Milano, Aprile 2008
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: Limitazioni all'uso del contante e di assegni bancari e postali
Il prossimo 30 aprile entreranno in vigore le disposizioni contenute nel Titolo terzo del D.L.gs 231/07 in materia di “Limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore”.
Allo scopo di fornire indicazioni operative sull’attuazione delle nuove disposizioni, sono di recente intervenuti: l’Agenzia delle entrate che ha disciplinato l’applicazione della nuova imposta di bollo su assegni e vaglia rilasciati in forma libera (Circolare n. 18/E del 7 marzo 2008) ed il Ministero dell’economia e delle finanze (Circolare n. 33124 del 20 marzo 2008).
La nuova normativa si fonda sul presupposto che una più efficace lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecita ed al finanziamento del terrorismo può avvenire attraverso la limitazione dell’uso del denaro contante ed una maggiore tracciabilità delle operazioni di pagamento e di incasso.
L’articolo 49 del D.Lgs.231/07 introduce, rispetto alla precedente normativa, ulteriori misure restrittive ed abbassa la soglia per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro.
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
L’articolo 49 del D.Lgs.231/07, al primo comma, vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.”. Si evidenzia che il termine “complessivamente”, è riferito al valore dell’operazione oggetto del pagamento, anche se frazionata.
Per operazione frazionata, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, lettera m, dello stesso D.Lgs 231/07, si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a tali limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano, comunque, elementi per ritenerla tale.
Per quanto attiene alle sanzioni previste in caso di violazione della disposizione, fatta salva l’efficacia degli atti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito (articolo 58, primo comma).
I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio individuati dal Capo III del D.Lgs. 231/07 - tra i quali sono compresi anche gli intermediari finanziari (inclusi i confidi), i professionisti (definizione che include ogni altro soggetto che svolge attività in materia di contabilità e tributi in modo professionale), i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e gli agenti immobiliari - hanno l’obbligo di comunicare entro 30 giorni al Ministero dell’economia e finanze le infrazioni alle limitazioni sull’uso del contante di cui hanno notizia nello svolgimento della loro attività (articolo 51, primo comma).
La violazione di quest’ultimo obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione (articolo 58, settimo comma).
ASSEGNI BANCARI, POSTALI, CIRCOLARI E VAGLIA CAMBIARI E POSTALI
Per quanto riguarda l’utilizzo degli assegni, il principio generale diviene quello della non trasferibilità per qualsiasi importo. L’intento, infatti, è quello di garantire una maggiore tracciabilità delle operazioni di pagamento e di incasso.
Viene comunque consentita l’emissione di assegni in forma libera, su richiesta del cliente, per importi inferiori a 5.000 euro.
L’articolo 49, quarto comma, infatti, prevede che “i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera”.
In quest’ultimo caso è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ogni singolo assegno.
Per gli assegni per i quali non è apposta la clausola di non trasferibilità, la validità delle girate è condizionata all’apposizione del codice fiscale di ogni girante, con l’obiettivo di non consentire l’anonimato dei vari soggetti che hanno ricevuto l’assegno in pagamento.
Gli assegni liberi, emessi prima del 30 aprile 2008 per importi inferiori a 12.500 euro ed incassati a decorrere da tale data, saranno considerati regolari.
Gli assegni emessi a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l’indicazione del nome o della regione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. con obbligo per queste ultime di comunicare comunque l’irregolarità dell’assegno al Ministero dell’economia e delle finanze.
Le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza presso le banche e Poste Italiane S.p.A. potranno essere utilizzate anche successivamente al 29 aprile 2008, fino a esaurimento delle stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno della clausola di non trasferibilità e di una barratura sulla cifra prestampata di 12.500 euro (limite precedentemente in vigore).
I carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati, anche successivamente al 29 aprile 2008 in forma libera, per importi inferiori a 5.000 euro e mediante l’apposizione della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 5.000 euro; ciò comunque nei limiti indicati dall’articolo 49.
Per i moduli di assegni consegnati alla clientela precedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 49 ed utilizzati successivamente al 29 aprile 2008 non è dovuta l’imposta di bollo.
A partire dal 30 aprile 2008, l’indicazione del codice fiscale del girante sugli assegni in forma libera è sempre dovuta, anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data. La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, le banche e Poste Italiane S.p.A non dovranno effettuare il pagamento dell’assegno.
La girata sarà considerata nulla anche qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato.
Si evidenzia che l’emissione degli assegni all’ordine del traente - noti come assegni a m.m., a me medesimo o a sé stessi - viene consentita esclusivamente nel caso in cui tali assegni sono girati direttamente per l’incasso a una banca o a Poste italiane s.p.a. (articolo 49, sesto comma).
La norma pone, dunque, un limite importante ad una prassi che finora ha consentito, di fatto, una circolazione “al portatore” di titoli all’ordine.
L’irregolarità degli assegni emessi all’ordine del traente e girati ad altro soggetto dovranno essere segnalate dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. al Ministero dell’economia e delle finanze per l’irrogazione delle sanzioni di seguito specificate. Tali assegni – se le girate sono correttamente apposte - saranno comunque pagati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A.
Anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, il principio generale è quello dell’emissione con la clausola di non trasferibilità.
Anche in questo caso, per i soli titoli di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesta, per iscritto dal cliente, l’emissione senza la clausola di non trasferibilità. Pure in tale fattispecie, è dovuta per ogni modulo un’imposta di bollo di 1,50 euro.
Su richiesta, le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, o che hanno richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, nonché di coloro che li hanno presentati all’incasso.
In caso di violazione delle disposizioni relative alla clausola di non trasferibilità, o dell’emissione di assegni a favore del traente stesso fuori dei casi consentiti, fatta salva l'efficacia degli atti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito (articolo 58, primo comma).
Allo scopo di fornire indicazioni operative sull’attuazione delle nuove disposizioni, sono di recente intervenuti: l’Agenzia delle entrate che ha disciplinato l’applicazione della nuova imposta di bollo su assegni e vaglia rilasciati in forma libera (Circolare n. 18/E del 7 marzo 2008) ed il Ministero dell’economia e delle finanze (Circolare n. 33124 del 20 marzo 2008).
La nuova normativa si fonda sul presupposto che una più efficace lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecita ed al finanziamento del terrorismo può avvenire attraverso la limitazione dell’uso del denaro contante ed una maggiore tracciabilità delle operazioni di pagamento e di incasso.
L’articolo 49 del D.Lgs.231/07 introduce, rispetto alla precedente normativa, ulteriori misure restrittive ed abbassa la soglia per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro.
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
L’articolo 49 del D.Lgs.231/07, al primo comma, vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.”. Si evidenzia che il termine “complessivamente”, è riferito al valore dell’operazione oggetto del pagamento, anche se frazionata.
Per operazione frazionata, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, lettera m, dello stesso D.Lgs 231/07, si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a tali limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano, comunque, elementi per ritenerla tale.
Per quanto attiene alle sanzioni previste in caso di violazione della disposizione, fatta salva l’efficacia degli atti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito (articolo 58, primo comma).
I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio individuati dal Capo III del D.Lgs. 231/07 - tra i quali sono compresi anche gli intermediari finanziari (inclusi i confidi), i professionisti (definizione che include ogni altro soggetto che svolge attività in materia di contabilità e tributi in modo professionale), i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e gli agenti immobiliari - hanno l’obbligo di comunicare entro 30 giorni al Ministero dell’economia e finanze le infrazioni alle limitazioni sull’uso del contante di cui hanno notizia nello svolgimento della loro attività (articolo 51, primo comma).
La violazione di quest’ultimo obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione (articolo 58, settimo comma).
ASSEGNI BANCARI, POSTALI, CIRCOLARI E VAGLIA CAMBIARI E POSTALI
Per quanto riguarda l’utilizzo degli assegni, il principio generale diviene quello della non trasferibilità per qualsiasi importo. L’intento, infatti, è quello di garantire una maggiore tracciabilità delle operazioni di pagamento e di incasso.
Viene comunque consentita l’emissione di assegni in forma libera, su richiesta del cliente, per importi inferiori a 5.000 euro.
L’articolo 49, quarto comma, infatti, prevede che “i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera”.
In quest’ultimo caso è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ogni singolo assegno.
Per gli assegni per i quali non è apposta la clausola di non trasferibilità, la validità delle girate è condizionata all’apposizione del codice fiscale di ogni girante, con l’obiettivo di non consentire l’anonimato dei vari soggetti che hanno ricevuto l’assegno in pagamento.
Gli assegni liberi, emessi prima del 30 aprile 2008 per importi inferiori a 12.500 euro ed incassati a decorrere da tale data, saranno considerati regolari.
Gli assegni emessi a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l’indicazione del nome o della regione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. con obbligo per queste ultime di comunicare comunque l’irregolarità dell’assegno al Ministero dell’economia e delle finanze.
Le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza presso le banche e Poste Italiane S.p.A. potranno essere utilizzate anche successivamente al 29 aprile 2008, fino a esaurimento delle stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno della clausola di non trasferibilità e di una barratura sulla cifra prestampata di 12.500 euro (limite precedentemente in vigore).
I carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati, anche successivamente al 29 aprile 2008 in forma libera, per importi inferiori a 5.000 euro e mediante l’apposizione della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 5.000 euro; ciò comunque nei limiti indicati dall’articolo 49.
Per i moduli di assegni consegnati alla clientela precedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 49 ed utilizzati successivamente al 29 aprile 2008 non è dovuta l’imposta di bollo.
A partire dal 30 aprile 2008, l’indicazione del codice fiscale del girante sugli assegni in forma libera è sempre dovuta, anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data. La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, le banche e Poste Italiane S.p.A non dovranno effettuare il pagamento dell’assegno.
La girata sarà considerata nulla anche qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato.
Si evidenzia che l’emissione degli assegni all’ordine del traente - noti come assegni a m.m., a me medesimo o a sé stessi - viene consentita esclusivamente nel caso in cui tali assegni sono girati direttamente per l’incasso a una banca o a Poste italiane s.p.a. (articolo 49, sesto comma).
La norma pone, dunque, un limite importante ad una prassi che finora ha consentito, di fatto, una circolazione “al portatore” di titoli all’ordine.
L’irregolarità degli assegni emessi all’ordine del traente e girati ad altro soggetto dovranno essere segnalate dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. al Ministero dell’economia e delle finanze per l’irrogazione delle sanzioni di seguito specificate. Tali assegni – se le girate sono correttamente apposte - saranno comunque pagati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A.
Anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, il principio generale è quello dell’emissione con la clausola di non trasferibilità.
Anche in questo caso, per i soli titoli di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesta, per iscritto dal cliente, l’emissione senza la clausola di non trasferibilità. Pure in tale fattispecie, è dovuta per ogni modulo un’imposta di bollo di 1,50 euro.
Su richiesta, le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, o che hanno richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, nonché di coloro che li hanno presentati all’incasso.
In caso di violazione delle disposizioni relative alla clausola di non trasferibilità, o dell’emissione di assegni a favore del traente stesso fuori dei casi consentiti, fatta salva l'efficacia degli atti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito (articolo 58, primo comma).