Federcomated

Milano, Dicembre 2009

Scheda di trasporto-Circolare esplicativa.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell’Interno, con una nuova circolare congiunta (Prot. MIT n. 104497 del 3/12/2009), scaricabile qui sotto, hanno fornito ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione della scheda di trasporto e per il suo controllo, da parte delle Autorità preposte.
Per quanto riguarda la compilazione della scheda di trasporto e la relativa delega, è stato precisato che:
  • il “luogo della compilazione” possa essere qualunque, potendo prescindere, dunque, dalla sede legale dell’impresa committente, dalla sede operativa o dal luogo del carico della merce;

  • per agevolare le procedure di compilazione, tenuto conto che il soggetto che compila materialmente la scheda è un dipendente o ha un rapporto di collaborazione con l’impresa committente, può essere apposto un timbro dell’azienda nello spazio della scheda riservato all’indicazione delle generalità del compilatore e nel riquadro dedicato alla firma dello stesso;

  • l’impresa committente può delegare in forma libera, altri soggetti della filiera, diversi dal vettore, alla compilazione della scheda di trasporto.


In tema di proprietario della merce viene affermato che:
  • la figura del proprietario della merce debba essere identificata in base al disposto dell’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs 286/2005, che definisce il proprietario della merce come “l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore”, prescindendo, pertanto, “dal contratto di vendita sottostante, dalle clausole incoterms e dalla nozione di trasferimento della proprietà secondo il codice civile”;
  • nei casi in cui il committente od il soggetto da questi delegato, non sia in grado di individuare il proprietario della merce, è possibile, come previsto dal DM 554/2009, non indicare il proprietario della merce sulla scheda, fornendone idonea motivazione nelle “eventuali dichiarazioni” della scheda.


Relativamente alla tipologia e quantità/peso della merce trasportata, si è precisato che:
  • fermi restando i limiti di carico del veicolo, possa essere espressa secondo le modalità indicate nella circolare del 17 luglio, ovvero con altre unità di misura, ad esempio, litri, metrocubi, etc,

  • possa essere fatto riferimento a quanto annotato sui documenti commerciali che accompagnano la merce, ove presenti;

  • per alcune tipologie di merci la cui identificazione del peso non è agevole e di attività, che non consentono una pesatura esatta della merce, il peso della merce possa essere identificato in via approssimativa.


In tema di documenti equipollenti si è puntualizzato che:
  • ad eccezione del documento di trasporto di cui al DPR 472/96, che per essere equipollente alla scheda di trasporto deve contenerne tutti gli elementi essenziali, attraverso idonea integrazione, i documenti equipollenti richiamati dall’art. 3 del DM 554/09 o quelli che obbligatoriamente accompagnano la merce, e di cui viene riportato un elenco esemplificativo, possono sostituire la scheda di trasporto, senza necessità di essere integrati.


  • Infine, con riferimento alla sub-vezione, si è precisato che:
  • il vettore cui è stato affidato l’incarico del committente, se si avvale di altri vettori per l’esecuzione del trasporto, è tenuto a riportarne le generalità sulla scheda medesima, tra le “eventuali dichiarazioni”, ferma restando la responsabilità del vettore per l’operato del sub-vettore.