Milano, Febbraio 2011
Modulo assenza conducenti inquadrati con contratto di lavoro intermittente
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una nota a firma del Direttore Generale per l’Autotrasporto e l’Intermodalità dott. Enrico Finocchi, ha risposto anche ad un quesito posto dalla Confederazione in merito alle corrette modalità applicative della disciplina dettata dal D.Lgs 144/2008 in materia di controlli e segnatamente del modulo di attestazione delle assenze dei conducenti, nei casi di inquadramento degli stessi con contratto di lavoro a chiamata o a intermittenza.
Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 9 del citato D.Lgs, l’assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 da parte del conducente nei 28 giorni precedenti la giornata oggetto del controllo deve essere documentata attraverso il modulo di attestazione delle assenze inizialmente elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE del 12 aprile 2007 e successivamente sostituito dalla Decisione della Commissione 2009/959/UE del 14 dicembre 2009, che deve essere compilato in ogni sua parte e conservato, dall’impresa del conducente per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
In riferimento alle specificità dei contratti di lavoro a “intermittenza” disciplinati agli articoli 33 e ss. del D. lgs. 276/2003, il Ministero ha chiarito che l’impresa, ove si verifichi l’ipotesi di chiamata del conducente in disponibilità, in virtù dei richiamati contratti di inquadramento, sia tenuta ad attestare sul richiamato modulo previsto dall’art. 9 del D.Lgs 144/2008, le sole assenze dal lavoro verificatesi nel periodo in cui la prestazione lavorativa era effettivamente in corso di esecuzione, non dovendo, conseguentemente, considerare i periodi di validità del contratto in cui non è stata esercitata la facoltà di chiamata da parte dell’impresa stessa.
Inoltre, ha continuato la nota del Ministero, nei casi di chiamata del lavoratore per un singolo giorno e, quindi, per una singola prestazione lavorativa, l’impresa non è tenuta a compilare il citato modulo, fermo restando l’assoggettabilità del lavoratore e dell’impresa stessa ai controlli sulla corretta applicazione della normativa.
E' possibile scaricare la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 0002625 del 28 gennaio 2011 nel link sotto riportato.
Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 9 del citato D.Lgs, l’assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 da parte del conducente nei 28 giorni precedenti la giornata oggetto del controllo deve essere documentata attraverso il modulo di attestazione delle assenze inizialmente elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE del 12 aprile 2007 e successivamente sostituito dalla Decisione della Commissione 2009/959/UE del 14 dicembre 2009, che deve essere compilato in ogni sua parte e conservato, dall’impresa del conducente per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
In riferimento alle specificità dei contratti di lavoro a “intermittenza” disciplinati agli articoli 33 e ss. del D. lgs. 276/2003, il Ministero ha chiarito che l’impresa, ove si verifichi l’ipotesi di chiamata del conducente in disponibilità, in virtù dei richiamati contratti di inquadramento, sia tenuta ad attestare sul richiamato modulo previsto dall’art. 9 del D.Lgs 144/2008, le sole assenze dal lavoro verificatesi nel periodo in cui la prestazione lavorativa era effettivamente in corso di esecuzione, non dovendo, conseguentemente, considerare i periodi di validità del contratto in cui non è stata esercitata la facoltà di chiamata da parte dell’impresa stessa.
Inoltre, ha continuato la nota del Ministero, nei casi di chiamata del lavoratore per un singolo giorno e, quindi, per una singola prestazione lavorativa, l’impresa non è tenuta a compilare il citato modulo, fermo restando l’assoggettabilità del lavoratore e dell’impresa stessa ai controlli sulla corretta applicazione della normativa.
E' possibile scaricare la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 0002625 del 28 gennaio 2011 nel link sotto riportato.