Federcomated

Milano, Gennaio 2012

Decreto “salva Italia” - Approvazione definitiva Senato della Repubblica.

Il Senato ha approvato, in via definitiva, con voto di fiducia sul testo licenziato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge recante la conversione in legge del decreto cd “Salva Italia” del governo Monti (DL. 6 dicembre 2011, n.201).

Al decreto legge sono state apportate in sede di conversione alcune modifiche, di cui si riporta di seguito una breve illustrazione, ricordando che le stesse entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.


DISPOZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Aiuto alla crescita economica (Ace) (Art. 1)

Rispetto alla formulazione originaria, è stato modificato il comma 5 relativo alle modalità di computo del capitale proprio, riferendo il “patrimonio netto” al capitale proprio esistente alla chiusura in corso al 31 dicembre 2010, in luogo dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione stessa.

2. Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne giovani (Art. 2)
Sono stati aggiunti i commi 1-bis ed 1-ter. In particolare, al fine di coordinare il nuovo regime di deducibilità dell’Irap con quello di cui all’art. 6 del D.L. n. 185 del 2008, il nuovo comma 1-bis elimina da tale articolo il riferimento alla deducibilità delle spese per il personale dipendente ed assimilato. La deducibilità dell’Irap ai fini Ires ed Irpef per una quota pari al 10% (di cui al citato art. 6), resta, quindi, applicabile - a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (nuovo comma 1-ter) - alla sola quota imponibile degli interessi passivi ed oneri assimilati.


3. Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali (Art. 4)

In materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, è stata estesa la detrazione Irpef del 36% a tutte le parti comuni degli edifici residenziali. E’ stato, inoltre, chiarito che tra gli interventi volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza, rientrano anche quelli per i quali tale dichiarazione sia intervenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della norma. Infine, è stata estesa la detrazione del 55% alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

4. Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie (Art. 5)

E’ stata riscritta la norma e sono stati dettati ulteriori criteri di revisione dell’ISEE. Nello specifico, si dovrà tener conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia e dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico. Nella revisione dell’ISEE si dovrà, inoltre, migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando la componente patrimoniale. Viene precisato, anche, che la componente patrimoniale deve essere considerata quella sita sia in Italia che all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative. Si dovrà, infine, permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni e rafforzare il sistema dei controlli, oltre ad istituire una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, presso l’Inps.

5. Regime premiale per favorire la trasparenza e novità in materia di studi di settore (Art. 10)

In sede di conversione in legge, è stato modificato il comma 3, il quale stabilisce il contenuto obbligatorio del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate cui è affidata la determinazione dei benefici da assegnare ai soggetti che optano per l’adozione di comportamenti di trasparenza nei confronti dell’Erario, alle condizioni previste dalla norma stessa. Sono, dunque, indicati in modo specifico quali interventi di semplificazione ed incentivo dovranno essere obbligatoriamente adottati dall’Amministrazione finanziaria, in luogo della loro precedente qualificazione come possibili misure adottabili.
Viene, inoltre, affidato al citato provvedimento direttoriale anche la determinazione della decorrenza delle misure di semplificazione ivi contenute, non prevista nella versione originale.
Vengono aggiunti, poi, i commi da 13-bis a 13-decies, che recano disposizioni eterogenee in materia di riscossione dei tributi.
In particolare: i commi 13-bis e 13-ter mirano a prorogare i termini per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari e a razionalizzarne complessivamente la disciplina.
Il comma 13-bis prevede che in caso di comprovato peggioramento della situazione per cui è stata concessa la dilazione di pagamento questa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
Invece, il comma 13-ter prevede che le dilazioni di pagamento concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell’art. 2, comma 20, del D.L. n. 225 del 2010, possono essere prolungate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
I commi da 13-quater a 13-sexies comportano un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, sostituendo l’aggio previsto dalla legislazione vigente con un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato. E’ stato precisato, inoltre, che le nuove regole di determinazione della remunerazione degli agenti della riscossione dovranno, comunque, garantire al contribuente oneri più bassi di quelli attualmente in vigore.
Il comma 13-septies precisa che dalle suddette disposizioni non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
I commi 13-octies e 13-novies recano, invece, norme complessivamente volte a posticipare, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, i termini di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni.
I commi 13-decies e 13-undecies intervengono in materia di dilazione delle somme dovute all’Erario, in particolare eliminando l’obbligo di prestazione di garanzia per accedere al beneficio della dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione. Il comma 13-undecies precisa che le suddette disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Il comma 13-duodecies è finalizzato a esplicitare, con riferimento all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico pubblicato dall’Istat entro il 30 settembre di ciascun anno, quali siano le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali a cui si applicano le disposizioni sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, e ad adottare un’unica regolamentazione a livello nazionale per quanto attiene alle modalità di gestione della predetta fatturazione elettronica.
Il comma 13-terdecies, novellando l’art. 52 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede la facoltà per il debitore di vendere il bene pignorato od ipotecato con il consenso dell’agente della riscossione, al quale è versato interamente il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore.

6. Emersione di base imponibile (Art. 11)

E’ stato modificato il comma 1 prevedendo, ora, che la sanzione penale in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero si applica solo se si configurino le specifiche fattispecie previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, in ordine ai reati in materia di imposta sui redditi e sull’Iva. Sono stati modificati, inoltre, i commi 2 e 3, prevedendo che i dati relativi alle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria, oggetto di specifico obbligo di comunicazione da parte degli operatori del settore, devono essere archiviati nell’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria. In rapporto alle modalità della citata comunicazione, si specifica che il Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sia adottato previa consultazione, tra l’altro, del Garante per la protezione dei dati personali. Viene, anche, specificato che l’obbligo di comunicazione all’Amministrazione finanziaria sia esteso alle ulteriori informazioni strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali e che il predetto Provvedimento attuativo contenga pure adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (4 anni). E’ stato modificato, poi, il comma 4, precisando, per quanto riguarda le finalità delle predette informazioni, che esse potranno essere utilizzate dall’Agenzia delle Entrate anche per elaborare - con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate - specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, non più dunque dei singoli contribuenti a rischio. E’ stato, inoltre, aggiunto il comma 4-bis ai sensi del quale l’Agenzia delle Entrate deve trasmettere annualmente una relazione riepilogativa al Parlamento con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione, a seguito dell’applicazione delle disposizioni in materia dei suddetti obblighi di comunicazione. Infine, con il comma 10-bis è stato prorogato, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, il termine per lo svolgimento di attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con i “condoni” e le “sanatorie” previsti dalla Legge Finanziaria del 2003.

7. Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie (Art. 11-bis)

Tale articolo, inserito in sede di conversione in legge, ha finalità di semplificazione, riduzione di spesa e razionalizzazione delle attività. In particolare, è stata prescritta in via esclusiva l’applicazione della procedura telematica (attualmente in uso nelle indagini finanziarie a fini tributari) anche alle richieste ed alle notifiche alle banche ed agli intermediari finanziari, ed alle relative risposte.

8. Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (Art. 13)

E’ stato modificato il comma 4 introducendo la lettera b-bis) che prevede il moltiplicatore dell’80% per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, da applicare alla rendita catastale ai fini della determinazione del valore dei fabbricati. Conseguentemente, al medesimo comma 4, si modifica la lettera d), escludendo tali fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 dal moltiplicatore del 60%, riservato, esclusivamente, al gruppo catastale D. Tale moltiplicatore viene elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Viene aumentato da 120 a 130 il moltiplicatore per i terreni agricoli. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
Viene, inoltre, modificato il comma 10 introducendo una maggiorazione della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente agli anni 2012 e 2013, nella misura di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo complessivo non superiore a 400 euro.
Con il comma 14, invece, si fissa al 1° gennaio 2012 la decorrenza dell’abrogazione delle norme sulla tassazione delle abitazioni considerate superate dalla nuova disciplina dell’IMU recata dal decreto in esame. Tra le norme di cui si prevede l’abrogazione vengono inserite anche quelle recate dall’art. 7, commi da 2-bis a 2-quater, del D.L. n. 70 del 2011, in materia di variazioni catastali e riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.
Sono stati, poi, aggiunti i commi da 14-bis a 14-quater, in materia di ruralità degli immobili. In particolare, il comma 14-bis stabilisce che le domande di variazione della categoria catastale presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
Il comma 14-ter dispone che i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Il comma 14-quater stabilisce, nelle more della suddetta presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, che l’imposta municipale propria viene corrisposta sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.
E’ stato soppresso il comma 21 che provvedeva a sostituire i termini precedentemente stabiliti nella procedura di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati.
Infine, è stato aggiunto il comma 19-bis stabilendo che, per gli anni 2012-2014, il D.P.C.M. di attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito Iva, previsto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, di attuazione del Federalismo municipale, è diretto, esclusivamente, a fissare la percentuale di tale compartecipazione in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% del gettito Irpef; l’assegnazione del gettito non avverrà, pertanto, in sede di prima applicazione, sulla base del gettito Iva per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascuna.

9. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Art. 14)

Per quei Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e, quindi, applicano una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili (commi 29-32).

10. Disposizioni in materia di riscossione dei comuni (Art. 14-bis)

Tale norma, inserita in sede di conversione in legge, modifica le disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei comuni disposte dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 70 del 2011, al fine di unificare le procedure ed i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali, indipendentemente dalle modalità con le quali l’ente deciderà di gestire tale servizio.

11. Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei (Art. 16)

E’ stato aggiunto il comma 14-bis con il quale si prevede l’applicazione dell’imposta erariale annuale sugli aeromobili privati anche a quelli non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta sul territorio italiano sia superiore alle 48 ore. Sono stati introdotti, inoltre, il comma 15-bis, che disciplina l’applicazione delle sanzioni per il mancato od insufficiente pagamento dell’imposta erariale sugli aeromobili privati, ed il comma 5-bis, il quale esclude l’applicazione della tassa di stazionamento per le nuove unità da diporto con targa “prova” che siano nelle disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere, del manutentore o del distributore, ovvero a quelle usate che siano state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita ed in attesa del perfezionamento dell’atto.
Infine, è stato aggiunto il comma 15-ter, con il quale si dispone una riduzione progressiva dell’addizionale erariale della tassa automobilistica al 60%, al 30% ed al 15% dopo, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni, prevedendo, anche, che l’addizionale non è più dovuta decorsi 20 anni. Per le unità da diporto, la tassa è ridotta del 15%, del 30% e del 45% decorsi, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni. E’ stata introdotta, di conseguenza, la previsione di una clausola di copertura in base alla quale con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata l’aliquota dell’accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un gettito pari all’onere derivante dalla predetta misura.

12. Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati” e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero (Art. 19)

La nuova norma interviene (commi 1-5) sulla disciplina dell’imposta di bollo per gli strumenti finanziari, introducendo una imposizione su base proporzionale, pari all’1 per mille per il 2012, ed all’1,5 per mille a decorrere dal 2013, ed, al contempo, ampliando la base imponibile su cui si applica l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito.
Gli estratti conto bancari nonché gli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali sono soggetti ad una imposta fissa pari a:
a) 34,20 euro, se il cliente è persona fisica, con una esenzione qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a 5.000 euro;
b) 100 euro, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.
I commi da 6 a 12 del nuovo art. 19 prevedono l’applicazione di una “imposta di bollo speciale annuale” del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del D.L. n. 350 del 2001, ed all’art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009 (cosiddetto “scudo fiscale”). Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 per mille e del 13,5 per mille. Rispetto al testo originario, la norma specifica l’ambito oggettivo di applicazione, che riguarda le sole attività finanziarie e non quelle patrimoniali, previste, invece, dalle disposizioni sullo “scudo fiscale”.
I nuovi commi da 13 a 17 prevedono, a decorrere dall’anno 2011, l’istituzione di un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Soggetti passivi della predetta imposta sono:
1. il proprietario dell’immobile;
ovvero
2. il titolare di altro diritto reale sullo stesso immobile.
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Circa la misura della suddetta imposta, essa è pari allo 0,76% del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Da tale imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Infine, i nuovi commi da 18 a 21 dispongono, a decorrere dall’anno 2011, l’istituzione di un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Tale imposta è stabilita nella misura dell’1 per mille annuo per il 2011 ed il 2012, e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dalla predetta imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

13. Riallineamento delle partecipazioni (Art. 20)

E’ stato inserito il comma 1-bis che ha esteso i termini di versamento rateale dell’imposta sostitutiva che consente di “affrancare” fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo derivanti da operazioni aziendali straordinarie, anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 ed in quelli precedenti.

14. Enti territoriali (Art. 28, commi 11-bis, 11-ter e 11-quater)

Il comma 11-bis, modificando il D.Lgs. n. 68 del 2011, relativo al Federalismo fiscale per le regioni e le province, sopprime il comma 5 dell’art. 17, concernente la norma di salvaguardia per le autonomie speciali con riferimento specifico alle modalità di applicazione della Rc Auto nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Conseguentemente, ai fini dell'imposta provinciale di trascrizione (Ipt), la norma stabilisce l’applicazione sull’intero territorio nazionale delle modifiche dall’art. 1, comma 12, del D.L. n. 138 del 2011, che prevede la tassazione degli atti soggetti ad Iva in misura modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione. In pratica, viene meno il riferimento al criterio di conformità degli statuti per ciò che attiene l'applicazione dell'Ipt nei territori ad autonomia speciale.
Il comma 11-ter introduce una norma programmatica che prevede, con l’obiettivo di potenziare il coordinamento della finanza pubblica, l’avvio della ridefinizione delle regole del Patto di stabilità interno per le autonomie territoriali.
Il comma 11-quater, infine, novellando l’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008, prevede il divieto per gli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale nel caso in cui l’incidenza delle spese di personale sia superiore al 50% (invece del 40%) delle spese correnti.

DISPOSIZONI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

1. Soppressione enti e organismi (Art. 21, commi 10 - 21)

Relativamente all’articolo che prevede la soppressione degli enti quali l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua e l’Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni e risorse di personale, finanziarie e strumentali sono trasferite al Ministero per lo Sviluppo economico, sono state apportate alcune modifiche.
E’ stato inserito un nuovo comma, il 20-bis, in cui si dispone che siano assegnati all’Istituto superiore per la protezione della ricerca ambientale (ISPRA) le funzioni ed i compiti dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, in attesa che sia adottato il decreto che disciplina il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dell’Agenzia stessa.

2. Riduzione costi di funzionamento di Autorità indipendenti (Art. 23, commi 1, 2, 2 bis e 2 ter)

L’articolo 23, comma 1, che prevede la riduzione dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti, è stato modificato in sede di conversione del decreto in riferimento ai componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Infatti, in conseguenza della riduzione del numero dei membri del Consiglio, anche il numero dei componenti delle due commissioni (la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti) è ridotto da quattro a due, escluso il presidente.
Il comma 2 ora prevede che, nel caso in cui il numero dei componenti, incluso il presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, il voto del presidente vale doppio.
In tal modo, si estende alle Autorità indipendenti il principio della prevalenza del voto del presidente in sede deliberante, attualmente previsto solo per l’Autorità garante per la protezione dei dati personale che è collegio in numero pari.
I commi 2-bis e 2-ter apportano alcune modifiche alla disciplina relativa alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), conseguenti alla nuova composizione prevista al comma 1. In particolare, sono abrogate le disposizioni vigenti che – stante il collegio di cinque membri (ora ridotto a tre) – prevedono una maggioranza qualificata pari a quattro voti per l’adozione di determinate delibere. Nel dettaglio, tale maggioranza è prevista per: l’adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento della Commissione (art. 1, co. 9, D.L. 95/1974); le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale (art. 2, co. 4, terzo periodo, D.L. 95/1974); la nomina del segretario generale (art. 2, co. 4, ultimo periodo, D.L. 95/1974); l’attribuzione di incarichi e qualifiche dirigenziali (art. 2, co. 5, D.L. 95/1974); le deliberazioni relative all’assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato (art. 2, co. 8, D.L. 95/1974); le deliberazioni relative alla possibilità di avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art. 4, L. 281/1985, nonché all’inquadramento in ruolo di determinate categorie di personale (art, 4, co. 7, L. 281/1985).

3. Riordino del CNEL (Art. 23, commi 8 - 13)

I commi da 8 a 13 dell’articolo 23 avviano la riorganizzazione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro provvedendo anche a ridurne il numero dei componenti.

In particolare, la lettera a), modificata in sede di conversione del decreto, interviene sull’articolo 2 della legge 936/1986 riducendo il numero dei componenti del CNEL da 70 (oltre al presidente e al segretario generale) a 64, oltre al presidente, eliminando il riferimento al segretario generale.
Si tratta del secondo intervento normativo sulla disciplina del CNEL già recentemente oggetto di modifica con il decreto-legge 138/2011 (art. 17) che aveva ridotto il numero dei membri da 121 (più il presidente) a 70 (comprendendovi oltre al presidente anche il segretario generale).
La riduzione prevede:
• 10 esperti in materia economica, sociale e giuridica, dei quali 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 2 proposti dal Presidente del Consiglio (nella versione delle legge antecedente il decreto-legge 138 gli esperti erano 12, dei quali 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 4 proposti dal Presidente del Consiglio);
• 48 rappresentanti delle categorie produttive (erano 99) dei quali 22 (erano 44) rappresentanti dei lavoratori dipendenti con la specificazione, che tre di questi sono in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, 9 (erano 18) rappresentanti dei lavoratori autonomi (la modifica apportata dalle Commissioni riunite V e VI espunge il riferimento ai rappresentanti delle professioni), 17 (erano 37) rappresentanti delle imprese. Si segnala come la modifica intervenuta nel corso dell’iter parlamentare abbia rimosso anche l’indicazione relativa alla produzione “di beni e servizi” avuto riguardo ai rappresentanti delle categorie produttive in generale;
• 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali 3 nominati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e 3 designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato (la correzione operata in sede referente ha nuovamente diminuito il dato numerico che, nella versione originaria del testo, era fissato in 10 la cui nomina era ripartita in 5 per ciascuno dei due organismi citati).
E’ stato, altresì, inserito un nuovo comma 2, all’art. 2 della L. n. 936/1986, con il quale si prevede che l’Assemblea elegge due vice presidenti in un'unica votazione.

4. Esercizi commerciali (Art. 31)

Il comma 2 dell’articolo è stato modificato inserendo, dopo la tutela dell’ambiente, l’espressione ivi incluso l’ambiente urbano con ciò legittimando la permanenza di contingenti, limiti territoriali e altri vincoli che siano connessi alla tutela del medesimo, accanto a quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, e dei beni culturali presenti nel testo iniziale. Resta fissato il termine di 90 giorni assegnato alle Regioni e agli enti locali, per adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni.

5. Farmacie (Art. 32)

La norma in esame è stata modificata e, in sintesi, prevede:
• la vendita dei farmaci di classe C, senza obbligo di ricetta medica e non rimborsabili dal SSN, anche presso le parafarmacie e i corner della grande distribuzione organizzata nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti (commi 1 e 2);
• il Ministero della salute sentita l’Agenzia italiana del farmaco individua entro 120 giorni un elenco aggiornabile dei farmaci di fascia C per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e quindi non sarà consentita la vendita negli esercizi commerciali (comma 1-bis);
• la libertà di effettuare sconti su medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis venduti in farmacia, parafarmacie e corner della grande distribuzione (comma 4).
In particolare, il comma 1 permette agli esercizi commerciali, in possesso di determinati requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, ubicati nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti e fuori dalle aree rurali individuate dai Piani Sanitari Regionali, la possibilità, esperita la procedura di cui al comma 2, di vendere anche i medicinali senza obbligo di prescrizione medica e a totale carico del cittadino. Sono esclusi i medicinali iniettabili e contenenti sostanze psicotrope, quelli che prevedono una ricetta non ripetibile (da rinnovarsi di volta in volta), nonché i farmaci del sistema endocrino e somministrabili per via parenterale.
Il comma 1-bis prevede che il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, individua entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto in esame, un elenco aggiornabile periodicamente dei farmaci di fascia C per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali, pertanto, non sarà consentita la vendita negli esercizi commerciali.

6. Professioni (Art. 33)

L’articolo 33 modifica l’articolo 10 della legge di stabilità (legge n. 183 del 2011, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012), che – intervenendo sul decreto-legge n. 138 del 2011 (c.d. manovra di agosto) – rimette ad un regolamento di delegificazione la disciplina della riforma degli ordinamenti professionali.
In particolare, la disposizione – emendata nel corso dei lavori parlamentari - sostituisce il comma 2 dell’art. 10 della legge di stabilità, che dispone l’abrogazione di tutte le norme vigenti sugli ordinamenti professionali a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di delegificazione.
A seguito delle modifiche apportate, le norme abrogate a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento saranno solo le norme sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi cui deve attenersi il regolamento medesimo.
Queste norme saranno comunque abrogate, anche in caso di mancata emanazione del regolamento, alla data del 13 agosto 2012. Tale data coincide con il termine previsto per l’emanazione del regolamento; il termine ha peraltro carattere meramente ordinatorio ed il regolamento potrà dunque essere emanato anche oltre tale scadenza.
E’ altresì previsto che il Governo provveda a raccogliere, entro il 31 dicembre 2012, le disposizioni aventi forza di legge relative agli ordinamenti professionali non abrogate perché non in contrasto con i principi della delegificazione, in un testo unico di carattere compilativo, da emanarsi ai sensi dell’art. 17-bis L. 400/88.

7. Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante (Art. 34)

L’articolo è rimasto sostanzialmente invariato. Durante l’esame presso le Commissioni V e VI, è stato approvato un solo emendamento che, integrando il comma 8, ha escluso dalla liberalizzazione anche il “trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.

8. Potenziamento dell’Antitrust (Art. 35)

L’articolo resta invariato tranne che per l’ inserimento al comma 2 del termine di 60 giorni nella procedura relativa alla legittimazione dell’Autorità ad agire in giudizio su atti e provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
L’Autorità deve indirizzare all’Amministrazione che ha adottato l’atto un parere motivato entro 60 giorni. In tale atto sono indicate le violazioni riscontrate.

9. Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari (Art. 36)

In sede di conversione del decreto sono stati introdotti due ulteriori commi che definiscono la tempistica per i casi di incompatibilità per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari ad esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
In particolare il comma 2-bis prevede che i titolari di cariche incompatibili possono optare entro 90 giorni dalla nomina.
Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell’inosservanza del divieto. Viene previsto che in caso di inerzia da parte degli organi competenti, la decadenza è dichiarata dall’Autorità di vigilanza di settore competente.
Il comma 2-ter reca la disciplina in sede di prima applicazione, fissando il termine per esercitare l’opzione previsto dal comma 2-bis in 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

10. Tutela della privacy (Art. 40, comma 2)

Per finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, l’articolo 40, comma 2, modifica il cd. Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), escludendo persone giuridiche, enti ed associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati personali.
Tale disposizione porta a compimento un lungo processo di ripensamento degli obblighi in materia di protezione dei dati rendendo la normativa italiana più aderente ai principi della Convenzione di Strasburgo e della direttiva 95/46/CE. Essa inoltre rappresenta il primo concreto esempio di applicazione della disposizione in materia di gold plating introdotta dall’art. 15 della legge di stabilità per il 2012.
A tal fine viene modificata la definizione di “dato personale”, che viene limitata a qualunque informazione relativa a persona fisica, escludendo invece le informazioni relative a persone giuridiche, enti ed associazioni (lettera a).
Analogamente, la definizione di “interessato” è circoscritta alla persona fisica cui si riferiscono i dati (lettera b).
Sono conseguentemente soppresse le ulteriori disposizioni del codice della privacy che riguardano specificamente la tutela di dati personali riferibili e persone giuridiche, enti o associazioni.
In particolare:
• è soppresso il comma 3-bis dell’art. 5, che esclude dall’applicazione del Codice i soli trattamenti di dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni ove effettuati nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per finalità amministrativo – contabili (lettera c);
• è soppresso l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 9, che detta le modalità del diritto di accesso ai dati personali ove l’interessato sia una persona giuridica, un impresa o un’associazione (lettera d);
• è soppressa la lett. h) del comma 1 dell’art. 49, che consente il trasferimento all’estero di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente alla UE, ove il trattamento concerna dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni (lettera e).

11. Imprese di autoriparazione (Art. 40, comma 6)

Viene abrogato il D.M. 30 luglio 1997, n. 406, “Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione”, e di conseguenza, le imprese di autoriparazione non saranno più tenute ad essere in possesso delle attrezzature e strumentazioni elencate nel decreto medesimo, ma potranno scegliere le attrezzature e strumentazioni delle quali dotarsi.

12. Cessione di impianti radiotelevisivi (Art. 40, comma 9-bis)

Viene modificato l’articolo 27 del D.Lgs. n. 177/2005 (T.U dei servizi di media audiovisivi) prevedendo che la cessione di un impianto radiotelevisivo, ove non abbia per oggetto le sole attrezzature, è da considerarsi equiparata ad una cessione di ramo di azienda.
Restano comunque validi gli atti di trasferimento effettati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.

13. Misure in materia di appalti (Art. 44)

Viene ripristinata la formulazione dell’articolo 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006 antecedente alla modifica apportata dall art. 12 della legge n. 180/2011 - che aveva previsto l’elevazione delle soglie relativamente all’affidamento dei servizi di progettazione, da 100.000 euro a 125.000 euro per i committenti che sono amministrazioni centrali dello Stato (sostanzialmente i ministeri) e 193.000 euro per gli altri committenti.
Con la modifica in oggetto, la soglia è stata riportata al valore di 100.000 euro. La relazione tecnica precisa che la norma è volta a garantire maggiore trasparenza e concorrenza nell’affidamento dei contratti pubblici di architettura ed ingegneria.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
1. Ridefinizione del ruolo delle Province (Art. 23)
Le Province divengono soggetti di mero indirizzo (non politico, stante la soppressione di tale aggettivo in sede di conversione) e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti fissati dallo Stato e dalle Regioni.
Viene spostato dal 30 aprile al 31 dicembre 2012 il termine entro cui si dovranno definire con legge dello Stato le modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia, nonché quello entro il quale Stato e Regioni provvederanno a trasferire ai Comuni – o eventualmente alle stesse Regioni – le funzioni attualmente assegnate alle Province.
Gli organi provinciali in essere con scadenza successiva al 31 dicembre 2012 restano comunque in carica fino alla loro naturale scadenza, mentre per quelli che verranno a scadere entro il 31 dicembre 2012 si farà ricorso al commissariamento fino al 31 marzo 2013.
Le Regioni a statuto speciale debbono uniformarsi alle nuove funzioni ed alle nuove modalità di azione delle Province entro i prossimi 6 mesi, mentre la nuova normativa non trova applicazione in riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano.
I Comuni con oltre 250.000 abitanti sono esentati dal divieto di prevedere una qualsiasi forma di remunerazione a favore dei consiglieri circoscrizionali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E SISTEMI DI PAGAMENTO

1. Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti bancari (Art. 6-bis)

Con l’inserimento dell’articolo 117-bis nel Testo unico bancario viene stabilito che:
• i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva (calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento) e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
• a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
• le clausole che prevedono oneri diversi sono nulle, ma la loro nullità non comporta la nullità del contratto;
• il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) deve adottare le disposizioni applicative, prevedendo i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce.

2. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (Art. 12, commi 1 e 1-bis)

Viene esclusa l’applicazione delle sanzioni per le violazioni in materia di utilizzo del contante e dei titoli al portatore, riferite alla nuova soglia limite di 1.000 euro, commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre al 31 gennaio 2012.
Viene prorogato al 31 marzo 2012 il temine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti al 6 dicembre 2011, devono essere estinti o il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo. Per le violazioni delle disposizioni in materia di libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro, viene stabilita una sanzione pari al saldo del libretto stesso.

3. Modernizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione (Art. 12, comma 2)

Viene introdotto il termine di 3 mesi, a decorrere dal 6 dicembre 2011, per l’adozione delle azioni finalizzate a favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Viene altresì stabilito che gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 1.000, anziché 500 euro.
Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa, a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le tessere sanitarie di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per consentire alle pubbliche amministrazioni centrali e locali ed ai loro enti di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la società Consip Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.

4. Conto corrente di base (Art. 12, commi 3 - 8)

Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento dovranno definire, con apposita convenzione da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del predetto termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base verranno fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. Con la medesima convenzione verrà stabilito l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.
Le banche, la società Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati saranno tenuti ad offrire il conto corrente o il conto di pagamento di base.

5. Commissioni sulle operazioni effettuate con carte di pagamento (Art. 12, commi 9 e 10)

L’associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale devono definire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell’1,5 per cento.
Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuterà l’efficacia delle misure definite soggetti interessati. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicheranno anche alle transazioni di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, norma che ha stabilito la gratuità per l’acquirente ed il venditore delle operazioni di pagamento fino a 100 euro effettuate presso gli impianti di distribuzione di carburante con carte di pagamento.

6. Disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito (Art. 36-bis)

Con la modifica dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) si considera scorretta la pratica commerciale di una banca o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca o dal medesimo intermediario.

7. Operatività fondo centrale di garanzia e operatori di microcredito (Art. 39, comma 7-bis)

L’articolo 111 del Testo unico bancario, così come modificato dal D.Lgs. 141/2010, ha istituito la figura degli operatori finanziari di microcredito. Tali soggetti, costituiti sotto forma di società di capitali, devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto da uno specifico Organismo vigilato da Banca d’Italia e possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche principali:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000 e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
Con la nuova disposizione introdotta in sede di conversione della manovra finanziaria, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all’articolo 111 del TUB, da destinare alla microimprenditorialità.
Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l’Ente nazionale per il microcredito, dovranno essere definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia. L’Ente nazionale per il microcredito stipulerà convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l’incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l’istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Trasporto pubblico locale lagunare (Art. 30, commi 3bis-3quinquies)

Viene definito il servizio di trasporto pubblico locale lagunare, come quello effettuato esclusivamente dalle unità che navigano nelle acque protette della laguna di Venezia e, in riferimento ad esso, si prevede l’emanazione di regolamenti per la semplificazione di taluni adempimenti in materia di personale navigante, e sicurezza della navigazione. Si prevede, altresì, l’emanazione di una specifica normativa tecnica per la progettazione e la costruzione delle unità navali da adibire al servizio di trasporto pubblico locale lagunare, servizio a cui vengono applicate le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza del lavoro.
Si precisa, infine, che per trasporti pubblici non di linea per via d’acqua, con riferimento alla laguna di Venezia, si intendono quelli disciplinati dalla vigente legislazione regionale.

2. Liberalizzazione del settore dei trasporti (Art. 37)

Attraverso alcune modifiche all’art. 37, viene esteso l’ambito di intervento dei previsti regolamenti di liberalizzazione, ora finalizzati, anche, a regolare con efficienza il settore dei trasporti e del relativo accesso alle infrastrutture, attraverso anche l’individuazione di un’Authority indipendente di regolazione che debba garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie, non soltanto alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali, portuali, ma anche alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti.

3. Misure per le opere di interesse strategico (Art. 41, commi 5 bis e 5 ter)
Attraverso la sostituzione dell’art. 175 del D.Lgs 163/2006, per le procedure non ancora avviate, viene introdotta una rivisitazione organica della disciplina della finanza di progetto, orientata a garantire il rispetto di tempi, costi e finanziamenti previsti per la realizzazione delle opere in project financing.

4. Anagrafe nazionale opere pubbliche incompiute (Art. 44 bis)

Viene istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, con articolazioni regionali presso gli assessorati competenti alla realizzazione delle opere Pubbliche.
La redazione dell’elenco-anagrafe, secondo le modalità che saranno fornite con Regolamento del Ministro, è finalizzata a promuovere il riutilizzo delle opere incompiute e la loro eventuale diversa destinazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Registrazione clienti nelle strutture ricettive (Art. 40, comma 1)

Positiva la valutazione dell’intervento operato in sede di conversione del decreto con la modifica del comma 1 dell’art. 40 che, nella nuova versione, riformula completamente l’art. 109 comma 3 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.
In questo modo viene infatti abolito l’obbligo di utilizzare apposite schede di dichiarazione sottoscritte dal cliente per raccogliere le generalità degli alloggiati in strutture ricettive, che devono essere trasmesse alle Questure territorialmente competenti entro ventiquattro ore dall’arrivo dell’ospite. La nuova formulazione della norma reintroduce altresì il fax tra i mezzi idonei ad operare la trasmissione dei dati. Rimane tuttavia attuale la necessità di depenalizzare la violazione agli obblighi previsti dall’art.109 del TULPS.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI LAVORO

Soppressione enti (Art.21)

Dall’1 gennaio 2012 l’INPDAP (Istituto previdenziale obbligatorio per i dipendenti pubblici) e l’ENPALS (Ente previdenziale obbligatorio per i lavoratori dello spettacolo) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INPS che succede in tutti i rapporti, attivi e passivi, degli enti soppressi. La disposizione deve comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento dell’INPS e degli enti soppressi di 20 milioni di euro nel 2012, di 50 milioni di euro per il 2013 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Disposizioni in materia pensionistica (Art.24)

Clausola di salvaguardia (comma 3)

I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 maturino i requisiti anagrafici e contributivi vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalle nuove regole e conseguono la pensione di vecchiaia e di anzianità, nonché la pensione nel sistema contributivo, secondo le norme previgenti; a tal fine, possono richiedere all’INPS la certificazione di tale diritto. L’Istituto ha precisato, con il messaggio n.24126 del 20 dicembre 2011, che anche in caso di mancata certificazione del diritto alla pensione, il lavoratore, che entro il 31 dicembre 2011 maturi i prescritti requisiti consegue, in ogni caso, il diritto alla pensione stessa, secondo la normativa antecedente al decreto in esame.

Pensione di vecchiaia ordinaria – parificazione fra uomini e donne (commi 6 e 7)

Dall’1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia fra lavoratrici e lavoratori è parificato. Tale parificazione è stata anticipata rispetto all’1 gennaio 2026 come previsto dalla precedente normativa.
Dall’1 gennaio 2012 per i lavoratori che maturano i requisiti a partire dalla predetta data, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia saranno i seguenti:
a) lavoratrici dipendenti settore privato
1.1.2012-31.12.2013 = 62 anni
1.1.2014-31.12.2015 = 63 anni e 6 mesi
1.1.2016-31.12.2017 = 65 anni
Dall’1.1.2018 = 66 anni
Resta fermo, in ogni caso, l’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita.

b) lavoratrici autonome e parasubordinate
1.1.2012-31.12.2013 = 63 anni e 6 mesi
1.1.2014-31.12.2015 = 64 anni e 6 mesi
1.1.2016-31.12.2017 = 65 anni e 6 mesi
Dall’1.1.2018 = 66 anni.
Resta fermo, in ogni caso, l’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita.

c) lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratrici del pubblico impiego
Dall’1.1.2012 = 66 anni

d) lavoratori autonomi e parasubordinati
Dall’1.1.2012 = 66 anni

La pensione di vecchiaia si consegue con il requisito contributivo minimo di venti anni. Tale requisito, già in vigore per il sistema misto, è esteso anche al sistema di calcolo contributivo (in precedenza pari a 5 anni). Per i lavoratori cui si applica il sistema contributivo (cioè la cui contribuzione sia successiva all’1.1.1996) la prestazione è corrisposta a condizione che l’importo della pensione sia almeno pari a 1,5 volte (non più pari a 1,2 volte) l’importo dell’assegno sociale (nel 2012 pari a circa 643 euro mensili).Tale importo è indicizzato. Il predetto requisito reddituale non è richiesto al compimento dell’età anagrafica di 70 anni, in presenza, comunque, di almeno 5 anni di contributi effettivi.

Deroga per le lavoratrici (comma 15-bis lettera b)

Durante l’iter parlamentare è stata introdotta una particolare deroga al regime sopraindicato. Le sole lavoratrici dipendenti che al 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contributi ed almeno 60 anni di età possono andare in pensione all’età di 64 anni.

Età minima pensione vecchiaia ordinaria (comma 9)

A decorrere dal 2021, l’età anagrafica minima per la pensione di vecchiaia non può, in ogni caso, essere inferiore a 67 anni. Resta fermo, in ogni caso, l’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita.

Pensione anticipata (ex pensione di anzianità) (comma 10)
A decorrere dall’1 gennaio 2012 la pensione è erogata esclusivamente ai lavoratori in possesso dell’anzianità contributiva di 42 anni ed un mese per gli uomini e di 41 anni ed un mese per le donne. Non è più previsto né il possesso del requisito anagrafico, né il sistema delle cosiddette quote ( età anagrafica + anzianità contributiva).

A decorrere dall’1 gennaio 2013 il requisito contributivo minimo è elevato a 42 anni e 2 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 2 mesi per le donne

A decorrere dall’1 gennaio 2014 il requisito contributivo minimo è elevato a 42 anni e 3 mesi per gli uomini ed a 41 anni e tre mesi per le donne.

Ai predetti requisiti contributivi sono da aggiungere gli adeguamenti connessi all’incremento della speranza di vita (tre mesi in più a decorrere dall’1.1.2013 ed eventuali ulteriori incrementi a scadenza triennale e biennale).

Sulla quota di pensione relativa all’anzianità contributiva antecedente l’1.1.2012 è applicata una riduzione del 1% (il D.L. prevedeva il 2%) per ogni anno di anticipo rispetto all’età anagrafica di 62 anni. Tale penalizzazione è pari al 2% annuo se l’anticipo supera i due anni.

Qualora l’età di pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è riproporzionata in base al numero dei mesi.

Deroghe (comma 15-bis lettera a)

Durante l’iter parlamentare è stata introdotta una particolare deroga al regime della pensione anticipata. I soli lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 2012 abbiano maturato almeno 35 anni di contributi ed almeno 60 anni di età, possono andare in pensione al compimento dell’età anagrafica di 64 anni.

Esclusioni nuove disposizioni (commi 14 e 15)

Come già precisato, sono esclusi dalla nuova normativa tutti coloro che al 31 dicembre 2011 risultino in possesso dei requisiti precedentemente in vigore. Sono escluse, altresì, le donne che accedono alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2015 in possesso di 57 anni di età per le dipendenti, 58 anni per le lavoratrici autonome ed almeno 35 anni di contributi, a condizione che l’interessata opti per la liquidazione della pensione interamente con il sistema di calcolo contributivo. Sono esclusi, altresì nei limiti delle risorse stabilite e delle previste procedure (il D.L. prevedeva invece un numero massimo di 50.000 beneficiari), anche qualora maturino i requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2011, i seguenti soggetti:
a) lavoratori in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati prima del prima del 4 dicembre 2011 (invece del 31 ottobre 2011) e che maturano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione del’indennità di mobilità;
b) lavoratori in mobilità lunga in base ad accordi collettivi stipulati prima del 4 dicembre 2011 (invece del 31 ottobre 2011);
c) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 (invece del 31 ottobre 2011).

Nel corso dell’iter parlamentare è stato introdotto un limite di spesa. Con decreto interministeriale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le modalità attuative delle esclusioni dalla nuova normativa, ivi compresa la determinazione del numero massimo dei beneficiari nel limite delle risorse, pari a 240 milioni di euro per il 2013, pari a 630 milioni per il 2014, a 1.040 milioni per il 2015, a 1.220 milioni per il 2016, a 1.030 milioni per il 2017, a 610 milioni per il 2018 ed, infine, a 300 milioni per il 2019.

Il monitoraggio del raggiungimento del predetto limite massimo sarà effettuato dagli Enti previdenziali competenti.

Una volta raggiunto tale limite, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento relative a tali fattispecie.

Nell’ambito del predetto limite numerico vanno computati, entro il numero massimo di diecimila, anche i lavoratori posti in mobilità con accordi sindacali stipulati prima del 30.4.2010, nonché i soggetti collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 che maturano i requisiti per la pensione a decorrere dall’1 gennaio 2011.

Resta fermo che per i soggetti sopraindicati, che maturano i requisiti dall’1 gennaio 2012, trovano comunque applicazione gli adeguamenti all’incremento della speranza di vita.

Lavori usuranti (comma 17)

In via transitoria, l’agevolazione per i lavoratori che hanno svolto attività usuranti sono limitate agli anni 2008-2011, con l’esclusione del 2012.

Dall’1 gennaio 2012, di conseguenza, l’accesso alla pensione per gli addetti alle attività usuranti sarà possibile al raggiungimento di una quota (somma di età anagrafica ed anzianità contributiva) pari a 96 (almeno 60 anni di età e almeno 35 anni di contributi). Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita.

La precedente normativa prevedeva invece, dal 2013, l’accesso alla pensione con un’età anagrafica inferiore di tre anni ed una quota inferiore di un valore pari a tre, rispetto ai requisiti introdotti dalla Tabella B della legge 247/2007. Pertanto,per tali lavoratori, la pensione poteva essere conseguita al raggiungimento di quota 94 (invece di 97) e di un’ età pari a 58 anni (invece di 61).

Per i lavoratori che svolgano attività lavorativa notturna, articolata in turni, per almeno sei ore e per meno di 78 giornate l’anno e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2011, la riduzione dell’età anagrafica non può superare:

a) un anno per coloro che svolgono attività lavorativa notturna per un numero di giornate annue comprese fra 64 e 71;
b) due anni per coloro che svolgono attività lavorativa notturna per un numero di giornate annue comprese fra 72 e 77.

Per i lavoratori che svolgano attività lavorativa notturna, articolata in turni, per almeno sei ore e per meno di 78 giornate l’anno e che maturino i requisiti per l’accesso anticipato dall’1 gennaio 2012, il requisito anagrafico ed il valore della quota, di cui alla Tabella B della legge 247/2007:

a) sono incrementati rispettivamente di 2 anni e di 2 unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giornate annue da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giornate annue da 72 a 77.

Aliquote contributive lavoratori autonomi (comma 22)

Dall’1.1.2012 le aliquote contributive e di computo di artigiani e commercianti sono aumentate dell’1,3% e successivamente dello 0,45% annuo fino a raggiungere il 24% nel 2018. Il D.L. prevedeva invece, un aumento dello 0,3% annuo, fino a raggiungere il 22% nel 2018.

Enti previdenziali privatizzati (comma 24)

Gli enti previdenziali privatizzati, fra i quali anche l’ENASARCO, adottano, entro il 30 giugno 2012 (il D.L. prevedeva entro il 31 marzo 2012), misure finalizzate ad assicurare l’equilibrio fra entrate contributive e spese per prestazioni, in base a bilanci tecnici, con un arco temporale di 50 anni.

Qualora gli enti non provvedano entro il predetto termine, troverà applicazione il sistema contributivo pro-rata agli iscritti per le anzianità successive all’1 gennaio 2012 ed un contributo di solidarietà dell’1% per il biennio 2012-2013, a carico dei pensionati.

Perequazione automatica pensioni (comma 25)

Per il biennio 2012-2013 la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta, nella misura del 100 per cento, solo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo, nel 2011 pari a circa 1.400 euro mensili. Il D.L. prevedeva la rivalutazione automatica del 100% solo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo, nel 2011 pari a 936 euro mensili.

Per le pensioni superiori al predetto limite che raggiungano il limite stesso mediante la rivalutazione automatica che sarebbe spettata, l’aumento per il predetto biennio verrà comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Fondo interventi occupazione giovanile e femminile (comma 27)

Presso il Ministero del lavoro è istituito un Fondo per finanziare interventi per l’incremento dell’occupazione giovanile e femminile. Tale Fondo è finanziato con 200 milioni di euro per il 2012, con 300 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 240 milioni per il 2015. A tale riguardo il D.L. stanziava 300 milioni a partire dal 2013.

Prelievo su pensioni di importo più elevato (comma 31-bis)

Durante l’iter parlamentare, è stata introdotta una norma sulle pensioni di importo più elevato. Fino al 2014, pertanto, il prelievo sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 200.000 euro è aumentato dal 10 al 15%.