Milano, Dicembre 2009
Disegno di legge finanziaria 2010
Si riporta, di seguito, una sintetica illustrazione delle disposizioni contenute nella legge Finanziaria per l’anno 2010.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Differimento acconti Irpef (art 2, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 241)
L'art. 5-bis del provvedimento in esame detta disposizioni riferite ai contribuenti che, alla data di entrata in vigore del differimento del versamento di acconti d'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al D.L. 23 novembre 2009, n. 168, hanno già versato l'acconto senza beneficiare della riduzione del 20%. A questi spetterà, come anticipato nella nota informativa del settore Fiscalità d'impresa n. 178 del 17 novembre 2009, un credito d’imposta in misura corrispondente a quanto versato, ovvero il 20% dell'acconto d'imposta, da poter usare in compensazione.
I sostituti d'imposta dei soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale trattengono i relativi acconti tenendo conto del differimento in esame.
Ai contribuenti per i quali i rispettivi sostituti d'imposta non hanno tenuto conto del differimento, il beneficio verrà riconosciuto con la retribuzione del mese di dicembre 2009.
Al comma 241, si precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto legge n.168.
Disposizioni in materia di riduzione di trasferimenti erariali (art 2, comma 20-bis)
Entro il 31 marzo 2010 i comuni devono trasmettere, a pena di decadenza al Ministero dell'interno ed ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali, un'apposita certificazione del maggior reddito accertato a tutto l'anno 2009 dell'ICI derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n 262/2006.
Esenzione imposta di registro per le vittime di terrorismo (art 2, comma 22)
Viene disposta l'esenzione dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro per le vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile dipendente da tali atti.
Riduzione Irpef e detassazione dei contratti di produttività (art 2, comma 146)
Con il presente comma vengono adeguate due disposizioni del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009. Si tratta della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto. La riduzione è concessa a condizione che il suddetto personale sia titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35.000 euro.
Viene, inoltre, prorogata la detassazione dei contratti di produttività fino al 31 dicembre 2010 con esclusivo riferimento al settore privato. Il beneficio è concesso ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
Disposizioni per la canalizzazione del risparmio del Mezzogiorno (art 2, commi 168-169-170-171)
A sostegno del Mezzogiorno e con la finalità di favorire l'occupazione o altre iniziative etiche, sono previste disposizioni idonee alla canalizzazione del risparmio in tali aree.
Nello specifico viene previsto che le disposizioni in materia di interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati di cui al D.Lgs. n. 239/1996, si applicano agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a 18 mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nella stessa area.
L'aliquota da applicare ai suddetti interessi è fissata nella misura del 5% da applicare ai titoli di ammontare non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore. L'aliquota agevolata si applica a condizione che i titoli non vengano ceduti prima di 12 mesi dalla data di acquisto.
Le modalità per fruire della suddetta agevolazione verranno fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il beneficio, inoltre, verrà concesso agli strumenti finanziari emessi successivamente all'adozione del predetto decreto e previa verifica della conformità dello strumento con la finalità sostenitrice del Mezzogiorno.
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari ai territori colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 (art 2, comma 188)
Con riferimento alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari disposta, per i territori colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009 (si veda al riguardo la nota informativa n. 94 dell'11 giugno 2009 del Settore Fiscalità d'Impresa), viene disposto che la ripresa della riscossione dei tributi avverrà:
•senza l'applicazione di sanzioni ed interessi;
•mediante 60 rate mensili di pari importo;
•dal mese di giugno 2010.
Si ricorda che, inizialmente, erano previste 24 rate a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Imposta sostitutiva per la locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia de L'Aquila (art 2, comma 218)
Con riferimento agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia de L'Aquila, i canoni di locazione stipulati tra soggetti non esercenti attività d'impresa, arte o professione possono essere assoggettati, su decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nella misura del 20%.
La base imponibile dell'imposta sostitutiva è data dall'importo rilevante ai fini Irpef e deve essere versata entro la data di versamento a saldo Irpef.
La presente disposizione non trova applicazione per l'acconto Irpef per l'anno 2011.
Le modalità di dichiarazione e versamento dell'imposta sostitutiva verranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art 2,commi 219 e 220)
Viene prorogata l'applicazione dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione dei:
-valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni qualificate, del 2% per quelle non qualificate, sul valore determinato in base ad una perizia giurata di stima);
-valori d'acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola (imposta sostitutiva del 4% sul valore determinato in base ad una perizia giurata di stima).
L'agevolazione è subordinata al possesso di tali beni alla data del 1° gennaio 2010. Le suddette imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010.
Bonus ricerca (art 2, comma 226)
Tale disposizione prevede un'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a favore del credito d'imposta per la ricerca e l’innovazione (cosiddetto “Bonus ricerca”). A stabilire le modalità di stanziamento del nuovo “Bonus”, così come di quelli precedenti già iscritti nel bilancio dello Stato in base al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 654 milioni di euro per l'anno 2010 e 65,4 milioni di euro per il 2011, si provvederà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentite le associazioni di categoria.
La copertura finanziaria avverrà:
•per l'anno 2010, mediante riduzione del “Fondo per le aree sottoutilizzate”, di cui all'art. 61 della L. n. 289/2002;
•per l'anno 2011, mediante riduzione del “Fondo per esigenze urgenti e indifferibili”, di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33/2009.
Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie (art 2, commi 7 e 8)
Confermate le disposizioni in materia di recupero del patrimonio edilizio contenute nel testo originario del provvedimento.
In particolare le vigenti agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie sono state estese fino a tutto l’anno 2012 (si tratta, come noto, della detrazione del 36% per le spese sostenute, nei limiti di 48.000 € per unità immobiliare, già prorogate dalla legge n. 203 del 2009 fino al 2011).
La proroga si applica anche per la detrazione applicabile in caso di acquisto di immobili nei quali sono stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero fabbricato, eseguite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
In questo caso l’alienazione o la assegnazione devono avvenire non più entro giugno 2012, ma entro il mese di giugno dell’anno 2013.
Una importante disposizione disciplina poi l’applicazione dell’aliquota Iva sui lavori di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa: il comma 8 stabilisce, infatti che l’aliquota Iva ridotta del 10% si applicherà anche negli anni “2010, 2011, 2012 e successivi” .
Il tenore della norma manifesta evidentemente la volontà di fissare a regime, stabilizzandolo, un trattamento tributario agevolato uniforme tra i settori impositivi Irpef e Iva, la cui applicazione aveva suscitato problemi proprio a causa del disallineamento tra le due imposte.
A questo riguardo si segnala che sul sito internet della Agenzia delle entrate è reperibile una specifica guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, contenente indicazioni dettagliate anche per le numerose fattispecie di operazioni e beni agevolabili. La guida è disponibile seguendo il percorso: Home - Documentazione - Guide fiscali
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Confermate le disposizioni già contenute nel testo originario del provvedimento in commento inerenti:
1)i trasferimenti delle spese assistenziali (art 2, commi 1, 2 e 3)
2)la gestione dell’invalidità civile (art 2, comma 4).
Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) ambulanti (art. 2, comma 9)
Le regioni possono subordinare l’autorizzazione al commercio ambulante alla presentazione del DURC. In tale evenienza possono essere stabilite le modalità con le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL, possono verificare la sussistenza e la regolarità della predetta documentazione.
L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo.
Il DURC, ai fini della disposizione in commento, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
La mancata presentazione annuale del DURC determina la sospensione per sei mesi dell’autorizzazione.
Fondo per le non autosufficienze (art. 2, comma 92)
Il Fondo è incrementato di 400 milioni di euro per il 2010.
Utilizzo TFR destinato a Fondo di Tesoreria (art. 2, commi 56 e 95)
Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 in attuazione dell’intesa Stato-Regioni in materia sanitaria, nonché per assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e di appropriatezza, vengono utilizzate, in particolare, le risorse derivanti dalle quote di TFR non destinate a previdenza complementare dai lavoratori dipendenti da imprese con almeno 50 dipendenti versate al Fondo di Tesoreria.
Province Bolzano e Trento – Delega funzioni ammortizzatori sociali (art 2, comma 114)
Alle province di Bolzano e Trento sono delegate le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità. Tali funzioni debbono essere esercitate d’intesa con il Ministero del lavoro. Per coordinare gli interventi sarà possibile avvalersi dell’INPS, in base a specifici accordi.
Tali province possono regolare la materia sulla base dei principi sanciti dalla legislazione nazionale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive provenienti dai propri bilanci.
Collaboratori a progetto (art 2, comma 120)
Nei confronti dei collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS è riconosciuta, nei soli casi di fine lavoro, per il periodo 2010-2011, una somma una tantum pari al 30% del reddito percepito nell’anno precedente e, comunque, non superiore a 4.000 euro.
Tale erogazione è disposta in presenza delle seguenti condizioni:
-monocommittenza;
-reddito lordo nell’anno precedente compreso fra 5.000 e 20.000 euro;
-almeno un mese di contribuzione alla Gestione Separata INPS, nell’anno di riferimento;
-risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
-risultino accreditati nell’anno precedente almeno 3 mesi di contribuzione alla Gestione Separata INPS.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti al 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
L’agevolazione è concessa entro i limiti di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2011.
Portabilità indennità disoccupazione (art 2, comma 121)
Per il 2010 per l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, i requisiti contributivi (almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria ed almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro) possono essere perfezionati computando anche eventuali periodi lavorativi svolti nel biennio precedente in via esclusiva come collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, entro il limite massimo di 13 settimane.
Contributi figurativi fino al pensionamento (art 2, commi 122-123)
Per l’anno 2010, i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali non connessi a sospensioni dal lavoro, in possesso di almeno 35 anni di contributi, che accettino un lavoro corrispondente alle mansioni di provenienza con una retribuzione inferiore di almeno il 20%, hanno diritto ad una contribuzione figurativa integrativa fino alla data del pensionamento e, comunque, entro il 31 dicembre 2010.
Tale contribuzione figurativa coprirà il relativo differenziale contributivo.
Il beneficio è concesso entro il tetto di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2010.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verranno disciplinate le modalità attuative delle disposizioni suesposte.
Assunzioni agevolate per lavoratori ultracinquantenni disoccupati (art 2, commi 124-125)
Per il 2010 i datori di lavoro che assumano i beneficiari di trattamenti di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con almeno 50 anni di età possono beneficiare delle agevolazioni contributive previste per l’assunzione, a tempo determinato ed indeterminato, di lavoratori dalle liste di mobilità (contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti).
La durata dell’agevolazione contributiva per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali con almeno 35 anni di contribuzione è prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
Il beneficio è concesso a domanda ed entro il limite di spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2010. Le modalità applicative della disposizione saranno individuate da un apposito decreto.
Licenziamento lavoratori non beneficiari indennità di mobilità (art 2, comma 126)
In caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro di lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità, agli stessi è concesso un trattamento equivalente all’indennità di mobilità. L’agevolazione è concessa nell’ambito degli stanziamenti destinati agli ammortizzatori sociali in deroga.
Proroga CIGS ed indennità di mobilità aziende commerciali e turistiche (art 2, comma 126)
Anche per il 2010 è prorogata la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e l’indennità di mobilità per le imprese commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio, ivi compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Tali prestazioni sono concesse entro il limite di spesa di 45 milioni di euro.
Iscrizione liste mobilità e contratti di solidarietà (art 2, comma 126)
E’ stata confermata la proroga al 31 dicembre 2010 della possibilità dell’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti (legge 20.3.98, n.52). I benefici contributivi previsti in caso di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sono concessi, per il 2010, entro il limite di 45 milioni di euro.
Alla stessa data sono stati prorogati i termini entro i quali si possono stipulare i contratti di solidarietà ed usufruire dei relativi sussidi, che sono pari a 5 milioni di euro.
Proroghe a 24 mesi della CIGS (art 2. comma 126)
Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività è confermata la previsione di uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2010.
Ammortizzatori sociali in deroga (art 2, comma 128)
Per il 2010, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, la concessione di trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
Nell’ambito delle risorse per il 2010 destinate alla CIGS in deroga, alla mobilità ed alla disoccupazione, i trattamenti concessi dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge 2/2009 possono essere prorogati per un periodo non superiore a 12 mesi, sulla base di specifici accordi governativi.
La misura di tali trattamenti è ridotta del 10% per la prima proroga, del 30% per la seconda proroga e del 40% per le proroghe successive.
A partire dalla terza proroga i trattamenti di sostegno al reddito possono essere erogati solo in caso di frequenza a specifici programmi regionali di reimpiego.
Comunicazione INPS percettori misure sostegno al reddito (art 2, comma 131, lettera a)
L’INPS comunica al Ministero del lavoro, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro, i dati dei beneficiari di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all’assunzione o, per i lavoratori, l’obbligo di accettare un’offerta formativa o di un lavoro congruo.
Intervento fondi interprofessionali formazione continua (art 2, comma 131, lettera b)
Anche per il 2010 i Fondi possono destinare interventi di sostegno al reddito 2009 e 2010 per la tutela dei lavoratori, ivi compresi gli apprendisti o i collaboratori a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro.
Nei casi di proroga di cassa integrazione guadagni in deroga, i Fondi interprofessionali possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi stessi.
I medesimi possono concorrere, nell’ambito delle risorse disponibili, in caso di prima concessione in deroga dell’indennità di mobilità.
Nel corso dell’iter parlamentare è stata eliminata la previsione di un intervento obbligatorio dei Fondi, con conseguenti ripercussioni sulla disponibilità di risorse messe a disposizione di aziende e lavoratori dai Fondi stessi.
I Fondi potranno accedere alla banca dati INPS per la gestione dei relativi trattamenti e per lo scambio di informazioni.
Assunzioni agevolate lavoratori beneficiari indennità disoccupazione (art 2, comma 141)
I datori di lavoro che, senza esserne tenuti, assumano a tempo pieno ed indeterminato lavoratori beneficiari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e di disoccupazione speciale edile, potranno beneficare di incentivi pari all’indennità spettante al lavoratore, ad esclusione di quanto dovuto per la contribuzione figurativa, per le mensilità non ancora corrisposte.
Il beneficio è subordinato alla condizione di non avere effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale con la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e di non avere sospensioni dal lavoro in atto.
L’agevolazione, che estende una misura già prevista per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione ed in mobilità, è concessa per il solo anno 2010 e nel limite di spesa di 12 milioni di euro.
Il beneficio è erogato dall’INPS su domanda, operando il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro per contributi previdenziali.
Fondo sociale per l’occupazione e formazione (art 2, comma 148)
Il Fondo sociale per l’occupazione e formazione è ridotto di cento milioni di euro per il 2010.
Verifiche invalidità civile (art 2, comma 149)
Nel 2010, l’INPS effettuerà un programma aggiuntivo di verifiche su centomila soggetti beneficiari di invalidità civile.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E SINDACALE
Variazione delle fonti di copertura economica a favore di determinati soggetti (art 2, comma 93 e 94)
Si prevede che la copertura degli oneri relativi ai diritti soggettivi, contemplati da alcune disposizioni legislative, avvenga non più a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali, ma mediante appositi capitolo di spese obbligatorie. I diritti soggettivi contemplati dalla norma sono quelli dei soggetti che usufruiscono di assegni familiari con almeno tre figli minori, di incentivi per la maternità e paternità, di agevolazioni per handicap, di agevolazioni per lavoratori talassemici.
Per tale ragione, come enunciato dal comma 94, lo stanziamento a favore del Fondo nazionale per le Politiche sociali, è corrispondentemente ridotto.
Fondi a favore dei dipendenti marittimi ( art 2, comma 127)
Si destina, a favore degli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese ed agenzie di fornitura del lavoro portuale e dei lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, una quota di 15 milioni di euro, per l’anno 2010, ai fini della proroga della disciplina dell’articolo 19, comma 12, del DL n. 185 del 2008.
Criteri di accesso alle forme di integrazione salariale (art 2, comma 129)
Al fine di garantire criteri omogenei nell’accesso alle forme di integrazione del reddito, si richiedono per i lavoratori destinatari della cassa integrazione in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente:
•l’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento (articolo 8, comma 3, DL 86/88);
•l’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (articolo 16, comma 1, legge 223/ 1991). Ai fini del calcolo di tale requisito si considereranno valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata dell’INPS, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria a coloro che svolgono attività abituale autonoma, nonché ai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano conseguito, in regime di monocommittenza, un reddito superiore a 5.000 euro.
Risorse economiche a copertura dei costi derivanti dai commi 126 e 129 (art 2, comma 130)
Le risorse necessarie alla copertura dei costi derivanti dalle disposizione di cui al comma 63 (licenziamento dei lavoratori non beneficiari dell’indennità di mobilità) e comma 66 (criteri di accesso alle forme di integrazione salariale) si desumono dalla somma stanziata con delibera CIPE n. 2 del 2009 (4 miliardi di euro) e delle risorse individuate per l’anno 2010 dall’articolo 1 commi 2 e 6 del DL n. 78 del 2009 (di circa 230 milioni di euro) al netto delle risorse anticipate al 2009 con delibera CIPE n. 70 del 2009 (500 milioni di euro) a favore del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.
Contratto di somministrazione – Staff Leasing (art 2, comma 132)
Con modifica dell’articolo 20, comma 5, lettera b), del Dlgs 276 del 2003 si consente la stipula dei contratti di somministrazione atti a provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti; la stipula di contratti conclusi per il collocamento di lavoratori in mobilità (art. 8 comma 2, legge 223/1991), ipotesi alla quale non si applicheranno i limiti di ammissibilità previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 20 del Dlgs 276 del 2003; e contratti che abbiano durata iniziale non superiore a 3 mesi.
Contratto di somministrazione a tempo indeterminato (art 2, comma 133)
Si reintroduce la facoltà di porre in essere contratti di somministrazione a tempo indeterminato nelle ipotesi previste dall’articolo 20, comma 3, del Dlgs 276/2003 ed, altresì, in tutti i settori pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia (si è introdotta la lettera i- bis al comma dell’articolo in esame).
A tali contratti si applicheranno le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I del Dlgs 276 del 2003.
Risorse per la realizzazione delle misure di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati (art 2, comma 134)
Per la realizzazione delle misure finalizzate all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati si autorizza una spesa di 65 milioni di euro.
Incentivi alle agenzie per il lavoro nelle diverse ipotesi di assunzione lavoratori tramite intermediazione (art 2, comma 135 e 136)
Si concedono incentivi economici alle agenzie per il lavoro autorizzate o accreditate, nei limiti di:
•1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che venga assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a 2 anni, esclusi i prestatori somministrati o intermittenti;
•800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che venga assunto con contratto a termine di durata compresa tra 1 e 2 anni, esclusi i prestatori somministrati o intermittenti;
•tra i 2.500 ed i 5.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato o a termine non inferiore ai 12 mesi di soggetti disabili iscritti nelle liste speciali.
Gli stessi incentivi sono previsti a favore degli operatori privati del lavoro accreditati nelle forme previste dall’articolo 7 del Dlgs 276 del 2003.
Gestione e monitoraggio delle risorse e degli incentivi di cui ai commi da 134 a 136 (art 2, comma 137)
La gestione delle risorse di cui al comma 134 e degli incentivi di cui ai commi 135 e 136 è affidata ad Italia Lavoro s.p.a, d’intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attuando un monitoraggio degli effetti degli stessi entro il 31 luglio 2011.
Prestazioni occasionali di tipo accessorio - Voucher (art 2, comma 138)
Con la modifica del testo dell’articolo 70 del Dlgs 276 del 2003 sono state incrementate le ipotesi in cui è possibile configurare un rapporto di tipo occasionale.
In particolare, costituiscono attività di tipo occasionale (accessorio) quelle rese:
-nell’ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche a favore di un ente locale;
-da giovani con meno di 25 anni in qualunque periodo dell’anno se iscritti ad un ciclo di studi presso l’università;
-da pensionati, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali;
-nei maneggi e nelle scuderie.
Estendendo la disciplina a tutti i settori, viene confermata la possibilità di utilizzare i voucher lavoro nei settori del commercio, turismo e servizi.
Inoltre, è stata introdotta, in via sperimentale, per l’anno 2010, la possibilità per i soggetti titolari di contratto di lavoro di tipo parziale, di svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, con esclusione della opportunità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore titolare del contratto a tempo parziale.
Infine, è stata prorogata a tutto il 2010 la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (compatibilmente con le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 10, del DL 185 del 2008) di prestare lavoro di tipo accessorio, entro un limite di 3.000 euro.
Lavoro accessorio nel pubblico (art 2, comma 139)
Si introduce all’articolo 70 del Dlgs 276 del 2003, la previsione per la quale è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali, nei limiti previsti in materia di contenimento delle spese del personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.
Norme in materia di garanzia del salario in favore dei lavoratori dell’edilizia e affini (art 2, comma 140)
Si prevede l’applicazione della disciplina prevista dalla Legge n. 247 del 2007 al comma 27 dell’articolo 1, in tema di aumenti salariali, ai lavoratori edili ed affini.
Risorse previste per il 2010 a favore degli interventi in materia di formazione professionale (art 2, comma 144)
Sono stanziati 100 milioni di euro per l’anno 2010 come copertura finanziaria degli interventi in materia di formazione professionale.
Il 20% di tale somma è destinata prioritariamente all’attuazione degli articoli 48 (apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione) e 50 (apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) del Dlgs 276 del 2003.
Integrazione in materia di incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali in materia di apprendistato (art 2. comma 145)
Si introduce la possibilità di stabilire, tramite la contrattazione a livello nazionale, territoriale ed aziendale, la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni e funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto (introdotto comma 1-bis all’articolo 53 del Dlgs 276 del 2003).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Fondo per la tutela dell’ambiente (art 2, comma 43)
Al comma 43 viene prevista per l’anno 2010 una quota di 100 milioni di euro a favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.
Il Fondo è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con legge 6 agosto 2008 n. 133 (art. 13 comma 3-quater).
Rischio idrogeologico (art 2, comma 230)
L’articolo dispone la creazione di un Fondo di un miliardo di euro a disposizione del Ministero dell'ambiente per il risanamento del territorio italiano dal rischio idrogeologico.
Le risorse, come stabilito dalla delibera Cipe del 6 novembre 2009, arriveranno da quelle assegnate per interventi di risanamento ambientale dal Fondo infrastrutture e dal Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale e saranno destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente, sentite le Autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse potranno essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente. Nell’accordo dovrà essere definita anche la quota di cofinanziamento regionale sulla base delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate che ciascun programma attuativo regionale va a destinare ad interventi di risanamento ambientale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA CREDITIZIA
Creazione di riserve all’interno del Fondo di garanzia per le PMI (art 2, comma 33 e 48 )
Il comma 33, con l’obiettivo di sostenere le iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, stabilisce che una quota pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sia destinata agli interventi in favore dei “consorzi dei confidi” delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Gli aspetti interpretativi e le modalità attuative dovranno essere definiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Inoltre, al comma 48 viene stabilito che, per l’anno 2010, è consentito l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI (già rifinanziato dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) anche al sistema di garanzia dei confidi agricoli per un ammontare massimo di 20 milioni di euro.
Sviluppo del credito e Banca del Mezzogiorno (art 2, commi da 151 a 172)
Le disposizioni hanno l’obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.
Le finalità generali che si intendono perseguire sono:
•aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
•sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
•canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.
In tale ambito, lo Stato assume il ruolo di facilitatore di processi e dell’iniziativa privata, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.
A tal riguardo, in primo luogo, viene istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno Spa», di cui alla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il Comitato è composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali.
Almeno cinque membri dovranno essere espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell’imprenditorialità giovanile ed uno della società Poste italiane Spa.
Il Comitato promotore avrà il compito di individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividono le finalità e le attività della Banca.
Il Comitato dovrà, altresì, definire le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività.
Per avviare l’iniziativa, nonché favorire l’aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati, lo Stato parteciperà al capitale sociale con un ammontare massimo di 5 milioni di euro, pari alle risorse stanziate, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Per quanto riguarda gli aspetti operativi, la Banca del Mezzogiorno agirà attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiranno all’iniziativa mediante l’acquisto di azioni e potrà stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa.
Per almeno cinque anni, la Banca opererà come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo, in particolare, il credito alle piccole e medie imprese.
Il sostegno dovrà essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l’imprenditorialità giovanile e femminile, l’aumento dimensionale e l’internazionalizzazione, la ricerca e l’innovazione, al fine di creare maggiore occupazione.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Comitato promotore dovrà presentare al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione sullo stato di avanzamento del progetto.
Al termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca, l’intera partecipazione posseduta dallo Stato, tranne 1 azione, dovrà essere ridistribuita tra i soci fondatori privati.
Inoltre, per favorire lo sviluppo di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca del Mezzogiorno, alle banche di credito cooperativo autorizzate all’attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria e che partecipano al capitale della stessa Banca del Mezzogiorno è consentita, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell’autorizzazione stessa, l’emissione di azioni di finanziamento che, ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile, godono di privilegi nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale.
Tali azioni saranno sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ad alcuni limiti previsti dal Testo unico bancario.
Operatività della Cassa Depositi e Prestiti a favore delle pmi (art 2, comma 225)
L’articolo 3, comma 4-bis della legge 9 aprile 2009, n. 33 ha stabilito che le operazioni di finanziamento effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. possono:
-assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito;
-essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.
Tale disposizione è andata ad ampliare ed integrare le attività finanziarie previste dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti nei confronti dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, utilizzando anche fondi raccolti tramite libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o società da essa controllate.
La Legge finanziaria 2010 stabilisce ora che le operazioni finalizzate al supporto finanziario delle piccole e medie imprese possono essere effettuate, non solo attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito (come già previsto dall’articolo 3, comma 4-bis della legge 33/09), ma anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione collettiva del risparmio (SGR) di cui all’articolo 33 del Testo Unico sull’intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), il cui oggetto sociale preveda uno o più fini istituzionali della Cassa Depositi e Prestiti Spa.
A corollario della nuova disposizione, inoltre, lo Stato è autorizzato a sottoscrivere per l’anno 2010 fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell’aggregazione delle imprese di minore dimensione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO
Utilizzo di Fondi F.A.S. (art 2, commi 80-210-226)
Le regioni interessate dai piani di rientro del debito sanitario, limitatamente ai massimali previsti dal Cipe in sede di deliberazione dei Programmi Attuativi Regionali (PAR), possono utilizzare le risorse dei PAR a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate, per sanare i debiti contratti nel settore sanitario (comma 80).
Il Ministero della Giustizia, attraverso apposite convenzioni con le Regioni, al fine di favorire il rilancio dell’economia locale, potrà finanziare progetti di potenziamento del servizio giustizia utilizzando le risorse del FAS 2007-2013 (comma 210).
Gli interventi per il credito d’imposta relativo a ricerca e sviluppo e alla riqualificazione energetica degli edifici, ammontanti a 654 milioni di euro per il 2010 e 64.5 milioni di euro per il 2011 sono aumentati di 200 milioni per anno.
Le risorse saranno attinte dal FAS 2007/2013 per l’anno il 2010 e dal fondo ex art. 7-quinquies della L. 33/2009 per l’anno il 2011.
Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria, saranno stabilite le modalità di utilizzo delle risorse (comma 226).
Carta nazionale dei Servizi (art 2, comma 91)
Viene prorogato al 31 dicembre 2011 il termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2010 – oltre il quale la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi potranno essere rilasciate ai titolari di carta di identità elettronica.
Autonomie locali (art 2, commi da 173 a 177)
Le disposizioni in esame costituiscono sostanzialmente una anticipazione di parte del nuovo Codice delle Autonomie locali.
A fronte di una riduzione complessiva di 229 milioni di euro nel triennio 2010-2012 dei trasferimenti erariali, gli enti locali dovranno operare una riduzione del numero di consiglieri ed assessori (in occasione della prima tornata elettorale), eliminare la figura del direttore generale e quella del difensore civico, nonché sopprimere le circoscrizioni ed i consorzi di funzioni.
In particolare, il numero degli assessori provinciali non potrà essere superiore ad un quinto dei consiglieri, mentre quello degli assessori comunali è fissato in misura pari ad un quarto dei consiglieri, il cui numero viene ridotto del 20%.
Nei comuni fino a 3000 abitanti, il Sindaco, in alternativa alla nomina degli assessori, potrà delegare parte delle proprie funzioni a non più di due consiglieri.
Con l’inizio del 2010 lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane. In attesa dell’attuazione del federalismo fiscale, il 30% delle risorse destinate alle predette comunità in forza dell’art. 34 del decreto legislativo 504/92 viene ripartito, con decreto del Ministero dell’interno, tra i comuni “montani”, considerando tali quelli in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sul livello del mare.
Acquisti della PA – Consip (art 2, commi 215-216-217)
Si ribadisce la validità dell’impianto normativo in atto (convenzioni e Mercato Elettronico della PA) e si affianca ad esso il nuovo strumento dell’Accordo Quadro, introdotto dal Codice degli Appalti (decreto legislativo 163/2006). Il sistema a rete costituito dalla Consip S.p.a. e dalle centrali regionali di acquisto sarà chiamato anche a definire i criteri atti ad individuare le categorie di beni e servizi che meglio si prestano a questo nuovo processo di acquisto telematico della PA.
Centrale Acquisti per l’Amministrazione della Difesa (art 2, commi 23 e ss)
E’ costituita la “Difesa Servizi Spa”, una sorta di Consip dedicata all’Amministrazione della Difesa.
Compito della nuova società – interamente partecipata dal Ministero della difesa - è quello di svolgere attività negoziale finalizzata all’acquisizione di beni mobili, servizi e prestazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione in parola, non direttamente correlati all’attività operativa delle Forze armate, nonché di valorizzare e gestire gli immobili militari, senza poterli, però, alienare.
La nuova società opererà come “centrale di committenza” per le Forze armate, comprese l’Arma dei carabinieri e, previa specifica convenzione, le altre Forze di polizia. Nell’espletare tale funzione, essa dovrà utilizzare i parametri di prezzo e qualità desumibili dalle convenzioni Consip.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO
Aumento dei diritti aeroportuali (art 2, commi 190-191)
Nelle more della stipula dei contratti di programma tra l’ENAC e le società di gestione aeroportuale previsti dalla Delibera CIPE 38/2007 e dal comma 34 bis del D.L. 78/2009, viene consentita, dopo la verifica di alcune condizioni, un’anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l’imbarco nel limite massimo di 3 euro a passeggero, subordinata all’effettuazione, in autofinanziamento da parte delle stesse società aeroportuali, di investimenti infrastrutturali urgenti relativi all’esercizio delle attività aeronautiche.
Concessioni autostradali (art 2, comma 192)
Con una modifica al comma 2 dell’art. 8-duodecies del D.L. 59 del 2008, convertito nella legge n. 101 del 6 giugno 2008, vengono approvati gli schemi di convenzione con la società ANAS sottoscritti dalle concessionarie autostradali fino al 31 dicembre 2009, subordinatamente al rispetto da parte di dette convenzioni, delle prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell’invarianza di effetti sulla finanza pubblica.
Attraverso l’aggiunta del comma 2 bis al richiamato art. 8 duodecies, si prevede che, per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS, entro il 31 marzo 2010, avvii le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei concessionari a cui affidare le tratte, allo scadere delle convenzioni vigenti.
Ponte sullo stretto di Messina (art 2, commi 193-194)
Con una modifica all’art. 1 della legge n.1158 del 1971 relativa al Ponte sullo stretto di Messina, si rende possibile l’ingresso di soci privati nella società Stretto di Messina spa, prevedendo che almeno il 51% del capitale di detta società rimanga in capo ad ANAS spa, alle Regioni Sicilia e Calabria, nonché ad altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato. Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l’anno 2012, quale contributo ad ANAS spa per gli aumenti di capitale della Società Stretto di Messina che, a partire dal 2012, saranno necessari per la realizzazione dell’infrastruttura.
Terzo valico e grandi opere (art 2, comma 222)
Viene consentito al CIPE di autorizzare la realizzazione, per parziali lotti costruttivi, di specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T ed inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in caso di copertura finanziaria pari soltanto al 10% del costo complessivo dell’opera.
Autotrasporto (art 2, comma 240)
Nell’elenco che individua i limiti massimi delle risorse recuperate attraverso lo “scudo fiscale”, da assegnare ai diversi impieghi, 400 milioni di euro, per l’anno 2010, vengono indicati per rifinanziare provvedimenti a sostegno del settore dell’autotrasporto.
DISPOSIZIONI VARIE
Confermate le disposizioni già contenute nel testo originario del provvedimento in esame inerenti:
1)le università e gli enti di ricerca (art 2, comma 6);
2)i rinnovi contrattuali 2010-2012 per il pubblico impiego (art 2, commi 10 e ss);
3)le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Friuli - Venezia Giulia (art 2, comma 18);
4)la possibilità per le Camere di Commercio e per UNIONCAMERE di procedere all’assunzione del personale (art 2, comma 19)
Libri di testo scolastici (art. 2, comma 240)
Vengono assegnati, per il 2010, 103 milioni per il rifinanziamento degli interventi diretti ad assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici. L’intervento è indicato nell’elenco, allegato al provvedimento in esame, che prevede la destinazione, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, delle risorse affluite al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili anche attraverso lo “scudo fiscale”.
Norme previdenziali per gli operai agricoli (art. 2, comma 5)
La disposizione contiene una norma di interpretazione autentica sui criteri di calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico, per gli operai agricoli a tempo determinato.
Comuni svantaggiati (art. 2, comma 20)
I contributi previsti dalla legge finanziaria per il 2007 a favore dei piccoli comuni che presentano parametri critici di carattere demografico (percentuale elevata di popolazione ultrasessantacinquenne o di età inferiore a 5 anni) nonché delle comunità montane vengono prorogati per gli anni 2010, 2011 e 2012 con contestuale riduzione di 10 milioni di euro dell’importo complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla predetta Legge finanziaria.
Collegi universitari (art 2, comma 21)
Autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2010 per lo svolgimento di attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti.
Uso dei marchi delle Forze Armate (art 2, commi da 24 a 27)
Gli articoli da 24 a 27 fissano il principio in base al quale le Forze armate, incluse l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, hanno diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi – da individuarsi con regolamenti che i competenti Ministeri dovranno all’uopo emanare - il cui utilizzo, anche temporaneo, può essere concesso in via convenzionale a terzi, nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici e dal Codice di proprietà industriale, anche per il tramite di società appositamente costituite, a condizione che vengano salvaguardate le finalità istituzionali e l’immagine di tali Corpi.
Viene, altresì, prevista una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro in caso di produzione, vendita o altro uso illegittimo di tali segni distintivi, che tuttavia non si applica ai collezionisti o agli amatori che operano per finalità strettamente private e non lucrative.
Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa (art. 2, comma 34)
La disposizione interviene sull’articolo 13, comma 3-bis del DL 112/2008 modificando la denominazione e la finalità del fondo che, da Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, diviene finalizzato ad agevolare l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa.
Modificate, inoltre, le modalità da seguire per l’emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo, prevedendo, tra l’altro, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e le competenze delle regioni in materia di politiche abitative.
Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica (art. 2, comma 35)
Prorogate per l’anno 2010 le disposizioni di cui al comma 153 dell’articolo 1 della legge n.296/2006 con le quali è stata prevista, in deroga alla disciplina generale, l’assegnazione ad alcune province della riscossione diretta dell’addizionale sul consumo di energia elettrica.
Partecipazioni detenute in banche popolari (art. 2, comma 36)
Viene differito al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50 per cento del capitale sociale.
Modifiche al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati (art. 2, comma 37)
In favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dello scorso aprile si prevede l’esclusione dal Patto di stabilità interno per il 2010 dei pagamenti da questi effettuati per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica, nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma. La misura dei pagamenti consentiti in deroga è definita in un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro.
Personale appartenente al comparto sicurezza-difesa (art. 2, comma 38)
Vengono incrementati di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, gli stanziamenti di risorse destinati, per il biennio 2008-2009, al miglioramento stipendiale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
Finanziamento a CNR ed ENEA (art. 2, comma 39)
Viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 e di 20 milioni di euro per l’esercizio 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’ENEA per il coordinamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di Latina.
In particolare, si prevede che i progetti intervengano in materia di tecnologie avanzate per l’efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici.
Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia (art. 2, coma 40)
Viene estesa la possibilità di rinegoziazione con l’Agenzia ex Sviluppo Italia dei mutui che sono stati accesi dopo il 31 dicembre 2004 e fino al 31 dicembre 2008 in base alle disposizioni contenute nella legislazione in materia di autoimprenditorialità. La disposizione prevede un limite di spesa con riferimento alle risorse disponibili allo scopo destinate, pari ad 1 milione di euro per l’anno 2010.
Diffusione dei defibrillatori (art. 2, comma 41)
Viene autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2010 e di 2 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni e contestualmente rimessa ad un decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata la definizione dei criteri e delle modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa sopra indicato.
Estensione alla Guardia di finanza delle attività negoziali della Difesa (art. 2, comma 42)
Viene estesa alla Guardia di finanza la facoltà, prevista ad oggi solo per il Ministero della difesa, di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici o privati, con finalità di contenimento della spesa. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni.
Agevolazioni contributive per i datori di lavori agricoli (art. 2, comma 44)
E’ autorizzata per l’anno 2010 la spesa di 120,2 milioni di euro destinata alla proroga, per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010 della rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone agricole svantaggiate o territori montani particolarmente svantaggiati.
Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile (art. 2, comma 45)
La disposizione modifica il funzionamento del Fondo per il sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile di cui all’articolo 1, comma 72 della legge n.247/2007, escludendo che il sostegno debba avvenire mediante l’accesso a finanziamenti agevolati.
Si ricorda che il suddetto fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della gioventù), secondo quanto disposto dal citato comma 72, come modificato dal DL n.185/2008, “al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali”.
La norma in esame abroga anche il comma 74 del medesimo articolo 1, che rimandava ad un apposito decreto interministeriale (del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico), la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo medesimo.
Eventi atmosferici del 6 giugno 2009 (art. 2, comma 46)
Integrato di 10 milioni, per l’anno 2010, il Fondo per la protezione civile; gli importi vengono destinati ai territori del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia colpiti da eccezionali eventi metereologici il 6 giugno 2009.
Beni confiscati alla mafia (art 2, comma 47)
Si segnalano, inoltre, alcune modifiche inerenti la legge 31 maggio 1965, n. 575, all’art. 2 undecies, recante disposizioni contro la mafia, in particolare per quanto riguarda i beni immobili confiscati.
Tali beni, per i quali non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, sono destinati alla vendita.
E’ previsto un diritto di opzione prioritaria di acquisto da parte di cooperative edilizie costituite dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Analogo diritto di prelazione di acquisto è previsto in favore degli enti locali ove tali beni sono ubicati.
Alla vendita di tali beni e alle operazioni di destinazione dei beni aziendali, provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore giudiziario.
Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al Prefetto della provincia interessata ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.
Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui sopra, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.
Agricoltura (art 2, commi 48-bis, 48-ter, 48-quater e 49)
Per assicurare la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie, già previste per gli interventi relativi all’integrazione del sostegno accoppiato, per la riconversione e l’estirpazione dei vigneti e per le risorse attivabili nel contesto dell’OCM vitivinicolo, sono state incrementate fino ad euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (comma 48-bis).
Per eventuali ulteriori necessità del mondo agricolo, il CIPE individua i programmi da sostenere e destina ad essi 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture (comma 48-ter).
E’ stata, inoltre, prorogata l’operatività del Programma nazionale triennale della pesca e l’acquacoltura, cofinanziato dal Fondo europeo della pesca (comma 48-quater).
Per le specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo (principalmente per formaggi e salumi). Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (comma 49).
Nel provvedimento in esame non sono previste né la stabilizzazione della fiscalizzazione degli oneri sociali per le zone svantaggiate e di montagna né alcuna agevolazione per il gasolio.
Riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’influenza aviaria (art. 2, comma 50)
Viene disposta una riduzione di 100.000 euro per il 2010, di 900.000 euro a decorrere dal 2011 e di 2 milioni per l’anno 2012 dell’autorizzazione prevista dalla legge n.244/2005 recante misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria.
Contributo orfani vittime terrorismo stragi (art. 2, comma 51)
Viene riconosciuto un contributo straordinario per l’anno 2010, pari a 5 milioni di euro, nei confronti degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano già stati collocati in pensione.
Fondo per le comunità giovanili (art. 2, comma 52)
Si prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della gioventù, del fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili, con una dotazione finanziaria fissata in 3 milioni di euro per il 2010.
Contributi all’editoria (art. 2, comma 53)
La disposizione reca una disposizione interpretativa dell’articolo 20, comma 3-ter del DL n.223/2006 in materia di contributi per quotidiani e periodici di organi di partiti o movimenti politici, nonché dell’articolo 1, comma 460 relativo alle condizioni necessarie per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici. Si precisa, in particolare, che tali disposizioni si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica.
Erogazioni dei contributi all’editoria (art. 2, comma 53-bis)
L’erogazione dei contributi e delle provvidenze all’editoria viene limitata all’effettivo stanziamento di bilancio iscritto sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, procedendo al riparto in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa.
Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali (art. 2, comma 53-ter)
La disposizione consente la rimodulazione delle rate annuali dovute dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla società Poste italiane spa per il rimborso delle agevolazioni postali per la spedizione dei prodotti editoriali.
Biodiesel e prodotti derivati dalla biomassa (art. 2, comma 54)
Viene ridotto lo stanziamento destinato alla agevolazione per il bioetanolo e ridimensionata la quantità di contingente di biodiesel ammessa a fruire di una aliquota agevolata di accisa (da 250.000 a 18.000 tonnellate).
Patto per la salute (art. 2, commi 57-90)
Le disposizioni dettate dai commi da 57 a 90 sono volte ad attuare l’Intesa in materia sanitaria (Patto per la salute) per il triennio 2010-2012, in funzione del rispetto degli obblighi comunitari e per garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare si prevede quanto segue:
-per gli anni 2010 e 2011, un incremento di 584 milioni di euro per il 2010 e di 419 milioni di euro per il 2011 rispetto al livello di finanziamento determinato dalla legislazione vigente (pari a 104,6 miliardi di euro per il 2010 e a 106,9 miliardi di euro per l’anno 2011)
-per l’anno 2012, per il quale non esisteva una precedente previsione di finanziamento, un livello pari a quello dell’anno 2011, incrementato del 2,8%;
-la rideterminazione della disciplina annuale delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente. La misura delle anticipazioni è riferita allo stanziamento risultante dai maggiori finanziamenti previsti dal nuovo patto per la salute ed è condizionata al rispetto delle misure disposte per il contenimento della spesa sanitaria. In particolare, all’adozione di misure che consentono la riduzione del personale sanitario e, in generale, al rispetto degli altri adempimenti previsti dal mantenimento dell’equilibrio economico del settore sanitario nonché, per le regioni in disavanzo, alla adozione delle misure che garantiscono il ripristino dell’equilibrio finanziario della gestione;
-il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia le anticipazioni di tesoreria con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato;
-per il triennio 2010-2012 l’aliquota delle anticipazioni è al 97 per cento delle somme spettanti in base al finanziamento ordinario della quota indistinta, quale risulta dalla intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, del concorso al finanziamento con risorse del proprio bilancio;
-una aliquota premiale fissata al 98 per cento è destinata alle regioni che nell’ultimo triennio risultano adempienti rispetto a tutte le misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria corrente;
-l’applicazione della nuova misura delle anticipazioni è subordinata al raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; fino al raggiungimento di tale intesa la misura sarà pari alle anticipazioni determinate, in via definitiva, per il secondo esercizio antecedente quello di riferimento, e quindi, per il 2010, le anticipazioni definitive erogate nel 2008;
-autorizzazione alle compensazioni dovute per la mobilità sanitaria interregionale e per la mobilità sanitaria internazionale;
-elevato da 23 a 24 miliardi di euro l’importo per il programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria; parte di tali risorse possono essere utilizzate dalle regioni per pervenire ad un miglioramento delle procedure contabili;
-misure di contenimento e strumenti per verificare, con riferimento alla spesa per il personale del SSN, il rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa;
-per le regioni che non garantiscono l’equilibrio economico sanitario, oltre a ridurre dal 7 per cento al 5 per cento il livello di squilibrio economico che costituisce il presupposto per la presentazione da parte della regione di un Piano di rientro, viene modificata la procedura per la predisposizione e l’approvazione del Piano, nonché il procedimento di diffida della regione e della nomina dei commissari ad acta nel caso di inadempimenti regionali nell’attuazione del Piano medesimo. In caso di mancata attuazione del Piano vengono, altresì, previste misure specifiche tra le quali l’incremento automatico delle aliquote fiscali regionali e la decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari;
-anticipazione di liquidità – pari ad 1 miliardo di euro – da parte dello Stato alle regioni con Piani di rientro per l’estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. L’anticipazione, comprensiva degli interessi, deve essere rimborsata allo Stato in un periodo non superiore a trenta anni;
-con riferimento alle disposizioni di riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti, di cui all’articolo 13 del decreto legge n.39/2009, si specifica, con norma di interpretazione autentica, che il riferimento ai farmaci non coperti da brevetto è da intendersi solo con riferimento al brevetto sul “principio attivo”;
-prorogato di un anno, ossia fino al 1° gennaio 2011, il termine per l’adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private.
Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige (art. 2, commi 96-115)
I commi da 96 a 115 adeguano l’ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dalla legge n.42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione). Le disposizioni citate costituiscono il contenuto dell’accordo sottoscritto tra il Governo, la Regione e le due Province autonome lo scorso 30 novembre.
In particolare, l’adeguamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e le due Province autonome ai principi del federalismo fiscale riguarda:
1.modifiche alla disciplina dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali della Regione e delle Province; IVA, IRES, Tasse automobilistiche, accise sui prodotti petroliferi, assicurazione RCA, soppressione della compartecipazione in quota variabile e di quote nella ripartizione dei fondi settoriali;
2.nuova disciplina di tesoreria per il riversamento delle somme rivenienti dalle compartecipazioni erariali spettanti alla Regione e alle Province autonome;
3.riconoscimento e regolazione di somme spettanti alle Province autonome come quote non versate sino all’esercizio 2009;
4.patto di stabilità e concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali e l’assunzione a carico dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti per un valore complessivo di 200 milioni di euro annui;
5.regime tributario delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento dalla legge provinciale n.2/2006.
Rimborso minori entrate ICI (art. 2, commi 117-118)
Viene integrato di 156 milioni di euro per il 2008 e di 760 milioni di euro a decorrere dal 2009, lo stanziamento finalizzato al rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall’ICI a seguito della soppressione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del decreto legge n.93/2008).
Variazione del Fondo strategico a sostegno dell’economia reale (art. 2, comma 119)
Ridotte di 120 milioni di euro per l’anno 2010 le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio.
Fondi comuni di investimento immobiliari della Difesa – anticipazione al Comune di Roma per il ripiano dei debiti (art. 2, commi 179-186)
Il Ministro della difesa, allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare.
Gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni di investimento, e che potranno essere oggetto di accordi di programma con i comuni presso i quali sono ubicati, sono individuati con successivi decreti del Ministro della difesa e classificati come patrimonio indisponibile dello Stato. Contro tali decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli stessi in Gazzetta Ufficiale.
Sempre con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all’individuazione o all’eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi sopraindicati.
Nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili suddetti ai fondi comuni. si prevede l’attribuzione nel 2010 in favore del Comune di Roma di un complesso di beni per un valore pari a 600 milioni di euro.
Fino a concorrenza del suddetto importo, viene autorizzata la concessione di un’anticipazione di tesoreria al Comune di Roma per l’anno 2010, per provvedere al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro dell’indebitamento del medesimo, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008.
Viene, inoltre, autorizzata a favore del Comune di Roma la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2012 per la realizzazione di interventi infrastrutturali.
Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato (art.2, comma 187)
A partire dal 30 novembre 2010, il pagamento delle competenze fisse e delle competenze accessorie è disposto in un cedolino unico per il personale delle Amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti.
La disposizione, per la quale è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per il 2010 e di 12 milioni di euro per il 2011, è motivata con la semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione dei pagamenti e con la necessità di favorire il monitoraggio della spesa del personale.
Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco (art. 2, commi 196-200)
Attraverso una modifica delle disposizioni in materia di blocco delle assunzioni di personale delle Pubbliche amministrazioni, vengono introdotti limiti meno restrittivi nelle procedure di assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpi nazionale dei vigili del fuoco nel triennio 2010-2012.
Spese per il rilascio di informazioni sul traffico telefonico (art. 2, comma 201
Con una novella al codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), allo scopo di limitare le spese dello Stato per le prestazioni obbligatorie degli operatori a a seguito delle richieste di intercettazioni e di informazioni da parte dell’Autorità giudiziaria, si afferma la gratuità del rilascio delle informazioni relative al traffico telefonico.
Pacchetto giustizia (art 2, commi da 202 a 211)
I commi da 202 a 205 intervengono sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al relativo Testo Unico (D.P.R. 115 del 2002) limitando l’ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato e ridisegnando la disciplina del medesimo contributo. Viene, tuttavia, fatta salva l’applicazione delle disposizioni del suddetto Testo Unico che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l’esigibilità dello stesso.
Il Ministero della giustizia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, deve inoltre provvedere alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione del crediti derivanti da spese di giustizia previste dal richiamato TU n. 115/2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l’espiazione della pena prima della medesima data.
Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia vengono riassegnate al Ministero della giustizia con la finalità di finanziare:
-un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili;
-il potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria.
I commi da 206 a 210 perseguono, invece, finalità di risparmio di spesa prevedendo modalità semplificate di pubblicazione delle sentenze di condanna. Essendo la pubblicazione attualmente a carico del condannato, tale risparmio si riferisce alle ipotesi residuali nelle quali, stante l’insolvibilità del condannato, la pubblicazione avviene a spese dello Stato.
In particolare, viene previsto che la pubblicazione della sentenza di condanna sui giornali è effettuata mediante la sola indicazione degli estremi della stessa e dell’indirizzo internet del Ministero della giustizia. Tali modalità semplificate di pubblicazione si applicano anche nei casi di sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d’autore e in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell’ente ad una sanzione interdittiva.
Il comma 211 prevede, infine, che i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle misure di cui al comma 201 - in materia di gratuità dei dati relativi al rilascio di informazioni relative al traffico telefonico richiesti dall’autorità giudiziaria - nonché di quelle sopra richiamate, in materia di spese di giustizia e di nuove modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna, affluiscono al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia.
Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche (art.2, commi 212-214)
A decorrere dal 1° gennaio 2010, le Amministrazioni dello Stato, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia del demanio:
a)entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate non più necessarie;
b)entro il 31 gennaio 2011 le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L’Agenzia del demanio:
a)accerta l’esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari;
b)verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette Amministrazioni tramite indagini di mercato;
c)stipula contratti di locazione ovvero rinnova quelli in scadenza sottoscritti dalle predette Amministrazioni;
d)consegna gli immobili locati alle Amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere.
Si prevede, inoltre, la nullità di ogni contratto di locazione di immobili che non sia stipulato dalla Agenzia del demanio per conto dell’Amministrazione dello Stato interessata nonché la costituzione, all’interno dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette Amministrazioni dello Stato. Le risorse iscritte al Fondo vengono impiegate dall’Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.
Sempre nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica le Amministrazioni dello Stato devono comunicare:
a) all’Agenzia del demanio:
-entro il 30 giugno 2010, l’elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l’Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi trasmettendolo alle Amministrazioni interessate e al Ministero dell’economia e delle finanze;
-entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l’ammontare dei relativi oneri.
b) al Ministero dell’economia e delle finanze:
-l’elenco contenente l’identificazione degli immobili di proprietà dello Stato o di proprietà delle stesse Amministrazioni al fine della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato.
In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l’Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti.
Recupero somme dovute all’erario dagli enti locali (art. 2, comma 221)
Si prevede, a far data dal 1° gennaio 2010, la rateizzazione, in venti annualità, del recupero delle somme ancora dovute all’erario dagli enti locali ai sensi dell’articolo 31, commi 12 e 13 della legge finanziaria per il 2003, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il nuovo piano di estinzione del debito residuo sarà fatto pervenire dal Ministero dell’interno agli enti interessati entro il 31 marzo 2010.
Emittenti radiotelevisive locali (art. 2, commi 227-228)
Viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2010 per il finanziamento delle emittenti radio-televisive locali di cui all’articolo 1, comma 1244 della legge finanziaria per il 2007.
La copertura finanziaria della disposizione è assicurata attraverso le disponibilità derivanti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni per le aree sottoutilizzate di cui alla legge n.488/1992, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti con la sottoscrizione di atti convenzionali.
Messa in sicurezza degli edifici scolastici (art, 2, comma 229)
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento vengono individuati, fino all’importo complessivo di 300 milioni di euro, gli interventi, immediatamente realizzabili, necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole.
Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti (art 2, comma 231)
Il comma 231 prevede un trasferimento di risorse tra Autorità indipendenti, ed in particolare in favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Tali risorse verranno trasferite annualmente dall’autorità contribuente a quella beneficiaria entro il 31 gennaio di ogni anno.
Viene, inoltre, stabilito un meccanismo perequativo tra le autorità contribuenti e quelle beneficiarie con apposito DPR, da adottarsi su proposta del Ministro dell’economia, che prevede misure reintegrative a favore delle autorità contribuenti a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo, a carico delle autorità beneficiarie che presentino un avanzo di amministrazione.
Interventi di tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi atmosferici (art. 2, commi 232-233)
Vengono destinati 50 milioni di euro, a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ad interventi di tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatici nell’ultimo triennio. Tale disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge in commento nella Gazzetta ufficiale.
Rifinanziamenti (art. 2, comma 240, elenco 1).
L’elenco 1, allegato al disegno di legge, prevede che le risorse affluite al Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili siano destinate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al rifinanziamento, oltre che delle autorizzazioni di spesa dirette al sostegno dell’autotrasporto (400 milioni) e alla gratuità parziale dei libri di testo scolastici sopra citate, anche alle seguenti autorizzazioni di spesa:
a)130 milioni, per il rifinanziamento, nel 2010, di alcune autorizzazioni di spesa volte all’adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali;
b)400 milioni, per il rifinanziamento nel 2010 di alcune autorizzazioni di spesa riferite alla devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF,
c)100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà;
d)400 milioni, per l’incremento nel 2010 della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università;
e)130 milioni nel 2010 per il sostegno alle scuole non statali;
f)370 milioni per il finanziamento della stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori ASU;
g)181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio economico, nonché di garanzia della stabilità dell’equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell’Abruzzo dello scorso 6 aprile, gli adempimenti comunitari per gli enti locali, la funzionalità del sistema giustizia.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Differimento acconti Irpef (art 2, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 241)
L'art. 5-bis del provvedimento in esame detta disposizioni riferite ai contribuenti che, alla data di entrata in vigore del differimento del versamento di acconti d'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al D.L. 23 novembre 2009, n. 168, hanno già versato l'acconto senza beneficiare della riduzione del 20%. A questi spetterà, come anticipato nella nota informativa del settore Fiscalità d'impresa n. 178 del 17 novembre 2009, un credito d’imposta in misura corrispondente a quanto versato, ovvero il 20% dell'acconto d'imposta, da poter usare in compensazione.
I sostituti d'imposta dei soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale trattengono i relativi acconti tenendo conto del differimento in esame.
Ai contribuenti per i quali i rispettivi sostituti d'imposta non hanno tenuto conto del differimento, il beneficio verrà riconosciuto con la retribuzione del mese di dicembre 2009.
Al comma 241, si precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto legge n.168.
Disposizioni in materia di riduzione di trasferimenti erariali (art 2, comma 20-bis)
Entro il 31 marzo 2010 i comuni devono trasmettere, a pena di decadenza al Ministero dell'interno ed ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali, un'apposita certificazione del maggior reddito accertato a tutto l'anno 2009 dell'ICI derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n 262/2006.
Esenzione imposta di registro per le vittime di terrorismo (art 2, comma 22)
Viene disposta l'esenzione dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro per le vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile dipendente da tali atti.
Riduzione Irpef e detassazione dei contratti di produttività (art 2, comma 146)
Con il presente comma vengono adeguate due disposizioni del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009. Si tratta della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto. La riduzione è concessa a condizione che il suddetto personale sia titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35.000 euro.
Viene, inoltre, prorogata la detassazione dei contratti di produttività fino al 31 dicembre 2010 con esclusivo riferimento al settore privato. Il beneficio è concesso ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
Disposizioni per la canalizzazione del risparmio del Mezzogiorno (art 2, commi 168-169-170-171)
A sostegno del Mezzogiorno e con la finalità di favorire l'occupazione o altre iniziative etiche, sono previste disposizioni idonee alla canalizzazione del risparmio in tali aree.
Nello specifico viene previsto che le disposizioni in materia di interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati di cui al D.Lgs. n. 239/1996, si applicano agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a 18 mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nella stessa area.
L'aliquota da applicare ai suddetti interessi è fissata nella misura del 5% da applicare ai titoli di ammontare non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore. L'aliquota agevolata si applica a condizione che i titoli non vengano ceduti prima di 12 mesi dalla data di acquisto.
Le modalità per fruire della suddetta agevolazione verranno fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il beneficio, inoltre, verrà concesso agli strumenti finanziari emessi successivamente all'adozione del predetto decreto e previa verifica della conformità dello strumento con la finalità sostenitrice del Mezzogiorno.
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari ai territori colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 (art 2, comma 188)
Con riferimento alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari disposta, per i territori colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009 (si veda al riguardo la nota informativa n. 94 dell'11 giugno 2009 del Settore Fiscalità d'Impresa), viene disposto che la ripresa della riscossione dei tributi avverrà:
•senza l'applicazione di sanzioni ed interessi;
•mediante 60 rate mensili di pari importo;
•dal mese di giugno 2010.
Si ricorda che, inizialmente, erano previste 24 rate a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Imposta sostitutiva per la locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia de L'Aquila (art 2, comma 218)
Con riferimento agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia de L'Aquila, i canoni di locazione stipulati tra soggetti non esercenti attività d'impresa, arte o professione possono essere assoggettati, su decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nella misura del 20%.
La base imponibile dell'imposta sostitutiva è data dall'importo rilevante ai fini Irpef e deve essere versata entro la data di versamento a saldo Irpef.
La presente disposizione non trova applicazione per l'acconto Irpef per l'anno 2011.
Le modalità di dichiarazione e versamento dell'imposta sostitutiva verranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art 2,commi 219 e 220)
Viene prorogata l'applicazione dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione dei:
-valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni qualificate, del 2% per quelle non qualificate, sul valore determinato in base ad una perizia giurata di stima);
-valori d'acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola (imposta sostitutiva del 4% sul valore determinato in base ad una perizia giurata di stima).
L'agevolazione è subordinata al possesso di tali beni alla data del 1° gennaio 2010. Le suddette imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010.
Bonus ricerca (art 2, comma 226)
Tale disposizione prevede un'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a favore del credito d'imposta per la ricerca e l’innovazione (cosiddetto “Bonus ricerca”). A stabilire le modalità di stanziamento del nuovo “Bonus”, così come di quelli precedenti già iscritti nel bilancio dello Stato in base al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 654 milioni di euro per l'anno 2010 e 65,4 milioni di euro per il 2011, si provvederà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentite le associazioni di categoria.
La copertura finanziaria avverrà:
•per l'anno 2010, mediante riduzione del “Fondo per le aree sottoutilizzate”, di cui all'art. 61 della L. n. 289/2002;
•per l'anno 2011, mediante riduzione del “Fondo per esigenze urgenti e indifferibili”, di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33/2009.
Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie (art 2, commi 7 e 8)
Confermate le disposizioni in materia di recupero del patrimonio edilizio contenute nel testo originario del provvedimento.
In particolare le vigenti agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie sono state estese fino a tutto l’anno 2012 (si tratta, come noto, della detrazione del 36% per le spese sostenute, nei limiti di 48.000 € per unità immobiliare, già prorogate dalla legge n. 203 del 2009 fino al 2011).
La proroga si applica anche per la detrazione applicabile in caso di acquisto di immobili nei quali sono stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero fabbricato, eseguite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
In questo caso l’alienazione o la assegnazione devono avvenire non più entro giugno 2012, ma entro il mese di giugno dell’anno 2013.
Una importante disposizione disciplina poi l’applicazione dell’aliquota Iva sui lavori di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa: il comma 8 stabilisce, infatti che l’aliquota Iva ridotta del 10% si applicherà anche negli anni “2010, 2011, 2012 e successivi” .
Il tenore della norma manifesta evidentemente la volontà di fissare a regime, stabilizzandolo, un trattamento tributario agevolato uniforme tra i settori impositivi Irpef e Iva, la cui applicazione aveva suscitato problemi proprio a causa del disallineamento tra le due imposte.
A questo riguardo si segnala che sul sito internet della Agenzia delle entrate è reperibile una specifica guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, contenente indicazioni dettagliate anche per le numerose fattispecie di operazioni e beni agevolabili. La guida è disponibile seguendo il percorso: Home - Documentazione - Guide fiscali
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Confermate le disposizioni già contenute nel testo originario del provvedimento in commento inerenti:
1)i trasferimenti delle spese assistenziali (art 2, commi 1, 2 e 3)
2)la gestione dell’invalidità civile (art 2, comma 4).
Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) ambulanti (art. 2, comma 9)
Le regioni possono subordinare l’autorizzazione al commercio ambulante alla presentazione del DURC. In tale evenienza possono essere stabilite le modalità con le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL, possono verificare la sussistenza e la regolarità della predetta documentazione.
L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo.
Il DURC, ai fini della disposizione in commento, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
La mancata presentazione annuale del DURC determina la sospensione per sei mesi dell’autorizzazione.
Fondo per le non autosufficienze (art. 2, comma 92)
Il Fondo è incrementato di 400 milioni di euro per il 2010.
Utilizzo TFR destinato a Fondo di Tesoreria (art. 2, commi 56 e 95)
Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 in attuazione dell’intesa Stato-Regioni in materia sanitaria, nonché per assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e di appropriatezza, vengono utilizzate, in particolare, le risorse derivanti dalle quote di TFR non destinate a previdenza complementare dai lavoratori dipendenti da imprese con almeno 50 dipendenti versate al Fondo di Tesoreria.
Province Bolzano e Trento – Delega funzioni ammortizzatori sociali (art 2, comma 114)
Alle province di Bolzano e Trento sono delegate le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità. Tali funzioni debbono essere esercitate d’intesa con il Ministero del lavoro. Per coordinare gli interventi sarà possibile avvalersi dell’INPS, in base a specifici accordi.
Tali province possono regolare la materia sulla base dei principi sanciti dalla legislazione nazionale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive provenienti dai propri bilanci.
Collaboratori a progetto (art 2, comma 120)
Nei confronti dei collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS è riconosciuta, nei soli casi di fine lavoro, per il periodo 2010-2011, una somma una tantum pari al 30% del reddito percepito nell’anno precedente e, comunque, non superiore a 4.000 euro.
Tale erogazione è disposta in presenza delle seguenti condizioni:
-monocommittenza;
-reddito lordo nell’anno precedente compreso fra 5.000 e 20.000 euro;
-almeno un mese di contribuzione alla Gestione Separata INPS, nell’anno di riferimento;
-risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
-risultino accreditati nell’anno precedente almeno 3 mesi di contribuzione alla Gestione Separata INPS.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti al 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
L’agevolazione è concessa entro i limiti di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2011.
Portabilità indennità disoccupazione (art 2, comma 121)
Per il 2010 per l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, i requisiti contributivi (almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria ed almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro) possono essere perfezionati computando anche eventuali periodi lavorativi svolti nel biennio precedente in via esclusiva come collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, entro il limite massimo di 13 settimane.
Contributi figurativi fino al pensionamento (art 2, commi 122-123)
Per l’anno 2010, i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali non connessi a sospensioni dal lavoro, in possesso di almeno 35 anni di contributi, che accettino un lavoro corrispondente alle mansioni di provenienza con una retribuzione inferiore di almeno il 20%, hanno diritto ad una contribuzione figurativa integrativa fino alla data del pensionamento e, comunque, entro il 31 dicembre 2010.
Tale contribuzione figurativa coprirà il relativo differenziale contributivo.
Il beneficio è concesso entro il tetto di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2010.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verranno disciplinate le modalità attuative delle disposizioni suesposte.
Assunzioni agevolate per lavoratori ultracinquantenni disoccupati (art 2, commi 124-125)
Per il 2010 i datori di lavoro che assumano i beneficiari di trattamenti di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con almeno 50 anni di età possono beneficiare delle agevolazioni contributive previste per l’assunzione, a tempo determinato ed indeterminato, di lavoratori dalle liste di mobilità (contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti).
La durata dell’agevolazione contributiva per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali con almeno 35 anni di contribuzione è prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
Il beneficio è concesso a domanda ed entro il limite di spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2010. Le modalità applicative della disposizione saranno individuate da un apposito decreto.
Licenziamento lavoratori non beneficiari indennità di mobilità (art 2, comma 126)
In caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro di lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità, agli stessi è concesso un trattamento equivalente all’indennità di mobilità. L’agevolazione è concessa nell’ambito degli stanziamenti destinati agli ammortizzatori sociali in deroga.
Proroga CIGS ed indennità di mobilità aziende commerciali e turistiche (art 2, comma 126)
Anche per il 2010 è prorogata la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e l’indennità di mobilità per le imprese commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio, ivi compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Tali prestazioni sono concesse entro il limite di spesa di 45 milioni di euro.
Iscrizione liste mobilità e contratti di solidarietà (art 2, comma 126)
E’ stata confermata la proroga al 31 dicembre 2010 della possibilità dell’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti (legge 20.3.98, n.52). I benefici contributivi previsti in caso di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sono concessi, per il 2010, entro il limite di 45 milioni di euro.
Alla stessa data sono stati prorogati i termini entro i quali si possono stipulare i contratti di solidarietà ed usufruire dei relativi sussidi, che sono pari a 5 milioni di euro.
Proroghe a 24 mesi della CIGS (art 2. comma 126)
Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività è confermata la previsione di uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2010.
Ammortizzatori sociali in deroga (art 2, comma 128)
Per il 2010, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, la concessione di trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
Nell’ambito delle risorse per il 2010 destinate alla CIGS in deroga, alla mobilità ed alla disoccupazione, i trattamenti concessi dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge 2/2009 possono essere prorogati per un periodo non superiore a 12 mesi, sulla base di specifici accordi governativi.
La misura di tali trattamenti è ridotta del 10% per la prima proroga, del 30% per la seconda proroga e del 40% per le proroghe successive.
A partire dalla terza proroga i trattamenti di sostegno al reddito possono essere erogati solo in caso di frequenza a specifici programmi regionali di reimpiego.
Comunicazione INPS percettori misure sostegno al reddito (art 2, comma 131, lettera a)
L’INPS comunica al Ministero del lavoro, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro, i dati dei beneficiari di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all’assunzione o, per i lavoratori, l’obbligo di accettare un’offerta formativa o di un lavoro congruo.
Intervento fondi interprofessionali formazione continua (art 2, comma 131, lettera b)
Anche per il 2010 i Fondi possono destinare interventi di sostegno al reddito 2009 e 2010 per la tutela dei lavoratori, ivi compresi gli apprendisti o i collaboratori a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro.
Nei casi di proroga di cassa integrazione guadagni in deroga, i Fondi interprofessionali possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi stessi.
I medesimi possono concorrere, nell’ambito delle risorse disponibili, in caso di prima concessione in deroga dell’indennità di mobilità.
Nel corso dell’iter parlamentare è stata eliminata la previsione di un intervento obbligatorio dei Fondi, con conseguenti ripercussioni sulla disponibilità di risorse messe a disposizione di aziende e lavoratori dai Fondi stessi.
I Fondi potranno accedere alla banca dati INPS per la gestione dei relativi trattamenti e per lo scambio di informazioni.
Assunzioni agevolate lavoratori beneficiari indennità disoccupazione (art 2, comma 141)
I datori di lavoro che, senza esserne tenuti, assumano a tempo pieno ed indeterminato lavoratori beneficiari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e di disoccupazione speciale edile, potranno beneficare di incentivi pari all’indennità spettante al lavoratore, ad esclusione di quanto dovuto per la contribuzione figurativa, per le mensilità non ancora corrisposte.
Il beneficio è subordinato alla condizione di non avere effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale con la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e di non avere sospensioni dal lavoro in atto.
L’agevolazione, che estende una misura già prevista per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione ed in mobilità, è concessa per il solo anno 2010 e nel limite di spesa di 12 milioni di euro.
Il beneficio è erogato dall’INPS su domanda, operando il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro per contributi previdenziali.
Fondo sociale per l’occupazione e formazione (art 2, comma 148)
Il Fondo sociale per l’occupazione e formazione è ridotto di cento milioni di euro per il 2010.
Verifiche invalidità civile (art 2, comma 149)
Nel 2010, l’INPS effettuerà un programma aggiuntivo di verifiche su centomila soggetti beneficiari di invalidità civile.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E SINDACALE
Variazione delle fonti di copertura economica a favore di determinati soggetti (art 2, comma 93 e 94)
Si prevede che la copertura degli oneri relativi ai diritti soggettivi, contemplati da alcune disposizioni legislative, avvenga non più a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali, ma mediante appositi capitolo di spese obbligatorie. I diritti soggettivi contemplati dalla norma sono quelli dei soggetti che usufruiscono di assegni familiari con almeno tre figli minori, di incentivi per la maternità e paternità, di agevolazioni per handicap, di agevolazioni per lavoratori talassemici.
Per tale ragione, come enunciato dal comma 94, lo stanziamento a favore del Fondo nazionale per le Politiche sociali, è corrispondentemente ridotto.
Fondi a favore dei dipendenti marittimi ( art 2, comma 127)
Si destina, a favore degli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese ed agenzie di fornitura del lavoro portuale e dei lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, una quota di 15 milioni di euro, per l’anno 2010, ai fini della proroga della disciplina dell’articolo 19, comma 12, del DL n. 185 del 2008.
Criteri di accesso alle forme di integrazione salariale (art 2, comma 129)
Al fine di garantire criteri omogenei nell’accesso alle forme di integrazione del reddito, si richiedono per i lavoratori destinatari della cassa integrazione in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente:
•l’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento (articolo 8, comma 3, DL 86/88);
•l’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (articolo 16, comma 1, legge 223/ 1991). Ai fini del calcolo di tale requisito si considereranno valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata dell’INPS, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria a coloro che svolgono attività abituale autonoma, nonché ai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano conseguito, in regime di monocommittenza, un reddito superiore a 5.000 euro.
Risorse economiche a copertura dei costi derivanti dai commi 126 e 129 (art 2, comma 130)
Le risorse necessarie alla copertura dei costi derivanti dalle disposizione di cui al comma 63 (licenziamento dei lavoratori non beneficiari dell’indennità di mobilità) e comma 66 (criteri di accesso alle forme di integrazione salariale) si desumono dalla somma stanziata con delibera CIPE n. 2 del 2009 (4 miliardi di euro) e delle risorse individuate per l’anno 2010 dall’articolo 1 commi 2 e 6 del DL n. 78 del 2009 (di circa 230 milioni di euro) al netto delle risorse anticipate al 2009 con delibera CIPE n. 70 del 2009 (500 milioni di euro) a favore del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.
Contratto di somministrazione – Staff Leasing (art 2, comma 132)
Con modifica dell’articolo 20, comma 5, lettera b), del Dlgs 276 del 2003 si consente la stipula dei contratti di somministrazione atti a provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti; la stipula di contratti conclusi per il collocamento di lavoratori in mobilità (art. 8 comma 2, legge 223/1991), ipotesi alla quale non si applicheranno i limiti di ammissibilità previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 20 del Dlgs 276 del 2003; e contratti che abbiano durata iniziale non superiore a 3 mesi.
Contratto di somministrazione a tempo indeterminato (art 2, comma 133)
Si reintroduce la facoltà di porre in essere contratti di somministrazione a tempo indeterminato nelle ipotesi previste dall’articolo 20, comma 3, del Dlgs 276/2003 ed, altresì, in tutti i settori pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia (si è introdotta la lettera i- bis al comma dell’articolo in esame).
A tali contratti si applicheranno le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I del Dlgs 276 del 2003.
Risorse per la realizzazione delle misure di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati (art 2, comma 134)
Per la realizzazione delle misure finalizzate all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati si autorizza una spesa di 65 milioni di euro.
Incentivi alle agenzie per il lavoro nelle diverse ipotesi di assunzione lavoratori tramite intermediazione (art 2, comma 135 e 136)
Si concedono incentivi economici alle agenzie per il lavoro autorizzate o accreditate, nei limiti di:
•1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che venga assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a 2 anni, esclusi i prestatori somministrati o intermittenti;
•800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che venga assunto con contratto a termine di durata compresa tra 1 e 2 anni, esclusi i prestatori somministrati o intermittenti;
•tra i 2.500 ed i 5.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato o a termine non inferiore ai 12 mesi di soggetti disabili iscritti nelle liste speciali.
Gli stessi incentivi sono previsti a favore degli operatori privati del lavoro accreditati nelle forme previste dall’articolo 7 del Dlgs 276 del 2003.
Gestione e monitoraggio delle risorse e degli incentivi di cui ai commi da 134 a 136 (art 2, comma 137)
La gestione delle risorse di cui al comma 134 e degli incentivi di cui ai commi 135 e 136 è affidata ad Italia Lavoro s.p.a, d’intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attuando un monitoraggio degli effetti degli stessi entro il 31 luglio 2011.
Prestazioni occasionali di tipo accessorio - Voucher (art 2, comma 138)
Con la modifica del testo dell’articolo 70 del Dlgs 276 del 2003 sono state incrementate le ipotesi in cui è possibile configurare un rapporto di tipo occasionale.
In particolare, costituiscono attività di tipo occasionale (accessorio) quelle rese:
-nell’ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche a favore di un ente locale;
-da giovani con meno di 25 anni in qualunque periodo dell’anno se iscritti ad un ciclo di studi presso l’università;
-da pensionati, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali;
-nei maneggi e nelle scuderie.
Estendendo la disciplina a tutti i settori, viene confermata la possibilità di utilizzare i voucher lavoro nei settori del commercio, turismo e servizi.
Inoltre, è stata introdotta, in via sperimentale, per l’anno 2010, la possibilità per i soggetti titolari di contratto di lavoro di tipo parziale, di svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, con esclusione della opportunità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore titolare del contratto a tempo parziale.
Infine, è stata prorogata a tutto il 2010 la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (compatibilmente con le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 10, del DL 185 del 2008) di prestare lavoro di tipo accessorio, entro un limite di 3.000 euro.
Lavoro accessorio nel pubblico (art 2, comma 139)
Si introduce all’articolo 70 del Dlgs 276 del 2003, la previsione per la quale è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali, nei limiti previsti in materia di contenimento delle spese del personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.
Norme in materia di garanzia del salario in favore dei lavoratori dell’edilizia e affini (art 2, comma 140)
Si prevede l’applicazione della disciplina prevista dalla Legge n. 247 del 2007 al comma 27 dell’articolo 1, in tema di aumenti salariali, ai lavoratori edili ed affini.
Risorse previste per il 2010 a favore degli interventi in materia di formazione professionale (art 2, comma 144)
Sono stanziati 100 milioni di euro per l’anno 2010 come copertura finanziaria degli interventi in materia di formazione professionale.
Il 20% di tale somma è destinata prioritariamente all’attuazione degli articoli 48 (apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione) e 50 (apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) del Dlgs 276 del 2003.
Integrazione in materia di incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali in materia di apprendistato (art 2. comma 145)
Si introduce la possibilità di stabilire, tramite la contrattazione a livello nazionale, territoriale ed aziendale, la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni e funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto (introdotto comma 1-bis all’articolo 53 del Dlgs 276 del 2003).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Fondo per la tutela dell’ambiente (art 2, comma 43)
Al comma 43 viene prevista per l’anno 2010 una quota di 100 milioni di euro a favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.
Il Fondo è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con legge 6 agosto 2008 n. 133 (art. 13 comma 3-quater).
Rischio idrogeologico (art 2, comma 230)
L’articolo dispone la creazione di un Fondo di un miliardo di euro a disposizione del Ministero dell'ambiente per il risanamento del territorio italiano dal rischio idrogeologico.
Le risorse, come stabilito dalla delibera Cipe del 6 novembre 2009, arriveranno da quelle assegnate per interventi di risanamento ambientale dal Fondo infrastrutture e dal Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale e saranno destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente, sentite le Autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse potranno essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente. Nell’accordo dovrà essere definita anche la quota di cofinanziamento regionale sulla base delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate che ciascun programma attuativo regionale va a destinare ad interventi di risanamento ambientale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA CREDITIZIA
Creazione di riserve all’interno del Fondo di garanzia per le PMI (art 2, comma 33 e 48 )
Il comma 33, con l’obiettivo di sostenere le iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, stabilisce che una quota pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sia destinata agli interventi in favore dei “consorzi dei confidi” delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Gli aspetti interpretativi e le modalità attuative dovranno essere definiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Inoltre, al comma 48 viene stabilito che, per l’anno 2010, è consentito l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI (già rifinanziato dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) anche al sistema di garanzia dei confidi agricoli per un ammontare massimo di 20 milioni di euro.
Sviluppo del credito e Banca del Mezzogiorno (art 2, commi da 151 a 172)
Le disposizioni hanno l’obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.
Le finalità generali che si intendono perseguire sono:
•aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
•sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
•canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.
In tale ambito, lo Stato assume il ruolo di facilitatore di processi e dell’iniziativa privata, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.
A tal riguardo, in primo luogo, viene istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno Spa», di cui alla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il Comitato è composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali.
Almeno cinque membri dovranno essere espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell’imprenditorialità giovanile ed uno della società Poste italiane Spa.
Il Comitato promotore avrà il compito di individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividono le finalità e le attività della Banca.
Il Comitato dovrà, altresì, definire le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività.
Per avviare l’iniziativa, nonché favorire l’aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati, lo Stato parteciperà al capitale sociale con un ammontare massimo di 5 milioni di euro, pari alle risorse stanziate, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Per quanto riguarda gli aspetti operativi, la Banca del Mezzogiorno agirà attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiranno all’iniziativa mediante l’acquisto di azioni e potrà stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa.
Per almeno cinque anni, la Banca opererà come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo, in particolare, il credito alle piccole e medie imprese.
Il sostegno dovrà essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l’imprenditorialità giovanile e femminile, l’aumento dimensionale e l’internazionalizzazione, la ricerca e l’innovazione, al fine di creare maggiore occupazione.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Comitato promotore dovrà presentare al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione sullo stato di avanzamento del progetto.
Al termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca, l’intera partecipazione posseduta dallo Stato, tranne 1 azione, dovrà essere ridistribuita tra i soci fondatori privati.
Inoltre, per favorire lo sviluppo di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca del Mezzogiorno, alle banche di credito cooperativo autorizzate all’attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria e che partecipano al capitale della stessa Banca del Mezzogiorno è consentita, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell’autorizzazione stessa, l’emissione di azioni di finanziamento che, ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile, godono di privilegi nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale.
Tali azioni saranno sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ad alcuni limiti previsti dal Testo unico bancario.
Operatività della Cassa Depositi e Prestiti a favore delle pmi (art 2, comma 225)
L’articolo 3, comma 4-bis della legge 9 aprile 2009, n. 33 ha stabilito che le operazioni di finanziamento effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. possono:
-assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito;
-essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.
Tale disposizione è andata ad ampliare ed integrare le attività finanziarie previste dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti nei confronti dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, utilizzando anche fondi raccolti tramite libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o società da essa controllate.
La Legge finanziaria 2010 stabilisce ora che le operazioni finalizzate al supporto finanziario delle piccole e medie imprese possono essere effettuate, non solo attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito (come già previsto dall’articolo 3, comma 4-bis della legge 33/09), ma anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione collettiva del risparmio (SGR) di cui all’articolo 33 del Testo Unico sull’intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), il cui oggetto sociale preveda uno o più fini istituzionali della Cassa Depositi e Prestiti Spa.
A corollario della nuova disposizione, inoltre, lo Stato è autorizzato a sottoscrivere per l’anno 2010 fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell’aggregazione delle imprese di minore dimensione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO
Utilizzo di Fondi F.A.S. (art 2, commi 80-210-226)
Le regioni interessate dai piani di rientro del debito sanitario, limitatamente ai massimali previsti dal Cipe in sede di deliberazione dei Programmi Attuativi Regionali (PAR), possono utilizzare le risorse dei PAR a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate, per sanare i debiti contratti nel settore sanitario (comma 80).
Il Ministero della Giustizia, attraverso apposite convenzioni con le Regioni, al fine di favorire il rilancio dell’economia locale, potrà finanziare progetti di potenziamento del servizio giustizia utilizzando le risorse del FAS 2007-2013 (comma 210).
Gli interventi per il credito d’imposta relativo a ricerca e sviluppo e alla riqualificazione energetica degli edifici, ammontanti a 654 milioni di euro per il 2010 e 64.5 milioni di euro per il 2011 sono aumentati di 200 milioni per anno.
Le risorse saranno attinte dal FAS 2007/2013 per l’anno il 2010 e dal fondo ex art. 7-quinquies della L. 33/2009 per l’anno il 2011.
Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria, saranno stabilite le modalità di utilizzo delle risorse (comma 226).
Carta nazionale dei Servizi (art 2, comma 91)
Viene prorogato al 31 dicembre 2011 il termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2010 – oltre il quale la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi potranno essere rilasciate ai titolari di carta di identità elettronica.
Autonomie locali (art 2, commi da 173 a 177)
Le disposizioni in esame costituiscono sostanzialmente una anticipazione di parte del nuovo Codice delle Autonomie locali.
A fronte di una riduzione complessiva di 229 milioni di euro nel triennio 2010-2012 dei trasferimenti erariali, gli enti locali dovranno operare una riduzione del numero di consiglieri ed assessori (in occasione della prima tornata elettorale), eliminare la figura del direttore generale e quella del difensore civico, nonché sopprimere le circoscrizioni ed i consorzi di funzioni.
In particolare, il numero degli assessori provinciali non potrà essere superiore ad un quinto dei consiglieri, mentre quello degli assessori comunali è fissato in misura pari ad un quarto dei consiglieri, il cui numero viene ridotto del 20%.
Nei comuni fino a 3000 abitanti, il Sindaco, in alternativa alla nomina degli assessori, potrà delegare parte delle proprie funzioni a non più di due consiglieri.
Con l’inizio del 2010 lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane. In attesa dell’attuazione del federalismo fiscale, il 30% delle risorse destinate alle predette comunità in forza dell’art. 34 del decreto legislativo 504/92 viene ripartito, con decreto del Ministero dell’interno, tra i comuni “montani”, considerando tali quelli in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sul livello del mare.
Acquisti della PA – Consip (art 2, commi 215-216-217)
Si ribadisce la validità dell’impianto normativo in atto (convenzioni e Mercato Elettronico della PA) e si affianca ad esso il nuovo strumento dell’Accordo Quadro, introdotto dal Codice degli Appalti (decreto legislativo 163/2006). Il sistema a rete costituito dalla Consip S.p.a. e dalle centrali regionali di acquisto sarà chiamato anche a definire i criteri atti ad individuare le categorie di beni e servizi che meglio si prestano a questo nuovo processo di acquisto telematico della PA.
Centrale Acquisti per l’Amministrazione della Difesa (art 2, commi 23 e ss)
E’ costituita la “Difesa Servizi Spa”, una sorta di Consip dedicata all’Amministrazione della Difesa.
Compito della nuova società – interamente partecipata dal Ministero della difesa - è quello di svolgere attività negoziale finalizzata all’acquisizione di beni mobili, servizi e prestazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione in parola, non direttamente correlati all’attività operativa delle Forze armate, nonché di valorizzare e gestire gli immobili militari, senza poterli, però, alienare.
La nuova società opererà come “centrale di committenza” per le Forze armate, comprese l’Arma dei carabinieri e, previa specifica convenzione, le altre Forze di polizia. Nell’espletare tale funzione, essa dovrà utilizzare i parametri di prezzo e qualità desumibili dalle convenzioni Consip.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO
Aumento dei diritti aeroportuali (art 2, commi 190-191)
Nelle more della stipula dei contratti di programma tra l’ENAC e le società di gestione aeroportuale previsti dalla Delibera CIPE 38/2007 e dal comma 34 bis del D.L. 78/2009, viene consentita, dopo la verifica di alcune condizioni, un’anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l’imbarco nel limite massimo di 3 euro a passeggero, subordinata all’effettuazione, in autofinanziamento da parte delle stesse società aeroportuali, di investimenti infrastrutturali urgenti relativi all’esercizio delle attività aeronautiche.
Concessioni autostradali (art 2, comma 192)
Con una modifica al comma 2 dell’art. 8-duodecies del D.L. 59 del 2008, convertito nella legge n. 101 del 6 giugno 2008, vengono approvati gli schemi di convenzione con la società ANAS sottoscritti dalle concessionarie autostradali fino al 31 dicembre 2009, subordinatamente al rispetto da parte di dette convenzioni, delle prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell’invarianza di effetti sulla finanza pubblica.
Attraverso l’aggiunta del comma 2 bis al richiamato art. 8 duodecies, si prevede che, per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS, entro il 31 marzo 2010, avvii le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei concessionari a cui affidare le tratte, allo scadere delle convenzioni vigenti.
Ponte sullo stretto di Messina (art 2, commi 193-194)
Con una modifica all’art. 1 della legge n.1158 del 1971 relativa al Ponte sullo stretto di Messina, si rende possibile l’ingresso di soci privati nella società Stretto di Messina spa, prevedendo che almeno il 51% del capitale di detta società rimanga in capo ad ANAS spa, alle Regioni Sicilia e Calabria, nonché ad altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato. Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l’anno 2012, quale contributo ad ANAS spa per gli aumenti di capitale della Società Stretto di Messina che, a partire dal 2012, saranno necessari per la realizzazione dell’infrastruttura.
Terzo valico e grandi opere (art 2, comma 222)
Viene consentito al CIPE di autorizzare la realizzazione, per parziali lotti costruttivi, di specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T ed inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in caso di copertura finanziaria pari soltanto al 10% del costo complessivo dell’opera.
Autotrasporto (art 2, comma 240)
Nell’elenco che individua i limiti massimi delle risorse recuperate attraverso lo “scudo fiscale”, da assegnare ai diversi impieghi, 400 milioni di euro, per l’anno 2010, vengono indicati per rifinanziare provvedimenti a sostegno del settore dell’autotrasporto.
DISPOSIZIONI VARIE
Confermate le disposizioni già contenute nel testo originario del provvedimento in esame inerenti:
1)le università e gli enti di ricerca (art 2, comma 6);
2)i rinnovi contrattuali 2010-2012 per il pubblico impiego (art 2, commi 10 e ss);
3)le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Friuli - Venezia Giulia (art 2, comma 18);
4)la possibilità per le Camere di Commercio e per UNIONCAMERE di procedere all’assunzione del personale (art 2, comma 19)
Libri di testo scolastici (art. 2, comma 240)
Vengono assegnati, per il 2010, 103 milioni per il rifinanziamento degli interventi diretti ad assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici. L’intervento è indicato nell’elenco, allegato al provvedimento in esame, che prevede la destinazione, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, delle risorse affluite al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili anche attraverso lo “scudo fiscale”.
Norme previdenziali per gli operai agricoli (art. 2, comma 5)
La disposizione contiene una norma di interpretazione autentica sui criteri di calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico, per gli operai agricoli a tempo determinato.
Comuni svantaggiati (art. 2, comma 20)
I contributi previsti dalla legge finanziaria per il 2007 a favore dei piccoli comuni che presentano parametri critici di carattere demografico (percentuale elevata di popolazione ultrasessantacinquenne o di età inferiore a 5 anni) nonché delle comunità montane vengono prorogati per gli anni 2010, 2011 e 2012 con contestuale riduzione di 10 milioni di euro dell’importo complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla predetta Legge finanziaria.
Collegi universitari (art 2, comma 21)
Autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2010 per lo svolgimento di attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti.
Uso dei marchi delle Forze Armate (art 2, commi da 24 a 27)
Gli articoli da 24 a 27 fissano il principio in base al quale le Forze armate, incluse l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, hanno diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi – da individuarsi con regolamenti che i competenti Ministeri dovranno all’uopo emanare - il cui utilizzo, anche temporaneo, può essere concesso in via convenzionale a terzi, nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici e dal Codice di proprietà industriale, anche per il tramite di società appositamente costituite, a condizione che vengano salvaguardate le finalità istituzionali e l’immagine di tali Corpi.
Viene, altresì, prevista una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro in caso di produzione, vendita o altro uso illegittimo di tali segni distintivi, che tuttavia non si applica ai collezionisti o agli amatori che operano per finalità strettamente private e non lucrative.
Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa (art. 2, comma 34)
La disposizione interviene sull’articolo 13, comma 3-bis del DL 112/2008 modificando la denominazione e la finalità del fondo che, da Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, diviene finalizzato ad agevolare l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa.
Modificate, inoltre, le modalità da seguire per l’emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo, prevedendo, tra l’altro, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e le competenze delle regioni in materia di politiche abitative.
Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica (art. 2, comma 35)
Prorogate per l’anno 2010 le disposizioni di cui al comma 153 dell’articolo 1 della legge n.296/2006 con le quali è stata prevista, in deroga alla disciplina generale, l’assegnazione ad alcune province della riscossione diretta dell’addizionale sul consumo di energia elettrica.
Partecipazioni detenute in banche popolari (art. 2, comma 36)
Viene differito al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50 per cento del capitale sociale.
Modifiche al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati (art. 2, comma 37)
In favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dello scorso aprile si prevede l’esclusione dal Patto di stabilità interno per il 2010 dei pagamenti da questi effettuati per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica, nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma. La misura dei pagamenti consentiti in deroga è definita in un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro.
Personale appartenente al comparto sicurezza-difesa (art. 2, comma 38)
Vengono incrementati di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, gli stanziamenti di risorse destinati, per il biennio 2008-2009, al miglioramento stipendiale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
Finanziamento a CNR ed ENEA (art. 2, comma 39)
Viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 e di 20 milioni di euro per l’esercizio 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’ENEA per il coordinamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di Latina.
In particolare, si prevede che i progetti intervengano in materia di tecnologie avanzate per l’efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici.
Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia (art. 2, coma 40)
Viene estesa la possibilità di rinegoziazione con l’Agenzia ex Sviluppo Italia dei mutui che sono stati accesi dopo il 31 dicembre 2004 e fino al 31 dicembre 2008 in base alle disposizioni contenute nella legislazione in materia di autoimprenditorialità. La disposizione prevede un limite di spesa con riferimento alle risorse disponibili allo scopo destinate, pari ad 1 milione di euro per l’anno 2010.
Diffusione dei defibrillatori (art. 2, comma 41)
Viene autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2010 e di 2 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni e contestualmente rimessa ad un decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata la definizione dei criteri e delle modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa sopra indicato.
Estensione alla Guardia di finanza delle attività negoziali della Difesa (art. 2, comma 42)
Viene estesa alla Guardia di finanza la facoltà, prevista ad oggi solo per il Ministero della difesa, di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici o privati, con finalità di contenimento della spesa. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni.
Agevolazioni contributive per i datori di lavori agricoli (art. 2, comma 44)
E’ autorizzata per l’anno 2010 la spesa di 120,2 milioni di euro destinata alla proroga, per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010 della rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone agricole svantaggiate o territori montani particolarmente svantaggiati.
Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile (art. 2, comma 45)
La disposizione modifica il funzionamento del Fondo per il sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile di cui all’articolo 1, comma 72 della legge n.247/2007, escludendo che il sostegno debba avvenire mediante l’accesso a finanziamenti agevolati.
Si ricorda che il suddetto fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della gioventù), secondo quanto disposto dal citato comma 72, come modificato dal DL n.185/2008, “al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali”.
La norma in esame abroga anche il comma 74 del medesimo articolo 1, che rimandava ad un apposito decreto interministeriale (del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico), la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo medesimo.
Eventi atmosferici del 6 giugno 2009 (art. 2, comma 46)
Integrato di 10 milioni, per l’anno 2010, il Fondo per la protezione civile; gli importi vengono destinati ai territori del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia colpiti da eccezionali eventi metereologici il 6 giugno 2009.
Beni confiscati alla mafia (art 2, comma 47)
Si segnalano, inoltre, alcune modifiche inerenti la legge 31 maggio 1965, n. 575, all’art. 2 undecies, recante disposizioni contro la mafia, in particolare per quanto riguarda i beni immobili confiscati.
Tali beni, per i quali non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, sono destinati alla vendita.
E’ previsto un diritto di opzione prioritaria di acquisto da parte di cooperative edilizie costituite dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Analogo diritto di prelazione di acquisto è previsto in favore degli enti locali ove tali beni sono ubicati.
Alla vendita di tali beni e alle operazioni di destinazione dei beni aziendali, provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore giudiziario.
Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al Prefetto della provincia interessata ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.
Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui sopra, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.
Agricoltura (art 2, commi 48-bis, 48-ter, 48-quater e 49)
Per assicurare la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie, già previste per gli interventi relativi all’integrazione del sostegno accoppiato, per la riconversione e l’estirpazione dei vigneti e per le risorse attivabili nel contesto dell’OCM vitivinicolo, sono state incrementate fino ad euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (comma 48-bis).
Per eventuali ulteriori necessità del mondo agricolo, il CIPE individua i programmi da sostenere e destina ad essi 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture (comma 48-ter).
E’ stata, inoltre, prorogata l’operatività del Programma nazionale triennale della pesca e l’acquacoltura, cofinanziato dal Fondo europeo della pesca (comma 48-quater).
Per le specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo (principalmente per formaggi e salumi). Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (comma 49).
Nel provvedimento in esame non sono previste né la stabilizzazione della fiscalizzazione degli oneri sociali per le zone svantaggiate e di montagna né alcuna agevolazione per il gasolio.
Riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’influenza aviaria (art. 2, comma 50)
Viene disposta una riduzione di 100.000 euro per il 2010, di 900.000 euro a decorrere dal 2011 e di 2 milioni per l’anno 2012 dell’autorizzazione prevista dalla legge n.244/2005 recante misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria.
Contributo orfani vittime terrorismo stragi (art. 2, comma 51)
Viene riconosciuto un contributo straordinario per l’anno 2010, pari a 5 milioni di euro, nei confronti degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano già stati collocati in pensione.
Fondo per le comunità giovanili (art. 2, comma 52)
Si prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della gioventù, del fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili, con una dotazione finanziaria fissata in 3 milioni di euro per il 2010.
Contributi all’editoria (art. 2, comma 53)
La disposizione reca una disposizione interpretativa dell’articolo 20, comma 3-ter del DL n.223/2006 in materia di contributi per quotidiani e periodici di organi di partiti o movimenti politici, nonché dell’articolo 1, comma 460 relativo alle condizioni necessarie per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici. Si precisa, in particolare, che tali disposizioni si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica.
Erogazioni dei contributi all’editoria (art. 2, comma 53-bis)
L’erogazione dei contributi e delle provvidenze all’editoria viene limitata all’effettivo stanziamento di bilancio iscritto sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, procedendo al riparto in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa.
Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali (art. 2, comma 53-ter)
La disposizione consente la rimodulazione delle rate annuali dovute dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla società Poste italiane spa per il rimborso delle agevolazioni postali per la spedizione dei prodotti editoriali.
Biodiesel e prodotti derivati dalla biomassa (art. 2, comma 54)
Viene ridotto lo stanziamento destinato alla agevolazione per il bioetanolo e ridimensionata la quantità di contingente di biodiesel ammessa a fruire di una aliquota agevolata di accisa (da 250.000 a 18.000 tonnellate).
Patto per la salute (art. 2, commi 57-90)
Le disposizioni dettate dai commi da 57 a 90 sono volte ad attuare l’Intesa in materia sanitaria (Patto per la salute) per il triennio 2010-2012, in funzione del rispetto degli obblighi comunitari e per garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare si prevede quanto segue:
-per gli anni 2010 e 2011, un incremento di 584 milioni di euro per il 2010 e di 419 milioni di euro per il 2011 rispetto al livello di finanziamento determinato dalla legislazione vigente (pari a 104,6 miliardi di euro per il 2010 e a 106,9 miliardi di euro per l’anno 2011)
-per l’anno 2012, per il quale non esisteva una precedente previsione di finanziamento, un livello pari a quello dell’anno 2011, incrementato del 2,8%;
-la rideterminazione della disciplina annuale delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente. La misura delle anticipazioni è riferita allo stanziamento risultante dai maggiori finanziamenti previsti dal nuovo patto per la salute ed è condizionata al rispetto delle misure disposte per il contenimento della spesa sanitaria. In particolare, all’adozione di misure che consentono la riduzione del personale sanitario e, in generale, al rispetto degli altri adempimenti previsti dal mantenimento dell’equilibrio economico del settore sanitario nonché, per le regioni in disavanzo, alla adozione delle misure che garantiscono il ripristino dell’equilibrio finanziario della gestione;
-il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia le anticipazioni di tesoreria con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato;
-per il triennio 2010-2012 l’aliquota delle anticipazioni è al 97 per cento delle somme spettanti in base al finanziamento ordinario della quota indistinta, quale risulta dalla intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, del concorso al finanziamento con risorse del proprio bilancio;
-una aliquota premiale fissata al 98 per cento è destinata alle regioni che nell’ultimo triennio risultano adempienti rispetto a tutte le misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria corrente;
-l’applicazione della nuova misura delle anticipazioni è subordinata al raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; fino al raggiungimento di tale intesa la misura sarà pari alle anticipazioni determinate, in via definitiva, per il secondo esercizio antecedente quello di riferimento, e quindi, per il 2010, le anticipazioni definitive erogate nel 2008;
-autorizzazione alle compensazioni dovute per la mobilità sanitaria interregionale e per la mobilità sanitaria internazionale;
-elevato da 23 a 24 miliardi di euro l’importo per il programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria; parte di tali risorse possono essere utilizzate dalle regioni per pervenire ad un miglioramento delle procedure contabili;
-misure di contenimento e strumenti per verificare, con riferimento alla spesa per il personale del SSN, il rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa;
-per le regioni che non garantiscono l’equilibrio economico sanitario, oltre a ridurre dal 7 per cento al 5 per cento il livello di squilibrio economico che costituisce il presupposto per la presentazione da parte della regione di un Piano di rientro, viene modificata la procedura per la predisposizione e l’approvazione del Piano, nonché il procedimento di diffida della regione e della nomina dei commissari ad acta nel caso di inadempimenti regionali nell’attuazione del Piano medesimo. In caso di mancata attuazione del Piano vengono, altresì, previste misure specifiche tra le quali l’incremento automatico delle aliquote fiscali regionali e la decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari;
-anticipazione di liquidità – pari ad 1 miliardo di euro – da parte dello Stato alle regioni con Piani di rientro per l’estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. L’anticipazione, comprensiva degli interessi, deve essere rimborsata allo Stato in un periodo non superiore a trenta anni;
-con riferimento alle disposizioni di riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti, di cui all’articolo 13 del decreto legge n.39/2009, si specifica, con norma di interpretazione autentica, che il riferimento ai farmaci non coperti da brevetto è da intendersi solo con riferimento al brevetto sul “principio attivo”;
-prorogato di un anno, ossia fino al 1° gennaio 2011, il termine per l’adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private.
Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige (art. 2, commi 96-115)
I commi da 96 a 115 adeguano l’ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dalla legge n.42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione). Le disposizioni citate costituiscono il contenuto dell’accordo sottoscritto tra il Governo, la Regione e le due Province autonome lo scorso 30 novembre.
In particolare, l’adeguamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e le due Province autonome ai principi del federalismo fiscale riguarda:
1.modifiche alla disciplina dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali della Regione e delle Province; IVA, IRES, Tasse automobilistiche, accise sui prodotti petroliferi, assicurazione RCA, soppressione della compartecipazione in quota variabile e di quote nella ripartizione dei fondi settoriali;
2.nuova disciplina di tesoreria per il riversamento delle somme rivenienti dalle compartecipazioni erariali spettanti alla Regione e alle Province autonome;
3.riconoscimento e regolazione di somme spettanti alle Province autonome come quote non versate sino all’esercizio 2009;
4.patto di stabilità e concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali e l’assunzione a carico dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti per un valore complessivo di 200 milioni di euro annui;
5.regime tributario delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento dalla legge provinciale n.2/2006.
Rimborso minori entrate ICI (art. 2, commi 117-118)
Viene integrato di 156 milioni di euro per il 2008 e di 760 milioni di euro a decorrere dal 2009, lo stanziamento finalizzato al rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall’ICI a seguito della soppressione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del decreto legge n.93/2008).
Variazione del Fondo strategico a sostegno dell’economia reale (art. 2, comma 119)
Ridotte di 120 milioni di euro per l’anno 2010 le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio.
Fondi comuni di investimento immobiliari della Difesa – anticipazione al Comune di Roma per il ripiano dei debiti (art. 2, commi 179-186)
Il Ministro della difesa, allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare.
Gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni di investimento, e che potranno essere oggetto di accordi di programma con i comuni presso i quali sono ubicati, sono individuati con successivi decreti del Ministro della difesa e classificati come patrimonio indisponibile dello Stato. Contro tali decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli stessi in Gazzetta Ufficiale.
Sempre con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all’individuazione o all’eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi sopraindicati.
Nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili suddetti ai fondi comuni. si prevede l’attribuzione nel 2010 in favore del Comune di Roma di un complesso di beni per un valore pari a 600 milioni di euro.
Fino a concorrenza del suddetto importo, viene autorizzata la concessione di un’anticipazione di tesoreria al Comune di Roma per l’anno 2010, per provvedere al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro dell’indebitamento del medesimo, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008.
Viene, inoltre, autorizzata a favore del Comune di Roma la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2012 per la realizzazione di interventi infrastrutturali.
Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato (art.2, comma 187)
A partire dal 30 novembre 2010, il pagamento delle competenze fisse e delle competenze accessorie è disposto in un cedolino unico per il personale delle Amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti.
La disposizione, per la quale è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per il 2010 e di 12 milioni di euro per il 2011, è motivata con la semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione dei pagamenti e con la necessità di favorire il monitoraggio della spesa del personale.
Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco (art. 2, commi 196-200)
Attraverso una modifica delle disposizioni in materia di blocco delle assunzioni di personale delle Pubbliche amministrazioni, vengono introdotti limiti meno restrittivi nelle procedure di assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpi nazionale dei vigili del fuoco nel triennio 2010-2012.
Spese per il rilascio di informazioni sul traffico telefonico (art. 2, comma 201
Con una novella al codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), allo scopo di limitare le spese dello Stato per le prestazioni obbligatorie degli operatori a a seguito delle richieste di intercettazioni e di informazioni da parte dell’Autorità giudiziaria, si afferma la gratuità del rilascio delle informazioni relative al traffico telefonico.
Pacchetto giustizia (art 2, commi da 202 a 211)
I commi da 202 a 205 intervengono sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al relativo Testo Unico (D.P.R. 115 del 2002) limitando l’ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato e ridisegnando la disciplina del medesimo contributo. Viene, tuttavia, fatta salva l’applicazione delle disposizioni del suddetto Testo Unico che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l’esigibilità dello stesso.
Il Ministero della giustizia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, deve inoltre provvedere alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione del crediti derivanti da spese di giustizia previste dal richiamato TU n. 115/2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l’espiazione della pena prima della medesima data.
Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia vengono riassegnate al Ministero della giustizia con la finalità di finanziare:
-un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili;
-il potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria.
I commi da 206 a 210 perseguono, invece, finalità di risparmio di spesa prevedendo modalità semplificate di pubblicazione delle sentenze di condanna. Essendo la pubblicazione attualmente a carico del condannato, tale risparmio si riferisce alle ipotesi residuali nelle quali, stante l’insolvibilità del condannato, la pubblicazione avviene a spese dello Stato.
In particolare, viene previsto che la pubblicazione della sentenza di condanna sui giornali è effettuata mediante la sola indicazione degli estremi della stessa e dell’indirizzo internet del Ministero della giustizia. Tali modalità semplificate di pubblicazione si applicano anche nei casi di sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d’autore e in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell’ente ad una sanzione interdittiva.
Il comma 211 prevede, infine, che i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle misure di cui al comma 201 - in materia di gratuità dei dati relativi al rilascio di informazioni relative al traffico telefonico richiesti dall’autorità giudiziaria - nonché di quelle sopra richiamate, in materia di spese di giustizia e di nuove modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna, affluiscono al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia.
Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche (art.2, commi 212-214)
A decorrere dal 1° gennaio 2010, le Amministrazioni dello Stato, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia del demanio:
a)entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate non più necessarie;
b)entro il 31 gennaio 2011 le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L’Agenzia del demanio:
a)accerta l’esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari;
b)verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette Amministrazioni tramite indagini di mercato;
c)stipula contratti di locazione ovvero rinnova quelli in scadenza sottoscritti dalle predette Amministrazioni;
d)consegna gli immobili locati alle Amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere.
Si prevede, inoltre, la nullità di ogni contratto di locazione di immobili che non sia stipulato dalla Agenzia del demanio per conto dell’Amministrazione dello Stato interessata nonché la costituzione, all’interno dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette Amministrazioni dello Stato. Le risorse iscritte al Fondo vengono impiegate dall’Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.
Sempre nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica le Amministrazioni dello Stato devono comunicare:
a) all’Agenzia del demanio:
-entro il 30 giugno 2010, l’elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l’Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi trasmettendolo alle Amministrazioni interessate e al Ministero dell’economia e delle finanze;
-entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l’ammontare dei relativi oneri.
b) al Ministero dell’economia e delle finanze:
-l’elenco contenente l’identificazione degli immobili di proprietà dello Stato o di proprietà delle stesse Amministrazioni al fine della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato.
In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l’Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti.
Recupero somme dovute all’erario dagli enti locali (art. 2, comma 221)
Si prevede, a far data dal 1° gennaio 2010, la rateizzazione, in venti annualità, del recupero delle somme ancora dovute all’erario dagli enti locali ai sensi dell’articolo 31, commi 12 e 13 della legge finanziaria per il 2003, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il nuovo piano di estinzione del debito residuo sarà fatto pervenire dal Ministero dell’interno agli enti interessati entro il 31 marzo 2010.
Emittenti radiotelevisive locali (art. 2, commi 227-228)
Viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2010 per il finanziamento delle emittenti radio-televisive locali di cui all’articolo 1, comma 1244 della legge finanziaria per il 2007.
La copertura finanziaria della disposizione è assicurata attraverso le disponibilità derivanti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni per le aree sottoutilizzate di cui alla legge n.488/1992, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti con la sottoscrizione di atti convenzionali.
Messa in sicurezza degli edifici scolastici (art, 2, comma 229)
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento vengono individuati, fino all’importo complessivo di 300 milioni di euro, gli interventi, immediatamente realizzabili, necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole.
Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti (art 2, comma 231)
Il comma 231 prevede un trasferimento di risorse tra Autorità indipendenti, ed in particolare in favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Tali risorse verranno trasferite annualmente dall’autorità contribuente a quella beneficiaria entro il 31 gennaio di ogni anno.
Viene, inoltre, stabilito un meccanismo perequativo tra le autorità contribuenti e quelle beneficiarie con apposito DPR, da adottarsi su proposta del Ministro dell’economia, che prevede misure reintegrative a favore delle autorità contribuenti a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo, a carico delle autorità beneficiarie che presentino un avanzo di amministrazione.
Interventi di tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi atmosferici (art. 2, commi 232-233)
Vengono destinati 50 milioni di euro, a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ad interventi di tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatici nell’ultimo triennio. Tale disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge in commento nella Gazzetta ufficiale.
Rifinanziamenti (art. 2, comma 240, elenco 1).
L’elenco 1, allegato al disegno di legge, prevede che le risorse affluite al Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili siano destinate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al rifinanziamento, oltre che delle autorizzazioni di spesa dirette al sostegno dell’autotrasporto (400 milioni) e alla gratuità parziale dei libri di testo scolastici sopra citate, anche alle seguenti autorizzazioni di spesa:
a)130 milioni, per il rifinanziamento, nel 2010, di alcune autorizzazioni di spesa volte all’adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali;
b)400 milioni, per il rifinanziamento nel 2010 di alcune autorizzazioni di spesa riferite alla devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF,
c)100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà;
d)400 milioni, per l’incremento nel 2010 della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università;
e)130 milioni nel 2010 per il sostegno alle scuole non statali;
f)370 milioni per il finanziamento della stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori ASU;
g)181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio economico, nonché di garanzia della stabilità dell’equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell’Abruzzo dello scorso 6 aprile, gli adempimenti comunitari per gli enti locali, la funzionalità del sistema giustizia.