Milano, 17 Aprile 2020
Attività di vendita consentite
Non è facile dare una risposta ai quesiti che riguardano i comportamenti delle imprese davanti ai decreti emanati per fronteggiare l'emergenza Covid-19 in presenza di una legislazione nazionale contorta, sulla quale si sovrappone quella regionale.
In estrema sintesi l'attività di commercializzazione di materiali edili, sia nella modalità di ingrosso che in quella di dettaglio, è sospesa, fatte salve le ordinanze regionali che, allo stato dell'arte, riguardano solo la regione Liguria, dove è consentita l’apertura.
Sono invece consentite la vendita al dettaglio dei prodotti affini che normalmente sono trattati nei magazzini edili e cioè: materiale elettrico, ferramenta, colori e vernici, articoli idrotermosanitari.
Ma poiché ogni regola ha le sue eccezioni, alle aziende del settore è consentita la vendita al dettaglio via Internet, per televisione, per radio, per telefono, su catalogo, per corrispondenza, etc. di qualsiasi tipo di prodotto, quindi di tutta la merceologia presente nel magazzino.
Sia detto per inciso, per vendita al dettaglio si intende quella rivolta all’utilizzatore finale, mentre per vendita all'ingrosso si intende quella rivolta ad altro utilizzatore professionale.
L'attività di vendita presuppone anche la consegna dei beni oggetto della transazione. Pertanto, questa è consentita sia che avvenga sul luogo di vendita, sia che avvenga al domicilio del destinatario, sia ancora con mezzo di trasporto proprio o di terzi.
Una seconda eccezione riguarda la vendita a soggetti che hanno in corso la realizzazione di opere di estrema necessità e urgenza. In tal caso la transazione può essere eseguita, previa raccolta di documentazione che attesti lo stato di necessità da trasmettere, prima della consegna al destinatario, alla prefettura della provincia dove ha sede il magazzino.
E’ importante evidenziare che le attività consentite possono essere svolte nel rispetto delle regole igienico-sanitarie e di protezione individuale dei lavoratori e dei clienti. In particolare, il protocollo prevede la disponibilità di un termometro per la misurazione della temperatura corporea, di mascherine, di guanti, di liquido o gel igienizzante, di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
Infine, in base al disposto dell'art.2, comma 12 del DPCM del 2 Aprile 2020, riguardante le attività ancora sospese, si potrà accedere ai locali aziendali, previa comunicazione al Prefetto, per lo svolgimento delle seguenti attività:
- vigilanza
- conservative e di manutenzione
- inerenti la gestione dei pagamenti
- di pulizia e sanificazione
- di spedizione versi terzi di merci giacenti in magazzino
- di ricezione in magazzino di beni e forniture.