Federcomated

Milano, Dicembre 2009

Scheda di trasporto: chiarimenti del Ministero su formulario rifiuti, lettera di vettura, trasporto container e traslochi.

Rispondendo ad alcuni quesiti formulati dalla Conftrasporto, il Direttore Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito le seguente indicazioni:
1) formulario rifiuti - il formulario previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 148 del 1° aprile 1998, che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto di rifiuti può essere considerato documentazione equipollente a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs. 286/2005. In tali casi, qualora non altrimenti indicato con apposita dichiarazione sottoscritta dal produttore/detentore, ovvero in assenza di apposita scheda di trasporto integrativa, ai fine dell’identificazione delle responsabilità concorrenti dei diversi soggetti della filiera del trasporto, la figura del produttore/detentore coinciderà con quelle del committente, del caricatore e del proprietario della merce;
2) lettera di vettura - la lettera di vettura compilata ai soli fini civilistici ai sensi dell’art. 1684 del codice civile, ed integrata con tutte le indicazioni prescritte per la scheda di trasporto, così come ogni altro documento, è considerata a tutti gli effetti “scheda di trasporto” posta la forma libera, nella tassatività dei contenuti, di tale scheda;
3) trasporto container - nel caso di trasporto container ai fini della responsabilità condivisa dei soggetti della filiera si potrà fare riferimento quale unico committente del trasporto, al proprietario del container piuttosto che ai singoli proprietari della merce trasportata all’interno di esso;
4) traslochi - l’obbligo di compilazione della scheda di trasporto vale anche nei casi di traslochi di mobili e masserizie sebbene, anche in questi casi, come per tutte le operazioni di trasporto, valga la non applicazione della norma qualora il committente sia un soggetto privato e non un’impresa od una persona giuridica pubblica. Solo costoro, infatti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/2005 sono i destinatari delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo stesso (compreso l’art. 7 bis sulla scheda di trasporto). Pertanto, su tali “committenti imprenditori,” in caso di traslochi, cadrà l’onere di indicare il peso della merce, anche se solo presunto, peso che dovrà comunque rientrare entro i limiti massimi previsti dalla carta di circolazione del veicolo.