Milano, Aprile 2008
MUD 2007
La scadenza per la presentazione del MUD 2007 (Modello Unico di Dichiarazione), istituita con la Legge 70/1994, è fissata per il 30 APRILE 2008.
Si tratta, come è ormai ben noto agli operatori, della data limite entro la quale occorre presentare alla Camera di Commercio competente per territorio il riepilogo della attività svolta nel 2007 per i rifiuti. La modulistica è perfettamente identica a quella dell’anno scorso, in attesa della futura realizzazione in formato elettronico che sarà attuata il prossimo anno dopo l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
Sono confermate le novità introdotte già lo scorso anno a seguito dell’emanazione del Nuovo Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006).
Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte con D.Lgs. 4/2008 (2° Correttivo al Codice Ambientale), è previsto l’esonero dalla presentazione del MUD:
E’ inoltre previsto il superamento della necessità di compilare la sezione imballaggi in quanto, in base all’art. 220, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 questa incombenza di comunicazione è di spettanza del Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi).
Va da sé che le imprese che producono rifiuti pericolosi (anche solo 2 grammi) identificati con asterisco grafico * nel codice CER (esempio: toner per stampa esauriti, macchine fotografiche monouso contenenti batteria, cera e grassi esauriti, materiale abrasivo di scarto, oli per circuiti idraulici clorurati e non, scarti di olio minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione clorurati e non, olio combustibile e carburante diesel, filtri dell'olio, liquidi per freni, batterie al piombo, materiali isolanti contenenti amianto, etc.) sono tenute ad effettuare il MUD 2008.
Rientrano quindi nella prassi tutte le indicazioni introdotte negli anni precedenti come l’invio on-line e la scheda semplificata finalizzata ad uno snellimento degli adempimenti (compilazione di due fogli rispetto ai 5 moduli utilizzati prima).
Tale scheda semplificata va usata solo dai produttori di rifiuti che:
1.presentano il MUD su carta;
2.nel 2007 hanno prodotto non più di tre tipi di rifiuti;
3.per ogni tipologia non hanno usato più di tre trasportatori e tre destinatari;
4.i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui è riferito il MUD.
I soggetti per i quali non ricorrono contemporaneamente queste condizioni non debbono compilare la scheda semplificata ma utilizzare il modello normale.
La compilazione della “Scheda semplificata” rappresenta una opzione per i produttori di rifiuti, nel senso che essi possono anche scegliere l’invio su supporto informatico o magnetico oppure quello telematico. Nel qual caso il MUD va inviato non usando la “Scheda semplificata”.
Si ricorda tuttavia che, in attuazione al D.Lgs. 209/2003, art. 11, comma 3, è stata introdotta nel MUD una sezione speciale, denominata veicoli fuori uso, che dovrà essere compilata dagli operatori che effettuano la attività di raccolta, di trasporto e di trattamento di tali veicoli e dei relativi componenti e materiali rientranti nel campo di applicazione del citato decreto.
Ricapitoliamo ora alcuni dati tecnici per la corretta gestione del MUD 2008.
L’importo dei diritti di segreteria, pari a 10 € per ogni scheda anagrafica contenuta nelle denunce presentate su supporto magnetico e a 15 € per le denunce presentate su modulo cartaceo, resta fissato ai parametri stabiliti negli anni precedenti. Si rammenta che non è consentita la presentazione di denunce multiple su supporto cartaceo.
Per il versamento del diritto di segreteria va sempre utilizzato il bollettino di conto corrente postale, indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Diritti di segreteria MUD - (legge 70/94)”.
Per la Camera di Commercio di Milano il conto corrente postale di riferimento corrisponde al:
n. 54950209 intestato a:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Milano MUD –
Servizio Tesoreria – Via Meravigli, 9/b – 20123 Milano.
Per la Camera di Commercio di Monza e Brianza il conto corrente postale di riferimento corrisponde al:
n. 84380740 intestato a:
C.C.I.A.A. di Monza e Brianza - MUD -
Servizio Tesoreria – Piazza Cambiaghi, 9 – 20052 Monza.
La presentazione del MUD, unitamente all’attestazione di versamento del diritto di segreteria, può avvenire mediante spedizione postale a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento alla casella PT 789 della Camera di Commercio di Milano – CAP 20101 MILANO - o mediante consegna diretta alla sede sita in Via Meravigli 9 a Milano (vicinanze MM1 Cordusio).
Rammentiamo anche che le istruzioni dettagliate per la compilazione e la copia delle schede sono disponibili nei siti Internet di:
-Ministero delle Attività Produttive (http://www.minindustria.it)
-Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio (http://www.minambiente.it)
-APAT (http: www.sinanet.anpa.it)
-Unioncamere (http://www.unioncamere.it)
-Infocamere (http://www.infocamere.it)
-Ecocerved (http://ecocerved.it).
Chi è interessato alla presentazione del MUD:
-imprese ed enti che hanno prodotto rifiuti speciali classificati pericolosi, esclusi gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 Euro;
-i commercianti ed intermediari di rifiuti;
-soggetti che hanno effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
-soggetti che hanno svolto attività di recupero o smaltimento di rifiuti.
Da sottolineare che il MUD va presentato, da parte dei soggetti sopra indicati, solo se nel corso dell’anno di riferimento (2007) hanno effettivamente svolto una delle attività sopra citate.
Pertanto, coloro che non svolgono, direttamente o attraverso terzi, attività di raccolta e smaltimento di materiali di risulta, da recupero e da demolizione, in sostanza i commercianti che svolgono la mera attività di compravendita dei materiali, non sono tenuti a presentare il MUD.
In nessun caso deve essere presentato un MUD in bianco.
Dovrà essere compilata una dichiarazione per ogni unità locale da presentare alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale. Per le dichiarazioni concernenti la sola attività di trasporto si considera unità locale la sede legale dell’impresa. Ugualmente per i commercianti e intermediari di rifiuti che non svolgono altre attività di smaltimento o recupero (ad esempio: trasporto, stoccaggio, trattamento) va considerata unità locale la sede legale dell’impresa.
Il MUD può essere compilato su supporto cartaceo, utilizzando, anche in fotocopia, le schede distribuite dalle Camere di Commercio o disponibili sul mercato, o su supporto magnetico.
Da notare che i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti, (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) comprese le attività di commercio e intermediazione, devono presentare il MUD esclusivamente su supporto informatico o magnetico.
Infine ricordiamo che per la omissione viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro. Le stesse cifre sono applicate per la presentazione incompleta o inesatta. Per la presentazione in ritardo fino al 29 giugno 2008 (entro 60 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2008) la sanzione amministrativa pecuniaria va invece da 26 a 160 euro.
La segreteria della Federazione resta disponibile per ogni chiarimento in merito.
Si tratta, come è ormai ben noto agli operatori, della data limite entro la quale occorre presentare alla Camera di Commercio competente per territorio il riepilogo della attività svolta nel 2007 per i rifiuti. La modulistica è perfettamente identica a quella dell’anno scorso, in attesa della futura realizzazione in formato elettronico che sarà attuata il prossimo anno dopo l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
Sono confermate le novità introdotte già lo scorso anno a seguito dell’emanazione del Nuovo Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006).
Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte con D.Lgs. 4/2008 (2° Correttivo al Codice Ambientale), è previsto l’esonero dalla presentazione del MUD:
- per le imprese produttrici di rifiuti, con riguardo ai soli rifiuti non pericolosi, che non hanno più di dieci dipendenti;
- per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ex art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006), iscritti con modalità semplificata all’Albo Gestori Ambientali;
- per i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono, previa apposita convenzione, i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, limitatamente alla quantità di rifiuti effettivamente conferita.
E’ inoltre previsto il superamento della necessità di compilare la sezione imballaggi in quanto, in base all’art. 220, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 questa incombenza di comunicazione è di spettanza del Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi).
Va da sé che le imprese che producono rifiuti pericolosi (anche solo 2 grammi) identificati con asterisco grafico * nel codice CER (esempio: toner per stampa esauriti, macchine fotografiche monouso contenenti batteria, cera e grassi esauriti, materiale abrasivo di scarto, oli per circuiti idraulici clorurati e non, scarti di olio minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione clorurati e non, olio combustibile e carburante diesel, filtri dell'olio, liquidi per freni, batterie al piombo, materiali isolanti contenenti amianto, etc.) sono tenute ad effettuare il MUD 2008.
Rientrano quindi nella prassi tutte le indicazioni introdotte negli anni precedenti come l’invio on-line e la scheda semplificata finalizzata ad uno snellimento degli adempimenti (compilazione di due fogli rispetto ai 5 moduli utilizzati prima).
Tale scheda semplificata va usata solo dai produttori di rifiuti che:
1.presentano il MUD su carta;
2.nel 2007 hanno prodotto non più di tre tipi di rifiuti;
3.per ogni tipologia non hanno usato più di tre trasportatori e tre destinatari;
4.i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui è riferito il MUD.
I soggetti per i quali non ricorrono contemporaneamente queste condizioni non debbono compilare la scheda semplificata ma utilizzare il modello normale.
La compilazione della “Scheda semplificata” rappresenta una opzione per i produttori di rifiuti, nel senso che essi possono anche scegliere l’invio su supporto informatico o magnetico oppure quello telematico. Nel qual caso il MUD va inviato non usando la “Scheda semplificata”.
Si ricorda tuttavia che, in attuazione al D.Lgs. 209/2003, art. 11, comma 3, è stata introdotta nel MUD una sezione speciale, denominata veicoli fuori uso, che dovrà essere compilata dagli operatori che effettuano la attività di raccolta, di trasporto e di trattamento di tali veicoli e dei relativi componenti e materiali rientranti nel campo di applicazione del citato decreto.
Ricapitoliamo ora alcuni dati tecnici per la corretta gestione del MUD 2008.
L’importo dei diritti di segreteria, pari a 10 € per ogni scheda anagrafica contenuta nelle denunce presentate su supporto magnetico e a 15 € per le denunce presentate su modulo cartaceo, resta fissato ai parametri stabiliti negli anni precedenti. Si rammenta che non è consentita la presentazione di denunce multiple su supporto cartaceo.
Per il versamento del diritto di segreteria va sempre utilizzato il bollettino di conto corrente postale, indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Diritti di segreteria MUD - (legge 70/94)”.
Per la Camera di Commercio di Milano il conto corrente postale di riferimento corrisponde al:
n. 54950209 intestato a:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Milano MUD –
Servizio Tesoreria – Via Meravigli, 9/b – 20123 Milano.
Per la Camera di Commercio di Monza e Brianza il conto corrente postale di riferimento corrisponde al:
n. 84380740 intestato a:
C.C.I.A.A. di Monza e Brianza - MUD -
Servizio Tesoreria – Piazza Cambiaghi, 9 – 20052 Monza.
La presentazione del MUD, unitamente all’attestazione di versamento del diritto di segreteria, può avvenire mediante spedizione postale a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento alla casella PT 789 della Camera di Commercio di Milano – CAP 20101 MILANO - o mediante consegna diretta alla sede sita in Via Meravigli 9 a Milano (vicinanze MM1 Cordusio).
Rammentiamo anche che le istruzioni dettagliate per la compilazione e la copia delle schede sono disponibili nei siti Internet di:
-Ministero delle Attività Produttive (http://www.minindustria.it)
-Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio (http://www.minambiente.it)
-APAT (http: www.sinanet.anpa.it)
-Unioncamere (http://www.unioncamere.it)
-Infocamere (http://www.infocamere.it)
-Ecocerved (http://ecocerved.it).
Chi è interessato alla presentazione del MUD:
-imprese ed enti che hanno prodotto rifiuti speciali classificati pericolosi, esclusi gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 Euro;
-i commercianti ed intermediari di rifiuti;
-soggetti che hanno effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
-soggetti che hanno svolto attività di recupero o smaltimento di rifiuti.
Da sottolineare che il MUD va presentato, da parte dei soggetti sopra indicati, solo se nel corso dell’anno di riferimento (2007) hanno effettivamente svolto una delle attività sopra citate.
Pertanto, coloro che non svolgono, direttamente o attraverso terzi, attività di raccolta e smaltimento di materiali di risulta, da recupero e da demolizione, in sostanza i commercianti che svolgono la mera attività di compravendita dei materiali, non sono tenuti a presentare il MUD.
In nessun caso deve essere presentato un MUD in bianco.
Dovrà essere compilata una dichiarazione per ogni unità locale da presentare alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale. Per le dichiarazioni concernenti la sola attività di trasporto si considera unità locale la sede legale dell’impresa. Ugualmente per i commercianti e intermediari di rifiuti che non svolgono altre attività di smaltimento o recupero (ad esempio: trasporto, stoccaggio, trattamento) va considerata unità locale la sede legale dell’impresa.
Il MUD può essere compilato su supporto cartaceo, utilizzando, anche in fotocopia, le schede distribuite dalle Camere di Commercio o disponibili sul mercato, o su supporto magnetico.
Da notare che i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti, (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) comprese le attività di commercio e intermediazione, devono presentare il MUD esclusivamente su supporto informatico o magnetico.
Infine ricordiamo che per la omissione viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro. Le stesse cifre sono applicate per la presentazione incompleta o inesatta. Per la presentazione in ritardo fino al 29 giugno 2008 (entro 60 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2008) la sanzione amministrativa pecuniaria va invece da 26 a 160 euro.
La segreteria della Federazione resta disponibile per ogni chiarimento in merito.