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Milano, Gennaio 2011

Albo Nazionale Gestori Ambientali - Deliberazione 15 dicembre 2010 - Criteri per l’iscrizione nella categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti

Con delibera 15 dicembre 2010, il Comitato Nazionale dell’ Albo Gestori Ambientali ha proceduto alla revisione dei requisiti per l’iscrizione, nella categoria 8, dei commercianti e degli intermediari di rifiuti senza detenzione, requisiti già previsti dalla precedente deliberazione del 4 aprile 2000, che viene quindi superata e abrogata dal provvedimento in oggetto.

Per quanto concerne l’individuazione dei requisiti in possesso da parte delle imprese, la delibera rinvia all’Allegato A, che stabilisce le dotazioni minime di personale.

Tra le principali disposizioni contenute nella deliberazione in oggetto si segnala che:

 le imprese in attività alla data di entrata in vigore della stessa presentano domanda d’iscrizione all’Albo entro il termine di sessanta giorni da tale data, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

 l’incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della deliberazione e che presentano domanda d’iscrizione nel termine dei sessanta giorni di cui sopra, può essere assunto dal legale rappresentante dell’impresa, anche in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 2, ma le stesse imprese hanno l’obbligo di soddisfare tali requisiti entro tre anni dalla data dell’iscrizione;

 al fine di dimostrare lo svolgimento dell’attività di intermediazione e commercio dei rifiuti alla data di entrata in vigore del provvedimento, le imprese devono attestare, utilizzando il modello di cui all’allegato “F”, di aver adempiuto all’obbligo di informazione al Sistri ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 17 dicembre 2009, e smi, o all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, relativamente all’anno precedente o all’anno in cui viene effettuata la domanda d’iscrizione all’Albo;

Si ricorda infine, come peraltro richiamato dal successivo articolo 4, che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all’articolo 212, comma 10, del D.Lgs. n. 152/06.

Per completezza di informazione si ritiene utile allegare il Testo integrale della delibera nel link sotto riportato.