Federcomated

Milano, 27/02/2007

Importante novità sul fronte del risparmio energetico

È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale numero 26 del 1 febbraio 2007 il decreto legislativo n.311 del 29 dicembre 2006 riportante alcune correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Rispetto all’articolato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 6 ottobre scorso non sono state apportate modifiche di rilievo.

Si evidenzia che, con l’entrata in vigore del provvedimento, a partire dal 1° gennaio 2007, il possesso dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio diviene requisito necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (sgravi fiscali o contributi pubblici) finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici o degli impianti.
Inoltre, in attesa dell’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, che deve essere redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza oneri aggiuntivi per il committente.
Trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee guida nazionali, l’attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005 perdono la loro efficacia.

Disponibile in area riservata, sezione documenti, il testo del decreto e i relativi allegati.