Milano, Aprile 2008
RIFIUTI – Correttivo al codice ambientale - D. LGS. 16 Gennaio 2008, N. 4 – Modifiche in tema di MUD e Registro di carico e scarico
LE MODIFICHE RELATIVE AL MUD
Per rilevare in via più immediata le modifiche relative agli obblighi di presentazione del MUD (Parte IV, gestione dei rifiuti), proponiamo qui di seguito il confronto fra testo vecchio e testo modificato dell’art. 189, comma 3 D. Lgs. 152/2006:
Art. 189, comma 3 D. Lgs. 152/2006 -testo vecchio-
“3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume annuo non superiore a euro ottomila”.
Art. 189, comma 3 -testo modificato- e nuovo comma 3 bis D. Lgs. 152/2006
“3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d), g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
3 bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di oggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all’obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche”.
I rilievi da fare sono pertanto i seguenti:
•rimane sostanzialmente invariato il collegamento tra obbligo di registro di carico e scarico e obbligo di presentazione del MUD: il registro continua cioè ad essere tenuto “ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti” (art. 190, comma 1, D. Lgs. 152/2006);
•viene reintrodotto l’obbligo (come stabiliva il vecchio Decreto Ronchi) di presentare il MUD anche per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c), d), g) dell’art. 184, ma con il limite dei 10 dipendenti, nel senso che questi stessi enti e imprese sono esclusi da tale obbligo qualora non abbiano più di 10 dipendenti (e sono esentati anche dall’obbligo di tenuta del registro);
•sono inoltre esclusi dall’obbligo in questione (e da quello di tenuta del registro) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che rientrano tra i “piccoli produttori/trasportatori” di cui all’art. 212, comma 8.
LE MODIFICHE RELATIVE ALLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Con la reintroduzione dell’obbligo di utilizzare solo fogli di registro numerati e vidimati, il legislatore conferma indirettamente che fino a prima dell’emanazione di questo decreto correttivo (e cioè vigente l’originario D. Lgs. 152/2006), numerazione e vidimazione non erano richieste, altrimenti nel corpus normativo del decreto di modifica si sarebbe dovuta prevedere una norma transitoria atta a “salvare” numerazioni e vidimazioni apposte sui registri fino a prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo.
Con riguardo al Formulario, le modifiche intervenute non interessano in particolare il nostro “mondo associativo”; tuttavia, per completezza, aggiungiamo che è stato reintrodotto l’obbligo del formulario per il trasporto dei fanghi di depurazione da utilizzare in agricoltura.
Dedicheremo una circolare ad hoc per un prospetto di facile consultazione che descriva “soggetti obbligati” e “soggetti esclusi” dai rispettivi obblighi di tenuta del Registro e presentazione del MUD.
Per rilevare in via più immediata le modifiche relative agli obblighi di presentazione del MUD (Parte IV, gestione dei rifiuti), proponiamo qui di seguito il confronto fra testo vecchio e testo modificato dell’art. 189, comma 3 D. Lgs. 152/2006:
Art. 189, comma 3 D. Lgs. 152/2006 -testo vecchio-
“3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume annuo non superiore a euro ottomila”.
Art. 189, comma 3 -testo modificato- e nuovo comma 3 bis D. Lgs. 152/2006
“3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d), g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
3 bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di oggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all’obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche”.
I rilievi da fare sono pertanto i seguenti:
•rimane sostanzialmente invariato il collegamento tra obbligo di registro di carico e scarico e obbligo di presentazione del MUD: il registro continua cioè ad essere tenuto “ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti” (art. 190, comma 1, D. Lgs. 152/2006);
•viene reintrodotto l’obbligo (come stabiliva il vecchio Decreto Ronchi) di presentare il MUD anche per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c), d), g) dell’art. 184, ma con il limite dei 10 dipendenti, nel senso che questi stessi enti e imprese sono esclusi da tale obbligo qualora non abbiano più di 10 dipendenti (e sono esentati anche dall’obbligo di tenuta del registro);
•sono inoltre esclusi dall’obbligo in questione (e da quello di tenuta del registro) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che rientrano tra i “piccoli produttori/trasportatori” di cui all’art. 212, comma 8.
LE MODIFICHE RELATIVE ALLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Con la reintroduzione dell’obbligo di utilizzare solo fogli di registro numerati e vidimati, il legislatore conferma indirettamente che fino a prima dell’emanazione di questo decreto correttivo (e cioè vigente l’originario D. Lgs. 152/2006), numerazione e vidimazione non erano richieste, altrimenti nel corpus normativo del decreto di modifica si sarebbe dovuta prevedere una norma transitoria atta a “salvare” numerazioni e vidimazioni apposte sui registri fino a prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo.
Con riguardo al Formulario, le modifiche intervenute non interessano in particolare il nostro “mondo associativo”; tuttavia, per completezza, aggiungiamo che è stato reintrodotto l’obbligo del formulario per il trasporto dei fanghi di depurazione da utilizzare in agricoltura.
Dedicheremo una circolare ad hoc per un prospetto di facile consultazione che descriva “soggetti obbligati” e “soggetti esclusi” dai rispettivi obblighi di tenuta del Registro e presentazione del MUD.