Federcomated

Milano, Gennaio 2011

Direttive e calendario 2011 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati

In particolare, per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti a trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, sarà vietata la circolazione secondo le modalità riportate nel prospetto seguente:

CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE FUORI CENTRI ABITATI VEICOLI PTT>7,5T ANNO 2011
Gennaio
Tutte le domeniche ore 8:00-22:00
Sabato 1 ore 8:00-22:00
Giovedì 6 ore 8:00-22:00
Febbraio
Tutte le domeniche ore 8:00-22:00
Marzo
Tutte le domeniche ore 8:00-22:00
Aprile
Tutte le domeniche ore 8:00-22:00
Venerdì 22 ore 16:00-22:00
Sabato 23 ore 8:00-16:00
Lunedì 25 ore 8:00-22:00
Maggio
Tutte le domeniche ore 8:00-22:00
Giugno
Tutte le domeniche ore 7:00-24:00
Giovedì 2 ore 7:00-24:00
Luglio
Tutte le domeniche ore 7:00-24:00
Sabato 2 ore 7:00-24:00
Sabato 9 ore 7:00-23:00
Sabato 16 ore 7:00-23:00
Sabato 23 ore 7:00-23:00
Venerdì 29 ore 16.00-24:00
Sabato 30 ore 7:00-24:00
Agosto
Tutte le domeniche ore 7:00-24:00
Venerdì 5 ore 16:00-24:00
Sabato 6 ore 00:00-23:00
Venerdì 12 ore 16:00-24:00
Sabato 13 ore 7:00-23:00
Lunedì 15 ore 7:00-23:00
Sabato 20 ore 7:00-23:00
Sabato 27 ore 7:00-23:00
Settembre
Tutte le domeniche ore 7:00-24:00
Ottobre
Tutte le domeniche ore 8:00-22:00
Sabato 29 Ore 14:00-22:00
Novembre
Tutte le domeniche ore 8:00-22:00
Martedì 1 ore 8:00-22:00
Dicembre
Tutte le domeniche ore 8:00-22:00
Mercoledì 7 ore 16:00-22:00
Giovedì 8 ore 8:00-22:00
Venerdì 23 ore 16:00-22:00
Sabato 24 ore 8:00-22:00
Lunedì 26 ore 8:00-22:00

Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Con una innovazione rispetto agli anni passati, si prevede che la limitazione delle 7,5 tonnellate non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

Dal rispetto del calendario di divieti sono esentati, anche se circolanti scarichi, i seguenti veicoli e complessi di veicoli:
• adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti ( Vigili del Fuoco, Protezione Civile);
• militari, o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
• utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
• adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale competente;
• adibiti a servizi postali;
• del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
• adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi;
• adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi, o effettuate, nelle 48 ore;
• adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
• adibiti al trasporto di forniture di viveri o servizi indispensabili alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
• adibiti esclusivamente al trasporto di giornali, quotidiani e periodici, prodotti per uso medico;
• adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari purché, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al suo caricamento. Detti veicoli dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 metri, ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
• classificati macchine agricole, adibiti al trasporto di cose e circolanti fuori dalla rete stradale di interesse nazionale;
• costituiti da autocisterne adibite al trasporti di acqua per uso domestico;
• adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari;
• per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
• per il trasporto di prodotti deperibili quali frutta e ortaggi freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’Estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Tali veicoli dovranno essere muniti di cartelli analoghi a quelli in precedenza descritti per i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di latte;
• prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo della revisione, escludendo dal percorso i tratti autostradali;
• che compiono un percorso per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
• trattori isolati per il solo percorso di rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, se impiegati per trasporti combinati ferroviari o marittimi, conformi ai requisiti stabiliti dall’art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001. Pertanto la qualifica di trasporti combinati è subordinata al rispetto di precisi requisiti operativi del trasporto:
a) che la parte del tragitto effettuata per ferrovia o per mare superi i 100 km in linea d’aria;
b) che la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, sia compresa tra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o tra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 Km in linea d’aria, dal porto di imbarco o sbarco.

Dal rispetto dei divieti di circolazione possono, inoltre, essere esclusi, mediante specifica autorizzazione prefettizia:
• i veicoli adibiti al trasporto di prodotti che, sebbene non inclusi nella lista dei prodotti deperibili motivo di deroga, per loro intrinseca natura, o per fattori climatici e stagionali necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;
• i mezzi adibiti al trasporto di prodotti per l’alimentazione degli animali;
• le macchine agricole, destinate al trasporto di cose, sulla rete stradale di interesse nazionale;
• i veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

Tutti i veicoli autorizzati dalle Prefetture alla circolazione in deroga, ad eccezione delle macchine agricole, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 metri, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

In generale sono confermati i trattamenti particolari riservati ai trasporti che coinvolgono l’Estero e le isole maggiori, nonché ai trasporti intermodali, purché i veicoli utilizzati siano dotati di specifica idonea documentazione.

In particolare, l’art. 2 del Decreto stabilisce che per i veicoli provenienti dall’Estero e dalla Sardegna l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, per i veicoli diretti in Sardegna il termine del divieto è anticipato di 4 ore e per quelli destinati all’Estero di 2 ore. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo in precedenza citato, di usufruire -con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.
Anticipato di quattro ore anche il termine del divieto per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Torino, Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola, e Parma Fontevivo), ai terminal intermodalimodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento ed agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero.
La stessa anticipazione si applica nei casi di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate, tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati su treno.
Analoga anticipazione di 4 ore è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio per l’imbarco (biglietto), a condizione che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo forniti dal D.M. 15 febbraio 2001 in precedenza esposti.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dal continente, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, analogamente, per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dal continente a mezzo di traghettamenti, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.
L’esposto calendario di divieti di circolazione non deve, inoltre, essere rispettato dai veicoli circolanti in Sardegna per raggiungere il continente, da quelli circolanti sulle strade della Sicilia per raggiungere tramite traghetto la rimanente parte del territorio nazionale, ad eccezione di quelli diretti alla Regione Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, dai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, conformemente alla richiamata definizione fornita dal DM 15 febbraio 2001, diretti ai porti per utilizzare le tratte incentivate dall’ l’Ecobonus (Decreto Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007 e successive modifiche).
Tali esenzioni saranno subordinate al possesso di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco.
Per i veicoli impegnati nelle due direzioni della tratta Sicilia-Calabria, attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di pari misura.

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto, il calendario dei divieti non trova applicazione per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
- adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (vigili del fuoco, protezione civile, etc);
- militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale competente;
- adibiti a servizi postali;
- del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio
- adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi;
- macchine agricole eccezionali ai sensi dell’art.104, comma 8 del Codice della Strada (D.lgs 285/1992 e succ. mod.) che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al D.lgs 461/1999.
Analogamente agli anni passati, il Decreto detta norme particolari per il trasporto di merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’art. 168 del Codice della Strada. Tale tipologia di trasporto è vietata comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo utilizzato, oltre che nei giorni di divieto del calendario generale, anche, dal 1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.
Per tali trasporti, le uniche autorizzazioni prefettizie alla circolazione ammesse sono quelle per i trasporti di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del T.U. 15 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635, nonché quelle rilasciate per motivi di necessità ed urgenza, a trasporti di merci pericolose per la realizzazione di opere di interesse nazionale, per le quali sia indispensabile la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
Il Decreto specifica, poi, i diversi adempimenti necessari per ottenere le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga, prevedendo ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, la comunicazione con cadenza semestrale, da parte delle Prefetture, ai Ministeri dell’Interno e dei Trasporti dei provvedimenti adottati.
Il terzo comma dell’articolo 11 del Decreto conferma la clausola di revisione in virtù della quale, entro quattro mesi dall’entrata in vigore dello stesso, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l’Autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni alle norme dettate, ai fini di contemperare la tutela della sicurezza stradale con l’esigenza di garantire la circolazione dei veicoli adibiti a specifici trasporti, o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Si evidenzia come il Calendario dei divieti per il nuovo anno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2010, raccogliendo le istanze delle categorie economiche, ha ridotto il numero delle giornate previste di fermo delle attività. Se nel 2010, infatti, oltre alle 52 domeniche, erano previsti altri 30 giorni di divieto, nel 2011 tali ulteriori giorni di divieto sono scesi a 26.

In particolare, grazie anche all’attività svolta dalla nostra Organizzazione nelle riunioni promosse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in seno alla Consulta Generale per l’Autotrasporto e la Logistica-che ha approvato una raccomandazione in cui veniva suggerito al Ministro di procedere ad una graduale riduzione dei divieti, soprattutto nelle giornate pre e post festive-è stato eliminato il blocco del martedì di Pasqua, e ridotto quello del sabato di Pasqua, e sono stati cancellati i fermi proposti per l’8 gennaio, il 1° ed il 25 giugno.