Milano, Agosto 2006
Conversione decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (cd decreto Bersani-Visco) – Legge 4 agosto 2006 n. 148
DISPOSIZIONI FISCALI
ART 35 - MISURE DI CONTRASTO DELL’EVASIONE E DELL’ELUSIONE FISCALE
Aliquota IVA delle consumazioni obbligatorie nelle discoteche (comma 1)
Le consumazioni obbligatorie presso discoteche e sale da ballo scontano l’IVA del 20%, non più quella del 10%.
Accertamento del valore degli immobili (commi 2, 3 e 4)
Gli uffici dell’amministrazione finanziaria, in caso di cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, possono procedere a rettifica delle dichiarazioni ai fini IVA ed II.DD. basandosi sul valore normale dell’immobile oggetto della vendita, ossia il prezzo mediamente praticato per un bene della stessa specie.
Viene poi abrogata la disposizione che escludeva la rettifica ai fini dell’Iva quando il corrispettivo fosse indicato, nell’atto, in misura non inferiore al valore determinato in base al reddito catastale.
Reverse charge per le prestazioni rese dal subappaltatore (commi 5, 6, 6-bis e 6-ter)
L’IVA relativa alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore, deve essere versata non da colui che emette la fattura (società subappaltatrice), ma da colui che riceve la prestazione (società che ha preso l’appalto di costruzione o ristrutturazione).
Tale meccanismo, c.d. reverse charge, si applicherà alle prestazioni effettuate successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Commissione europea.
E’ stata, comunque, prevista la possibilità per i soggetti interessati alle nuove disposizioni, di applicare le norme che consentono al contribuente di chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile se d’importo superiore a lire cinque milioni di lire (€ 2582,28). Tale possibilità è data all’atto della presentazione della dichiarazione, quando il contribuente esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette all’imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Viene inoltre confermata la possibilità per i soggetti subappaltatori di effettuare la compensazione infrannuale, prevedendo inoltre, un aumento del limite dei crediti di imposta compensabili, dal vecchio importo, espresso ancora in lire e pari ad 1 miliardo, a 1 milione di euro per anno solare qualora il volume d’affari realizzato nell’anno precedente è costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
Sanzioni penali in caso di omesso versamento dell’IVA (comma 7)
Viene introdotta una nuova fattispecie delittuosa: chiunque non versa l’IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Medesima sanzione penale per colui che non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.
Nuovo regime fiscale per le cessioni e locazioni di fabbricati (commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter,10-quater, 10 quinquies, e 10 sexies)
La disposizione originaria, che prevedeva l’esenzione dall’IVA per le cessioni di tutti i fabbricati (ad uso abitativo e non), e la rettifica dell’IVA assolta a monte, è stata profondamente modificata prevedendo, ancora, in alcuni casi l’imponibilità ai fini dell’Iva.
In particolare le nuove disposizioni possono essere così schematizzate:
LOCAZIONI
Le locazioni e affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria e di fabbricati, comprese le pertinenze, sono esenti ai fini Iva (con imposta di registro del 2%).
Le locazioni di fabbricati strumentali, che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono, invece, imponibili ai fini Iva se effettuate nei confronti di:
• soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25%;
• soggetti che non agiscono nell’esercizio d’impresa arti o professioni;
• ovvero se nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.
Per tali locazioni di fabbricati strumentali, anche se assoggettate ad Iva, viene prevista l’applicazione dell’imposta di registro dell’1%.
L’affitto di aziende è soggetto alle nuove disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati, se meno favorevoli, nel caso in cui il valore complessivo sia costituito per più del 50%, dal valore normale di fabbricati.
Per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad Iva sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data del 4 luglio 2006 ed in corso di esecuzione alla stessa data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto immobili strumentali, l’opzione per l’esenzione dall’Iva. Entro il 15 settembre 2006 verranno stabilite modalità e termini degli adempimenti e del versamento dell’imposta.
CESSIONI
Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali. che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono esenti ai fini Iva (con imposta catastale all’1% e ipotecaria al 3%).
Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali. che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sono imponibili ai fini Iva (con imposta catastale all’1% e ipotecaria al 3%) se:
• effettuate, entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di ristrutturazione e recupero (l.n. 457/1978);
• effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25%;
• effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio d’impresa arti o professioni;
• ovvero se nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
• le cessioni di altri fabbricati, escluse quelle effettuate entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle ‘imprese che vi hanno eseguito anche tramite imprese appaltatrici, interventi di ristrutturazione o recupero (l.n. 457/1978) sono esenti ai fini Iva.
Nel caso di cessioni di immobili strumentali, anche se assoggettati all’Iva, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi o imprese di locazione finanziaria ovvero banche e intermediari finanziari, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte della metà; la disposizione si applica dal 1° ottobre 2006.
Infine, nell’ipotesi di riscatto in proprietà per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettata ad Iva, avente ad oggetto immobili strumentali, le somme pagate sui canoni a titolo di imposta di registro dell’1%, possono essere scomputate da quanto dovuto a titolo di imposte ipotecarie e catastali.
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA
Per i fabbricati diversi da quelli strumentali posseduti alla data del 4 luglio 2006 e per i fabbricati (delle imprese di costruzione o di quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero) per i quali il termine dei 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero scade entro la medesima data, non si effettua la rettifica della detrazione dell’imposta.
Per i beni immobili strumentali, tuttavia, la rettifica della detrazione si effettua soltanto se nel primo atto stipulato successivamente alla data del 4 luglio 2006 non viene esercitata l’opzione per l’imposizione.
Abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli(comma 11)
Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del ministero dei Trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.
Tali veicoli dovranno comunque essere assoggettati al regime di cui alla lett. b comma 1 art. 164 (deducibilità del 50%).
Obbligo di conto corrente per l’attività professionale (commi 12 e 12-bis)
Le persone fisiche che esercitano arti o professioni sono obbligate a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiranno, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali saranno effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni possono inoltre essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. Va peraltro precisato che detto limite si applicherà ai pagamenti effettuati dopo il 30 giugno 2008; fino al 30 giugno 2007 il limite è di 1000 €, mentre dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 sarà pari a 500 €.
Società esterovestite (commi 13 e 14)
Vengono inseriti all’art. 73 TUIR il comma 5 bis ed il comma 5 ter, in base ai quali sono considerate esistenti sul territorio nazionale le società, aventi partecipazioni di controllo in società di capitali residenti nel territorio dello Stato, se, in alternativa:
a) sono controllate, anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
Ai fini della verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.
La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In pratica, si ha un’inversione dell’onere della prova: spetta alle società dimostrare nonostante la sussistenza dei requisiti suindicati che la direzione effettiva della società si trova all’estero.
Società non operative (commi 15 e 16)
Vengono aumentate le percentuali mediante le quali determinare i requisiti in base ai quali poter valutare se una società è operativa o meno e l’ammontare minimo del reddito che deve essere obbligatoriamente dichiarato dalle società non operative.
Viene, inoltre, stabilito che, per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione. Lo stesso credito in assenza di operazioni attive rilevanti per 3 periodi d’imposta consecutivi non potrà più essere riportato in avanti.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Operazioni straordinarie e perdite (commi 17 e 18)
In base alla disciplina introdotta con il decreto IRES, dando efficacia retroattiva all’operazione di fusione, è possibile “compensare” risultati positivi (o negativi) di periodo della incorporante (o beneficiaria) con risultati negativi (o positivi) di periodo della incorporata (o della scissa). In seguito alla modifica apportata all’art. 172 dal presente decreto, si rendono applicabili alle perdite di periodo le stesse limitazioni espressamente previste per le perdite pregresse di cui all’articolo 172, comma 7.
Le disposizioni si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Detrazione IRPEF in caso di ristrutturazione edilizia (commi 19 e 20)
La detrazione irpef in caso di ristrutturazione edilizia può essere usufruita solo se il costo della manodopera è evidenziato in fattura.
La disposizione si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Regole in caso di cessione di immobile (commi 21, 22, 22-bis, 23, 23-bis e 23-ter)
In caso di cessione di un immobile l’acquirente non ha più la facoltà, ma l’obbligo di indicare nell’atto di compravendita il prezzo effettivamente pattuito. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali continuano a calcolarsi sulla rendita catastale. Inoltre gli onorari dei notai debbono essere ulteriormente ridotti, dal 20% al 30%.
Se, però, viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.
Inoltre, all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita Iva o del codice fiscale dell'agente immobiliare. Viene poi introdotta una nuova deduzione commisurata all’importo dell’intermediazione pagato per l’acquisto dell’abitazione principale, nel limite massimo di 1000 €.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento.
Le disposizioni si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto.
Inoltre, viene abrogato l’articolo in base al quale ai fini dell'applicazione IVA non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, se il corrispettivo risulta maggiore della rendita catastale.
Si prevede, inoltre, che nel caso di trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva, finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
Con un nuovo comma viene poi mantenuta la disposizione che inibisce la rettifica del valore dell’immobile da parte dell’ufficio nel caso in cui il valore dichiarato nell’atto sia comunque superiore al valore catastale: peraltro la norma si applica alle sole cessioni di abitazioni intervenute tra persone fisiche.
Imposta di registro e poteri di controllo (comma 24)
I poteri e le attribuzioni che gli Uffici hanno per gli accertamenti ai fini IVA e IIDD possono essere utilizzati anche ai fini imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Riscossione (commi 25,26, 26-bis, 26-ter e 26-quater)
Ai dipendenti della Riscossione s.p.a. viene riconosciuta la possibilità di accedere ad informazioni detenute dall’amministrazione finanziaria e il potere di richiederle a soggetti pubblici o privati al fine di contrastare la c.d. evasione da rimborso.
Contenzioso tributario – Atti impugnabili (comma 26-quinquies)
Viene introdotta la possibilità di impugnare autonomamente alcuni atti conseguenti al mancato pagamento delle cartelle esattoriali. Dal 12 agosto 2006 è possibile impugnare sia l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore che il provvedimento di fermo dei beni mobili registrati.
Somme versate dalle imprese di assicurazione (comma 27)
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, devono comunicare in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la causale del predetto versamento, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
La disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1 ottobre 2006.
Responsabilità in solido dell’appaltatore e subappaltatore (commi 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34)
L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. A tal fine, gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
La responsabilità solidale viene meno solo se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
All'appaltatore viene riconosciuta la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della documentazione.
In ogni caso, gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Inoltre, viene previsto che il committente debba provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante l’effettuazione degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
L'inosservanza di tale modalità di pagamento è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Le disposizioni si applicano successivamente all’approvazione di un decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, con cui si stabilisce la documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti in relazione ai contratti di appalto e subappalto conclusi da soggetti che stipulano tali contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA.
Ristrutturazioni edilizie (commi 35-ter e 35-quater)
A decorrere dalle operazioni fatturate a partire dal 1° ottobre 2006 viene ripristinata la riduzione al 10% dell’aliquota IVA sulle ristrutturazioni edilizie, con la concomitante riduzione dal 41% al 36%, della detrazione ai fini delle imposte dirette (nei limiti di 48.000 € per abitazione).
ART. 36 -RECUPERO DI BASE IMPONIBILE
Aliquote IVA (comma 1)
Dal 4 luglio 2006 sono passate dall’aliquota del 10% a quella ordinaria del 20% alcuni prodotti dolciari (quelli prodotti a base di zucchero non contenenti cacao, caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili, in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune, il cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune ; i servizi telefonici resi attraverso servizi pubblici; i francobolli da collezione e le collezioni di francobolli (sono perciò soppresse le voci nn. 62, 64, 123-bis, 127-decies della Tabella A parte III allegata al decreto IVA).
Inoltre viene modificato il n. 122 della stessa tabella A, al fine di lasciare in vigore l’aliquota del 10% soltanto per i servizi di fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivanti dall’utilizzo di fonti rinnovabili.
Con la conversione in legge del provvedimento si stabilisce il ritorno all’aliquota del 10% per tutti i prodotti sopra elencati, fatta eccezione per i servizi telefonici resi attraverso servizi pubblici.
Al riguardo si ricorda che tali modifiche sono entrate in vigore soltanto con la conversione in legge del decreto.
Immobili – Aree fabbricabili (comma 2)
Ai soli fini fiscali relativi all’applicazione dell’Iva, dell’imposta di registro , delle imposte dirette e dell’Ici, un’area è da considerare “fabbricabile” se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Tassazione degli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata (commi 3, 4 e 4-bis)
Attualmente la tassazione integrale dei dividendi provenienti dai paesi a fiscalità privilegiata riguarda soltanto quelli “corrisposti” direttamente dalla partecipata estera situata in detti paesi e non anche quelli percepiti indirettamente in quanto “provenienti” dalla partecipata estera per il tramite di altra partecipata situata in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata.
Con la disposizione di carattere antielusivo in questione, di fatto , si ripristina il regime previgente, con la conseguente tassazione degli utili comunque percepiti, anche cioè tramite l’interposizione di cui sopra.
La norma opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del decreto legge (pertanto con effetto fin dal primo gennaio 2006 per i contribuenti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).
Ammortamento anticipato di veicoli utilizzati nell’esercizio di impresa (commi 5, 6, 6-bis e 6-ter)
A decorrere dal periodo d’imposta in corso (2006), viene esclusa la possibilità di applicare gli ammortamenti anticipati ai veicoli di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) TUIR, ossia i veicoli deducibili ai fini delle imposte dirette solo al 50%.
La disposizione si applica, inoltre, ai beni acquistati nel corso di precedenti periodi d’imposta, per i quali perdura la procedura dell’ammortamento.
Nel caso di beni in leasing la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito per i beni in proprietà.
Tale disposizione si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di leasing stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Ammortamento dei terreni (commi 7 e 8)
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, non è più consentito l’ammortamento del terreno su cui insiste il fabbricato strumentale.
Il costo di tali aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima e, comunque, non inferiore al 20% e , per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo.
La disposizione si applica a partire dal 2006 e opera per tutti i fabbricati acquistati o costruiti nel corso di periodi d’imposta precedenti.
Trasparenza fiscale (commi 9,10 e 11)
Viene introdotto il divieto di compensazione delle perdite fiscali delle singole società , relative ad esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza, con i redditi imputati dalle società partecipate.
Questa disposizione ha effetto dal periodo d’imposta in corso, per ciascuno dei soci (società partecipanti), con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta chiusi a partire dalla stessa data di entrata in vigore del decreto legge.
Riporto delle perdite (commi 12,13 e 14)
Con questa disposizione si introduce una limitazione oggettiva al sistema di riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, modificando l’art. 84 del TUIR, e precisando che detto riporto può aver luogo:
- esclusivamente dalla data di costituzione della società;
- a condizione che le perdite si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge e prive dei due requisiti sopraindicati, possono essere portate in diminuzione del reddito nei periodi d’imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste per le perdite riportabili (art. 84, comma 1), ma non oltre l’ottavo.
La limitazione sul riporto delle perdite, nel caso di cambiamento del controllo e di modifica dell’attività esercitata, si applica anche nell’ipotesi di cessione della società all’interno dello stesso gruppo; anche tale modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del decreto legge.
Abrogazione aliquota agevolata imposta di registro per aree edificabili (comma 15)
Viene abrogata la disposizione in base alla quale i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati sono soggetti ad imposta di registro dell’1% ed alle imposte catastali ed ipotecarie in misura fissa.
La norma abrogativa entra in vigore per gli atti pubblici e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Peraltro l’abrogazione non opera per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica. La disposizione opera per gli atti formati a decorrere dal 4 luglio 2006.
Regime della trasparenza per le piccole Srl (commi 16 e 17)
La disposizione estende alle società a responsabilità limitata che utilizzano il sistema della tassazione per trasparenza, la possibilità di detenere partecipazioni esenti, prevedendo che i proventi di tali partecipazioni vengano imputati ai soci nella misura del 40%.
La modifica si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in questione.
Minusvalenze (commi 18 e 19)
Nell’ipotesi di assegnazione di beni ai soci per finalità estranee all’esercizio di impresa, le relative minusvalenze diventano indeducibili; la disposizione ha vigenza immediata.
Opere di durata ultrannuale (commi 20 e 21)
Viene abrogata la disposizione che consente di abbattere fiscalmente il valore delle rimanenze di opere di durata ultrannuale per rischio contrattuale. La norma entra in vigore dal periodo d’imposta in corso.
Soggetti non residenti (comma 22)
Viene introdotta una disposizione in base alla quale le deduzioni per carichi di famiglia, ai fini Irpef, non rilevano per i soggetti non residenti.
Incentivi all’esodo (comma 23)
E’ soppressa, con decorrenza immediata, la disposizione che esclude parzialmente dalla tassazione le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti con più di 50 anni (se donne) o 55 (se uomini) per favorirne l’uscita dal rapporto di lavoro fatta eccezione per le somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto legge e ad atti e rapporti aventi data certa anteriore alla stessa data.
Ritenuta d’acconto per redditi diversi (comma 24)
Viene esteso l’obbligo dell’applicazione della ritenuta d’acconto anche ai compensi corrisposti per l’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, prima non considerati dalla norma come assoggettabili.
Stock option (commi 25,25-bis e 26)
A partire dalle assegnazioni di azioni, successive alla entrata in vigore del decreto legge in oggetto, non viene più abrogata la norma di favore che esentava dalla tassazione la differenza tra il valore nominale delle azioni e quello pagato dai dipendenti alle quali queste venivano offerte; ma il regime di favore, viene subordinato a determinate condizioni:
• le azioni non devono essere cedute né costituite in garanzia prima di 5 anni dalla loro assegnazione;
• il valore delle azioni assegnate non deve essere superiore, nel periodo d’imposta, alla retribuzione lorda annua relativa al periodo d’imposta precedente.
Se dette condizioni non sono rispettate il regime di favore non si applica e gli importi saranno soggetti integralmente, o per la differenza, a tassazione.
Inoltre viene precisato che il reddito derivante dall’applicazione di queste disposizioni rileva anche ai fini contributivi, ma solo con riferimento ai piani di incentivazione deliberati dopo l’entrata in vigore del provvedimento in questione.
Determinazione del reddito per società semplici e professionisti – Computo delle perdite (commi 27 e 28)
Come già previsto per le società di persone vengono estese anche ai professionisti ed alle società semplici le modalità per il computo delle perdite nella determinazione del reddito tassabile; in particolare tali perdite possono essere dedotte soltanto dalla stessa categoria reddituale da cui sono state generate e possono essere computate in diminuzione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto.
Gli effetti della disposizione si avranno dall’anno prossimo, dal momento che la norma entra in vigore dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.
Tassazione del reddito dei professionisti (comma 29)
Alcune particolari disposizioni vengono introdotte per uniformare la tassazione dei redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni a quella propria delle imprese:
• tassazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali (esclusi immobili e oggetti d’arte e antiquariato);
• tassazione degli importi derivanti dalla cessione di clientela (secondo le regole della tassazione separata);
• deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande se sostenute dal committente per conto del professionista e addebitate da quest’ultimo in fattura.
Redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero (comma 30)
Si tratta di una norma di interpretazione autentica con la quale si chiarisce che in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta (art. 51,comma 8-bis, del TUIR), il prestatore di lavoro all’estero fruisce, per le imposte pagate all’estero, di un credito d’imposta proporzionale al reddito determinato ai sensi del predetto articolo 51.
Campione d’Italia (comma 31)
Viene abrogato l’articolo 188 del TUIR dedicato alle agevolazioni fiscali di varia natura previste per il Comune di Campione d’Italia.
Calamità naturali – Disposizioni antielusive (commi 32 e 33)
Questa norma dispone espressamente l’impossibilità di duplicazione delle deduzioni riferite a contributi deducibili, in occasione della sospensione dei versamenti prevista in occasione di calamità naturali.
Acconti Ires e Irap (comma 34)
Una disposizione particolare sancisce l’obbligo di tener conto di tutti i riflessi fiscali provocati dalle modifiche e dalle norme introdotte col decreto in esame, fin dal momento dei prossimi acconti di imposta.
Tassazione di proventi illeciti (comma 34-bis)
Con norma interpretativa viene precisato che i proventi illeciti, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito previste dalle norme sulla imposizione diretta, sono comunque considerati come redditi diversi.
ART. 37 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO, SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE DI CARATTERE FINANZIARIO
Studi di settore (commi 2 e 3)
Vengono abrogate le disposizioni in base alle quali l’accertamento da studi di settore per i soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
Viene esteso nei confronti di tutti i contribuenti l’obbligo dell’amministrazione di instaurare un contraddittorio prima dell’invio dell’avviso di accertamento.
Per il primo periodo di applicazione del nuovo art. 10 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nelle dichiarazioni ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.
Nuova comunicazione all’anagrafe tributaria (commi 4 e 5)
Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo per i soggetti non residenti, devono comunicare i dati identificativi, già tenuti a rilevare e a tenere in evidenza, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.
Sanzione in caso di omessa trasmissione di dati e notizie da parte degli intermediari finanziari (commi 6 e 7)
Viene estesa la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni, in caso di omessa trasmissione dei dati e notizie richiesti alle banche nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto
Elenco clienti e fornitori (commi 8 e 9)
I contribuenti sono tenuti a presentare l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell’imposta medesima. Per ciascun soggetto debbono essere indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.
Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate saranno individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi.
In caso di omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
Dal 2007, elenco dovrà comprendere anche le fatture emesse a soggetti privati.
Termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (commi 10 e 14)
Vengono abbreviati i termini per:
- la presentazione delle dichiarazione ai fini II.DD. e IRAP:
a) le persone fisiche e le società o le associazioni devono presentare la dichiarazione, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.A., anziché tra il 1° maggio ed il 31 luglio, dal 1 maggio al 30 giugno ovvero in via telematica, anziché entro il 31 ottobre, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
b) i contribuenti assoggettati ad IRES devono presentare la dichiarazione in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (31 luglio);
- la presentazione del mod. 770: dal 30 settembre al 31 marzo;
- la consegna del CUD al dipendente: dal 15 marzo al 28 febbraio;
- la comunicazione dei dati relativi al CUD: dal 31 ottobre al 31 marzo.
Viene stabilito anche per le persone fisiche con un volume di affari inferiore a 10.000 € l’obbligo dell’invio telematico delle dichiarazioni.
La disposizione decorre dal 1 maggio 2007.
Versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazione ai fini II.DD. e IRAP (commi 11 e 14)
Il versamento delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni, compresa quella unificata, deve essere effettuata entro il giorno 16 del mese di scadenza (non più il 20) dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.
La disposizione decorre dal 1 maggio 2007.
Termine di presentazione del mod. 730 (commi 12 e 14)
Il modello 730 deve essere presentato entro il mese di maggio (anziché 15 giugno).
I CAF-dipendenti ed i sostituti di imposta (che non utilizzano gli intermediari) devono trasmettere la dichiarazione entro il 31 luglio.
La disposizione decorre dal 1 maggio 2007.
Versamento ICI (commi 13 e 14)
Cambiano le date delle due rate di versamento dell’ICI: la prima scade il 16 giugno la seconda il 16 dicembre.
La disposizione decorre dal 1 maggio 2007.
Franchigia per i contribuenti minimi (commi 15,16 e 17)
I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 €, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi in tema di IVA, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
L’ufficio assegna un numero di partita IVA speciale.
Tali soggetti non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia o abbiano nominato un rappresentante fiscale, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero e i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.
I soggetti che vogliono avvalersi di tale regime, debbono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione di inizio attività.
I soggetti che rientrano nel regime in esame possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.
L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione dell’IVA a monte ai sensi dell'articolo 19 bis2. L’imposta dovuta per il mutato regime fiscale è versata in tre rate annuali. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche.
Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
I soggetti ai quali si applica il regime fiscale in esame debbono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
Il regime cessa di avere efficace ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta non rispettato uno dei requisiti per l’applicazione del regime in esame;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio, supera il limite di 7000 € del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
Le operazioni poste in essere da soggetti con numero normale di partita IVA con i contribuenti assoggettati alla franchigia in esame debbono considerarsi non imponibili ai fini IVA (viene modificato infatti l'art. 41, comma 2 bis, del DL 30 agosto 1993, n. 331).
Il regime prima descritto si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Nuova procedura per l’assegnazione del numero di partita IVA (commi 18, 19 e 20)
L'attribuzione del numero di partita IVA determina:
• l’esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso;
• l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare acquisti intracomunitari, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data di rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e, comunque, non inferiore a 50.000 €.
Le nuove regole si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1 novembre 2006.
E’ inoltre previsto che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmino specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è già attribuito il numero di partita IVA.
Scambio di comunicazioni tra le amministrazioni finanziarie e le Camere di commercio – Presentazione dei bilanci di esercizio (commi 21 e 22)
Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati.
Viene, inoltre, prevista l’emanazione entro il 31 dicembre 2006 di un Dpcm con cui si stabiliscono le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al Registro delle imprese, che dovrà essere utilizzato entro il termine fissato da detto provvedimento e, comunque, non oltre il 31 marzo 2007.
Penale-tributario: prolungamento del periodo di accertamento (commi 23, 24, 25 e 26)
In caso di reati penali tributari, perseguibili d’ufficio, gli avvisi di accertamento (sia per II.DD che IVA) potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Il nuovo termine si applica a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del decreto è ancora pendente il termine di 4 anni.
Sanzione amministrativa in caso di mancata restituzione dei questionari agli uffici (commi 29 e 30)
Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2.065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati dagli uffici dell’amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri di controllo, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
Ampliamento dei poteri di controllo (comma 31)
La comunicazione delle violazioni tributarie diviene di competenza anche di organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria.
Questionari inviati dagli Uffici delle imposte (comma 32)
Gli uffici delle imposte potranno inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie relativi anche ad altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti.
Trasmissione telematica dei corrispettivi (commi 33, 34, 35, 36 e 37)
Per gli esercenti il commercio al dettaglio ed assimilati, compresi le imprese che operano nel settore della grande distribuzione ( di cui al comma 429 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2005), viene introdotto l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mantenendo valenza fiscale allo scontrino emesso con il misuratore fiscale.
A coloro che opteranno per la trasmissione telematica tramite il misuratore fiscale attualmente utilizzato, verrà attribuito un credito d’imposta pari ad € 100, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati, da utilizzare a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione per i necessari adattamenti tecnologici del misuratore.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni.
Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Il mancato adempimento dell’obbligo in esame è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 €.
Le disposizioni decorrono dal 1 gennaio 2007 e la prima trasmissione è effettuata entro il mese di luglio 2007 anche per i mesi precedenti.
Tassazione della plusvalenza derivante da cessione di immobile precedentemente ricevuto in donazione (commi 38 e 39)
Diviene imponibile anche la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un immobile ricevuto in donazione, purché non siano decorsi 5 anni dalla data di acquisto del donante.
Modificati i termini per l’invio delle cartelle di pagamento (commi 40 e 41)
Le cartelle di pagamento dovranno essere inviate entro il 31 dicembre:
• del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR.
Iscrizione maggiori imposte in seguito a controllo formale (comma 42)
Viene eliminato il termine massimo entro il quale iscrivere a ruolo le maggiori imposte in seguito a controllo formale.
Cartelle di pagamento relative alle sanatorie di cui alla Finanziaria 2003 (comma 44)
La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008.
Ammortamento di beni immateriali (commi 45 e 46)
Viene aumentata la quota di ammortamento di beni immateriali: da un terzo del costo al 50% del costo, mentre l’ammortamento del costo dei marchi viene equiparato a quello dell’avviamento (un decimo del costo).
Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, le nuove regole si applicano limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
Spese relative a studi e ricerche di sviluppo (commi 47 e 48)
La modifica normativa tiene conto del fatto che, per effetto dell’applicazione di corretti principi contabili, le spese di ricerca e sviluppo, in alcune ipotesi, possono essere capitalizzate. Ciò può comportare che il processo di ammortamento civilistico sia più lungo di quello fiscale ovvero, nel caso in cui la ricerca si protragga nel tempo, che il processo di ammortamento inizi nell’esercizio in cui la ricerca è completata. In particolare in questa ultima ipotesi si verifica un disallineamento temporale tra l’esercizio in cui i costi sono stati sostenuti e capitalizzati e l’avvio del processo di ammortamento che non coincide con l’inizio del quinquennio previsto dall’art. 108, comma 1, del TUIR che decorre dal momento del sostenimento della spesa.
L’inclusione di tali spese nell’ambito di quelle per le quali è consentita l’attivazione del meccanismo delle deduzioni extracontabili dell’art. 109 consente di risolvere tali problematiche.
La disposizioni si applica alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi su infortuni sul lavoro: pagamento telematico (comma 49)
A partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, di tutti i contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro.
Abrogazione della Programmazione fiscale (comma 51)
Viene abrogata la programmazione fiscale.
Dichiarazione ai fini ICI (commi 53, 54 e 55)
A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI). Detta disposizione, peraltro, non opererà fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.
Inoltre, viene prevista la possibilità che l'ICI venga liquidata e versata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sentita la conferenza Stato città e autonomie locali, saranno definiti i termini e le modalità per l'attuazione di tale disposizione.
ART. 39 - MODIFICA DELLA DISCIPLINA DI ESENZIONE DALL’ICI
Con una nuova norma interpretativa viene precisato che l’esenzione ai fini ICI prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche, ricettive, ecc. (di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del Dlgs n. 504 del 1992) si intende applicabile alle suddette attività che non abbiano “esclusivamente natura commerciale”.
ART 35 - MISURE DI CONTRASTO DELL’EVASIONE E DELL’ELUSIONE FISCALE
Aliquota IVA delle consumazioni obbligatorie nelle discoteche (comma 1)
Le consumazioni obbligatorie presso discoteche e sale da ballo scontano l’IVA del 20%, non più quella del 10%.
Accertamento del valore degli immobili (commi 2, 3 e 4)
Gli uffici dell’amministrazione finanziaria, in caso di cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, possono procedere a rettifica delle dichiarazioni ai fini IVA ed II.DD. basandosi sul valore normale dell’immobile oggetto della vendita, ossia il prezzo mediamente praticato per un bene della stessa specie.
Viene poi abrogata la disposizione che escludeva la rettifica ai fini dell’Iva quando il corrispettivo fosse indicato, nell’atto, in misura non inferiore al valore determinato in base al reddito catastale.
Reverse charge per le prestazioni rese dal subappaltatore (commi 5, 6, 6-bis e 6-ter)
L’IVA relativa alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore, deve essere versata non da colui che emette la fattura (società subappaltatrice), ma da colui che riceve la prestazione (società che ha preso l’appalto di costruzione o ristrutturazione).
Tale meccanismo, c.d. reverse charge, si applicherà alle prestazioni effettuate successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Commissione europea.
E’ stata, comunque, prevista la possibilità per i soggetti interessati alle nuove disposizioni, di applicare le norme che consentono al contribuente di chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile se d’importo superiore a lire cinque milioni di lire (€ 2582,28). Tale possibilità è data all’atto della presentazione della dichiarazione, quando il contribuente esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette all’imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Viene inoltre confermata la possibilità per i soggetti subappaltatori di effettuare la compensazione infrannuale, prevedendo inoltre, un aumento del limite dei crediti di imposta compensabili, dal vecchio importo, espresso ancora in lire e pari ad 1 miliardo, a 1 milione di euro per anno solare qualora il volume d’affari realizzato nell’anno precedente è costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
Sanzioni penali in caso di omesso versamento dell’IVA (comma 7)
Viene introdotta una nuova fattispecie delittuosa: chiunque non versa l’IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Medesima sanzione penale per colui che non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.
Nuovo regime fiscale per le cessioni e locazioni di fabbricati (commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter,10-quater, 10 quinquies, e 10 sexies)
La disposizione originaria, che prevedeva l’esenzione dall’IVA per le cessioni di tutti i fabbricati (ad uso abitativo e non), e la rettifica dell’IVA assolta a monte, è stata profondamente modificata prevedendo, ancora, in alcuni casi l’imponibilità ai fini dell’Iva.
In particolare le nuove disposizioni possono essere così schematizzate:
LOCAZIONI
Le locazioni e affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria e di fabbricati, comprese le pertinenze, sono esenti ai fini Iva (con imposta di registro del 2%).
Le locazioni di fabbricati strumentali, che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono, invece, imponibili ai fini Iva se effettuate nei confronti di:
• soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25%;
• soggetti che non agiscono nell’esercizio d’impresa arti o professioni;
• ovvero se nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.
Per tali locazioni di fabbricati strumentali, anche se assoggettate ad Iva, viene prevista l’applicazione dell’imposta di registro dell’1%.
L’affitto di aziende è soggetto alle nuove disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati, se meno favorevoli, nel caso in cui il valore complessivo sia costituito per più del 50%, dal valore normale di fabbricati.
Per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad Iva sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data del 4 luglio 2006 ed in corso di esecuzione alla stessa data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto immobili strumentali, l’opzione per l’esenzione dall’Iva. Entro il 15 settembre 2006 verranno stabilite modalità e termini degli adempimenti e del versamento dell’imposta.
CESSIONI
Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali. che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono esenti ai fini Iva (con imposta catastale all’1% e ipotecaria al 3%).
Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali. che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sono imponibili ai fini Iva (con imposta catastale all’1% e ipotecaria al 3%) se:
• effettuate, entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di ristrutturazione e recupero (l.n. 457/1978);
• effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25%;
• effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio d’impresa arti o professioni;
• ovvero se nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
• le cessioni di altri fabbricati, escluse quelle effettuate entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle ‘imprese che vi hanno eseguito anche tramite imprese appaltatrici, interventi di ristrutturazione o recupero (l.n. 457/1978) sono esenti ai fini Iva.
Nel caso di cessioni di immobili strumentali, anche se assoggettati all’Iva, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi o imprese di locazione finanziaria ovvero banche e intermediari finanziari, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte della metà; la disposizione si applica dal 1° ottobre 2006.
Infine, nell’ipotesi di riscatto in proprietà per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettata ad Iva, avente ad oggetto immobili strumentali, le somme pagate sui canoni a titolo di imposta di registro dell’1%, possono essere scomputate da quanto dovuto a titolo di imposte ipotecarie e catastali.
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA
Per i fabbricati diversi da quelli strumentali posseduti alla data del 4 luglio 2006 e per i fabbricati (delle imprese di costruzione o di quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero) per i quali il termine dei 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero scade entro la medesima data, non si effettua la rettifica della detrazione dell’imposta.
Per i beni immobili strumentali, tuttavia, la rettifica della detrazione si effettua soltanto se nel primo atto stipulato successivamente alla data del 4 luglio 2006 non viene esercitata l’opzione per l’imposizione.
Abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli(comma 11)
Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del ministero dei Trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.
Tali veicoli dovranno comunque essere assoggettati al regime di cui alla lett. b comma 1 art. 164 (deducibilità del 50%).
Obbligo di conto corrente per l’attività professionale (commi 12 e 12-bis)
Le persone fisiche che esercitano arti o professioni sono obbligate a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiranno, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali saranno effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni possono inoltre essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. Va peraltro precisato che detto limite si applicherà ai pagamenti effettuati dopo il 30 giugno 2008; fino al 30 giugno 2007 il limite è di 1000 €, mentre dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 sarà pari a 500 €.
Società esterovestite (commi 13 e 14)
Vengono inseriti all’art. 73 TUIR il comma 5 bis ed il comma 5 ter, in base ai quali sono considerate esistenti sul territorio nazionale le società, aventi partecipazioni di controllo in società di capitali residenti nel territorio dello Stato, se, in alternativa:
a) sono controllate, anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
Ai fini della verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.
La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In pratica, si ha un’inversione dell’onere della prova: spetta alle società dimostrare nonostante la sussistenza dei requisiti suindicati che la direzione effettiva della società si trova all’estero.
Società non operative (commi 15 e 16)
Vengono aumentate le percentuali mediante le quali determinare i requisiti in base ai quali poter valutare se una società è operativa o meno e l’ammontare minimo del reddito che deve essere obbligatoriamente dichiarato dalle società non operative.
Viene, inoltre, stabilito che, per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione. Lo stesso credito in assenza di operazioni attive rilevanti per 3 periodi d’imposta consecutivi non potrà più essere riportato in avanti.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Operazioni straordinarie e perdite (commi 17 e 18)
In base alla disciplina introdotta con il decreto IRES, dando efficacia retroattiva all’operazione di fusione, è possibile “compensare” risultati positivi (o negativi) di periodo della incorporante (o beneficiaria) con risultati negativi (o positivi) di periodo della incorporata (o della scissa). In seguito alla modifica apportata all’art. 172 dal presente decreto, si rendono applicabili alle perdite di periodo le stesse limitazioni espressamente previste per le perdite pregresse di cui all’articolo 172, comma 7.
Le disposizioni si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Detrazione IRPEF in caso di ristrutturazione edilizia (commi 19 e 20)
La detrazione irpef in caso di ristrutturazione edilizia può essere usufruita solo se il costo della manodopera è evidenziato in fattura.
La disposizione si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Regole in caso di cessione di immobile (commi 21, 22, 22-bis, 23, 23-bis e 23-ter)
In caso di cessione di un immobile l’acquirente non ha più la facoltà, ma l’obbligo di indicare nell’atto di compravendita il prezzo effettivamente pattuito. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali continuano a calcolarsi sulla rendita catastale. Inoltre gli onorari dei notai debbono essere ulteriormente ridotti, dal 20% al 30%.
Se, però, viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.
Inoltre, all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita Iva o del codice fiscale dell'agente immobiliare. Viene poi introdotta una nuova deduzione commisurata all’importo dell’intermediazione pagato per l’acquisto dell’abitazione principale, nel limite massimo di 1000 €.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento.
Le disposizioni si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto.
Inoltre, viene abrogato l’articolo in base al quale ai fini dell'applicazione IVA non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, se il corrispettivo risulta maggiore della rendita catastale.
Si prevede, inoltre, che nel caso di trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva, finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
Con un nuovo comma viene poi mantenuta la disposizione che inibisce la rettifica del valore dell’immobile da parte dell’ufficio nel caso in cui il valore dichiarato nell’atto sia comunque superiore al valore catastale: peraltro la norma si applica alle sole cessioni di abitazioni intervenute tra persone fisiche.
Imposta di registro e poteri di controllo (comma 24)
I poteri e le attribuzioni che gli Uffici hanno per gli accertamenti ai fini IVA e IIDD possono essere utilizzati anche ai fini imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Riscossione (commi 25,26, 26-bis, 26-ter e 26-quater)
Ai dipendenti della Riscossione s.p.a. viene riconosciuta la possibilità di accedere ad informazioni detenute dall’amministrazione finanziaria e il potere di richiederle a soggetti pubblici o privati al fine di contrastare la c.d. evasione da rimborso.
Contenzioso tributario – Atti impugnabili (comma 26-quinquies)
Viene introdotta la possibilità di impugnare autonomamente alcuni atti conseguenti al mancato pagamento delle cartelle esattoriali. Dal 12 agosto 2006 è possibile impugnare sia l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore che il provvedimento di fermo dei beni mobili registrati.
Somme versate dalle imprese di assicurazione (comma 27)
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, devono comunicare in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la causale del predetto versamento, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
La disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1 ottobre 2006.
Responsabilità in solido dell’appaltatore e subappaltatore (commi 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34)
L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. A tal fine, gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
La responsabilità solidale viene meno solo se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
All'appaltatore viene riconosciuta la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della documentazione.
In ogni caso, gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Inoltre, viene previsto che il committente debba provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante l’effettuazione degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
L'inosservanza di tale modalità di pagamento è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Le disposizioni si applicano successivamente all’approvazione di un decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, con cui si stabilisce la documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti in relazione ai contratti di appalto e subappalto conclusi da soggetti che stipulano tali contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA.
Ristrutturazioni edilizie (commi 35-ter e 35-quater)
A decorrere dalle operazioni fatturate a partire dal 1° ottobre 2006 viene ripristinata la riduzione al 10% dell’aliquota IVA sulle ristrutturazioni edilizie, con la concomitante riduzione dal 41% al 36%, della detrazione ai fini delle imposte dirette (nei limiti di 48.000 € per abitazione).
ART. 36 -RECUPERO DI BASE IMPONIBILE
Aliquote IVA (comma 1)
Dal 4 luglio 2006 sono passate dall’aliquota del 10% a quella ordinaria del 20% alcuni prodotti dolciari (quelli prodotti a base di zucchero non contenenti cacao, caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili, in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune, il cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune ; i servizi telefonici resi attraverso servizi pubblici; i francobolli da collezione e le collezioni di francobolli (sono perciò soppresse le voci nn. 62, 64, 123-bis, 127-decies della Tabella A parte III allegata al decreto IVA).
Inoltre viene modificato il n. 122 della stessa tabella A, al fine di lasciare in vigore l’aliquota del 10% soltanto per i servizi di fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivanti dall’utilizzo di fonti rinnovabili.
Con la conversione in legge del provvedimento si stabilisce il ritorno all’aliquota del 10% per tutti i prodotti sopra elencati, fatta eccezione per i servizi telefonici resi attraverso servizi pubblici.
Al riguardo si ricorda che tali modifiche sono entrate in vigore soltanto con la conversione in legge del decreto.
Immobili – Aree fabbricabili (comma 2)
Ai soli fini fiscali relativi all’applicazione dell’Iva, dell’imposta di registro , delle imposte dirette e dell’Ici, un’area è da considerare “fabbricabile” se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Tassazione degli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata (commi 3, 4 e 4-bis)
Attualmente la tassazione integrale dei dividendi provenienti dai paesi a fiscalità privilegiata riguarda soltanto quelli “corrisposti” direttamente dalla partecipata estera situata in detti paesi e non anche quelli percepiti indirettamente in quanto “provenienti” dalla partecipata estera per il tramite di altra partecipata situata in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata.
Con la disposizione di carattere antielusivo in questione, di fatto , si ripristina il regime previgente, con la conseguente tassazione degli utili comunque percepiti, anche cioè tramite l’interposizione di cui sopra.
La norma opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del decreto legge (pertanto con effetto fin dal primo gennaio 2006 per i contribuenti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).
Ammortamento anticipato di veicoli utilizzati nell’esercizio di impresa (commi 5, 6, 6-bis e 6-ter)
A decorrere dal periodo d’imposta in corso (2006), viene esclusa la possibilità di applicare gli ammortamenti anticipati ai veicoli di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) TUIR, ossia i veicoli deducibili ai fini delle imposte dirette solo al 50%.
La disposizione si applica, inoltre, ai beni acquistati nel corso di precedenti periodi d’imposta, per i quali perdura la procedura dell’ammortamento.
Nel caso di beni in leasing la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito per i beni in proprietà.
Tale disposizione si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di leasing stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Ammortamento dei terreni (commi 7 e 8)
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, non è più consentito l’ammortamento del terreno su cui insiste il fabbricato strumentale.
Il costo di tali aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima e, comunque, non inferiore al 20% e , per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo.
La disposizione si applica a partire dal 2006 e opera per tutti i fabbricati acquistati o costruiti nel corso di periodi d’imposta precedenti.
Trasparenza fiscale (commi 9,10 e 11)
Viene introdotto il divieto di compensazione delle perdite fiscali delle singole società , relative ad esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza, con i redditi imputati dalle società partecipate.
Questa disposizione ha effetto dal periodo d’imposta in corso, per ciascuno dei soci (società partecipanti), con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta chiusi a partire dalla stessa data di entrata in vigore del decreto legge.
Riporto delle perdite (commi 12,13 e 14)
Con questa disposizione si introduce una limitazione oggettiva al sistema di riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, modificando l’art. 84 del TUIR, e precisando che detto riporto può aver luogo:
- esclusivamente dalla data di costituzione della società;
- a condizione che le perdite si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge e prive dei due requisiti sopraindicati, possono essere portate in diminuzione del reddito nei periodi d’imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste per le perdite riportabili (art. 84, comma 1), ma non oltre l’ottavo.
La limitazione sul riporto delle perdite, nel caso di cambiamento del controllo e di modifica dell’attività esercitata, si applica anche nell’ipotesi di cessione della società all’interno dello stesso gruppo; anche tale modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del decreto legge.
Abrogazione aliquota agevolata imposta di registro per aree edificabili (comma 15)
Viene abrogata la disposizione in base alla quale i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati sono soggetti ad imposta di registro dell’1% ed alle imposte catastali ed ipotecarie in misura fissa.
La norma abrogativa entra in vigore per gli atti pubblici e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Peraltro l’abrogazione non opera per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica. La disposizione opera per gli atti formati a decorrere dal 4 luglio 2006.
Regime della trasparenza per le piccole Srl (commi 16 e 17)
La disposizione estende alle società a responsabilità limitata che utilizzano il sistema della tassazione per trasparenza, la possibilità di detenere partecipazioni esenti, prevedendo che i proventi di tali partecipazioni vengano imputati ai soci nella misura del 40%.
La modifica si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in questione.
Minusvalenze (commi 18 e 19)
Nell’ipotesi di assegnazione di beni ai soci per finalità estranee all’esercizio di impresa, le relative minusvalenze diventano indeducibili; la disposizione ha vigenza immediata.
Opere di durata ultrannuale (commi 20 e 21)
Viene abrogata la disposizione che consente di abbattere fiscalmente il valore delle rimanenze di opere di durata ultrannuale per rischio contrattuale. La norma entra in vigore dal periodo d’imposta in corso.
Soggetti non residenti (comma 22)
Viene introdotta una disposizione in base alla quale le deduzioni per carichi di famiglia, ai fini Irpef, non rilevano per i soggetti non residenti.
Incentivi all’esodo (comma 23)
E’ soppressa, con decorrenza immediata, la disposizione che esclude parzialmente dalla tassazione le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti con più di 50 anni (se donne) o 55 (se uomini) per favorirne l’uscita dal rapporto di lavoro fatta eccezione per le somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto legge e ad atti e rapporti aventi data certa anteriore alla stessa data.
Ritenuta d’acconto per redditi diversi (comma 24)
Viene esteso l’obbligo dell’applicazione della ritenuta d’acconto anche ai compensi corrisposti per l’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, prima non considerati dalla norma come assoggettabili.
Stock option (commi 25,25-bis e 26)
A partire dalle assegnazioni di azioni, successive alla entrata in vigore del decreto legge in oggetto, non viene più abrogata la norma di favore che esentava dalla tassazione la differenza tra il valore nominale delle azioni e quello pagato dai dipendenti alle quali queste venivano offerte; ma il regime di favore, viene subordinato a determinate condizioni:
• le azioni non devono essere cedute né costituite in garanzia prima di 5 anni dalla loro assegnazione;
• il valore delle azioni assegnate non deve essere superiore, nel periodo d’imposta, alla retribuzione lorda annua relativa al periodo d’imposta precedente.
Se dette condizioni non sono rispettate il regime di favore non si applica e gli importi saranno soggetti integralmente, o per la differenza, a tassazione.
Inoltre viene precisato che il reddito derivante dall’applicazione di queste disposizioni rileva anche ai fini contributivi, ma solo con riferimento ai piani di incentivazione deliberati dopo l’entrata in vigore del provvedimento in questione.
Determinazione del reddito per società semplici e professionisti – Computo delle perdite (commi 27 e 28)
Come già previsto per le società di persone vengono estese anche ai professionisti ed alle società semplici le modalità per il computo delle perdite nella determinazione del reddito tassabile; in particolare tali perdite possono essere dedotte soltanto dalla stessa categoria reddituale da cui sono state generate e possono essere computate in diminuzione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto.
Gli effetti della disposizione si avranno dall’anno prossimo, dal momento che la norma entra in vigore dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.
Tassazione del reddito dei professionisti (comma 29)
Alcune particolari disposizioni vengono introdotte per uniformare la tassazione dei redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni a quella propria delle imprese:
• tassazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali (esclusi immobili e oggetti d’arte e antiquariato);
• tassazione degli importi derivanti dalla cessione di clientela (secondo le regole della tassazione separata);
• deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande se sostenute dal committente per conto del professionista e addebitate da quest’ultimo in fattura.
Redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero (comma 30)
Si tratta di una norma di interpretazione autentica con la quale si chiarisce che in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta (art. 51,comma 8-bis, del TUIR), il prestatore di lavoro all’estero fruisce, per le imposte pagate all’estero, di un credito d’imposta proporzionale al reddito determinato ai sensi del predetto articolo 51.
Campione d’Italia (comma 31)
Viene abrogato l’articolo 188 del TUIR dedicato alle agevolazioni fiscali di varia natura previste per il Comune di Campione d’Italia.
Calamità naturali – Disposizioni antielusive (commi 32 e 33)
Questa norma dispone espressamente l’impossibilità di duplicazione delle deduzioni riferite a contributi deducibili, in occasione della sospensione dei versamenti prevista in occasione di calamità naturali.
Acconti Ires e Irap (comma 34)
Una disposizione particolare sancisce l’obbligo di tener conto di tutti i riflessi fiscali provocati dalle modifiche e dalle norme introdotte col decreto in esame, fin dal momento dei prossimi acconti di imposta.
Tassazione di proventi illeciti (comma 34-bis)
Con norma interpretativa viene precisato che i proventi illeciti, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito previste dalle norme sulla imposizione diretta, sono comunque considerati come redditi diversi.
ART. 37 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO, SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE DI CARATTERE FINANZIARIO
Studi di settore (commi 2 e 3)
Vengono abrogate le disposizioni in base alle quali l’accertamento da studi di settore per i soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
Viene esteso nei confronti di tutti i contribuenti l’obbligo dell’amministrazione di instaurare un contraddittorio prima dell’invio dell’avviso di accertamento.
Per il primo periodo di applicazione del nuovo art. 10 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nelle dichiarazioni ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.
Nuova comunicazione all’anagrafe tributaria (commi 4 e 5)
Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo per i soggetti non residenti, devono comunicare i dati identificativi, già tenuti a rilevare e a tenere in evidenza, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.
Sanzione in caso di omessa trasmissione di dati e notizie da parte degli intermediari finanziari (commi 6 e 7)
Viene estesa la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni, in caso di omessa trasmissione dei dati e notizie richiesti alle banche nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto
Elenco clienti e fornitori (commi 8 e 9)
I contribuenti sono tenuti a presentare l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell’imposta medesima. Per ciascun soggetto debbono essere indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.
Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate saranno individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi.
In caso di omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
Dal 2007, elenco dovrà comprendere anche le fatture emesse a soggetti privati.
Termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (commi 10 e 14)
Vengono abbreviati i termini per:
- la presentazione delle dichiarazione ai fini II.DD. e IRAP:
a) le persone fisiche e le società o le associazioni devono presentare la dichiarazione, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.A., anziché tra il 1° maggio ed il 31 luglio, dal 1 maggio al 30 giugno ovvero in via telematica, anziché entro il 31 ottobre, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
b) i contribuenti assoggettati ad IRES devono presentare la dichiarazione in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (31 luglio);
- la presentazione del mod. 770: dal 30 settembre al 31 marzo;
- la consegna del CUD al dipendente: dal 15 marzo al 28 febbraio;
- la comunicazione dei dati relativi al CUD: dal 31 ottobre al 31 marzo.
Viene stabilito anche per le persone fisiche con un volume di affari inferiore a 10.000 € l’obbligo dell’invio telematico delle dichiarazioni.
La disposizione decorre dal 1 maggio 2007.
Versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazione ai fini II.DD. e IRAP (commi 11 e 14)
Il versamento delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni, compresa quella unificata, deve essere effettuata entro il giorno 16 del mese di scadenza (non più il 20) dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.
La disposizione decorre dal 1 maggio 2007.
Termine di presentazione del mod. 730 (commi 12 e 14)
Il modello 730 deve essere presentato entro il mese di maggio (anziché 15 giugno).
I CAF-dipendenti ed i sostituti di imposta (che non utilizzano gli intermediari) devono trasmettere la dichiarazione entro il 31 luglio.
La disposizione decorre dal 1 maggio 2007.
Versamento ICI (commi 13 e 14)
Cambiano le date delle due rate di versamento dell’ICI: la prima scade il 16 giugno la seconda il 16 dicembre.
La disposizione decorre dal 1 maggio 2007.
Franchigia per i contribuenti minimi (commi 15,16 e 17)
I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 €, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi in tema di IVA, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
L’ufficio assegna un numero di partita IVA speciale.
Tali soggetti non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia o abbiano nominato un rappresentante fiscale, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero e i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.
I soggetti che vogliono avvalersi di tale regime, debbono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione di inizio attività.
I soggetti che rientrano nel regime in esame possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.
L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione dell’IVA a monte ai sensi dell'articolo 19 bis2. L’imposta dovuta per il mutato regime fiscale è versata in tre rate annuali. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche.
Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
I soggetti ai quali si applica il regime fiscale in esame debbono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
Il regime cessa di avere efficace ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta non rispettato uno dei requisiti per l’applicazione del regime in esame;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio, supera il limite di 7000 € del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
Le operazioni poste in essere da soggetti con numero normale di partita IVA con i contribuenti assoggettati alla franchigia in esame debbono considerarsi non imponibili ai fini IVA (viene modificato infatti l'art. 41, comma 2 bis, del DL 30 agosto 1993, n. 331).
Il regime prima descritto si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Nuova procedura per l’assegnazione del numero di partita IVA (commi 18, 19 e 20)
L'attribuzione del numero di partita IVA determina:
• l’esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso;
• l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare acquisti intracomunitari, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data di rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e, comunque, non inferiore a 50.000 €.
Le nuove regole si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1 novembre 2006.
E’ inoltre previsto che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmino specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è già attribuito il numero di partita IVA.
Scambio di comunicazioni tra le amministrazioni finanziarie e le Camere di commercio – Presentazione dei bilanci di esercizio (commi 21 e 22)
Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati.
Viene, inoltre, prevista l’emanazione entro il 31 dicembre 2006 di un Dpcm con cui si stabiliscono le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al Registro delle imprese, che dovrà essere utilizzato entro il termine fissato da detto provvedimento e, comunque, non oltre il 31 marzo 2007.
Penale-tributario: prolungamento del periodo di accertamento (commi 23, 24, 25 e 26)
In caso di reati penali tributari, perseguibili d’ufficio, gli avvisi di accertamento (sia per II.DD che IVA) potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Il nuovo termine si applica a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del decreto è ancora pendente il termine di 4 anni.
Sanzione amministrativa in caso di mancata restituzione dei questionari agli uffici (commi 29 e 30)
Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2.065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati dagli uffici dell’amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri di controllo, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
Ampliamento dei poteri di controllo (comma 31)
La comunicazione delle violazioni tributarie diviene di competenza anche di organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria.
Questionari inviati dagli Uffici delle imposte (comma 32)
Gli uffici delle imposte potranno inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie relativi anche ad altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti.
Trasmissione telematica dei corrispettivi (commi 33, 34, 35, 36 e 37)
Per gli esercenti il commercio al dettaglio ed assimilati, compresi le imprese che operano nel settore della grande distribuzione ( di cui al comma 429 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2005), viene introdotto l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mantenendo valenza fiscale allo scontrino emesso con il misuratore fiscale.
A coloro che opteranno per la trasmissione telematica tramite il misuratore fiscale attualmente utilizzato, verrà attribuito un credito d’imposta pari ad € 100, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati, da utilizzare a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione per i necessari adattamenti tecnologici del misuratore.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni.
Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Il mancato adempimento dell’obbligo in esame è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 €.
Le disposizioni decorrono dal 1 gennaio 2007 e la prima trasmissione è effettuata entro il mese di luglio 2007 anche per i mesi precedenti.
Tassazione della plusvalenza derivante da cessione di immobile precedentemente ricevuto in donazione (commi 38 e 39)
Diviene imponibile anche la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un immobile ricevuto in donazione, purché non siano decorsi 5 anni dalla data di acquisto del donante.
Modificati i termini per l’invio delle cartelle di pagamento (commi 40 e 41)
Le cartelle di pagamento dovranno essere inviate entro il 31 dicembre:
• del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR.
Iscrizione maggiori imposte in seguito a controllo formale (comma 42)
Viene eliminato il termine massimo entro il quale iscrivere a ruolo le maggiori imposte in seguito a controllo formale.
Cartelle di pagamento relative alle sanatorie di cui alla Finanziaria 2003 (comma 44)
La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008.
Ammortamento di beni immateriali (commi 45 e 46)
Viene aumentata la quota di ammortamento di beni immateriali: da un terzo del costo al 50% del costo, mentre l’ammortamento del costo dei marchi viene equiparato a quello dell’avviamento (un decimo del costo).
Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, le nuove regole si applicano limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
Spese relative a studi e ricerche di sviluppo (commi 47 e 48)
La modifica normativa tiene conto del fatto che, per effetto dell’applicazione di corretti principi contabili, le spese di ricerca e sviluppo, in alcune ipotesi, possono essere capitalizzate. Ciò può comportare che il processo di ammortamento civilistico sia più lungo di quello fiscale ovvero, nel caso in cui la ricerca si protragga nel tempo, che il processo di ammortamento inizi nell’esercizio in cui la ricerca è completata. In particolare in questa ultima ipotesi si verifica un disallineamento temporale tra l’esercizio in cui i costi sono stati sostenuti e capitalizzati e l’avvio del processo di ammortamento che non coincide con l’inizio del quinquennio previsto dall’art. 108, comma 1, del TUIR che decorre dal momento del sostenimento della spesa.
L’inclusione di tali spese nell’ambito di quelle per le quali è consentita l’attivazione del meccanismo delle deduzioni extracontabili dell’art. 109 consente di risolvere tali problematiche.
La disposizioni si applica alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi su infortuni sul lavoro: pagamento telematico (comma 49)
A partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, di tutti i contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro.
Abrogazione della Programmazione fiscale (comma 51)
Viene abrogata la programmazione fiscale.
Dichiarazione ai fini ICI (commi 53, 54 e 55)
A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI). Detta disposizione, peraltro, non opererà fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.
Inoltre, viene prevista la possibilità che l'ICI venga liquidata e versata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sentita la conferenza Stato città e autonomie locali, saranno definiti i termini e le modalità per l'attuazione di tale disposizione.
ART. 39 - MODIFICA DELLA DISCIPLINA DI ESENZIONE DALL’ICI
Con una nuova norma interpretativa viene precisato che l’esenzione ai fini ICI prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche, ricettive, ecc. (di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del Dlgs n. 504 del 1992) si intende applicabile alle suddette attività che non abbiano “esclusivamente natura commerciale”.