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Milano, Aprile 2008

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: soggetti destinatari degli adempimenti

Allo scopo di individuare in modo puntuale i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo 231/07 e di chiarirne i rispettivi obblighi, anche a seguito dell’emanazione della Circolare esplicativa del Ministero dell’economia e finanze del 20 marzo u.s., si precisa quanto segue:

1.le misure relative alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, previste dal Titolo III del decreto legislativo 231/07, si applicano non solo ai soggetti di cui al successivo punto 2, ma a tutti gli utilizzatori di tali strumenti. Queste disposizioni entreranno in vigore dal 30 aprile 2008 (cfr. Com. n. 1095 del 28 marzo 2008);
2.gli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione, segnalazione di operazioni sospette e formazione del personale, di cui al Titolo II del decreto legislativo 231/07, si applicano ai soggetti specificamente individuati dal Titolo I, Capo III dello stesso decreto. Questi obblighi sono entrati in vigore dal 29 dicembre 2007. Più precisamente, vengono individuate due categorie di soggetti:

-soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica, registrazione, segnalazione operazioni sospette e formazione del personale;
-soggetti destinatari dei soli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e formazione del personale.

I soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione, segnalazione di operazioni sospette e formazione del personale sono elencati negli articoli 11, 12, 13 e 14.
Tra questi, avendo a riferimento il settore terziario, si evidenzia la presenza di:

•confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 155, comma 4 del Testo Unico Bancario (articolo 11, secondo comma, lettera b);
•confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del Testo Unico Bancario (articolo 11, primo comma, lettera l);
•promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del TUF (articolo 11, terzo comma, lettera a);
•intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP –Codice delle Assicurazioni Private - che operano nei rami vita (articolo 11, terzo comma, lettera b);
•mediatori creditizi iscritti nell’albo previsto dall’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (articolo 11, terzo comma, lettera c);
•agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (articolo 11, terzo comma, lettera d);
•professionisti, definizione in cui rientrano anche tutti quei soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono, in maniera professionale, attività in materia di contabilità e tributi (articolo 12, primo comma, lettera b);
•aziende di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 del TULPS (articolo 14, primo comma, lettera b);
•aziende di trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell’iscrizione nell’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 (articolo 14, primo comma, lettera c);
•società di gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all’articolo 5, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (articolo 14, primo comma, lettera d);
•aziende che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, altri giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 14, primo comma, lettera e);
•agenzie di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’ iscrizione nell’ apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (articolo 14, primo comma, lettera f).

I destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e formazione del personale sono invece elencati all’articolo 10, secondo comma, lettera e). L’esercizio delle attività svolte da questi soggetti resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività richiesta dalle norme di settore. Si tratta di:

•commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all’articolo 1 della legge 7 gennaio 2000, n. 7;
•fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all’articolo 127 del TULPS;
•fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di adeguata verifica tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
•commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall’articolo 126 del TULPS;
•esercizio di case d’asta o galleria d’arte per il quale è previsto la licenza di cui all’articolo 115 del TULPS.