Modifica disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche (art. 42)
Viene integrata la recente modifica effettuata alla disciplina del promotore nelle infrastrutture strategiche introducendo, per il soggetto proponente un intervento non incluso nella lista predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un diritto di prelazione nella successiva eventuale fase di affidamento della concessione.
12. Project financing per infrastrutture carcerarie (art. 43)
Al fine di favorire la realizzazione di nuove strutture carcerarie, viene introdotta una nuova disciplina in materia di concessioni basata su un modello di parternariato pubblico/privato in cui i costi di realizzazione dell’infrastruttura sono finanziati interamente con capitale privato, reperito attraverso il sistema bancario, integrato, per i concessionari non interamente partecipati dal Ministero dell’Economia, nella misura almeno del 20% con risorse delle fondazioni bancarie. Al concessionario, a seguito della realizzazione dell’opera, sarà riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa comprensiva dei costi di investimento e gestione dell’infrastruttura.
13. Documentazione a corredo del PEF per opere strategiche (art. 45)
Si prevede un elenco di documenti ed in formazioni integrative che devono corredare il Piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di risorse per la realizzazione di opere strategiche, al fine di accelerare il relativo processo di assegnazione delle stesse.
14. Norme in materia di dragaggi (art. 48)
Vengono semplificate le procedure necessarie per effettuare i dragaggi dei porti, attività essenziale per la competitività degli scali.
15. Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie (art. 53)
Per la progettazione di nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità, viene consentita l’adozione dello standard tecnico dell’Alta Capacità (compatibilità con trasporto merci-che ha caratterizzato il sistema italiano, accrescendone le potenzialità ma anche i costi di realizzazione), soltanto nei casi in cui risulti necessario, a seguito delle stime delle caratteristiche della domanda.
Si prevede, inoltre, che alla progettazione e alla costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie e delle nuove gallerie stradali e autostradali, nonché all’adeguamento di quelle esistenti, devono applicarsi standard tecnici non più onerosi di quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione Europea. Si dispone, altresì, che le eventuali modifiche degli standard e delle norme di sicurezza nazionale proposte dall’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, che determineranno livelli di sicurezza superiori agli obiettivi comuni europei, dovranno essere accompagnate da una stima dei sovracosti conseguenti, da un’analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della rete e le imprese ferroviarie, da stime ragionevoli sui tempi di attuazione e diventeranno efficaci subordinatamente all’individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire i sovracosti. Viene modificato, infine, il Decreto Legislativo 264/2006, precisando che la prevista Commissione per la sicurezza delle gallerie della rete TEN-T nel territorio nazionale è tenuta ad effettuare le verifiche funzionali delle opere e non i collaudi tecnici amministrativi delle stesse, che spettano, invece, per legge alla stazione appaltante.
16. Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base del progetto definitivo (art. 55)
Si prevede la possibilità di porre alla base della gara per l’affidamento delle concessioni delle opere di interesse strategico, anche il progetto definitivo delle stesse, in alternativa al progetto preliminare.
17. Extragettito IVA per le società di progetto per le opere portuali (art. 59)
Con una modifica alla disposizione di defiscalizzazione dello opere infrastrutturali, introdotta dalla legge di stabilità 2012, si prevede la possibilità di riconoscere alle società di progetto di grandi infrastrutture portuali, per un periodo massimo di 15 anni, in sostituzione del previsto contributo pubblico a fondo perduto, il 25% dell’extra gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all’infrastruttura oggetto dell’intervento.
18. Regime doganale unità da diporto (art. 60)
Attraverso una modifica al DPR 43/1973 (Testo Unico Doganale), viene consentito alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale, senza dover procedere alla dismissione della bandiera ed alla conseguente iscrizione nei registri nazionali. Con una modifica, inoltre, dell’art.2 comma 3 del D.Lgs 171 del 2005 (Codice della nautica da diporto), si estende anche alle navi battenti bandiera extracomunitaria la possibilità di essere utilizzate per finalità commerciali, con le procedure già previste per le navi non iscritte nei registri nazionali, battenti bandiera comunitaria.
19. Anticipo recupero accise per autotrasportatori (art 61)
Con alcune modifiche al DPR 277/2000, si introduce la possibilità, per le imprese esercenti attività di autotrasporto merci, di presentare la domanda per il rimborso degli aumenti delle accise sul gasolio, con cadenza trimestrale, invece che annuale. Si prevede, altresì, che a partire dall’anno 2012, non venga applicato ai relativi crediti d’imposta, il limite di 250 mila euro previsto per l’utilizzo in compensazione degli stessi. A copertura dei maggiori oneri finanziari generati dalla esposta anticipazione, stimati in 26,4 milioni di euro nel 2012, si procede mediante riduzione degli stanziamenti previsti dalla legge di stabilità 2012 per interventi a sostegno dell’autotrasporto.
20. Recepimento Direttiva 2009/12/CE concernente i Diritti Aeroportuali (artt. 71-82)
Viene recepita la Direttiva Europea che punta ad introdurre un quadro comune in materia di definizione dei diritti aeroportuali, a favorire la trasparenza e la non discriminazione delle procedure, a promuovere la consultazione degli utenti aeroportuali e a introdurre un’Autorità indipendente di vigilanza. A questo ultimo proposito, i previsti compiti, nelle more dell’operatività dell’Autorità delle reti, che avrà competenza anche in tale comparto dei trasporti, vengono affidati provvisoriamente all’Enac.
21. Tasse di ancoraggio e portuali (art. 84)
Con alcune modifiche al DPR 107/2009 Regolamento recante la revisione della disciplina e delle tasse e dei diritti marittimi, vengono equiparati, per quanto riguarda l’applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale, i trasporti tra porti nazionali ai trasporti fra quest’ultimi e i porti comunitari.
22. Gestione automatizzata pagamenti e corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione (art. 86)
Per la gestione automatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente dovuti, a qualunque titolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene previsto, al termine della validità della convenzione in essere con Poste Italiane, l’affidamento del relativo servizio, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARBURANTI
1. Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti (art. 17)
L’articolo prevede, in riferimento ai soli gestori degli impianti titolari della autorizzazione petrolifera (cd. retisti), la rimozione – a partire dal 30 giugno 2012 - del vincolo di esclusiva sui contratti di rifornimento, consentendo quindi la facoltà di rifornirsi per almeno il 50% della fornitura complessivamente pattuita da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della normativa europea in modo da assicurare che almeno 50% di quanto erogato l’anno precedente dal singolo punto vendita sia acquistato da altro fornitore. Nei suddetti casi le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l’uso del marchio. La norma puntualizza che è consentita l’aggregazione tra gestori e soggetti imprenditoriali al fine di sviluppare la capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
Il comma 2 interviene inoltre prevedendo che, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione, possano essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazione di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori. Sempre il comma 2 prevede la possibilità di riscattare, ad opera del gestore, l’impianto sulla base di un libero accordo privato tra gestore e titolare purché siano rispettati specifici criteri – da individuare con apposito decreto ministeriale – in termini di indennizzo per il titolare dell’impianto.
Il comma 4, modificando il comma 8 dell’articolo 28 del D.L. 98/2011, prevede inoltre che in tutti gli impianti di distribuzione carburante sia consentito vendere ulteriori beni e servizi.
Rispetto a quanto previsto nel DL 98/2011 viene ampliata la portata della norma a qualsiasi bene e servizio, inclusi i tabacchi. Per i tabacchi è previsto che l’impianto di distribuzione carburante debba avere una superficie minima di 1500 mq. In particolar modo per quanto riguarda le suddette attività di nuova realizzazione sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive espletate in aree autostradali in concessione entro il 30 giugno 2012.
L’articolo prevede inoltre che l’adeguamento degli impianti esistenti per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2012. Rimane confermata la specifica sanzione amministrativa pecuniaria per mancato adeguamento da commisurare in rapporto all’erogato dell’anno precedente.
Nel quadro della normativa di competenza degli enti locali viene previsto che l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non potrà essere subordinata al rispetto di vincoli inerenti la presenza obbligatoria di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, qualora vi siano degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo.
Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno stabilite misure affinché siano accelerati i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.
2. Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati (art. 18)
L’articolo integra il comma 7 dell’articolo 28 del D.L. 98/2011 prevedendo che, nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possano essere posti vincoli all’utilizzo continuativo, anche senza assitenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
3. Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti (art. 19)
L’articolo prevede la definizione, con apposito decreto ministeriale, di una nuova metodologia di calcolo del prezzo medio rilevante ai fini del confronto internazionale. La nuova metodologia si baserà sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento self-service. L’articolo prevede che, con successivi provvedimenti di natura ministeriale, si definiranno nuove modalità, riportate al comma 2, di indicazione per ciascun prodotto dei prezzi in modalità non servito e in termini di diversa evidenziazione delle cifre decimali (es: 1,798 €/l).
4. Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (art. 20)
L’articolo apporta modifiche ai meccanismi di funzionamento del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti prevedendo la rimozione del limite del 25% destinabile all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti. In aggiunta viene prevista l’estensione su base triennale, anziché due, del diritto a godere del contributo. Con successivo decreto ministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2012, dovrà essere determinata sia l’entità dei contributi che della nuova contribuzione al fondo, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all’interno del medesimo bacino di utenza.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO ENERGETICO
1. Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili (art. 13)
L’articolo prevede modifiche al sistema di determinazione del prezzo di riferimento del gas stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per i clienti vulnerabili tra cui si ricorda rientrano le imprese con un consumo annuo inferiore a 50.000 metri cubi purché non abbiano mai sottoscritto un contratto di libero mercato. La finalità della norma è quella di introdurre - in attesa del perfezionamento della disciplina del mercato all’ingrosso di gas di cui all’articolo 30 della L. 99/2009 (cd Borsa gas) - un nuovo sistema di indicizzazione che tenga conto in modo più puntuale e con più efficacia dei riferimenti internazionali di prezzo della commodity gas. Essendo la maggioranza delle offerte del mercato libero parametrizzate sulle condizioni economiche fissate dall’Autorità per l’energia la norma potrebbe impattare positivamente anche sull’utenze presenti nel mercato libero.
2. Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese (art. 14)
La norma è finalizzata a liberare spazio in termini di volumi di stoccaggio di gas in favore delle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri, stoccaggio e di rigassificazione al fine di incrementare gli approvvigionamenti diretti di gas naturale dall’estero secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto. Con apposito decreto ministeriale si definiranno modalità di assegnazione, quantità e tempistiche di aggiornamento delle quantità stoccabili disponibili in base anche ai principi regolatori definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
3. Disposizioni in materia di separazione proprietaria (art. 15)
La norma prevede un termine perentorio (6 mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento) per l’emanazione di uno specifico DPCM che, in attuazione di quanto stabilito con la legge n. 290/03 e poi successivamente rinviato con legge n. 296/06 (finanziaria 2007), preveda la separazione proprietaria tra la società ENI e SNAM. La legge n. 290/03 dispone infatti che “nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate o controllanti (…) possa detenere, direttamente o indirettamente (…) quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.”
A norma del combinato disposto dell’articolo in commento con l’articolo 1, comma 906, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine finale per la separazione proprietaria è determinato in ventiquattro mesi dall’emanazione del predetto DPCM.
4. Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche (art. 16)
La norma, in riferimento allo sviluppo produttivo di idrocarburi, delega i ministeri competenti a stabilire modalità per attribuire specifiche quote delle maggior entrate derivanti dalla produzione aggiuntiva di idrocarburi a vantaggio di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori interessati dall’insediamento degli impianti produttivi.
5. Disposizioni per accrescere la sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica (art. 21)
L’articolo prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per la riforma del funzionamento del mercato all’ingrosso di energia elettrica al fine di contenere i prezzi della fornitura di energia elettrica e garantire sicurezza e qualità delle forniture. Sempre al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei costi per la gestione della sicurezza del sistema, sono anticipati i tempi di attuazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 28/2011, nella parte in cui attribuisce all’Autorità per l’energia elettrica e il gas il compito di effettuare, entro il 30 giugno 2013, un’analisi quantitativa degli oneri derivanti dal dispacciamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non programmabile. Il termine viene anticipato al 28 febbraio 2012, a seguito del quale la medesima Autorità potrà adottare rapidamente, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi più utili a dare flessibilità e sicurezza al sistema, riducendo i costi per gli oneri di sistema e per le aree territoriali che presentino una più elevata concentrazione di impianti non programmabili, ossia eolico e fotovoltaico. Viene inoltre sancita la possibilità ad opera dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente di anticipare l’obbligo in capo agli impianti fotovoltaici di garantire specifici servizi di rete (dotazione di inverter) al fine di incrementare la sicurezza della rete elettrica. I commi 4 e 5 prevedono aggiornamenti della normativa tecnica riguardante le reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt. Viene inoltre prevista la possibilità per i concessionari delle infrastrutture energetiche di chiedere all’Autorità per l’energia di attribuire una specifica remunerazione a determinati asset regolati, nell’ambito della complessiva tariffa già stabilita dalla stessa Autorità.
La determinazione non comporta incremento della tariffa trattandosi di una specificazione del valore di alcuni asset.
6. Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell’energia elettrica e del gas (art. 22)
La norma è finalizzata, attraverso l’integrazione di un sistema informatico già esistente istituito presso l’Acquirente unico, a rendere più efficiente lo scambio di informazioni essenziali fra il soggetto distributore e le società di vendita, migliorando in tal modo la concorrenza nei relativi mercati e il servizio reso all’utente finale. L’implementazione concreta della norma è affidata all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas che già oggi, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, lett. b) del D.lgs. 93/11, deve assicurare che le società di distribuzione rendano disponibili i dati di consumo dei clienti alle società di vendita garantendo qualità e tempestività delle informazioni fornite. Il comma 2 estende espressamente anche alla fattispecie della mancata osservanza degli obblighi informativi in capo agli operatori la disciplina sanzionatoria introdotta con il D.lgs 93/2011.
7. Semplificazione delle procedure per l’approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (art. 23)
La proposta prevede l’assoggettamento annuale del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale realizzato da Terna alla procedura VAS di cui all’articolo 12 del Codice dell’ambiente al fine di ridurre i tempi di attesa necessari per l’approvazione del Piano Terna.
8. Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari (art. 24)
La norma introduce misure dirette ad accelerare la disattivazione e lo smantellamento dei siti nucleari, tra cui si evidenzia:
• una specifica procedura per accelerare la valutazione e la possibile autorizzazione dei progetti di disattivazione presentati da almeno dodici mesi (comma 1 e 2); si tratta di cinque progetti, per tre dei quali è già disponibile la Valutazione d’impatto ambientale (Trino, Garigliano e Latina);
• un’analoga semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire specifici interventi che si dovessero rendere urgenti, in attesa dell’autorizzazione del complessivo progetto di disattivazione, per motivi di sicurezza ovvero per dare più efficienza al processo e ridurre i costi di gestione (comma 3);
• la previsione del valore di “autorizzazione unica” per gli atti relativi all’esecuzione dei progetti e delle opere di disattivazione, ferme restando le specifiche procedure previste per la localizzazione e la realizzazione del Deposito Nazionale. A tal fine, si prevede l’integrazione nel procedimento istruttorio dei pareri degli enti locali e della Regione, oltre che della Valutazione d’impatto ambientale, ove prevista (comma 4);
• la disposizione che, per le attività inerenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi e connesse con il finanziamento del deposito nazionale dei rifiuti nucleare, consente l’utilizzo dei fondi raccolti attraverso la componente tariffaria A5 già presente nella bollette elettriche degli utenti finali. Per le altre attività, il finanziamento della costruzione del deposito nazionale è erogato a titolo di acconto e sarà successivamente recuperato attraverso il corrispettivo per l’utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (comma 5);
• la previsione indica che, con successivi provvedimenti ministeriali, saranno definiti i tempi e le modalità di conferimento dei rifiuti radioattivi per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito Nazionale (comma 6).
9. Impianti fotovoltaici in ambito agricolo (art. 65)
L’articolo esclude - dalla data di entrata in vigore del decreto - gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, dall’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Il comma 2 fa salvi i progetti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3 equipara in termini di incentivo gli impianti fotovoltaici costruiti su serre a quelli su edifici a condizione che le serre presentino un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
Viene inoltre prevista l’abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 10 del D.Lgs n. 28, ossia del limite di 1 MW imposto agli impianti a terra sui terreni agricoli e un massimo del 10% della superficie ad essi riservata, mentre il contributo statale restava garantito alle aree agricole abbandonate da almeno 5 anni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1. Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali (art. 25)
L’articolo introduce una serie di disposizioni a carattere generale in riferimento alla disciplina dei servizi pubblici locali finalizzate a promuovere, ma anche imporre, una gestione concorrenziale di tali servizi. Tra le modifiche introdotte si riportano, di seguito, le più rilevanti:
• viene imposto alle Regioni, a tutela della concorrenza e dell’ambiente come principi generali dell’ordinamento nazionale, di organizzare entro il 30 giugno 2012 lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali di dimensioni comunque non inferiori al territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e massimizzazione dell’efficienza del servizio. Decorso tale termine, il Governo può subentrare all’ente locale nell’ambito dell’organizzazione del servizio pubblico locale;
• a decorrere dal 2013 l’affidamento di servizi pubblici in base a procedure ad evidenza pubblica costituisce elemento di valutazione nell’ambito dei parametri di virtuosità di cui al patto di stabilità interno e ai sensi dell’art. 20 D.L. 98/2011;
• viene introdotto il criterio di attribuzione prioritaria di eventuali risorse pubbliche statali in favore degli enti di governo ovvero direttamente in favore dei gestori negli ambiti ottimali in cui vi siano state procedure ad evidenza pubblica di selezione del gestore;
• previsione dell’assoggettamento delle società in house e delle aziende speciali al patto di stabilità interno (modalità da definire con successivo D.M.) e obbligo di acquisizione di beni e servizi in base alla normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006).
In aggiunta l’articolo integra l’attuale disciplina dei servizi pubblici locali, di cui all’articolo 4 del D.L. 138/2011, prevedendo:
• l’obbligatorietà – solo per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti - di richiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il parere preventivo ai fini dell’adozione, da parte dell’ente locale, della delibera di verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
• l’abbassamento della soglia di cui al comma 13 dell’articolo 4 del D.L. 138/2011 che per i servizi con valore inferiore a 900.000 euro consentiva, in deroga alla procedura ad evidenza pubblica, l’affidamento diretto. Tale soglia è ridotta a 200.000;
• l’inclusione del trasporto ferroviario regionale tra i servizi pubblici locali oggetto di riforma, sottoponendolo quindi tale settore alle procedure di affidamento basate sulla scelta del soggetto affidatario in base a gara e prevedendo un apposito regime transitorio che fa salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti già deliberati o sottoscritti in conformità sia del Regolamento CE 1370/2007 che dell’articolo 61 della legge 99/2009;
• ulteriori modifiche al regime transitorio di cui al comma 32 dell’articolo 4 del D.L 138/2011 prevedendo la cessione degli affidamenti diretti non conformi alla nuova disciplina entro la data del 31 dicembre 2012 anziché quella prevista del 31 marzo 2012 ed entro il 31 marzo 2013 per le gestioni affidate a società a partecipazione mista pubblica e privata di cui alla lettera b) del comma 32 dell’articolo 4 del D.L 138/2011. Viene inoltre prevista un’ulteriore deroga alla regola generale del ricorso alla gara prevedendo che la gestione di un servizio affidato in house può essere consentita per un periodo massimo di 3 anni solo nel caso in cui l’azienda affidataria del servizio, comporti, come esito di fusione aziendale, un processo di riduzione del numero di aziende dirette presenti nell’ambito ottimale di riferimento;
• nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Viene previsto che l'affidamento da parte delle Autorità d'ambito (Ato) della gestione ed erogazione del servizio sui rifiuti solidi urbani può essere comprensivo (ma non deve esserlo necessariamente) delle attività di gestione e realizzazione degli impianti. In caso di impianti privati per il trattamento dei rifiuti al gestore del servizio devono essere comunque garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.
• previsione di specifici obblighi di natura informativa in capo ai concessionari e agli affidatari di servizi pubblici locali che sono tenuti a fornire, a seguito di specifica richiesta, agli enti locali, che devono bandire una gara per l’affidamento del servizio già esercitato dai concessionari e affidatari stessi, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione utile per la definizione dei bandi di gara. Qualora i concessionari e gli affidatari diano le suddette informazioni oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta o diano informazioni false, il prefetto, su richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione stabilita da minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.
2. Contenuto delle carte di servizio (art. 8)
La norma integra in dettaglio il contenuto minimo delle c.d. “carte di servizio” di cui all’art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, stabilendo che nelle stesse debbano essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio. Sono fatte salve eventuali ulteriori garanzie. Trattasi di disposizione che persegue finalità analoghe a quelle già prevista per la tutela dei consumatori.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI ED IMBALLAGGI
1. Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi (art. 26)
L'articolo introduce importanti modifiche ed integrazioni alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 con specifico riferimento agli articoli relativi agli obblighi dei produttori e utilizzatori di imballaggi.
Per assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza, nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, vengono apportate specifiche modifiche volte a consentire ai produttori di organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio, eliminando il divieto che limitava tale possibilità ai soli propri rifiuti. In questa maniera gli operatori si vengono a trovare in una posizione paritaria rispetto al sistema collettivo CONAI che può raccogliere tutti i rifiuti di imballaggio (anche quelli del sistema autonomo). Viene, inoltre, posto un termine certo all’istruttoria per l’accertamento del funzionamento del sistema, tramite il meccanismo di silenzio assenso, analogamente a quanto avviene per la gestione di rifiuti in regime “semplificato” ex art. 214 D.lgs. 152/06. Le attività relative alla gestione degli imballaggi conformi alle condizioni, alle norme tecniche e alle prescrizioni specifiche, possono, infatti, essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Importanti modifiche vengono apportate per rendere equo e proporzionato, alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, il versamento del Contributo Conai, nel caso in cui la gestione autonoma non dovesse raggiungere pienamente gli obiettivi. Conseguentemente vengono armonizzati gli articoli relativi alle sanzioni amministrative previste nei casi di non adesione dei produttori ai consorzi e di mancato versamento dei relativi importi.
2. Regime di utilizzo delle terre e rocce da scavo (art. 49)
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo sarà regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 24 marzo 2012.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E SISTEMI DI PAGAMENTO
1. Partecipazione dei professionisti al patrimonio dei confidi (art. 10)
La normativa quadro sui confidi, così come modificata dall’articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 (Prime disposizioni urgenti per l’economia), consente l’ingresso nel loro capitale sociale, oltre che alle P.M.I., anche ai professionisti. La nuova disposizione modifica l’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) il quale, con l’obiettivo di favorire il grado di patrimonializzazione dei confidi vigilati, subordina l’ingresso nel capitale sociale degli stessi, delle imprese di grandi dimensioni, di enti pubblici e privati ad alcune condizioni. Queste ultime prevedono, a seguito delle modifiche introdotte, che oltre alle P.M.I. socie, anche i professionisti dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
2. Conto corrente di base (art. 27, comma 1, lettera a)
Il comma 3, dell’articolo 12, della legge 22 dicembre 2011 n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscano, con apposita convenzione, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base.
Con la nuova disposizione viene soppressa la norma che prevede che, nel caso in cui tale convenzione non venga stipulata entro il 28 marzo 2012 (ossia entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214), le caratteristiche del conto corrente siano individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
3. Riduzione commissioni bancarie (art. 27, comma 1, lettere b) e c)
Con la nuova disposizione viene modificato quanto previsto dalla manovra economica del dicembre 2011 (articolo 12, comma 9 della legge 22 dicembre 2011, n. 214).
In particolare, viene ora stabilito che l’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012 (anziché entro il 28 marzo 2012) e applicano, entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l’efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.
Viene inoltre stabilito che, entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure finalizzate ad assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dovrà valutarne l’efficacia.
In caso di mancata definizione e applicazione delle misure, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
In ogni caso, viene eliminata la disposizione che prevedeva che la commissione, a carico degli esercenti sulle transazioni effettuate con moneta elettronica, non potesse superare la percentuale dell’1,5 per cento.
4. Transazioni con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti (art. 27, comma 1, lettera d)
Viene sospesa l’applicazione del comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che prevede che le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti di importo inferiore ai 100 euro siano gratuite sia per l’acquirente che per il venditore. Ciò, fino alla avvenuta valutazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle misure finalizzate ad assicurare una riduzione delle commissioni bancarie a carico degli esercenti. In caso di valutazione positiva di tali misure, il citato comma 7 verrà definitivamente abrogato.
In caso, invece, di valutazione non positiva, la questione verrà disciplinata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Contratti di apertura di credito e di conto corrente (art. 27, commi 2 e 3)
I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati, entro novanta giorni, alle disposizioni di cui all’articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), introdotto dal comma 1, dell’articolo 6-bis, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).
L’articolo 117-bis stabilisce che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell’affidamento e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi a quanto stabilito sono nulle. La nullità delle clausole non comporta la nullità del contratto.
Conseguentemente vengono abrogate le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 2-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2 in materia di commissioni di massimo scoperto.
6. Assicurazioni connesse all’erogazione dei mutui immobiliari (art. 28)
La disposizione prevede che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione di un mutuo immobiliare alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
7. Disposizioni in materia di gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete (art. 97)
Al fine di dare attuazione alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 ed ai Regolamenti UE (n. 44/2009 e n. 1210/2010), relativi alle misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione ed ai controlli di autenticità di banconote e monete, viene modificata la legge 23 novembre 2001, n. 409 (Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro).
In particolare, viene sostituito l’articolo 8 individuando, ora in modo analitico, i soggetti gestori del contante. Essi sono:
• banche;
• Poste italiane Spa (nei limiti della loro attività di pagamento);
• altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute, i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attività' di trattamento del denaro contante e gli operatori economici, quali i commercianti ed i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.
I gestori del contante si assicurano dell'autenticità e dell'idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinché siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.
I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
I gestori del contante, nei limiti delle loro attività, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione, ma che non risultano sospette di falsità e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote, che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate, e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea n. 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione, in quanto danneggiate, e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento n. 1210/2010. Le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione, che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle, non possono essere rimborsate.
La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante, al fine di verificare il rispetto degli obblighi. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza, la Banca d'Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonché prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante.
La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze emanano disposizioni attuative, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere.
In caso di violazione delle disposizioni, la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.
Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finché non viene posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante, nei confronti della Banca d'Italia in relazione ad un'ispezione costituisce, di per sé, inosservanza ai sensi delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta ad un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea.
Le violazioni delle disposizioni da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che possono avere per l'attività di vigilanza.
In caso di violazioni delle disposizioni da parte di gestori del contante, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze informano l'autorità di controllo competente, perché valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
La Banca d'Italia pubblica, sul proprio sito internet, i provvedimenti adottati nei confronti dei gestori del contante, per l'inosservanza delle previste disposizioni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO
1. Aiuti De minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree (art. 70)
Con l’art. 10 comma 1 bis della L. 77/2009 sono state stanziati fondi pari a 90 milioni di euro per il finanziamento delle zone franche urbane definite all’interno della provincia dell’Aquila.
L’art. 70 del DL liberalizzazioni estende l’utilizzo dei fondi anche per interventi a favore delle PMI della provincia dell’Aquila da concedere in regime De minimis o sotto forma di aiuti a finalità regionale o di aiuti in regime di esenzione (reg. CE 800/2008).
2. Tutela procedimentale dell’operatore doganale (art.92)
A tutela dell’operatore doganale, si prevede che nel verbale di accertamento i funzionari doganali debbano riportare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base della irregolarità/inesattezze/errori riscontrati nel corso del controllo.
L'operatore ha 30 giorni di tempo per comunicare le proprie osservazioni in merito, che debbono essere valutate dalla dogana prima di emettere l'avviso di rettifica.
Tale aumentata tutela per l'operatore doganale viene inserita esplicitamente nello Statuto dei Diritti del Contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
1. Carta di identità (art. 40)
Le impronte digitali saranno apposte soltanto sulle carte di identità elettroniche. Viene conseguentemente meno la norma contenuta nel “decreto milleproroghe” che spostava al 31 dicembre 2012 il termine per l’apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità in formato cartaceo.
Con un successivo decreto del Ministro per l’Interno sarà definito un piano per il graduale rilascio della carta di identità elettronica, a partire da uno specifico gruppo di Comuni.
2. Emissione di bond (art. 54)
Gli enti locali, anche in forma aggregata, possono attivare appositi prestiti obbligazionari, garantiti da uno specifico e dedicato patrimonio immobiliare, per finanziare singole opere pubbliche.
Dopo avere agito sul versante della sostenibilità della finanza pubblica con l’obiettivo di mettere in sicurezza i conti pubblici (attraverso il decreto “salva Italia” n.201 di dicembre), il Governo Monti intende ora intervenire sulla crescita mettendo in campo un pacchetto di misure che incidono sui temi della concorrenza, liberalizzazioni, infrastrutture, edilizia, trasporti.
Il provvedimento – trasmesso al Senato per l’inizio dell’iter di conversione in legge – dà così inizio alla cd “fase due”, nella quale si inserisce anche il decreto sulle semplificazioni e lo sviluppo approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni, rinviando, per gli eventuali approfondimenti, a specifiche comunicazioni degli uffici competenti.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI
1. Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (art. 1)
Sono abrogate - dalla data di entrata in vigore dei regolamenti emanati dal Governo entro il 31 dicembre 2012, previa approvazione da parte delle camere di una relazione del Governo medesimo che specifichi periodi ed ambiti di intervento dei regolamenti citati che individueranno le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione - le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica, con esclusione delle norme che disciplinano il servizio taxi, i servizi finanziari e i servizi di comunicazione.
Nell’adottare i regolamenti il Governo dovrà tenere conto dei criteri di cui all’art. 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. e, pertanto, l’avvio delle attività in questione dovrebbe essere soggetto soltanto a comunicazione all'amministrazione competente tramite autocertificazione e l'attivita' potrà subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilita' per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa.
L’articolo 1 ribadisce che i regimi preventivi di autorizzazione o nulla osta sono giustificati unicamente sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Sui regolamenti deve essere acquisito il parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, tuttavia in mancanza di riscontro nel termine indicato si applica la regola del silenzio-assenso.
Si dispone infine che Regioni ed enti locali si adeguano ai principi e alle regole sopra individuate entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell’art. 120 della Cost., il quale dispone che:”Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.
Entro il 31 gennaio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri comunica al Ministero dello sviluppo economico gli enti che hanno provveduto agli adempimenti di cui sopra e a decorrere dal 2013 l’adeguamento diventa elemento di valutazione della virtuosità degli enti stessi.
2. Tribunale delle imprese (art. 2)
Al fine di aumentare la competititività delle imprese e di ridurre i tempi per la definizione delle controversie, viene istituito il Tribunale delle imprese che sostituisce le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, istituite con il dlgs 168/2003.
Il tribunale ha competenza :
• nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale;
• nelle controversie in materia di diritto d’autore
• nelle azioni di classe
• con riguardo alle società per azioni e società in accomandita per azioni ovvero società da queste controllate o che le controllano per cause:
• tra soci delle società ,
• per il trasferimento delle partecipazioni sociali ,
• in materia d’ impugnazione di delibere sociali e decisioni di organi sociali,
• tra soci e società ,
• in materia di patti parasociali,
• per le cause contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo , il liquidatore il direttore generale ovvero il dirigente redattore dei documenti contabili societari;
• cause relative ad azioni di responsabilità promosse da creditori delle società controllate contro le società controllanti
• riguardo ai rapporti tra società controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali , tra collegate al coordinamento tra società , nell’ambito del gruppo cooperativo paritetico ;
• cause relative a contratti pubblici d’appalto di lavori, servizi, o forniture in cui sia parte una società per azioni e in accomandita per azioni , quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi che insorgono dopo 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
3. Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata (art. 3)
Al fine di stimolare le iniziative imprenditoriali dei giovani e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro, la disposizione in oggetto introduce nel Codice civile l’articolo 2463-bis che disciplina una nuova fattispecie specifica di società a responsabilità limitata, la c.d. “Società semplificata a responsabilità limitata”.
Tale fattispecie, che nella denominazione sociale deve riportare sempre la specificazione che si tratti di “Società semplificata a responsabilità limitata”, si differenzia rispetto a quella più generale – di cui agli articoli 2462 c.c. e ss. che si applicano comunque, in quanto compatibili – in relazione all’ammontare del capitale sociale, previsto nel minimo di un euro, nonché in relazione ai profili relativi alle modalità di costituzione più semplici e meno onerose.
Quest’ultima, infatti, è riservata alle sole persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età e non necessita di atto pubblico - al pari di eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo - essendo sufficiente una comunicazione ai fini dell’iscrizione al registro delle imprese (la cui procedura è altresì semplificata), esente da diritti di bollo e di segreteria, ed il deposito dell’atto costitutivo con allegati i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per la costituzione stessa.
Fermo restando la possibilità di cedere la partecipazione o trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile, i requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società, pena l’esclusione di diritto del singolo socio ex art. 2473 bis c.c. ovvero lo scioglimento ex art. 2484 c.c. nel caso in cui il requisito dell’età venga meno in capo a tutti i soci.
Viene infine prevista l’emanazione - entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione - di un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, con cui venga tipizzato uno statuto standard di tale forma societaria e vengano fissati i requisiti di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
4. Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali (art. 4)
Per assicurare il rispetto della normativa europea e la tutela dell’unità giuridica ed economica del paese, la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge funzioni di monitoraggio della normativa locale e regionale per individuare le disposizioni in contrasto con la tutela della concorrenza, anche su segnalazione dell’Autorità Garante della concorrenza. Assegna all’ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza eventualmente riscontrati decorso inutilmente il quale propone al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Nell’esercizio delle funzioni l’ufficio può anche formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici.
5. Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie (art. 5)
L’articolo in esame introduce un nuovo articolo 37-bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) derubricato “Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie” con cui viene attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d’ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, la competenza a dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’ Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo utile per informare i consumatori.
Alle imprese interessate viene riconosciuta la facoltà di avvalersi di una procedura di interpello preventivo della stessa Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei propri rapporti commerciali con i consumatori a seguito della quale le clausole che non sono state ritenute vessatorie non sono più valutabili dall’Autorità.
Contro i provvedimenti adottati dall’Autorità è competente il giudice amministrativo mentre è fatta salva, in ogni caso, la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori nonché la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sull’eventuale risarcimento del danno.
6. Norme per rendere efficace l’azione di classe (art. 6)
L’intervento modifica l’ambito della tutela attuabile attraverso l’azione di classe, con riferimento all’ articolo 140 bis del codice del consumo.
Viene ridefinito lo spazio di intervento dell’azione di classe per quanto attiene ai diritti oggetto di tutela: al posto del requisito “ dell’identità” del diritto viene previsto quello della totale omogeneità. La modifica è in linea con quanto stabilito dal primo comma, ove la tutela è riferita ai diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti.
A seguito di ciò, sempre nell’ambito delle azioni di tutela, tra le cause di inammissibilità della domanda dichiarata dal tribunale vi è anche quella in cui il giudice non ravvisa l’evidente omogeneità dei diritti individuali tutelabili.
7. Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive (art. 7)
L’articolo introduce una incomprensibile aggiunta al codice del consumo attraverso la definizione di “microimpresa” inserita all’articolo 18 del d.lgs 206/2005, nella parte in cui viene trattata la tutela delle pratiche commerciali scorrette.
L’incomprensibilità della norma risiede nel fatto che viene definita come microimpresa la sola attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare, svolta da entità associazioni o società di persone.
La formulazione appare inoltre ambigua e contraddittoria nella misura in cui da una parte si riconosce la possibilità che tali attività possano essere svolte da associazioni e società di persone, mentre dall’altra si limita la sfera di applicazione alle stesse attività svolte a titolo individuale o familiare.
Viene previsto che siano pratiche commerciali scorrette non solo quelle tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto, ma anche quelle tra professionisti e microimprese, ponendo queste ultime sotto le tutele previste dal d.lgs 145/2007, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
8. Disposizioni sulle professioni regolamentate (art. 9)
Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, sia minime che massime.
Verranno quindi meno le tariffe e le disposizioni che ad esse fanno riferimento ai fini della determinazione dei compensi dei professionisti.
Solo in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministero della Giustizia, che dunque, fisserà nuovi parametri per valutare la correttezza dei compensi.
Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, devono essere stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi basati sulle tariffe. Il contratto è nullo ai sensi del D.lgs. n. 206/2005 se tali parametri vengono impiegati nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese. Al momento del conferimento dell’incarico il professionista ha l’ obbligo di pattuire per iscritto il compenso che deve essere adeguato all'importanza dell'opera indicando le singole voci di costo per prestazione . Nel preventivo scritto, fornito al cliente se lo richiede, il professionista deve rendere noto al cliente: il grado di complessità dell'incarico; i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
La mancata determinazione del compenso, preventiva e per iscritto, costituisce illecito disciplinare.
Quanto al tirocinio per l’accesso alla professione non potrà superare i diciotto mesi, e per i primi sei mesi potrà svolgersi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea. Circa le modalità di svolgimento del tirocinio sono da determinarsi con un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca ed il Ministro per la pubblica amministrazione e Ministro per l’innovazione tecnologica con riferimento allo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle professioni sanitarie.
9. Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici (art. 11)
La norma fissa in 3000 abitanti la soglia di popolazione necessaria per l’apertura di una farmacia in luogo dei 5000 e 4000 abitanti attualmente previsti.
Se la popolazione eccedente, rispetto al parametro è superiore a 500 abitanti è consentita l’apertura di una ulteriore farmacia.
Nei comuni con meno di 9.000 abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1.500 abitanti.
Spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di questo decreto, l’approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie.
Il comune non può esercitare il diritto di prelazione sulle sedi farmaceutiche istituite o comunque vacanti.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro i successivi 30 giorni bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, riservandone la partecipazione ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata.
Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti , il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi nominando un commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali .
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione purchè non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri.
Fino al 2022 tutte le suddette tipologie di farmacie, sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
Viene inoltre disciplinato il conferimento di sedi farmaceutiche tramite concorso da parte degli interessati.
Non è impedita l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.
Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, informandone la clientela.
Viene ridotto da due anni a sei mesi il tempo concesso agli eredi del farmacista titolare o socio di società titolare di farmacia per vendere, rispettivamente, la farmacia o la quota di partecipazione alla società. La norma intende abbreviare il periodo in cui una farmacia privata può appartenere a persone prive dei requisiti professionali, in deroga alla disciplina generale.
Al medico spetta informare il paziente dell’eventuale farmaco equivalente in commercio ed indicare ad ogni prescrizione di farmaco la sua sostituibilità o meno con l’equivalente generico nella prescrizione, nel caso un cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie.
Il farmacista, salvo diversa richiesta del cliente, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente prezzo più basso, se dalla ricetta non risulta l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritta dal medico.
Sarà possibile anche negli esercizi commerciali di vicinato, di media e di grande struttura, la vendita dei farmaci della cosiddetta fascia C ossia senza ricetta medica e non appartenenti alla classe dei farmaci essenziali, per malattie croniche e di rilevante interesse terapeutico.
E’ istituito, presso l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarietà nazionale per l’assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti, del quale sono definite modalità di finanziamento.
Con decreto del Ministro della Salute ed ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale per i titolari delle farmacie sono fissati i livelli di fatturato in base ai quali vi è l’obbligo di avvalersi di uno o più farmacisti collaboratori.
10. Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti (art. 12)
La tabella notarile, che fissa il numero dei notai, è aumentata di 500 posti e verrà rivista ogni triennio. A partire dall’anno in corso ed entro il 31 dicembre 2014 saranno messi a concorso complessivamente 1550 nuovi posti da notaio.
La norma amplia l’ambito territoriale entro il quale è possibile attualmente esercitare la funzione notarile all’intero ambito territoriale della Corte d’appello nella quale il distretto è ubicato.
La proposta aumenta anche il numero di giorni di assistenza obbligatoria del notaio nella sua sede e pone limiti alla facoltà di aprire uffici secondari che può avere luogo solo nel distretto di appartenenza.
Inoltre, relativamente alle norme che regolano il potere di promuovere il procedimento disciplinare la potestà di promuovere l’azione disciplinare viene estesa dal procuratore della Repubblica del Tribunale del circondario in cui ha sede il notaio al procuratore della Repubblica ed al consiglio notarile del distretto, competenti per territorio, con riferimento al luogo in cui la mancanza disciplinare è stata commessa, se tale luogo non ricade nel distretto nel quale ha sede il notaio, ma in altro distretto nel quale egli potrà recarsi a ricevere atti per effetto dell’estensione della sua competenza territoriale a tutto il territorio della Corte d’appello.
11. Misure per la tempestività dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica (art. 35)
Le disposizioni contenute nella norma in esame sono innanzitutto finalizzate ad accelerare il pagamento dei crediti commerciali che le imprese vantano nei confronti delle amministrazioni statali alla data di entrata in vigore del presente decreto.
A tal fine assumono rilevanza sia i debiti della PA iscritti quali residui passivi perenti, entro l’importo complessivo massimo di 4,7 miliardi di euro, sia quelli “fuori bilancio” il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse, entro l’importo complessivo di 1 miliardo di euro.
In alternativa al pagamento diretto, viene inoltre introdotta la possibilità che parte dei debiti della PA vengano estinti anche mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato nel limite di 2 miliardi di euro.
Oltre alle disposizioni volte a garantire la cui copertura finanziaria di tali misure vengono altresì previste ulteriori misure finalizzate ad assicurare alle agenzie fiscali e all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilità organizzativa nonché l’abrogazione, in tema di gestione dei tributi regionali, della norma che prevede che l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Al fine di smobilizzare la liquidità degli enti territoriali, sono infine previste disposizioni in materia di tesoreria unica che prevedono che, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2014, si applichi l’ordinario regime di tesoreria in sostituzione dello speciale regime previsto per le Regioni e gli enti locali che debbono versare alla tesoreria unica esclusivamente le entrate provenienti dal bilancio dello Stato.
Inoltre, entro il 29 febbraio 2012, il 50% delle liquidità dei suddetti enti, depositate presso il sistema bancario, dovranno essere versate sulle contabilità speciali fruttifere della tesoreria statale mentre il restante 50% dovrà essere versato entro il 16 aprile 2012.
Entro il 30 giugno 2012 gli eventuali investimenti finanziari, ad eccezione dei titoli di Stato, sono smobilizzati e versati sulle contabilità speciali della tesoreria statale.
Fino al completo riversamento delle suddette risorse, gli enti territoriali e gli Atenei, per far fronte ai propri pagamenti, sono tenuti ad utilizzare prioritariamente le risorse depositate presso il sistema bancario.
12. Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica (art. 39, comma 1)
Le disposizioni contenute nel primo comma della norma in oggetto intervengono sul sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica modificando l’art. 5, comma 1, d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170, introducendo la previsione espressa della possibilità per gli edicolanti di:
- rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori;
- vendere qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
- praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.
Inoltre, fermi restando gli obblighi volti a garantire il pluralismo dell’informazione posti a carico dei medesimi edicolanti, viene altresì previsto che la ingiustificata mancata fornitura da parte del distributore, ovvero una fornitura ingiustificata per eccesso o per difetto rispetto alla domanda, costituisce prassi di pratica commerciale sleale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Alle suddette disposizioni viene inoltre espressamente attribuito carattere di norme imperative da cui ne consegue che eventuali clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti in contrasto con le medesime devono considerarsi nulle e non viziano il contratto cui accedono (nullità relativa).
13. Diritti connessi al diritto d’autore (art. 39, commi 2, 3 e 4)
Al secondo comma della norma in oggetto viene liberalizzata l’attività di amministrazione e intermediazione, svolta in qualunque forma, dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 al dichiarato fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori.
I requisiti tecnici minimi, necessari affinché i soggetti intermediari abbiano sufficienti garanzie economico-finanziarie ed un’adeguata rappresentatività di artisti associati, ai fini di un razionale e corretto sviluppo del mercato di tali diritti connessi, nell’interesse dei rispettivi titolari, saranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà essere emanato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affinché siano proporzionati e si eviti il rischio che possano costituire una nuova barriera all’entrata per i nuovi operatori.
Di conseguenza, vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le suddette disposizioni, fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).
14. Contratto di disponibilità (art. 44)
Al fine di favorire ulteriormente il partenariato pubblico-privato, viene introdotta nell’ambito del Codice dei contratti pubblici (c.d. Codice appalti) di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una nuova fattispecie contrattuale denominata “contratto di disponibilità”, la cui definizione è riportata nel nuovo comma 15-bis.1 dell’art. 3, mentre gli aspetti più dettagliati vengono specificati nel nuovo articolo 160-ter del richiamato Codice.
Mediante il contratto di disponibilità vengono affidate ad un privato, a suo rischio e spesa, la costruzione di un’opera – la cui proprietà è privata ma che verrà messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice in quanto destinata all’esercizio di un pubblico servizio - e la sua gestione tecnica, durante il periodo di messa a disposizione, a fronte di un corrispettivo determinato secondo i criteri di retribuzione ivi specificati
In particolare, per “messa a disposizione” viene specificato che deve intendersi l’onere dell’affidatario di assicurare all’amministrazione “la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti”.
Il corrispettivo spettante al privato affidatario consiste in un canone di disponibilità a cui può aggiungersi un eventuale contributo in corso d’opera, al fine di attenuare gli oneri finanziari dal medesimo sostenuti, comunque non superiore al 50% del valore dell’opera, nonché un prezzo finale, parametrato al valore residuo rispetto ai canoni versati, da corrispondere nel caso in cui l’opera passi in proprietà all’amministrazione committente.
Le richiamate disposizioni, infine, disciplinano puntualmente le procedure di gara nonché tutti gli altri aspetti relativi all’esecuzione del contratto di questa specifica fattispecie applicabile anche alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi nel qual caso l’approvazione dei progetti avviene secondo le procedure all’uopo previste dagli articoli 165 e seguenti medesimo Codice appalti.
15. Disposizioni attuative del dialogo competitivo (art. 46)
Al fine di agevolare l’utilizzo della procedura del dialogo competitivo quale sistema di affidamento degli appalti pubblici, viene previsto un rinvio al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici per la definizione delle ulteriori modalità attuative ad integrazione della relativa disciplina in materia.
16. Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche (art. 50)
Vengono modificati gli articoli 144 e 159 del richiamato d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice appalti), al fine, rispettivamente, di assicurare adeguate condizioni di bancabilità del progetto fin dalla predisposizione degli atti di gara per l’individuazione del concessionario (quali i bandi e i relativi allegati, lo schema di contratto e il piano economico finanziario), e di fare in modo che la coincidenza di caratteristiche richieste al soggetto subentrante rispetto al concessionario originario non rappresenti un limite troppo stringente e non adeguato alle reali necessità del progetto. A tal fine, vi prevede che il subentrante dovrà possedere caratteristiche corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro.
17. Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni (art. 51)
Al fine di favorire la concorrenza, viene modificato l’articolo 253, comma 25, del Codice appalti innalzando dal 40% al 50% la quota dei lavori che il concessionario autostradale, titolare di concessioni vigenti - già affidate alla data del 30 giugno 2002 - è tenuto ad affidare a terzi a decorrere dal 1° gennaio 2015 (tale decorrenza differita è prevista al fine di evitare il blocco degli investimenti già avviati dalle concessionarie autostradali).
18. Semplificazione nella redazione e accelerazione dell’approvazione dei progetti (art. 52)
Le disposizioni in esame modificano gli articoli 93, 97 e 128 del Codice appalti nonché l’articolo 15 del regolamento di esecuzione del medesimo Codice al fine di semplificare e velocizzare le procedure d’approvazione dei progetti, unificando ove possibile alcune fasi progettuali, per approvare in un’unica soluzione progetti che in relazione ai diversi livelli, richiederebbero tempi differiti.
In particolare, un progetto può essere ritenuto adeguatamente sviluppato, pur in mancanza di uno dei primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo ne contenga tutti gli elementi e vengano comunque garantite la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
Viene inoltre prevista la preventiva approvazione dello studio di fattibilità quale requisito minimo per l’inclusione di un lavoro di importo inferiore a 1.000.000 di euro nell’elenco annuale dei lavori. Per i lavori di importo pari o superiore a tale soglia, il requisito minimo viene indicato nell’approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione.
19. Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62)
La norma in oggetto introduce una specifica disciplina relativamente ai contratti della filiera agroalimentare (tra operatori commerciali, dunque ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale) che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
Stando al contenuto della relazione illustrativa, la norma sarebbe giustificata nell’urgenza dalle numerose segnalazioni di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare che rischiano di ampliarsi nei prossimi mesi in relazione alle condizioni di crisi economica ed i suoi riflessi in termini di calo dei consumi.
Tuttavia, proprio alla luce di quanto affermato dal Governo, la scelta di irrigidire, rendendoli inderogabili, i contratti in questo settore, sembra quantomeno contraddittoria con l’obiettivo e rischia di aggravare, invece di risolvere, gli evidenti problemi di liquidità evidenziati ed oggi acuiti dalla crisi economica e dal conseguente calo dei consumi.
Secondo quanto disposto, i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari (ma la rubrica parla di agroalimentare) devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, ed è prevista la forma scritta obbligatoria.
A pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, viene altresì previsto l’obbligo di indicare i seguenti elementi:
• la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
• il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
A carico del contraente (diverso dal consumatore finale) che contravviene a tali obblighi, fatta salva l’ipotesi che il fatto costituisca reato, viene inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità, compresa tra € 516 ed € 20.000 è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
In relazione ai suddetti contratti, inoltre, il pagamento del corrispettivo per i «prodotti alimentari deteriorabili» - dei quali il comma 4 riporta la specifica definizione identica a quella attualmente contenuta nel decreto ministeriale del 13 maggio 2003 che viene contestualmente abrogato – deve essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
Da notare che la disposta abrogazione (cfr. comma 11) del comma 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 comporta l’inderogabilità delle nuove disposizioni.
In tal caso, il mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad €500.000, in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
Più in generale, nell’ambito delle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari sopra richiamati e quindi con disposizione che sembra assumere valenza generale valida per contratti aventi ad oggetto la cessione di qualunque tipo di prodotto o servizio, il comma 2 della norma in esame introduce il divieto espresso di:
• imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
• applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
• subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
• conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
• adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
Anche a carico del contraente che non abbia rispettato tale divieto viene prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura, da € 516 ad € 3.000, è determinata facendo riferimento al beneficio da questi ricevuto.
La competenza in materia di vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni, così come il potere di irrogare le relative sanzioni, viene attribuita all’ Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che può procedere d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato, e che a tal fine può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza.
Gli introiti derivanti dalle eventuali sanzioni sono destinati alla stessa Autorità per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare.
In ogni caso, sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della disciplina in esame, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro le quali sono altresì legittimate a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi.
20. Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca (art. 67)
Con una nuova formulazione dell’articolo 5 del D.lgs 226/2001, si prevede che il Ministero delle politiche agricole può stipulare convenzioni con le associazioni nazionali di categoria ovvero con i loro consorzi per:
• promuovere, attraverso l’uso di tecnologie ecosostenibili, attività produttive nell’ ambito degli ecosistemi acquatici;
• promuovere azioni mirate alla tutela dell’ ambiente marino e costiero;
• tutelare e valorizzare le tradizioni alimentari locali, i prodotti tipici, biologici e di qualità, attraverso l’ istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di organizzazioni di produttori;
• attuare sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;
• agevolare l’ accesso al credito per le imprese della pesca e dell’acquacoltura;
• ridurre tempi e procedure delle attività documentali a fini di semplificazione amministrativa;
• fornire assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca e degli affari marittimi.
21. Repertorio nazionale dei dispositivi medici (art.68)
Al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2007/4516, vengono apportate modifiche alla legge finanziaria 2006,innalzando dal 5% al 5,50 % il contributo a carico delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici ed eliminando il pagamento della tariffa di euro 100 per ogni registrazione effettuata nel repertorio dei dispositivi medici.
22. Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (art.83)
Ferme restando le limitazioni del diritto di brevetto con riferimento ai farmaci ed alle preparazione medicinali, è soppressa la norma che impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto. La ratio della norma è di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea a riguardo.
23. Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti (art.87)
Con modifiche al Codice della proprietà industriale si dispone che i cittadini europei abilitati all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale che intendono svolgere l’attività in Italia possono iscriversi all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà Industriale.
Coloro che intendono esercitare l’attività a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all’albo previa trasmissione da parte dell’autorità competente della dichiarazione preventiva di prestazione di servizio .
L’iscrizione non ha valore abilitante ma rileva ai soli fini dell’applicazione delle norme professionali, di carattere legale o amministrativo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Norma nel settore edilizio (art. 56)
La norma introduce una riduzione dell'aliquota di base dell'Imu, di cui al c.d. decreto "Salva Italia" (art. 13 del D.L. n. 201 del 2011), per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alle vendita. Per tali fabbricati è facoltà dei Comuni, per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori, ridurre l'aliquota Imu fino allo 0,38% fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. Resta comunque applicabile la quota dell'imposta riservata allo Stato.
La disposizione è volta a intervenire nel settore delle costruzioni, oggi fortemente in crisi, introducendo una previsione fiscale di favore, seppur limitata a tre anni.
2. Ripristino IVA per housing sociale (art. 57)
L'art. 57 del decreto in esame riscrive le disposizioni dell'art. 10, n. 8) e 8-bis) del D.P.R. n. 633 del 1972, apportando modifiche alla disciplina IVA delle locazioni e delle cessioni di fabbricati abitativi.
Attualmente, sulla base della normativa vigente (n. 8 dell'art. 10), sono esenti dall'imposizione IVA la maggior parte delle locazioni di fabbricati abitativi: fanno eccezione le locazioni poste in essere, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese che hanno costruito o ristrutturato il fabbricato, entro quattro anni dall'ultimazione dei lavori e a condizione che il contratto abbia durata di almeno quattro anni.
Nell'attuale momento di crisi questo regime penalizza fortemente le imprese, non solo di costruzione, che spesso si trovano nella necessità di compiere operazioni esenti da IVA.
Per questa ragione il decreto in commento riduce l'ambito di applicazione dell'esenzione IVA rendendo imponibili le locazioni poste in essere, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, da tutte le imprese (e non più solo quelle di costruzione o ristrutturazione) a condizione che il contratto abbia durata di almeno quattro anni e che il locatore manifesti espressamente l'opzione per l'imposizione nel relativo atto.
Sono, inoltre, imponibili, sempre su facoltà del locatore, le locazioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 (c.d. housing sociale).
Ad entrambe le operazioni sarà applicata l'aliquota IVA agevolata del 10%.
Il comma 8-bis, disciplina, invece, le cessioni di immobili abitativi.
La normativa ad oggi vigente rende imponibili solo le cessioni effettuate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice, entro cinque anni dal termine dei lavori ovvero, anche successivamente, se entro tale termine i fabbricati siano stati locati in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata.
Il nuovo comma 8-bis rende imponibili, seppur su opzione del cedente da manifestare espressamente nel relativo atto, le cessioni di immobili di civile abitazione locati per almeno quattro anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata e quelli destinati ad alloggi sociali (c.d. housing sociale).
Infine, viene modificato, l'art. 36, terzo comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 633 del 1972 che permette di applicare separatamente l'imposta ai soggetti che effettuano sia locazioni esenti di fabbricati abitativi, che comportano l'osservanza del meccanismo del pro rata di detrazione, sia locazioni di altri fabbricati, con riferimento a ciascun settore di attività. La nuova formulazione dell'art. 36 estende tale possibilità anche alle cessioni esenti da imposta.
3. Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione (art. 88)
Sul tema della deducibilità limitata degli interessi passivi, l’art. 88 del decreto in commento, prevede l’estensione della disciplina ordinaria, di cui al comma 1, dell’art. 96 del Tuir, alle società con capitale detenuto in prevalenza da enti pubblici, operanti nei comparti delle forniture dell’acqua, dell’energia e del teleriscaldamento e dei servizi di smaltimento e depurazione. Conseguentemente, anche per tali società gli interessi passivi saranno deducibili in ciascun periodo d'imposta sino a concorrenza degli interessi attivi, l'eccedenza, invece, nel limite del 30% del Rol (risultato operativo lordo).
La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta di entrata in vigore del decreto in commento ovvero, dal 2012.
4. Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese (art. 90)
La disposizione apporta alcune modifiche all’art. 31 del D.L. n. 98/2011, in vigore dal 6 luglio dello scorso anno, recante gli interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese.
Come noto, l'art. 31 definisce i "Fondi per il Venture Capital" (FVC) come quei i fondi comuni di investimento che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione, costituzione, avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto.
Il decreto introduce alcune novità disponendo la necessità che le società destinatarie dei «Fondi per il venture capital» (FVC) abbiano sede operativa in Italia e le relative quote od azioni siano direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche.
Inoltre, viene stabilito che per le pmi le quote di investimento devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi.
5. Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141 (art. 91)
A seguito della procedura d’infrazione n. 2010/4141, viene modificato l'art. 166 del Tuir recante "Trasferimento all'estero della residenza". In base al comma 1 dell'attuale stesura, il trasferimento della residenza all’estero da parte di soggetti che esercitano imprese commerciali, costituisce realizzo dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale.
Con l'inserimento del comma 2-quater, viene prevista la possibilità di richiedere, a cura degli interessati, un regime «sospensivo» degli effetti realizzativi appena indicati, sempreché la residenza, ai fini dell’imposizione diretta, sia effettuata sul territorio di Stati appartenenti alla Comunità europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, inseriti all’interno della cosiddetta «white list», di cui all’art. 168 del medesimo Tuir.
Ulteriore condizione, necessaria per beneficiare della sospensione, è che detti paesi abbiano stipulato «… un accordo di reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari compatibile con quella assicurata dalla direttiva 2010/24/Ue del Consiglio del 16 marzo 2010…».
Un decreto di natura non regolamentare del ministero dell’Economia adotterà le modalità di applicazione delle nuove disposizioni, anche al fine di indicare le situazioni che potranno determinare le cause di decadenza dei citati effetti sospensivi della realizzazione, nonché i criteri di versamento delle imposte e le modalità di versamento.
Le disposizioni in esame si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica (art. 93)
Viene modificato il comma 7, dell’art. 60 del D.P.R. n. 633/1972 consentendo, in questo modo, la possibilità per il contribuente di effettuare la rivalsa dell’imposta e/o della maggiore imposta dovuta per effetto dell’emissione di avvisi di accertamento o rettifica, nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.
La rivalsa è possibile a condizione che risulti effettuato il pagamento dell’imposta, della maggiorazione dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi, con la conseguenza che i cessionari e/o i committenti potranno esercitare la relativa detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa.
La modifica stravolge radicalmente le regola precedente secondo la quale il contribuente non aveva diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.
7. Domanda di sgravio dei diritti doganali (art. 94)
L'art. 94 prevede la possibilità di ricorrere alla Commissione Tributaria competente nelle ipotesi di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi previste dal Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 (art. 871 e 905).
8. Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie (art. 95)
Come noto il D.L. n. 138 del 2011 ha uniformata al 20% la misura della tassazione delle rendite finanziarie.
Ora, con una modifica al n. 3, della lettera a), comma 13, art. 2, dl 138/2011, viene stabilito che il sostituto d’imposta potrà applicare, la ritenuta del 20 ovvero del 12,50% sui proventi derivanti da riporti, pronti c/termine su titoli e valute e dai mutui di titoli garantiti.
9. Residenza OICR (art. 96)
Viene modificato l'art. 73 del Tuir, circa i soggetti passivi Ires: conseguentemente, anche gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti passivi d'imposta. I redditi così prodotti sono esenti dalle imposte sui redditi a condizione che il fondo o il soggetto incaricato
alla gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI, LOGISTICA ED INFRSASTRUTTURE
1. Efficienza risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica (art. 29)
Vengono modificate alcune norme del codice delle assicurazioni private, inserendo il criterio dell’efficienza produttiva e del controllo dei costi nel sistema del risarcimento diretto. Vengono, inoltre, incentivati i risarcimenti in forma specifica dei danni alle cose, da parte delle compagnie, ovvero gli interventi di ripristino/ riparazione delle cose danneggiate curati direttamente dalle stesse compagnie, penalizzando il ricorso al risarcimento in denaro.
2. Repressioni delle frodi (art. 30)
Si introduce l’obbligo per le compagnie di assicurazione RC Auto di inviare annualmente, all’Istituto di Vigilanza Isvap una relazione con informazioni dettagliate sul numero di sinistri per i quali hanno svolto approfondimenti in relazione al rischio di frodi, sul numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, sull’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché sulle misure organizzative interne adottate per contrastare le frodi. Sulla base anche di tali informazioni, l’Isvap interverrà al fine di assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale delle compagnie e dei sistemi di liquidazione dei sinistri per contrastare le frodi nel settore. Le compagnie di assicurazioni dovranno, inoltre, dare idonea diffusione ad una stima della riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e prevenzione autonomamente svolta.
3. Contrasto contraffazione contrassegni (art. 31)
Si prevede l’emanazione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentito l’Isvap, di un regolamento finalizzato alla progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici e telematici, anche in collegamento con banche dati. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inoltre, formerà periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione RC auto, comunicando, ai rispettivi proprietari, l’inserimento nell’elenco e le conseguenze previste a loro carico, nel caso i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico, o assimilate. La violazione dell’obbligo di assicurazione RC auto potrà essere rilevata anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione.
4. Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio e liquidazione dei danni (art. 32)
Con alcune modifiche al codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), si prevedono riduzioni dei premi assicurativi per coloro che accetteranno volontariamente, prima della stipula del contratto, di far sottoporre ad ispezione, da parte delle compagnie assicurative, il veicolo assicurato e che acconsentiranno alla installazione, a carico delle compagnie, di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (scatola nera). In riferimento, inoltre, all’attestato di rischio, si prevede che esso debba comprendere anche la specificazione della tipologia dei danni liquidati, che possa essere consegnato anche per via telematica e che venga direttamente acquisita dall’impresa assicuratrice, nel momento della stipula di un nuovo contratto, attraverso l’accesso alle previste banche dati elettroniche. Vengono, inoltre, dettate nuove disposizioni per rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni, prevedendo, anche, la facoltà per le compagnie, di non procedere immediatamente con l’offerta di risarcimento, ma di rinviarla all’ eventuale esito favorevole di ulteriori approfondimenti anti frode, qualora dalla consultazione della banca dati dei sinistri dovessero emergere particolari criticità relativi ai soggetti coinvolti nel sinistro, ovvero ai veicoli danneggiati.
5. Sanzioni per false invalidità da incidenti (art. 33)
Vengono rafforzate le sanzioni per i medici che attestino fraudolentemente invalidità derivanti da incidenti stradali, estendendole anche ai periti assicurativi che accertino falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali.
6. Obbligo confronto tariffe RC Auto (art.34)
Si prevede l’obbligo per gli intermediari di prodotti assicurativi RC auto di informare i clienti, prima della sottoscrizione del contratto, in modo corretto, trasparente ed esaustivo sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, a pena di nullità del contratto con conseguente sanzione alla compagnia assicurativa, che ha conferito il mandato all’agente.
7. Autorità di regolazione dei trasporti (art.36)
Con alcune modifiche all’art.37 del D.L. 201/2011, in attesa dell’istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo presenterà, entro tre mesi dalla conversione in legge del Decreto, apposito disegno di legge, a partire dal 30 giugno 2012, vengono affidate all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, anche le seguenti funzioni:
• Garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti autostradali, ferroviarie, aeroportuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni aeroporti e porti;
• Definire, se necessario, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri;
• Stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto sovvenzionati;
• Definire il contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere dai gestori;
• Definire gli schemi di bandi di gara per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva. Con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l’Autorità verificherà, inoltre, che nei relativi bandi di gara, la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione, ovvero un fattore di discriminazione tra imprese. Nei bandi dovrà essere, invece, concesso all’impresa aggiudicataria, un tempo massimo di 18 mesi per l’acquisizione del materiale rotabile necessario per il servizio;
• Stabilire per le nuove concessioni autostradali e progressivamente per quelle esistenti, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, finalizzato a ridurre gli incrementi consentiti nel tempo in funzione dell’aumento di produttività conseguibile dal concessionario,definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali, definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali allo scopo di promuovere una gestione plurale delle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
• Definire, con particolare riferimento all’accesso alla infrastruttura ferroviaria, le tariffe di pedaggio e i criteri di assegnazione delle tracce e vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore della rete;
• Con particolare riferimento al servizio taxi, adeguare i livelli di offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel rispetto dei seguenti principi:
- Incrementare il numero delle licenze, se necessario, con adeguate compensazioni per i già titolari, (assegnazione di quota degli introiti delle nuove aste o assegnazione di ulteriori licenze o altro);
- Consentire ad un medesimo soggetto di avere più licenze, con la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i prescritti requisiti di professionalità e moralità;
- Prevedere la possibilità di rilasciare licenze part time;
- Consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate;
- Consentire una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio per sviluppare nuovi servizi integrativi quali il taxi collettivo o altro;
- Consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, ferma restando la determinazione autoritativa di quelle massime.
8. Misure per il trasporto ferroviario (art. 37)
Si prevede che l’Autorità indipendente di regolazione, nel settore del trasporto ferroviario, definirà, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli Enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico, ovvero del cosiddetto servizio universale sovvenzionato, e le modalità di finanziamento, stabilendo criteri per la ripartizione dei costi tra le imprese ferroviarie. L’Autorità, inoltre, predisporrà una relazione al Governo e al Parlamento sugli effetti, in termine di efficienza complessiva del servizio, dei diversi gradi di separazione possibile tra il gestore dell’infrastruttura e gli operatori ferroviari. Sulla base di tale relazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico ed il Ministero dell’Economia proporrà al Presidente del Consiglio l’adozione di un decreto che introdurrà le modalità più opportune di separazione.
Inoltre, cancellando una integrazione fatta al D.Lgs. 188/2003 dalla recente manovra estiva (D.L. 138/2011) criticata per gli effetti anticoncorrenziali, viene eliminato l’obbligo per le imprese ferroviarie e per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie, che espletano servizi di trasporto sull’infrastruttura nazionale, di osservare i contratti collettivi nazionali di riferimento del settore.
9. Liberalizzazione delle pertinenze stradali (art. 38)
Viene attribuito all’autorità di regolazione dei trasporti anche il compito semplificare la disciplina della realizzazione delle pertinenze stradali nelle autostrade. (aree di servizio e sosta).
10. Emissioni di obbligazioni da parte di società di progetto (art. 41)
Viene estesa la facoltà di ricorrere all’emissione di obbligazioni di progetto, da parte delle società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuove servizio di pubblica utilità, purché finalizzate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati.
11. Modifica disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche (art. 42)
Viene integrata la recente modifica effettuata alla disciplina del promotore nelle infrastrutture strategiche introducendo, per il soggetto proponente un intervento non incluso nella lista predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un diritto di prelazione nella successiva eventuale fase di affidamento della concessione.
12. Project financing per infrastrutture carcerarie (art. 43)
Al fine di favorire la realizzazione di nuove strutture carcerarie, viene introdotta una nuova disciplina in materia di concessioni basata su un modello di parternariato pubblico/privato in cui i costi di realizzazione dell’infrastruttura sono finanziati interamente con capitale privato, reperito attraverso il sistema bancario, integrato, per i concessionari non interamente partecipati dal Ministero dell’Economia, nella misura almeno del 20% con risorse delle fondazioni bancarie. Al concessionario, a seguito della realizzazione dell’opera, sarà riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa comprensiva dei costi di investimento e gestione dell’infrastruttura.
13. Documentazione a corredo del PEF per opere strategiche (art. 45)
Si prevede un elenco di documenti ed in formazioni integrative che devono corredare il Piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di risorse per la realizzazione di opere strategiche, al fine di accelerare il relativo processo di assegnazione delle stesse.
14. Norme in materia di dragaggi (art. 48)
Vengono semplificate le procedure necessarie per effettuare i dragaggi dei porti, attività essenziale per la competitività degli scali.
15. Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie (art. 53)
Per la progettazione di nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità, viene consentita l’adozione dello standard tecnico dell’Alta Capacità (compatibilità con trasporto merci-che ha caratterizzato il sistema italiano, accrescendone le potenzialità ma anche i costi di realizzazione), soltanto nei casi in cui risulti necessario, a seguito delle stime delle caratteristiche della domanda.
Si prevede, inoltre, che alla progettazione e alla costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie e delle nuove gallerie stradali e autostradali, nonché all’adeguamento di quelle esistenti, devono applicarsi standard tecnici non più onerosi di quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione Europea. Si dispone, altresì, che le eventuali modifiche degli standard e delle norme di sicurezza nazionale proposte dall’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, che determineranno livelli di sicurezza superiori agli obiettivi comuni europei, dovranno essere accompagnate da una stima dei sovracosti conseguenti, da un’analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della rete e le imprese ferroviarie, da stime ragionevoli sui tempi di attuazione e diventeranno efficaci subordinatamente all’individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire i sovracosti. Viene modificato, infine, il Decreto Legislativo 264/2006, precisando che la prevista Commissione per la sicurezza delle gallerie della rete TEN-T nel territorio nazionale è tenuta ad effettuare le verifiche funzionali delle opere e non i collaudi tecnici amministrativi delle stesse, che spettano, invece, per legge alla stazione appaltante.
16. Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base del progetto definitivo (art. 55)
Si prevede la possibilità di porre alla base della gara per l’affidamento delle concessioni delle opere di interesse strategico, anche il progetto definitivo delle stesse, in alternativa al progetto preliminare.
17. Extragettito IVA per le società di progetto per le opere portuali (art. 59)
Con una modifica alla disposizione di defiscalizzazione dello opere infrastrutturali, introdotta dalla legge di stabilità 2012, si prevede la possibilità di riconoscere alle società di progetto di grandi infrastrutture portuali, per un periodo massimo di 15 anni, in sostituzione del previsto contributo pubblico a fondo perduto, il 25% dell’extra gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all’infrastruttura oggetto dell’intervento.
18. Regime doganale unità da diporto (art. 60)
Attraverso una modifica al DPR 43/1973 (Testo Unico Doganale), viene consentito alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale, senza dover procedere alla dismissione della bandiera ed alla conseguente iscrizione nei registri nazionali. Con una modifica, inoltre, dell’art.2 comma 3 del D.Lgs 171 del 2005 (Codice della nautica da diporto), si estende anche alle navi battenti bandiera extracomunitaria la possibilità di essere utilizzate per finalità commerciali, con le procedure già previste per le navi non iscritte nei registri nazionali, battenti bandiera comunitaria.
19. Anticipo recupero accise per autotrasportatori (art 61)
Con alcune modifiche al DPR 277/2000, si introduce la possibilità, per le imprese esercenti attività di autotrasporto merci, di presentare la domanda per il rimborso degli aumenti delle accise sul gasolio, con cadenza trimestrale, invece che annuale. Si prevede, altresì, che a partire dall’anno 2012, non venga applicato ai relativi crediti d’imposta, il limite di 250 mila euro previsto per l’utilizzo in compensazione degli stessi. A copertura dei maggiori oneri finanziari generati dalla esposta anticipazione, stimati in 26,4 milioni di euro nel 2012, si procede mediante riduzione degli stanziamenti previsti dalla legge di stabilità 2012 per interventi a sostegno dell’autotrasporto.
20. Recepimento Direttiva 2009/12/CE concernente i Diritti Aeroportuali (artt. 71-82)
Viene recepita la Direttiva Europea che punta ad introdurre un quadro comune in materia di definizione dei diritti aeroportuali, a favorire la trasparenza e la non discriminazione delle procedure, a promuovere la consultazione degli utenti aeroportuali e a introdurre un’Autorità indipendente di vigilanza. A questo ultimo proposito, i previsti compiti, nelle more dell’operatività dell’Autorità delle reti, che avrà competenza anche in tale comparto dei trasporti, vengono affidati provvisoriamente all’Enac.
21. Tasse di ancoraggio e portuali (art. 84)
Con alcune modifiche al DPR 107/2009 Regolamento recante la revisione della disciplina e delle tasse e dei diritti marittimi, vengono equiparati, per quanto riguarda l’applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale, i trasporti tra porti nazionali ai trasporti fra quest’ultimi e i porti comunitari.
22. Gestione automatizzata pagamenti e corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione (art. 86)
Per la gestione automatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente dovuti, a qualunque titolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene previsto, al termine della validità della convenzione in essere con Poste Italiane, l’affidamento del relativo servizio, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARBURANTI
1. Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti (art. 17)
L’articolo prevede, in riferimento ai soli gestori degli impianti titolari della autorizzazione petrolifera (cd. retisti), la rimozione – a partire dal 30 giugno 2012 - del vincolo di esclusiva sui contratti di rifornimento, consentendo quindi la facoltà di rifornirsi per almeno il 50% della fornitura complessivamente pattuita da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della normativa europea in modo da assicurare che almeno 50% di quanto erogato l’anno precedente dal singolo punto vendita sia acquistato da altro fornitore. Nei suddetti casi le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l’uso del marchio. La norma puntualizza che è consentita l’aggregazione tra gestori e soggetti imprenditoriali al fine di sviluppare la capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
Il comma 2 interviene inoltre prevedendo che, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione, possano essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazione di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori. Sempre il comma 2 prevede la possibilità di riscattare, ad opera del gestore, l’impianto sulla base di un libero accordo privato tra gestore e titolare purché siano rispettati specifici criteri – da individuare con apposito decreto ministeriale – in termini di indennizzo per il titolare dell’impianto.
Il comma 4, modificando il comma 8 dell’articolo 28 del D.L. 98/2011, prevede inoltre che in tutti gli impianti di distribuzione carburante sia consentito vendere ulteriori beni e servizi.
Rispetto a quanto previsto nel DL 98/2011 viene ampliata la portata della norma a qualsiasi bene e servizio, inclusi i tabacchi. Per i tabacchi è previsto che l’impianto di distribuzione carburante debba avere una superficie minima di 1500 mq. In particolar modo per quanto riguarda le suddette attività di nuova realizzazione sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive espletate in aree autostradali in concessione entro il 30 giugno 2012.
L’articolo prevede inoltre che l’adeguamento degli impianti esistenti per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2012. Rimane confermata la specifica sanzione amministrativa pecuniaria per mancato adeguamento da commisurare in rapporto all’erogato dell’anno precedente.
Nel quadro della normativa di competenza degli enti locali viene previsto che l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non potrà essere subordinata al rispetto di vincoli inerenti la presenza obbligatoria di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, qualora vi siano degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo.
Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno stabilite misure affinché siano accelerati i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.
2. Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati (art. 18)
L’articolo integra il comma 7 dell’articolo 28 del D.L. 98/2011 prevedendo che, nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possano essere posti vincoli all’utilizzo continuativo, anche senza assitenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
3. Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti (art. 19)
L’articolo prevede la definizione, con apposito decreto ministeriale, di una nuova metodologia di calcolo del prezzo medio rilevante ai fini del confronto internazionale. La nuova metodologia si baserà sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento self-service. L’articolo prevede che, con successivi provvedimenti di natura ministeriale, si definiranno nuove modalità, riportate al comma 2, di indicazione per ciascun prodotto dei prezzi in modalità non servito e in termini di diversa evidenziazione delle cifre decimali (es: 1,798 €/l).
4. Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (art. 20)
L’articolo apporta modifiche ai meccanismi di funzionamento del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti prevedendo la rimozione del limite del 25% destinabile all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti. In aggiunta viene prevista l’estensione su base triennale, anziché due, del diritto a godere del contributo. Con successivo decreto ministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2012, dovrà essere determinata sia l’entità dei contributi che della nuova contribuzione al fondo, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all’interno del medesimo bacino di utenza.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO ENERGETICO
1. Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili (art. 13)
L’articolo prevede modifiche al sistema di determinazione del prezzo di riferimento del gas stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per i clienti vulnerabili tra cui si ricorda rientrano le imprese con un consumo annuo inferiore a 50.000 metri cubi purché non abbiano mai sottoscritto un contratto di libero mercato. La finalità della norma è quella di introdurre - in attesa del perfezionamento della disciplina del mercato all’ingrosso di gas di cui all’articolo 30 della L. 99/2009 (cd Borsa gas) - un nuovo sistema di indicizzazione che tenga conto in modo più puntuale e con più efficacia dei riferimenti internazionali di prezzo della commodity gas. Essendo la maggioranza delle offerte del mercato libero parametrizzate sulle condizioni economiche fissate dall’Autorità per l’energia la norma potrebbe impattare positivamente anche sull’utenze presenti nel mercato libero.
2. Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese (art. 14)
La norma è finalizzata a liberare spazio in termini di volumi di stoccaggio di gas in favore delle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri, stoccaggio e di rigassificazione al fine di incrementare gli approvvigionamenti diretti di gas naturale dall’estero secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto. Con apposito decreto ministeriale si definiranno modalità di assegnazione, quantità e tempistiche di aggiornamento delle quantità stoccabili disponibili in base anche ai principi regolatori definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
3. Disposizioni in materia di separazione proprietaria (art. 15)
La norma prevede un termine perentorio (6 mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento) per l’emanazione di uno specifico DPCM che, in attuazione di quanto stabilito con la legge n. 290/03 e poi successivamente rinviato con legge n. 296/06 (finanziaria 2007), preveda la separazione proprietaria tra la società ENI e SNAM. La legge n. 290/03 dispone infatti che “nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate o controllanti (…) possa detenere, direttamente o indirettamente (…) quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.”
A norma del combinato disposto dell’articolo in commento con l’articolo 1, comma 906, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine finale per la separazione proprietaria è determinato in ventiquattro mesi dall’emanazione del predetto DPCM.
4. Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche (art. 16)
La norma, in riferimento allo sviluppo produttivo di idrocarburi, delega i ministeri competenti a stabilire modalità per attribuire specifiche quote delle maggior entrate derivanti dalla produzione aggiuntiva di idrocarburi a vantaggio di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori interessati dall’insediamento degli impianti produttivi.
5. Disposizioni per accrescere la sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica (art. 21)
L’articolo prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per la riforma del funzionamento del mercato all’ingrosso di energia elettrica al fine di contenere i prezzi della fornitura di energia elettrica e garantire sicurezza e qualità delle forniture. Sempre al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei costi per la gestione della sicurezza del sistema, sono anticipati i tempi di attuazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 28/2011, nella parte in cui attribuisce all’Autorità per l’energia elettrica e il gas il compito di effettuare, entro il 30 giugno 2013, un’analisi quantitativa degli oneri derivanti dal dispacciamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non programmabile. Il termine viene anticipato al 28 febbraio 2012, a seguito del quale la medesima Autorità potrà adottare rapidamente, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi più utili a dare flessibilità e sicurezza al sistema, riducendo i costi per gli oneri di sistema e per le aree territoriali che presentino una più elevata concentrazione di impianti non programmabili, ossia eolico e fotovoltaico. Viene inoltre sancita la possibilità ad opera dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente di anticipare l’obbligo in capo agli impianti fotovoltaici di garantire specifici servizi di rete (dotazione di inverter) al fine di incrementare la sicurezza della rete elettrica. I commi 4 e 5 prevedono aggiornamenti della normativa tecnica riguardante le reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt. Viene inoltre prevista la possibilità per i concessionari delle infrastrutture energetiche di chiedere all’Autorità per l’energia di attribuire una specifica remunerazione a determinati asset regolati, nell’ambito della complessiva tariffa già stabilita dalla stessa Autorità.
La determinazione non comporta incremento della tariffa trattandosi di una specificazione del valore di alcuni asset.
6. Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell’energia elettrica e del gas (art. 22)
La norma è finalizzata, attraverso l’integrazione di un sistema informatico già esistente istituito presso l’Acquirente unico, a rendere più efficiente lo scambio di informazioni essenziali fra il soggetto distributore e le società di vendita, migliorando in tal modo la concorrenza nei relativi mercati e il servizio reso all’utente finale. L’implementazione concreta della norma è affidata all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas che già oggi, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, lett. b) del D.lgs. 93/11, deve assicurare che le società di distribuzione rendano disponibili i dati di consumo dei clienti alle società di vendita garantendo qualità e tempestività delle informazioni fornite. Il comma 2 estende espressamente anche alla fattispecie della mancata osservanza degli obblighi informativi in capo agli operatori la disciplina sanzionatoria introdotta con il D.lgs 93/2011.
7. Semplificazione delle procedure per l’approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (art. 23)
La proposta prevede l’assoggettamento annuale del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale realizzato da Terna alla procedura VAS di cui all’articolo 12 del Codice dell’ambiente al fine di ridurre i tempi di attesa necessari per l’approvazione del Piano Terna.
8. Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari (art. 24)
La norma introduce misure dirette ad accelerare la disattivazione e lo smantellamento dei siti nucleari, tra cui si evidenzia:
• una specifica procedura per accelerare la valutazione e la possibile autorizzazione dei progetti di disattivazione presentati da almeno dodici mesi (comma 1 e 2); si tratta di cinque progetti, per tre dei quali è già disponibile la Valutazione d’impatto ambientale (Trino, Garigliano e Latina);
• un’analoga semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire specifici interventi che si dovessero rendere urgenti, in attesa dell’autorizzazione del complessivo progetto di disattivazione, per motivi di sicurezza ovvero per dare più efficienza al processo e ridurre i costi di gestione (comma 3);
• la previsione del valore di “autorizzazione unica” per gli atti relativi all’esecuzione dei progetti e delle opere di disattivazione, ferme restando le specifiche procedure previste per la localizzazione e la realizzazione del Deposito Nazionale. A tal fine, si prevede l’integrazione nel procedimento istruttorio dei pareri degli enti locali e della Regione, oltre che della Valutazione d’impatto ambientale, ove prevista (comma 4);
• la disposizione che, per le attività inerenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi e connesse con il finanziamento del deposito nazionale dei rifiuti nucleare, consente l’utilizzo dei fondi raccolti attraverso la componente tariffaria A5 già presente nella bollette elettriche degli utenti finali. Per le altre attività, il finanziamento della costruzione del deposito nazionale è erogato a titolo di acconto e sarà successivamente recuperato attraverso il corrispettivo per l’utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (comma 5);
• la previsione indica che, con successivi provvedimenti ministeriali, saranno definiti i tempi e le modalità di conferimento dei rifiuti radioattivi per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito Nazionale (comma 6).
9. Impianti fotovoltaici in ambito agricolo (art. 65)
L’articolo esclude - dalla data di entrata in vigore del decreto - gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, dall’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Il comma 2 fa salvi i progetti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3 equipara in termini di incentivo gli impianti fotovoltaici costruiti su serre a quelli su edifici a condizione che le serre presentino un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
Viene inoltre prevista l’abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 10 del D.Lgs n. 28, ossia del limite di 1 MW imposto agli impianti a terra sui terreni agricoli e un massimo del 10% della superficie ad essi riservata, mentre il contributo statale restava garantito alle aree agricole abbandonate da almeno 5 anni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1. Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali (art. 25)
L’articolo introduce una serie di disposizioni a carattere generale in riferimento alla disciplina dei servizi pubblici locali finalizzate a promuovere, ma anche imporre, una gestione concorrenziale di tali servizi. Tra le modifiche introdotte si riportano, di seguito, le più rilevanti:
• viene imposto alle Regioni, a tutela della concorrenza e dell’ambiente come principi generali dell’ordinamento nazionale, di organizzare entro il 30 giugno 2012 lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali di dimensioni comunque non inferiori al territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e massimizzazione dell’efficienza del servizio. Decorso tale termine, il Governo può subentrare all’ente locale nell’ambito dell’organizzazione del servizio pubblico locale;
• a decorrere dal 2013 l’affidamento di servizi pubblici in base a procedure ad evidenza pubblica costituisce elemento di valutazione nell’ambito dei parametri di virtuosità di cui al patto di stabilità interno e ai sensi dell’art. 20 D.L. 98/2011;
• viene introdotto il criterio di attribuzione prioritaria di eventuali risorse pubbliche statali in favore degli enti di governo ovvero direttamente in favore dei gestori negli ambiti ottimali in cui vi siano state procedure ad evidenza pubblica di selezione del gestore;
• previsione dell’assoggettamento delle società in house e delle aziende speciali al patto di stabilità interno (modalità da definire con successivo D.M.) e obbligo di acquisizione di beni e servizi in base alla normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006).
In aggiunta l’articolo integra l’attuale disciplina dei servizi pubblici locali, di cui all’articolo 4 del D.L. 138/2011, prevedendo:
• l’obbligatorietà – solo per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti - di richiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il parere preventivo ai fini dell’adozione, da parte dell’ente locale, della delibera di verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
• l’abbassamento della soglia di cui al comma 13 dell’articolo 4 del D.L. 138/2011 che per i servizi con valore inferiore a 900.000 euro consentiva, in deroga alla procedura ad evidenza pubblica, l’affidamento diretto. Tale soglia è ridotta a 200.000;
• l’inclusione del trasporto ferroviario regionale tra i servizi pubblici locali oggetto di riforma, sottoponendolo quindi tale settore alle procedure di affidamento basate sulla scelta del soggetto affidatario in base a gara e prevedendo un apposito regime transitorio che fa salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti già deliberati o sottoscritti in conformità sia del Regolamento CE 1370/2007 che dell’articolo 61 della legge 99/2009;
• ulteriori modifiche al regime transitorio di cui al comma 32 dell’articolo 4 del D.L 138/2011 prevedendo la cessione degli affidamenti diretti non conformi alla nuova disciplina entro la data del 31 dicembre 2012 anziché quella prevista del 31 marzo 2012 ed entro il 31 marzo 2013 per le gestioni affidate a società a partecipazione mista pubblica e privata di cui alla lettera b) del comma 32 dell’articolo 4 del D.L 138/2011. Viene inoltre prevista un’ulteriore deroga alla regola generale del ricorso alla gara prevedendo che la gestione di un servizio affidato in house può essere consentita per un periodo massimo di 3 anni solo nel caso in cui l’azienda affidataria del servizio, comporti, come esito di fusione aziendale, un processo di riduzione del numero di aziende dirette presenti nell’ambito ottimale di riferimento;
• nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Viene previsto che l'affidamento da parte delle Autorità d'ambito (Ato) della gestione ed erogazione del servizio sui rifiuti solidi urbani può essere comprensivo (ma non deve esserlo necessariamente) delle attività di gestione e realizzazione degli impianti. In caso di impianti privati per il trattamento dei rifiuti al gestore del servizio devono essere comunque garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.
• previsione di specifici obblighi di natura informativa in capo ai concessionari e agli affidatari di servizi pubblici locali che sono tenuti a fornire, a seguito di specifica richiesta, agli enti locali, che devono bandire una gara per l’affidamento del servizio già esercitato dai concessionari e affidatari stessi, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione utile per la definizione dei bandi di gara. Qualora i concessionari e gli affidatari diano le suddette informazioni oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta o diano informazioni false, il prefetto, su richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione stabilita da minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.
2. Contenuto delle carte di servizio (art. 8)
La norma integra in dettaglio il contenuto minimo delle c.d. “carte di servizio” di cui all’art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, stabilendo che nelle stesse debbano essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio. Sono fatte salve eventuali ulteriori garanzie. Trattasi di disposizione che persegue finalità analoghe a quelle già prevista per la tutela dei consumatori.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI ED IMBALLAGGI
1. Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi (art. 26)
L'articolo introduce importanti modifiche ed integrazioni alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 con specifico riferimento agli articoli relativi agli obblighi dei produttori e utilizzatori di imballaggi.
Per assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza, nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, vengono apportate specifiche modifiche volte a consentire ai produttori di organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio, eliminando il divieto che limitava tale possibilità ai soli propri rifiuti. In questa maniera gli operatori si vengono a trovare in una posizione paritaria rispetto al sistema collettivo CONAI che può raccogliere tutti i rifiuti di imballaggio (anche quelli del sistema autonomo). Viene, inoltre, posto un termine certo all’istruttoria per l’accertamento del funzionamento del sistema, tramite il meccanismo di silenzio assenso, analogamente a quanto avviene per la gestione di rifiuti in regime “semplificato” ex art. 214 D.lgs. 152/06. Le attività relative alla gestione degli imballaggi conformi alle condizioni, alle norme tecniche e alle prescrizioni specifiche, possono, infatti, essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Importanti modifiche vengono apportate per rendere equo e proporzionato, alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, il versamento del Contributo Conai, nel caso in cui la gestione autonoma non dovesse raggiungere pienamente gli obiettivi. Conseguentemente vengono armonizzati gli articoli relativi alle sanzioni amministrative previste nei casi di non adesione dei produttori ai consorzi e di mancato versamento dei relativi importi.
2. Regime di utilizzo delle terre e rocce da scavo (art. 49)
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo sarà regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 24 marzo 2012.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E SISTEMI DI PAGAMENTO
1. Partecipazione dei professionisti al patrimonio dei confidi (art. 10)
La normativa quadro sui confidi, così come modificata dall’articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 (Prime disposizioni urgenti per l’economia), consente l’ingresso nel loro capitale sociale, oltre che alle P.M.I., anche ai professionisti. La nuova disposizione modifica l’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) il quale, con l’obiettivo di favorire il grado di patrimonializzazione dei confidi vigilati, subordina l’ingresso nel capitale sociale degli stessi, delle imprese di grandi dimensioni, di enti pubblici e privati ad alcune condizioni. Queste ultime prevedono, a seguito delle modifiche introdotte, che oltre alle P.M.I. socie, anche i professionisti dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
2. Conto corrente di base (art. 27, comma 1, lettera a)
Il comma 3, dell’articolo 12, della legge 22 dicembre 2011 n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscano, con apposita convenzione, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base.
Con la nuova disposizione viene soppressa la norma che prevede che, nel caso in cui tale convenzione non venga stipulata entro il 28 marzo 2012 (ossia entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214), le caratteristiche del conto corrente siano individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
3. Riduzione commissioni bancarie (art. 27, comma 1, lettere b) e c)
Con la nuova disposizione viene modificato quanto previsto dalla manovra economica del dicembre 2011 (articolo 12, comma 9 della legge 22 dicembre 2011, n. 214).
In particolare, viene ora stabilito che l’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012 (anziché entro il 28 marzo 2012) e applicano, entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l’efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.
Viene inoltre stabilito che, entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure finalizzate ad assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dovrà valutarne l’efficacia.
In caso di mancata definizione e applicazione delle misure, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
In ogni caso, viene eliminata la disposizione che prevedeva che la commissione, a carico degli esercenti sulle transazioni effettuate con moneta elettronica, non potesse superare la percentuale dell’1,5 per cento.
4. Transazioni con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti (art. 27, comma 1, lettera d)
Viene sospesa l’applicazione del comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che prevede che le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti di importo inferiore ai 100 euro siano gratuite sia per l’acquirente che per il venditore. Ciò, fino alla avvenuta valutazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle misure finalizzate ad assicurare una riduzione delle commissioni bancarie a carico degli esercenti. In caso di valutazione positiva di tali misure, il citato comma 7 verrà definitivamente abrogato.
In caso, invece, di valutazione non positiva, la questione verrà disciplinata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Contratti di apertura di credito e di conto corrente (art. 27, commi 2 e 3)
I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati, entro novanta giorni, alle disposizioni di cui all’articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), introdotto dal comma 1, dell’articolo 6-bis, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).
L’articolo 117-bis stabilisce che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell’affidamento e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi a quanto stabilito sono nulle. La nullità delle clausole non comporta la nullità del contratto.
Conseguentemente vengono abrogate le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 2-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2 in materia di commissioni di massimo scoperto.
6. Assicurazioni connesse all’erogazione dei mutui immobiliari (art. 28)
La disposizione prevede che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione di un mutuo immobiliare alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
7. Disposizioni in materia di gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete (art. 97)
Al fine di dare attuazione alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 ed ai Regolamenti UE (n. 44/2009 e n. 1210/2010), relativi alle misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione ed ai controlli di autenticità di banconote e monete, viene modificata la legge 23 novembre 2001, n. 409 (Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro).
In particolare, viene sostituito l’articolo 8 individuando, ora in modo analitico, i soggetti gestori del contante. Essi sono:
• banche;
• Poste italiane Spa (nei limiti della loro attività di pagamento);
• altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute, i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attività' di trattamento del denaro contante e gli operatori economici, quali i commercianti ed i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.
I gestori del contante si assicurano dell'autenticità e dell'idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinché siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.
I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
I gestori del contante, nei limiti delle loro attività, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione, ma che non risultano sospette di falsità e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote, che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate, e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea n. 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione, in quanto danneggiate, e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento n. 1210/2010. Le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione, che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle, non possono essere rimborsate.
La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante, al fine di verificare il rispetto degli obblighi. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza, la Banca d'Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonché prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante.
La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze emanano disposizioni attuative, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere.
In caso di violazione delle disposizioni, la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.
Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finché non viene posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante, nei confronti della Banca d'Italia in relazione ad un'ispezione costituisce, di per sé, inosservanza ai sensi delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta ad un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea.
Le violazioni delle disposizioni da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che possono avere per l'attività di vigilanza.
In caso di violazioni delle disposizioni da parte di gestori del contante, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze informano l'autorità di controllo competente, perché valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
La Banca d'Italia pubblica, sul proprio sito internet, i provvedimenti adottati nei confronti dei gestori del contante, per l'inosservanza delle previste disposizioni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO
1. Aiuti De minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree (art. 70)
Con l’art. 10 comma 1 bis della L. 77/2009 sono state stanziati fondi pari a 90 milioni di euro per il finanziamento delle zone franche urbane definite all’interno della provincia dell’Aquila.
L’art. 70 del DL liberalizzazioni estende l’utilizzo dei fondi anche per interventi a favore delle PMI della provincia dell’Aquila da concedere in regime De minimis o sotto forma di aiuti a finalità regionale o di aiuti in regime di esenzione (reg. CE 800/2008).
2. Tutela procedimentale dell’operatore doganale (art.92)
A tutela dell’operatore doganale, si prevede che nel verbale di accertamento i funzionari doganali debbano riportare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base della irregolarità/inesattezze/errori riscontrati nel corso del controllo.
L'operatore ha 30 giorni di tempo per comunicare le proprie osservazioni in merito, che debbono essere valutate dalla dogana prima di emettere l'avviso di rettifica.
Tale aumentata tutela per l'operatore doganale viene inserita esplicitamente nello Statuto dei Diritti del Contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
1. Carta di identità (art. 40)
Le impronte digitali saranno apposte soltanto sulle carte di identità elettroniche. Viene conseguentemente meno la norma contenuta nel “decreto milleproroghe” che spostava al 31 dicembre 2012 il termine per l’apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità in formato cartaceo.
Con un successivo decreto del Ministro per l’Interno sarà definito un piano per il graduale rilascio della carta di identità elettronica, a partire da uno specifico gruppo di Comuni.
2. Emissione di bond (art. 54)
Gli enti locali, anche in forma aggregata, possono attivare appositi prestiti obbligazionari, garantiti da uno specifico e dedicato patrimonio immobiliare, per finanziare singole opere pubbliche.