Milano, Aprile 2005
Norme in materia di appalti e di contratti di prestazione d'opera - Proposta di legge
Il comparto del commercio di materiali edili, costituito in maggioranza di piccole e medie imprese, registra situazioni di sofferenza nella riscossione dei pagamenti, in misura notevole e superiore a quella di altri settori commerciali.
Ciò è dovuto, in larga misura, alla circostanza che le imprese di costruzione e edili in genere tendono a differire i pagamenti dovuti ai propri fornitori di materiale, all’avvenuto incasso dei corrispettivi per l’appalto o le prestazioni d’opera.
La legge 192/98 in materia di subfornitura ed il successivo decreto legislativo n°231/2002, d’attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, emanato in forza della delega recata dalla legge comunitaria 2001, pur rappresentando un significativo progresso, hanno posto solo parzialmente rimedio al problema.
In particolare, occorre rilevare che il decreto legislativo 231/2002 non si applica ai contratti stipulati prima dell'8 agosto 2002 ed inoltre la disciplina in esso recata è suscettibile di deroga contrattualmente stabilita, ipotesi, questa, tutt’altro che infrequente nella pratica, sia con riferimento alla data dei pagamenti, sia al saggio d’interesse moratorio, giacché la dimostrazione della grave iniquità di tali patti deve, comunque, formare oggetto di declaratoria giudiziale.
Si rende, pertanto, indispensabile la previsione normativa di rimedi più consoni al normale andamento delle pratiche negoziali d’impresa, che stimolino i soggetti del mercato ad adottare comportamenti virtuosi, improntati a buona fede in senso oggettivo, dunque a lealtà e trasparenza.
Il tutto senza incidere sull’autonomia negoziale privata con norme imperative e sanzioni civili o amministrative, che spesso risultano di difficile attuazione pratica e scarsamente efficaci.
La presente proposta di legge, per l’effetto, prevede due interventi sul vigente codice civile, non soltanto non stravolgenti, ma che s’inseriscono molto armonicamente, sotto il profilo sistematico, in quello che resta un testo di altissimo valore giuridico, pur a distanza di parecchi decenni dalla sua elaborazione.
Non a caso, infatti, si ripropongono, recependo l’indirizzo ormai unanimemente accolto di tutela delle piccole e medie imprese e in funzione di stimolo all’autoregolazione del mercato, soluzioni giuridiche ben note al sistema del codice del 1942.
L’articolo 1676 bis c.c., di cui si propone l’introduzione, in materia di contratto d’appalto, pone a carico dell’appaltatore l’obbligo di consegnare al committente che ne faccia richiesta, prova documentale dei pagamenti effettuati ai fornitori, che potrà consistere, ad esempio, in ricevute di pagamento, copie di bonifici bancari o RIBA, assegni quietanzati, e consimili.
Ove il committente non possieda tali documenti, resta obbligato in solido del corrispettivo della materia, fino alla concorrenza del suo debito verso l’appaltatore, nei confronti dei fornitori dell’appaltatore, i quali, pertanto, avranno azione diretta per esigere quanto dovuto.
In un’ottica di equo contemperamento degli interessi, il committente che abbia richiesto la documentazione senza ottenerla, può legittimamente ritardare il pagamento del corrispettivo dell’appalto.
I commi da 1 bis a 1 quinquies, dei quali si propone l’aggiunta all’articolo 2223 c.c., estendono il medesimo regime ai contratti di prestazione d’opera.
La proposta di legge consegue altri due importanti obiettivi di grande rilevanza sul piano della moral suasion fiscale o, se si preferisce, dell’emergenza di attività sommerse nonché della qualificazione del rapporto tra impresa appaltatrice e utenza finale.
Il primo aspetto investe la necessità di emissione del documento fiscale per evitare che le richieste di prova documentale dell’avvenuto pagamento del subfornitore da parte dell’utente finale non trovi scoperto l’appaltatore.
Pertanto la richiesta certificazione dovrà trovare riferimento nella documentata esecuzione dei lavori riferiti all’appalto . Di qui la necessità dell’impresa appaltatrice di emettere la fattura con significativi benefici per le casse erariali.
Inoltre, le proposte disposizioni tutelerebbero in misura assai marcata gli utenti finali del settore edile.
Giova al riguardo precisare che soprattutto nei lavori di manutenzione e ristrutturazione edile, così come nei cantieri di nuova edificazione,operano sul mercato una miriade di piccole o piccolissime imprese che non dispongono di alcuna qualificazione, e spesso non risultano neppure iscritte all’Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese, che fanno concorrenza sleale alle imprese organizzate grazie al fatto che operano in un regime di illegalità diffusa ( non pagano tasse e contributi, non rispettano le norme di sicurezza previste dalla legge, non applicano i contratti collettivi di lavoro, etc. ).
In una realtà così complessa si creano problemi sociali e di mercato che comportano enormi conseguenze sia per la tutela dell’utente finale, sia per la tutela di tutti gli operatori della filiera delle costruzioni.
Gli effetti più immediati della norma potrebbero essere certamente inquadrati nella direzione di premiare le imprese più virtuose e di espellere dal mercato quelle che operano in regime di illegalità.
Si favorirebbe, in tal modo, una maggiore qualificazione professionale e una trasparenza nei rapporti economici con enormi vantaggi per il sistema delle costruzioni.
Proposta di legge
“NORME IN MATERIA DI
APPALTI E DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA”
ART. 1
(Modifiche al codice civile)
1. DOPO L’ART.1676 DEL CODICE CIVILE È AGGIUNTO IL SEGUENTE:
“1676 bis - Diritti dei subfornitori dell’appaltatore verso il committente.
1.L’appaltatore deve dare al committente che la richiede prova documentale di aver pagato quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l’opera o a prestare il servizio.
2.La mancata consegna della documentazione di cui al comma precedente legittima il committente che l’abbia richiesta a ritenere il corrispettivo dell’appalto.
3.Sulle somme legittimamente ritenute dal committente non sono dovuti alla scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori. Qualora la richiesta della documentazione di cui al comma 1 venga effettuata successivamente alla scadenza del termine di pagamento, gli interessi moratori non sono dovuti a partire dalla data di richiesta della documentazione.
4.Il committente che non ha la prova di cui al comma 1 è coobbligato in solido del corrispettivo della materia, fino alla concorrenza del debito che egli ha verso l’appaltatore nel tempo in cui viene proposta la domanda da parte di coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l’opera o a prestare il servizio.”
2. ALL’ART.2223 DEL CODICE CIVILE, DOPO IL COMMA 1, SONO AGGIUNTI I SEGUENTI COMMA:
1.bis - “Il prestatore d’opera deve dare al committente che la richiede prova documentale di aver pagato quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l’opera.
1.ter - La mancata consegna della documentazione di cui al comma precedente legittima il committente che l’abbia richiesta a ritenere il corrispettivo convenuto per la prestazione dell’opera.
1.quater - Sulle somme legittimamente ritenute dal committente non sono dovuti alla scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori. Qualora la richiesta della documentazione di cui al comma 1.ter venga effettuata successivamente alla scadenza del termine di pagamento, gli interessi moratori non sono dovuti a partire dalla data di richiesta della documentazione.
1.quinquies - Il committente che non ha la prova di cui al comma 1.ter è coobbligato in solido del corrispettivo della materia, fino alla concorrenza del debito che egli ha verso l’appaltatore nel tempo in cui viene proposta la domanda da parte di coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l’opera o a prestare il servizio.”
Ciò è dovuto, in larga misura, alla circostanza che le imprese di costruzione e edili in genere tendono a differire i pagamenti dovuti ai propri fornitori di materiale, all’avvenuto incasso dei corrispettivi per l’appalto o le prestazioni d’opera.
La legge 192/98 in materia di subfornitura ed il successivo decreto legislativo n°231/2002, d’attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, emanato in forza della delega recata dalla legge comunitaria 2001, pur rappresentando un significativo progresso, hanno posto solo parzialmente rimedio al problema.
In particolare, occorre rilevare che il decreto legislativo 231/2002 non si applica ai contratti stipulati prima dell'8 agosto 2002 ed inoltre la disciplina in esso recata è suscettibile di deroga contrattualmente stabilita, ipotesi, questa, tutt’altro che infrequente nella pratica, sia con riferimento alla data dei pagamenti, sia al saggio d’interesse moratorio, giacché la dimostrazione della grave iniquità di tali patti deve, comunque, formare oggetto di declaratoria giudiziale.
Si rende, pertanto, indispensabile la previsione normativa di rimedi più consoni al normale andamento delle pratiche negoziali d’impresa, che stimolino i soggetti del mercato ad adottare comportamenti virtuosi, improntati a buona fede in senso oggettivo, dunque a lealtà e trasparenza.
Il tutto senza incidere sull’autonomia negoziale privata con norme imperative e sanzioni civili o amministrative, che spesso risultano di difficile attuazione pratica e scarsamente efficaci.
La presente proposta di legge, per l’effetto, prevede due interventi sul vigente codice civile, non soltanto non stravolgenti, ma che s’inseriscono molto armonicamente, sotto il profilo sistematico, in quello che resta un testo di altissimo valore giuridico, pur a distanza di parecchi decenni dalla sua elaborazione.
Non a caso, infatti, si ripropongono, recependo l’indirizzo ormai unanimemente accolto di tutela delle piccole e medie imprese e in funzione di stimolo all’autoregolazione del mercato, soluzioni giuridiche ben note al sistema del codice del 1942.
L’articolo 1676 bis c.c., di cui si propone l’introduzione, in materia di contratto d’appalto, pone a carico dell’appaltatore l’obbligo di consegnare al committente che ne faccia richiesta, prova documentale dei pagamenti effettuati ai fornitori, che potrà consistere, ad esempio, in ricevute di pagamento, copie di bonifici bancari o RIBA, assegni quietanzati, e consimili.
Ove il committente non possieda tali documenti, resta obbligato in solido del corrispettivo della materia, fino alla concorrenza del suo debito verso l’appaltatore, nei confronti dei fornitori dell’appaltatore, i quali, pertanto, avranno azione diretta per esigere quanto dovuto.
In un’ottica di equo contemperamento degli interessi, il committente che abbia richiesto la documentazione senza ottenerla, può legittimamente ritardare il pagamento del corrispettivo dell’appalto.
I commi da 1 bis a 1 quinquies, dei quali si propone l’aggiunta all’articolo 2223 c.c., estendono il medesimo regime ai contratti di prestazione d’opera.
La proposta di legge consegue altri due importanti obiettivi di grande rilevanza sul piano della moral suasion fiscale o, se si preferisce, dell’emergenza di attività sommerse nonché della qualificazione del rapporto tra impresa appaltatrice e utenza finale.
Il primo aspetto investe la necessità di emissione del documento fiscale per evitare che le richieste di prova documentale dell’avvenuto pagamento del subfornitore da parte dell’utente finale non trovi scoperto l’appaltatore.
Pertanto la richiesta certificazione dovrà trovare riferimento nella documentata esecuzione dei lavori riferiti all’appalto . Di qui la necessità dell’impresa appaltatrice di emettere la fattura con significativi benefici per le casse erariali.
Inoltre, le proposte disposizioni tutelerebbero in misura assai marcata gli utenti finali del settore edile.
Giova al riguardo precisare che soprattutto nei lavori di manutenzione e ristrutturazione edile, così come nei cantieri di nuova edificazione,operano sul mercato una miriade di piccole o piccolissime imprese che non dispongono di alcuna qualificazione, e spesso non risultano neppure iscritte all’Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese, che fanno concorrenza sleale alle imprese organizzate grazie al fatto che operano in un regime di illegalità diffusa ( non pagano tasse e contributi, non rispettano le norme di sicurezza previste dalla legge, non applicano i contratti collettivi di lavoro, etc. ).
In una realtà così complessa si creano problemi sociali e di mercato che comportano enormi conseguenze sia per la tutela dell’utente finale, sia per la tutela di tutti gli operatori della filiera delle costruzioni.
Gli effetti più immediati della norma potrebbero essere certamente inquadrati nella direzione di premiare le imprese più virtuose e di espellere dal mercato quelle che operano in regime di illegalità.
Si favorirebbe, in tal modo, una maggiore qualificazione professionale e una trasparenza nei rapporti economici con enormi vantaggi per il sistema delle costruzioni.
Proposta di legge
“NORME IN MATERIA DI
APPALTI E DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA”
ART. 1
(Modifiche al codice civile)
1. DOPO L’ART.1676 DEL CODICE CIVILE È AGGIUNTO IL SEGUENTE:
“1676 bis - Diritti dei subfornitori dell’appaltatore verso il committente.
1.L’appaltatore deve dare al committente che la richiede prova documentale di aver pagato quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l’opera o a prestare il servizio.
2.La mancata consegna della documentazione di cui al comma precedente legittima il committente che l’abbia richiesta a ritenere il corrispettivo dell’appalto.
3.Sulle somme legittimamente ritenute dal committente non sono dovuti alla scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori. Qualora la richiesta della documentazione di cui al comma 1 venga effettuata successivamente alla scadenza del termine di pagamento, gli interessi moratori non sono dovuti a partire dalla data di richiesta della documentazione.
4.Il committente che non ha la prova di cui al comma 1 è coobbligato in solido del corrispettivo della materia, fino alla concorrenza del debito che egli ha verso l’appaltatore nel tempo in cui viene proposta la domanda da parte di coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l’opera o a prestare il servizio.”
2. ALL’ART.2223 DEL CODICE CIVILE, DOPO IL COMMA 1, SONO AGGIUNTI I SEGUENTI COMMA:
1.bis - “Il prestatore d’opera deve dare al committente che la richiede prova documentale di aver pagato quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l’opera.
1.ter - La mancata consegna della documentazione di cui al comma precedente legittima il committente che l’abbia richiesta a ritenere il corrispettivo convenuto per la prestazione dell’opera.
1.quater - Sulle somme legittimamente ritenute dal committente non sono dovuti alla scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori. Qualora la richiesta della documentazione di cui al comma 1.ter venga effettuata successivamente alla scadenza del termine di pagamento, gli interessi moratori non sono dovuti a partire dalla data di richiesta della documentazione.
1.quinquies - Il committente che non ha la prova di cui al comma 1.ter è coobbligato in solido del corrispettivo della materia, fino alla concorrenza del debito che egli ha verso l’appaltatore nel tempo in cui viene proposta la domanda da parte di coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l’opera o a prestare il servizio.”