Milano, Settembre 2010
Piano straordinario contro le mafie. Nuove indicazioni sulla bolla di consegna o DDT.
E’ stato approvato il ddl in oggetto recante norme di contrasto alle mafie e modifiche alla normativa antimafia. Di seguito i punti principali del provvedimento in via di pubblicazione sulla GU.
Si invita a porre particolare attenzione al capitolo della tracciabilità dei flussi finanziari.
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. A tal fine dovrà essere realizzata:
• una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia, ivi compresa quella contenuta nei codici penale e di procedura penale;
• l’armonizzazione delle citate normative;
• il coordinamento delle medesime con le ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto e con quelle in materia di misure di prevenzione;
• l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni dell’UE.
Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà altresì coordinare e armonizzare la normativa in materia di misure di prevenzione aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo:
a) in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:
1. che l’azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale;
2. che sia adeguata la disciplina dell’art. 23-bis della legge 646/82 (procedimento contro associazioni mafiose);
3. che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per quelle patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto;
4. che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto. Nel caso la morte sopraggiunga durante il procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o aventi causa;
5. che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti a circostanze di fatto che giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto prevedendo, comunque, la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti di patrimoni o di singoli beni;
6. che il proposto abbia diritto di chiedere che l’udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;
7. che l’audizione dell’interessato o dei testimoni possa avvenire in videoconferenza;
8. che, quando viene richiesta la misura della confisca, siano definiti i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati, che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la Corte di Appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, che i termini appena citati possano essere prorogati, anche d’ufficio, per periodi di sei mesi e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o patrimoni rilevanti;
9. che, dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, previa autorizzazione del PM, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmesse al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza;
b) in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni:
1. che la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;
2. che la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;
c) la revocazione della confisca di prevenzione definitiva stabilendo che:
1. la revocazione possa essere richiesta: quando siano scoperte nuove prove decisive sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;
2. la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione;
3. la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1., salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
4. in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali, possa avvenire anche per equivalente quando i beni siano stati assegnati per finalità istituzionali;
d) che nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l’amministratore giudiziario possa avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l’assistenza legali;
e) la disciplina dei rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale prevedendo che:
1. il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale;
2. nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all’amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione;
3. in relazione alla vendita, all’assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
4. se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all’assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni del nuovo Codice delle leggi antimafia;
f) la disciplina dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:
1. la disciplina delle azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l’altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l’esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;
2. la disciplina dei rapporti pendenti all’epoca dell’esecuzione del sequestro, stabilendo tra l’altro il principio che l’esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre 90 giorni, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;
3. una specifica tutela dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione che consenta ai titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione di essere chiamati entro 30 giorni per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca i diritti reali o personali di godimento si estinguano e che all’estinzione segua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo; che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, non inferiore a 60 giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva; che preveda il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale costituito dal 70% del valore dei beni sequestrati; che preveda che il credito non sia simulato o strumentale all’attività illecita; che preveda un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio; che preveda la revocazione dell’ammissione al credito se determinata da falsità;
g) la disciplina dei rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell’attivo fallimentare prevedendo che:
1. i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme del procedimento di prevenzione;
2. dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;
3. la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare;
4. l’amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione;
5. che il PM possa richiedere al tribunale la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale;
6. se il sequestro e la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva;
h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati;
i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia;
l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile con il Codice delle leggi antimafia.
Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
• aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le PA e gli enti pubblici non possono stipulare, approvare o autorizzare contratti né rilasciare o consentire concessioni od erogazioni se non hanno acquisto complete informazioni rilasciate dal Prefetto circa l’insussistenza, a carico degli interessati e dei loro familiari, di cause di decadenza o di divieto, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate;
• aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdettivi conseguenti alle citate cause di decadenza o di divieto;
• istituzione di una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della documentazione stessa;
• individuazione dei dati da inserire nella banca dati citata e dei soggetti abilitati ad implementare la raccolta e di quelli autorizzati ad accedervi;
• individuazione, tramite regolamento, delle tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione od erogazione;
• previsione dell’obbligo, per l’ente locale sciolto, di acquisire, nei 5 anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, indipendentemente dal valore economico;
• facoltà per gli enti locali sciolti di deliberare, per un periodo determinato, non superiore alla durata in carica del Commissario governativo, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
• medesima facoltà per gli organi eletti dopo lo scioglimento;
• previsione dell’innalzamento ad un anno della validità dell’informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto di informativa;
• introduzione dell’obbligo (sanzionato) a carico dei legali rappresentanti, di comunicare tempestivamente alla Prefettura modificazioni dell’assetto gestionale o societario dell’impresa oggetto di informativa.
Tracciabilità dei flussi finanziari
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più c/c bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti, devono essere registrati sui c/c dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico che deve riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Se non noto, il CUP va richiesto alla stazione appaltante che lo richiede alla struttura di supporto CUP operativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite c/c dedicato.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il CF delle persone delegate ad operare sugli stessi.
La stazione appaltante inserisce nei contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità di cui al presente provvedimento.
Il contratto deve altresì essere munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o Poste spa. La stazione appaltante verifica che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui al presente provvedimento.
Oltre all’applicazione della clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o Poste spa comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20% del valore della transazione stessa.
Le transazioni effettuate senza avvalersi del c/c dedicato, ovvero senza bonifico, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica ove venga omessa l’indicazione del CUP.
Il reintegro dei c/c dedicati effettuato senza ricorrere al bonifico, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5% del valore del valore di ciascun accredito.
L’omessa tardiva o incompleta comunicazione degli estremi identificativi dei c/c dedicati nonché delle generalità e il CF delle persone delegate ad operare sugli stessi, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro.
Viene infine disposto che la bolla di consegna del materiale nei cantieri deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi e che la tessera di riconoscimento del personale nei cantieri deve indicare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Il Ministero ha precisato che le indicazioni riguardano i cantieri aperti dal 7/9.
Modifiche alla legge 646/82 in materia di accertamenti fiscali sui soggetti sottoposti a misure di prevenzione
Si dispone che a carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per i reati di criminalità organizzata, ovvero sia stata disposta una misura di prevenzione, il nucleo di polizia tributaria può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale.
Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei reati connessi all’appartenenza alla criminalità organizzata, sono tenute a comunicare per 10 anni, ed entro 30 giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria tutte le variazioni e nell’entità e nella composizione del patrimonio se superiori a 10.329,14 euro.
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Si introduce un nuovo delitto nel cod. penale relativo alla fattispecie del soggetto che, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando al fine di condizionare la libertà di scelta della PA. Tale delitto è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 103 a 1032 euro.
Stazione unica appaltante
Con DPCM, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite, previa intesa con le regioni, le modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
Il DPCM determina:
• gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;
• le attività e i servizi svolti dalla SUA;
• gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;
• le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti.
Si invita a porre particolare attenzione al capitolo della tracciabilità dei flussi finanziari.
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. A tal fine dovrà essere realizzata:
• una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia, ivi compresa quella contenuta nei codici penale e di procedura penale;
• l’armonizzazione delle citate normative;
• il coordinamento delle medesime con le ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto e con quelle in materia di misure di prevenzione;
• l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni dell’UE.
Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà altresì coordinare e armonizzare la normativa in materia di misure di prevenzione aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo:
a) in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:
1. che l’azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale;
2. che sia adeguata la disciplina dell’art. 23-bis della legge 646/82 (procedimento contro associazioni mafiose);
3. che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per quelle patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto;
4. che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto. Nel caso la morte sopraggiunga durante il procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o aventi causa;
5. che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti a circostanze di fatto che giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto prevedendo, comunque, la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti di patrimoni o di singoli beni;
6. che il proposto abbia diritto di chiedere che l’udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;
7. che l’audizione dell’interessato o dei testimoni possa avvenire in videoconferenza;
8. che, quando viene richiesta la misura della confisca, siano definiti i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati, che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la Corte di Appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, che i termini appena citati possano essere prorogati, anche d’ufficio, per periodi di sei mesi e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o patrimoni rilevanti;
9. che, dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, previa autorizzazione del PM, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmesse al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza;
b) in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni:
1. che la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;
2. che la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;
c) la revocazione della confisca di prevenzione definitiva stabilendo che:
1. la revocazione possa essere richiesta: quando siano scoperte nuove prove decisive sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;
2. la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione;
3. la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1., salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
4. in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali, possa avvenire anche per equivalente quando i beni siano stati assegnati per finalità istituzionali;
d) che nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l’amministratore giudiziario possa avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l’assistenza legali;
e) la disciplina dei rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale prevedendo che:
1. il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale;
2. nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all’amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione;
3. in relazione alla vendita, all’assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
4. se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all’assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni del nuovo Codice delle leggi antimafia;
f) la disciplina dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:
1. la disciplina delle azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l’altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l’esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;
2. la disciplina dei rapporti pendenti all’epoca dell’esecuzione del sequestro, stabilendo tra l’altro il principio che l’esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre 90 giorni, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;
3. una specifica tutela dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione che consenta ai titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione di essere chiamati entro 30 giorni per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca i diritti reali o personali di godimento si estinguano e che all’estinzione segua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo; che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, non inferiore a 60 giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva; che preveda il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale costituito dal 70% del valore dei beni sequestrati; che preveda che il credito non sia simulato o strumentale all’attività illecita; che preveda un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio; che preveda la revocazione dell’ammissione al credito se determinata da falsità;
g) la disciplina dei rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell’attivo fallimentare prevedendo che:
1. i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme del procedimento di prevenzione;
2. dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;
3. la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare;
4. l’amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione;
5. che il PM possa richiedere al tribunale la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale;
6. se il sequestro e la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva;
h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati;
i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia;
l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile con il Codice delle leggi antimafia.
Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
• aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le PA e gli enti pubblici non possono stipulare, approvare o autorizzare contratti né rilasciare o consentire concessioni od erogazioni se non hanno acquisto complete informazioni rilasciate dal Prefetto circa l’insussistenza, a carico degli interessati e dei loro familiari, di cause di decadenza o di divieto, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate;
• aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdettivi conseguenti alle citate cause di decadenza o di divieto;
• istituzione di una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della documentazione stessa;
• individuazione dei dati da inserire nella banca dati citata e dei soggetti abilitati ad implementare la raccolta e di quelli autorizzati ad accedervi;
• individuazione, tramite regolamento, delle tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione od erogazione;
• previsione dell’obbligo, per l’ente locale sciolto, di acquisire, nei 5 anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, indipendentemente dal valore economico;
• facoltà per gli enti locali sciolti di deliberare, per un periodo determinato, non superiore alla durata in carica del Commissario governativo, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
• medesima facoltà per gli organi eletti dopo lo scioglimento;
• previsione dell’innalzamento ad un anno della validità dell’informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto di informativa;
• introduzione dell’obbligo (sanzionato) a carico dei legali rappresentanti, di comunicare tempestivamente alla Prefettura modificazioni dell’assetto gestionale o societario dell’impresa oggetto di informativa.
Tracciabilità dei flussi finanziari
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più c/c bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti, devono essere registrati sui c/c dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico che deve riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Se non noto, il CUP va richiesto alla stazione appaltante che lo richiede alla struttura di supporto CUP operativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite c/c dedicato.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il CF delle persone delegate ad operare sugli stessi.
La stazione appaltante inserisce nei contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità di cui al presente provvedimento.
Il contratto deve altresì essere munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o Poste spa. La stazione appaltante verifica che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui al presente provvedimento.
Oltre all’applicazione della clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o Poste spa comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20% del valore della transazione stessa.
Le transazioni effettuate senza avvalersi del c/c dedicato, ovvero senza bonifico, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica ove venga omessa l’indicazione del CUP.
Il reintegro dei c/c dedicati effettuato senza ricorrere al bonifico, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5% del valore del valore di ciascun accredito.
L’omessa tardiva o incompleta comunicazione degli estremi identificativi dei c/c dedicati nonché delle generalità e il CF delle persone delegate ad operare sugli stessi, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro.
Viene infine disposto che la bolla di consegna del materiale nei cantieri deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi e che la tessera di riconoscimento del personale nei cantieri deve indicare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Il Ministero ha precisato che le indicazioni riguardano i cantieri aperti dal 7/9.
Modifiche alla legge 646/82 in materia di accertamenti fiscali sui soggetti sottoposti a misure di prevenzione
Si dispone che a carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per i reati di criminalità organizzata, ovvero sia stata disposta una misura di prevenzione, il nucleo di polizia tributaria può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale.
Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei reati connessi all’appartenenza alla criminalità organizzata, sono tenute a comunicare per 10 anni, ed entro 30 giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria tutte le variazioni e nell’entità e nella composizione del patrimonio se superiori a 10.329,14 euro.
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Si introduce un nuovo delitto nel cod. penale relativo alla fattispecie del soggetto che, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando al fine di condizionare la libertà di scelta della PA. Tale delitto è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 103 a 1032 euro.
Stazione unica appaltante
Con DPCM, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite, previa intesa con le regioni, le modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
Il DPCM determina:
• gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;
• le attività e i servizi svolti dalla SUA;
• gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;
• le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti.