Federcomated

Milano, Maggio 2008

Carta di Qualificazione del Conducente. Proroga dei termini per il conseguimento in esenzione da corso ed esame

Sulla Gazzetta Ufficiale n.102 del 2 maggio 2008 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti 20 marzo 2008, che, modificando il precedente Decreto Dirigenziale del 7 febbraio 2007, ha ampliato il bacino di coloro che potranno richiedere il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente senza sostenere il previsto corso di formazione con esame finale.
In particolare, il nuovo provvedimento ha stabilito che potranno conseguire la Carta di Qualificazione del Conducente, nel cosiddetto regime di esenzione, i conducenti:
• residenti in Italia e titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD alla data del 9 settembre 2008;
• residenti in Italia e titolari delle patenti di categoria C e CE alla data del 9 settembre 2009;
• residenti in altri Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ma dipendenti di un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;
• residenti in Stati non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo ma dipendenti di un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE.
In precedenza, tale facoltà di richiedere la CQC in esenzione era prevista in maniera uniforme per i conducenti che fossero stati titolari a partire almeno dal 4 aprile 2007, dei diversi titoli di abilitazione alla guida (CAP KD, Patenti C, C+E, D, D+E od equivalenti).
Si rammenta che l’obbligo di condurre i veicoli per il trasporto professionale di persone con la carta di qualificazione del conducente, quando prescritto, decorrerà a partire dal 10 settembre 2008, mentre quello per condurre i veicoli adibiti al trasporto professionale di cose, quando prescritto, a partire dal 10 settembre 2009.
Si ribadisce, infine, che tali obblighi di formazione iniziale e periodica riguardano i conducenti che effettuano con veicoli pesanti l’autotrasporto professionale di persone e cose in conto terzi ed in conto proprio.