Milano, 03/10/2011
Ripristino SISTRI
Si ritiene utile informare che è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.216 del 16 settembre u.s., la legge di conversione del “Dl anticrisi” (Dl 138/2011) che introduce una disposizione specifica con la quale viene ripristinato il sistema di tracciabilità dei rifiuti precedentemente abrogato.
L’originaria versione dell’art. 6, commi 2 e 3, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 aveva infatti disposto, come ben noto, l’abrogazione espressa di tutte le norme, istitutive ed attuative, del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti che doveva quindi considerarsi interamente soppresso a far data dal 13 agosto. La legge di conversione del decreto ha invece ripristinato il SISTRI ed ha introdotto all’interno della sua disciplina, anche alcune importanti innovazioni di ordine sostanziale.
Per rispondere all’esigenza di maggiore funzionalità del sistema, il Ministero dell’Ambiente dovrà assicurare sino al 15 dicembre 2011 la verifica delle componenti software e hardware del sistema, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste. Tale “check up” di funzionamento dovrà essere portato avanti congiuntamente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti.
Viene fatta salva la disposizione prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 secondo la quale per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011 (produttori di rifiuti fino a 10 dipendenti), l’entrata in operatività del Sistri non può essere antecedente al 1º giugno 2012.
Per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011 e cioè le imprese con numero di dipendenti superiore a 10, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012.
Vengono, inoltre, previste deroghe per i rifiuti a bassa criticità ambientale. Viene disposto, infatti, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, siano individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, vengano applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. In sostanza gli operatori che gestiscono tali rifiuti potranno avere la facoltà e non l’obbligo di adottare il sistema Sistri.
Per gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, è prevista la possibilità di delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.
L’originaria versione dell’art. 6, commi 2 e 3, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 aveva infatti disposto, come ben noto, l’abrogazione espressa di tutte le norme, istitutive ed attuative, del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti che doveva quindi considerarsi interamente soppresso a far data dal 13 agosto. La legge di conversione del decreto ha invece ripristinato il SISTRI ed ha introdotto all’interno della sua disciplina, anche alcune importanti innovazioni di ordine sostanziale.
Per rispondere all’esigenza di maggiore funzionalità del sistema, il Ministero dell’Ambiente dovrà assicurare sino al 15 dicembre 2011 la verifica delle componenti software e hardware del sistema, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste. Tale “check up” di funzionamento dovrà essere portato avanti congiuntamente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti.
Viene fatta salva la disposizione prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 secondo la quale per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011 (produttori di rifiuti fino a 10 dipendenti), l’entrata in operatività del Sistri non può essere antecedente al 1º giugno 2012.
Per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011 e cioè le imprese con numero di dipendenti superiore a 10, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012.
Vengono, inoltre, previste deroghe per i rifiuti a bassa criticità ambientale. Viene disposto, infatti, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, siano individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, vengano applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. In sostanza gli operatori che gestiscono tali rifiuti potranno avere la facoltà e non l’obbligo di adottare il sistema Sistri.
Per gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, è prevista la possibilità di delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.