Milano, Aprile 2011
MUD 2010
Il Ministero dell’Ambiente, in data 3 marzo u.s., ha pubblicato la circolare 2 marzo 2011, prot. n. 6774 con la quale vengono fornite le indicazioni operative per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94 (MUD), al DPCM 27 aprile 2010 ed all'art. 12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato con DM 22 dicembre 2010 (cfr. ns. circolare n. 19 del 24/02/2011).
Si ricorda che a seguito dell’introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e del recente D.Lgs. 205/2010, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94 dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico.
L’art. 12 comma 1 del Decreto 17 dicembre 2009 stabilisce, però, che “i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (…)” presentino una sorta di MUD straordinario per il periodo non coperto dal SISTRI.
Questa disposizione trova giustificazione nella necessità del Ministero dell’Ambiente di acquisire determinate informazioni, nelle more della piena entrata a regime del nuovo sistema quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità (1 giugno 2011), da trasferire a livello comunitario.
In particolare le informazioni relative all’anno 2010 dovranno essere comunicate entro il 30 aprile 2011 mentre le informazioni relative al periodo 01/01/2011 – 31/05/2011 entro il 31 dicembre 2011.
I trasportatori e coloro che effettuano attività di commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione sono esclusi dall’obbligo di comunicazione a decorrere dall’anno 2010. Rimangono tenuti alla dichiarazione annuale i consorzi nazionali per recupero di particolari tipologie, i comuni o loro consorzi ed i soggetti iscritti al registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le modalità attraverso cui trasmettere i dati possono avvenire secondo due modalità alternative:
• compilando in via telematica gli appositi modelli che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it;
• oppure compilando e trasmettendo alla camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione della comunicazione di cui alla legge 70/94 (MUD), le schede del capitolo 1 – rifiuti di cui al DPCM 27 aprile 2010, relative alla specifica attività svolta.
Questa presentazione alla CCIAA locale ricalca le modalità in uso negli anni precedenti che le imprese ben conoscono e di cui hanno familiarità.
È importante sottolineare che i tecnici ministeriali hanno più volte assicurato, nel corso di incontri istituzionali con i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, che i modelli telematici ricalcheranno fedelmente le informazioni previste dai modelli tradizionalmente usati e richiamati dal DPCM 27 aprile 2010.
Per completezza d’informazione si ritiene utile allegare una tabella riepilogativa, che è possibile scaricare nel link sotto riportato.
Si ricorda che a seguito dell’introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e del recente D.Lgs. 205/2010, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94 dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico.
L’art. 12 comma 1 del Decreto 17 dicembre 2009 stabilisce, però, che “i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (…)” presentino una sorta di MUD straordinario per il periodo non coperto dal SISTRI.
Questa disposizione trova giustificazione nella necessità del Ministero dell’Ambiente di acquisire determinate informazioni, nelle more della piena entrata a regime del nuovo sistema quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità (1 giugno 2011), da trasferire a livello comunitario.
In particolare le informazioni relative all’anno 2010 dovranno essere comunicate entro il 30 aprile 2011 mentre le informazioni relative al periodo 01/01/2011 – 31/05/2011 entro il 31 dicembre 2011.
I trasportatori e coloro che effettuano attività di commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione sono esclusi dall’obbligo di comunicazione a decorrere dall’anno 2010. Rimangono tenuti alla dichiarazione annuale i consorzi nazionali per recupero di particolari tipologie, i comuni o loro consorzi ed i soggetti iscritti al registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le modalità attraverso cui trasmettere i dati possono avvenire secondo due modalità alternative:
• compilando in via telematica gli appositi modelli che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it;
• oppure compilando e trasmettendo alla camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione della comunicazione di cui alla legge 70/94 (MUD), le schede del capitolo 1 – rifiuti di cui al DPCM 27 aprile 2010, relative alla specifica attività svolta.
Questa presentazione alla CCIAA locale ricalca le modalità in uso negli anni precedenti che le imprese ben conoscono e di cui hanno familiarità.
È importante sottolineare che i tecnici ministeriali hanno più volte assicurato, nel corso di incontri istituzionali con i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, che i modelli telematici ricalcheranno fedelmente le informazioni previste dai modelli tradizionalmente usati e richiamati dal DPCM 27 aprile 2010.
Per completezza d’informazione si ritiene utile allegare una tabella riepilogativa, che è possibile scaricare nel link sotto riportato.