Milano, Febbraio 2011
Tracciabilità finanziaria negli appalti: determinazione n.10 del 22 Dicembre 2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture
L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha pubblicato la Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di cui si illustrano di seguito i principali contenuti del documento.
Regime transitorio
- L’Autorità ribadisce che i contratti d’appalto (e relativi contratti di subappalto e subcontratti) stipulati prima del 7 settembre 2010, qualora non vengano appositamente integrati su base volontaria con le clausole sulla tracciabilità previste dai commi 8 e 9 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, saranno automaticamente integrati al termine del periodo transitorio (il 16 giugno 2011) ai sensi dell’articolo 1374 del Codice Civile, in modo da evitare di incorrere nella nullità dei contratti.
- Fino alla scadenza del periodo transitorio resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.
L’obbligo di tracciabilità si applica:
- in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore;
- ai concessionari di lavori pubblici e di servizi. Per quanto riguarda i corrispettivi incassati dai concessionari del servizio pubblico, corrisposti dagli utenti, gli stessi possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti pagamenti devono essere comunque effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente;
- ai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori "speciali" individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte III;
- ai contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 ("Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalita' giuridica o ad un'impresa collegata") e 149 ("Disposizioni in materia di pubblicita' applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici") del Codice dei contratti;
- ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto (ad es. contratti segretari o che esigono particolari misure di sicurezza; contratti aggiudicati in base a norme internazionali);
- gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B del codice dei contratti pubblici (ad es. l’acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale);
- alle procedure di cottimo fiduciario;
- alla procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (c.d. socio operativo);
- ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
Obbligo di tracciabilità, non si applica:
- al trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege;
- ai contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori dei settori "speciali" individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte III;
- ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti ed alle figure ad esse assimilabili (ad es., contratti di somministrazione di lavoro o di lavoro temporaneo);
- ai contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni , nonché concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione;
- agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate;
- alle prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti;
- alle prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house). Resta ferma l’osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi;
- ai risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- alle indennità, agli indennizzi ed ai risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
- agli incarichi di collaborazione ex articolo 7, co. 6, del d.lgs 165/2001.
Utilizzo del fondo economale
- Per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti (ad es. per le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni;
- le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.
Raggruppamenti temporanei di imprese
- Ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010;
- la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato;
- le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti.
Cauzioni
I pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa:
- possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità;
- non deve essere indicato il CIG/CUP;
- resta fermo l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.
Codice identificativo di gara (CIG) e Codice unico di progetto (CUP)
- In caso di pagamenti per prestazioni comprese in subcontratti/forniture che rientrano nella filiera e che siano destinate a più contratti di appalto, ciò che rileva è inserire il CIG afferente al flusso finanziario che viene concretamente movimentato;
- per quanto riguarda gli acquisiti destinati a magazzino, qualora il flusso finanziario per il pagamento non derivi da un contratto di appalto pubblico, non è necessaria l'indicazione di un CIG, fermo restando che tali materiali possono comunque essere impiegati anche per l'esecuzione di appalti pubblici.
Acquisti effettuati sulla base di accordi quadro
- Se il sottoscrittore dell'accordo quadro è un soggetto diverso da quello che effettuerà i singoli ordini/buoni di consegna:
- il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro (centrale di committenza) deve chiedere l'attribuzione di un codice CIG che contraddistingue l'accordo. Le singole Amministrazioni richiedono l'emissione di un nuovo CIG ("CIG derivato") per ogni contratto attuativo posto in essere in adesione all'accordo quadro, e lo riportano nei rispettivi pagamenti;
- se il soggetto che stipula l'accordo quadro coincide con il soggetto che pone in essere i singoli ordinativi/buoni a valle, è sufficiente richiedere il CIG solo per l'accordo quadro e riportare tale CIG sul singolo ordine/buono di consegna.
Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato
L’Autorità ammette che, nel caso in cui un’impresa debba stipulare contratti con la medesima stazione appaltante più di una volta (anche in tempi diversi), si possano comunicare una sola volta i conti correnti dedicati ed i dati ad essi relativi (ferma restando la necessità di comunicazione nel caso di variazione degli stessi), precisando alla stazione appaltante che l’impresa si avvarrà di detti conti anche per gli eventuali futuri contratti d’appalto.
Ulteriori chiarimenti
- Con riferimento ai movimenti finanziari previsti dai commi 2 e 3 dell’art.3 della l.n.136/2010, come modificato dalla l.n.217/2010, ossia le spese giornaliere effettuate dagli operatori privati per un importo massimo di 1.500 euro, l’Autorità ribadisce che per far fronte alle spese giornaliere di piccolo importo le imprese possono dotare uno o più dipendenti di un fondo spese, effettuando nei loro confronti un bonifico bancario o postale (o in ogni caso utilizzando una forma di trasferimento del denaro tracciabile), salvo obbligo di rendicontazione.
- In riferimento, inoltre, ai flussi finanziari relativi a pagamenti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni , si prevede che sia consentito quale strumento di pagamento anche il RID, non essendo necessario indicare il codice CIG o CUP.
Regime transitorio
- L’Autorità ribadisce che i contratti d’appalto (e relativi contratti di subappalto e subcontratti) stipulati prima del 7 settembre 2010, qualora non vengano appositamente integrati su base volontaria con le clausole sulla tracciabilità previste dai commi 8 e 9 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, saranno automaticamente integrati al termine del periodo transitorio (il 16 giugno 2011) ai sensi dell’articolo 1374 del Codice Civile, in modo da evitare di incorrere nella nullità dei contratti.
- Fino alla scadenza del periodo transitorio resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.
L’obbligo di tracciabilità si applica:
- in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore;
- ai concessionari di lavori pubblici e di servizi. Per quanto riguarda i corrispettivi incassati dai concessionari del servizio pubblico, corrisposti dagli utenti, gli stessi possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti pagamenti devono essere comunque effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente;
- ai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori "speciali" individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte III;
- ai contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 ("Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalita' giuridica o ad un'impresa collegata") e 149 ("Disposizioni in materia di pubblicita' applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici") del Codice dei contratti;
- ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto (ad es. contratti segretari o che esigono particolari misure di sicurezza; contratti aggiudicati in base a norme internazionali);
- gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B del codice dei contratti pubblici (ad es. l’acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale);
- alle procedure di cottimo fiduciario;
- alla procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (c.d. socio operativo);
- ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
Obbligo di tracciabilità, non si applica:
- al trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege;
- ai contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori dei settori "speciali" individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte III;
- ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti ed alle figure ad esse assimilabili (ad es., contratti di somministrazione di lavoro o di lavoro temporaneo);
- ai contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni , nonché concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione;
- agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate;
- alle prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti;
- alle prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house). Resta ferma l’osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi;
- ai risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- alle indennità, agli indennizzi ed ai risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
- agli incarichi di collaborazione ex articolo 7, co. 6, del d.lgs 165/2001.
Utilizzo del fondo economale
- Per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti (ad es. per le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni;
- le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.
Raggruppamenti temporanei di imprese
- Ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010;
- la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato;
- le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti.
Cauzioni
I pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa:
- possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità;
- non deve essere indicato il CIG/CUP;
- resta fermo l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.
Codice identificativo di gara (CIG) e Codice unico di progetto (CUP)
- In caso di pagamenti per prestazioni comprese in subcontratti/forniture che rientrano nella filiera e che siano destinate a più contratti di appalto, ciò che rileva è inserire il CIG afferente al flusso finanziario che viene concretamente movimentato;
- per quanto riguarda gli acquisiti destinati a magazzino, qualora il flusso finanziario per il pagamento non derivi da un contratto di appalto pubblico, non è necessaria l'indicazione di un CIG, fermo restando che tali materiali possono comunque essere impiegati anche per l'esecuzione di appalti pubblici.
Acquisti effettuati sulla base di accordi quadro
- Se il sottoscrittore dell'accordo quadro è un soggetto diverso da quello che effettuerà i singoli ordini/buoni di consegna:
- il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro (centrale di committenza) deve chiedere l'attribuzione di un codice CIG che contraddistingue l'accordo. Le singole Amministrazioni richiedono l'emissione di un nuovo CIG ("CIG derivato") per ogni contratto attuativo posto in essere in adesione all'accordo quadro, e lo riportano nei rispettivi pagamenti;
- se il soggetto che stipula l'accordo quadro coincide con il soggetto che pone in essere i singoli ordinativi/buoni a valle, è sufficiente richiedere il CIG solo per l'accordo quadro e riportare tale CIG sul singolo ordine/buono di consegna.
Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato
L’Autorità ammette che, nel caso in cui un’impresa debba stipulare contratti con la medesima stazione appaltante più di una volta (anche in tempi diversi), si possano comunicare una sola volta i conti correnti dedicati ed i dati ad essi relativi (ferma restando la necessità di comunicazione nel caso di variazione degli stessi), precisando alla stazione appaltante che l’impresa si avvarrà di detti conti anche per gli eventuali futuri contratti d’appalto.
Ulteriori chiarimenti
- Con riferimento ai movimenti finanziari previsti dai commi 2 e 3 dell’art.3 della l.n.136/2010, come modificato dalla l.n.217/2010, ossia le spese giornaliere effettuate dagli operatori privati per un importo massimo di 1.500 euro, l’Autorità ribadisce che per far fronte alle spese giornaliere di piccolo importo le imprese possono dotare uno o più dipendenti di un fondo spese, effettuando nei loro confronti un bonifico bancario o postale (o in ogni caso utilizzando una forma di trasferimento del denaro tracciabile), salvo obbligo di rendicontazione.
- In riferimento, inoltre, ai flussi finanziari relativi a pagamenti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni , si prevede che sia consentito quale strumento di pagamento anche il RID, non essendo necessario indicare il codice CIG o CUP.