Federcomated

Milano, 06/04/2011

Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Si comunicarche il 6 aprile 2011 la Confcommercio insieme alla Fisascat Cisl e La Uiltucs Uil ha definitivamente sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro del Terziario di mercato, Distribuzione e servizi.

Il suddetto accordo integra e sostituisce l’ipotesi di accordo siglata il 26 febbraio 2011.

Tra le principali modifiche apportate al testo originario si elencano di seguito quelle più significative.

Dal 1° gennaio 2011: incrementi retributivi

Dal 1° marzo 2011:

- sistema di calcolo della carenza
- Una tantum Fondo Est
- Permessi retribuiti
- Dimissioni
- Periodo di prova

Dal 1° aprile 2011:

- Malattia – decorrenza computo del numero degli eventi morbosi, per l’applicazione dei nuovi criteri di calcolo dell’indennità di cui all’art. 176, secondo comma

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PARTE ECONOMICA

Aumenti retributivi

La soluzione individuata per la chiusura del negoziato, in linea con quanto previsto nell’accordo interconferale del 2009, è stata quella di prevedere effetti economici protratti per un triennio, compatibili con il valore economico di riferimento concordato tra le parti, conosciuto come IPCA, che prevede un incremento lordo medio (quarto livello) di 86 euro fino al 31 dicembre 2013.
La decorrenza dell’aumento – non assorbibile - salvo clausola espressa di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, è fissata al mese di gennaio 2011. L’erogazione degli importi arretrati avverrà con la retribuzione del mese di marzo 2011.

Le decorrenze e gli importi dell’aumento, al quarto livello, sono i seguenti:
- 10 euro dal 1° gennaio 2011
- 13 euro dal 1° settembre 2011
- 15 euro dal 1° aprile 2012
- 16 euro dal 1° ottobre 2012
- 16 euro dal 1° aprile 2013
- 16 euro dal 1° ottobre 2013.

Indennità di funzione per i Quadri

L’indennità di funzione per i lavoratori inquadrati come quadri è incrementata, a partire dal 1° gennaio 2013, di 10,00 euro mensili lordi.



CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Nel recepire l’accordo interconfederale del 22 gennaio 2009, sono state demandate al secondo livello di contrattazione, oltre che tutte le materie già previste dal precedente contratto, il mercato del lavoro, l’organizzazione e l’orario di lavoro.

E’ stata, inoltre, prevista la possibilità di derogare la contrattazione nazionale in caso di nuovi insediamenti, sviluppo, ristrutturazioni e crisi aziendali.

In assenza di accordi di secondo livello, territoriali od aziendali, è stato stabilito l’importo dell’elemento economico di garanzia pari a:

- € 100,00 per le aziende fino a 10 dipendenti
- € 125,00 per le aziende con oltre 10 dipendenti.



BILATERALITA’ E WELFARE CONTRATTUALE

EBT e Welfare contrattuale
Per rafforzare la cogenza della bilateralità sono stati individuati, in linea con la recente circolare del Ministro del Lavoro, adempimenti obbligatori ed alternativi nei confronti delle aziende che omettano il versamento delle quote previste dall’articolato contrattuale.
Sono state modificate le quote di contribuzione dovute al Fondo EST a QUAS secondo le misure e cadenze di seguito specificate:

EST: dal 1 gennaio 2014, per i lavoratori a tempo parziale il contributo a carico azienda sarà di 10 euro mensili per ciascun iscritto.
dal 1 giugno 2011, il contributo a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.
dal 1 gennaio 2012, il contributo a carico del lavoratore è incrementato ulteriormente di euro 1,00 mensile.

QUAS: dal 1 giugno 2011 il contributo annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

Le quote alternative al pagamento dei fondi di assistenza sanitaria integrativa di Est e Quas, che sono diventate rispettivamente:
15 euro da corrispondere al lavoratore per quattordici mensilità in caso di mancato versamento del contributo al fondo Est;
35 euro da corrispondere al lavoratore per quattordici mensilità in caso di mancato versamento del contributo al fondo Quas;

Collegato lavoro
Sono state recepite nel CCNL le modifiche apportate dalla legge in materia di conciliazione, arbitrato e certificazione dei rapporti di lavoro, valorizzando il ruolo degli enti bilaterali territoriali e fornendo, pertanto, un importante strumento al sistema organizzativo.



INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prova
E’ stato prolungato il periodo di prova previsto per il IV e V livello, pari ora a 60 giorni, nonché per il VI e VII, per una durata complessiva di 45 giorni .



SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Permessi retribuiti
Per i lavoratori che saranno assunti successivamente alla sottoscrizione dell’accordo, Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, le ore di permesso previste dai commi terzo e quarto dell’art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall’assunzione.

Viene, inoltre, precisato che in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesi decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro.

Malattia
L’ipotesi di accordo ha introdotto un intervento, unico tra tutti i contratti collettivi nazionali, che prevede la lotta agli abusi legati all’assenteismo per malattia potenziando tra l’altro le tutele a favore dei lavoratori colpiti da gravi patologie.

In tale ottica è stato previsto che, ferma restando la durata del periodo di comporto di cui all’art. 175, il trattamento economico da corrispondere al lavoratore nei primi tre giorni di malattia (c.d. carenza), nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), sia graduata nelle seguenti misure:

- 100% per i primi due eventi morbosi
- 66% per il terzo evento morboso
- 50% per il quarto evento morboso

a partire dal quinto evento tale trattamento economico cesserà di essere corrisposto.

Inoltre, è stato recepito quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 133/2008 in tema di indennità economica di malattia.

Si tratta di una previsione che necessita, tuttavia, per la sua operatività, di apposite indicazioni da parte dell’INPS.



Schema tipo di Regolamento della Commissione di Certificazione
In occasione della firma dell’Accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, si è definito anche lo schema tipo di Regolamento della Commissione di certificazione, da recepire nelle ipotesi in cui gli Enti Bilaterali Territoriali costituiscano tale Commissione ex articolo 37- ter del CCNL, così come modificato dall’Accordo di Rinnovo oggetto della presente nota informativa.
Lo schema ( allegato alla presente) nel definire la composizione e le competenze della Commissione di certificazione, individua, oltre alla possibilità di costituire delle Commissioni istruttorie con il compito di svolgere attività preliminari e di Sotto-commissioni dirette a garantire il rispetto dei termini stabiliti dalla legge, le modalità operative, le norme di accesso agli atti da parte di soggetti esterni all’organo e le norme di raccordo con gli stessi, i requisiti delle istanze di certificazione e gli elementi essenziali sia del provvedimento di certificazione che di quello di diniego.

Detassazione
Si allega alla presente altresì l’Accordo Quadro in materia di detassazione, con la FILCAMS- CGIL, FISASCAT- CISL e UILTUCS- UIL, al fine di agevolare l’accordo sui territori, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione a fronte di incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. All’Accordo quadro è stato allegato un Accordo tipo che verrà recepito dai territori.