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Milano, Febbraio 2011

Albo gestori ambientali: applicazione del D.Lgs 3 dicembre 2010 n. 205

Come noto, il D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205 ha operato una revisione profonda e strutturale dell’originaria disciplina dell’Albo gestori ambientali.

In particolare, si è regolamentata l’attività dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti; si è implementata con disposizioni di raccordo sia il sistema di tracciabilità di rifiuti sia la consistenza delle garanzie finanziarie che devono essere prestate dalle imprese che svolgono per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l’attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, nonché delle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto; si è specificato che le garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Regione debbano essere prestate per ogni intervento di bonifica; si è eliminato poi l’obbligo dell’iscrizione all’Albo per la gestione degli impianti di titolarità di terzi e degli impianti mobili, in quanto tale iscrizione è stata ritenuta una duplicazione dell’autorizzazione di cui agli articoli 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) e seguenti. Infine, viene disciplinata l’attività delle imprese e degli operatori logistici a cui sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali ha diramato, a seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori, la circolare esplicativa 9 febbraio 2011 prot. 240, in ordine all’applicazione delle nuove disposizioni e di cui si riportano, di seguito, i principali aspetti.

Iscrizioni già in essere

Nella nota vengono richiamati i nuovi commi 7 e 10 dell’art. 212 del D.Lgs 152/06 che dispongono rispettivamente che:

 le imprese e gli enti iscritti all’Albo, che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, sono esonerati dall’iscrizione per la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi, purchè la quantità complessiva dei rifiuti trasportati non comporti variazione della classe per la quale sono iscritti

 l’iscrizione all’Albo per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie in favore dello Stato. Non viene invece più richiesta la garanzia finanziaria per l’ iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati), a condizione che l’attività non riguardi la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi.

Pertanto, sulla base di tali nuove disposizioni, il Comitato ha precisato che le imprese iscritte, con riferimento alle specifiche categorie, possono avere differenziate possibilità.

Le imprese iscritte sia nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) che nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) potranno richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca della relativa garanzia finanziaria prestata e il conseguente passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi trattati e dei veicoli.

Se le quantità di rifiuti complessivamente trattate in categoria 5 dovessero superare le quantità previste dalla classe di iscrizione in cui sono collocate, dovranno richiedere il passaggio alla classe superiore adeguando i requisiti e prestando le garanzie finanziarie.

Le imprese iscritte nella sola categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) potranno continuare ad essere iscritte sino alla scadenza dell’iscrizione e richiedere la revoca dell’accettazione della garanzia finanziari prestata, pur rimanendo iscritte.

Le imprese iscritte nella categoria 1 (raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati) potranno continuare a restare iscritte sino alla scadenza dell’iscrizione e, se non iscritte anche per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi, richiedere la revoca della garanzia prestata.

Qualora le imprese risultino iscritte per la raccolta di rifiuti urbani pericolosi, dovranno revocare la precedente garanzia finanziaria e contestualmente prestare una nuova garanzia sulla base delle quantità annue di rifiuti pericolosi che l’impresa intende gestire e che dovrà dichiarare.

Nuove iscrizioni o rinnovo nella categoria 1 (raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati)

Il Comitato ha specificato che l’iscrizione o il rinnovo della stessa è subordinato alla prestazione delle garanzie finanziarie solamente se l’impresa va a gestire rifiuti pericolosi.

In tale caso la garanzia finanziaria dovrà essere prestata sulla base delle quantità annue di rifiuti pericolosi che l’impresa intende gestire e che dovrà dichiarare.

Iscrizioni nelle categorie 2 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/06, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo) e 3 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/06, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo)

Nel nuovo articolo 212 del D.Lgs 152/06 non viene più prevista la specifica procedura d’iscrizione per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti avviati alle operazioni di recupero e che era stata collocata nelle categorie 2 e 3 dal D.M. 406/98.

A tale proposito il Comitato ha precisato che, pur facendo salve le iscrizioni già in essere e le eventuali successive variazioni, non sarà più possibile presentare richiesta di iscrizione o domanda di rinnovo della stessa per le categorie 2 e 3.

Le imprese dovranno invece iscriversi o presentare richiesta di rinnovo dell’iscrizione nella categoria 4 o 5, a seconda che si tratti di gestione di rifiuti pericolosi o non pericolosi.

Le imprese o gli enti che trasportano rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata dovranno presentare domanda di iscrizione o di rinnovo della stessa nella categoria 1 (raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati).

Il Comitato ricorda infine che, come da propria delibera n. 1 del 30 gennaio 2003, le imprese e gli enti che svolgono il solo servizio di raccolta differenziata devono disporre solamente di mezzi e di personale individuati dall’Allegato B)della delibera stessa e che l’iscrizione, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

E' possibile scaricare il provvedimento nella sua formulazione integrale nel link sotto riportato.