Federcomated

Venezia, Teatro "La Fenice", 08/10/2010

GLI OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE NEL REGOLAMENTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Sta seguendo l'iter burocratico e, se non incontra ostacoli, dovrebbe entrare in vigore nel luglio del 2013 il Cpr, il Regolamento dei prodotto da costruzione che sostituirà la Direttiva Prodotti da Costruzione. La sua adozione introdurrà il concetto di Dichiarazione di prestazione (Dop), renderà inequivocabile il significato del marchio Ce, consentirà di semplificare le procedure, anche quella di Valutazione tecnica europea e renderà espliciti gli obblighi degli operatori economici. Riportiamo qui di seguito i due articoli (14 e 15) del Cpr che coinvolgono direttamente gli imprenditori della distribuzione di materiali per l'edilizia.

Articolo 14
OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI
Prima di rendere un prodotto da costruzione disponibile sul mercato, i distributori devono garantire che il prodotto, se richiesto, sia marcato Ce e accompagnato dai documenti richiesti dal presente Regolamento e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua che lo Stato membro interessato ritiene comprensibile dagli utenti.

I distributori devono, inoltre, accertarsi che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 11 (4) e (5) (identificazione del prodotto e indirizzo del produttore) e l'articolo 13 (3) (stesso obbligo per i prodotti importati) rispettivamente.

Se un distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto da costruzione non è conforme alla dichiarazione di prestazione o non rispetta le altre norme applicabili del presente Regolamento, deve non immettere il prodotto sul mercato finché questo non sia conforme alla Dichiarazione di prestazione di accompagnamento del prodotto ed esso risponda agli altri requisiti richiesti dal presente Regolamento o fino a quando non sia stata corretta la Dichiarazione di prestazione.

Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore deve informare il fabbricante ol'importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato.

Un distributore garantisce che mentre un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non compromettono la conformità con la Dichiarazione di prestazione e il rispetto delle altre norme applicabili nel presente regolamento.
I distributori che ritengano o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione, che hanno immesso nel mercato, non sia conforme alla Dichiarazione di prestazioni o non rispondano agli altri requisiti di cui al presente regolamento, deve adottare le misure correttive necessarie per rendere tale prodotto conforme, per ritirarlo o richiamarlo, aseconda dei casi.

Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori devono informare immediatamente le autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui hanno reso il prodotto disponibile sul mercato, fornendo i dettagli relativi alla non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

I distributori, a seguito di una richiesta motivata dall'autorità nazionale competente, devono fornire tutte le informazioni ela documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla Dichiarazione di prestazione eil rispetto degli altri requisiti applicabili del presente Regolamento nella lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Essi devono cooperare con tale autorità, su sua richiesta, in merito alle azioni da adottare per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno introdotto nel mercato.


Articolo 15
CASI IN CUI GLI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI SI APPLICANO AGLI IMPORTATORI EAI DIS1RIBlITORI

Ai fini del presente Regolamento, l'importatore o il distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto agli obblighi di un fabbricante di cui all'articolo 11, quando immette nel mercato un prodotto con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso nel mercato in modo che la sua conformità alla Dichiarazione di prestazione possa essere compromessa.