Federcomated

Milano, Gennaio 2020

Direttive e calendario 2020 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n.578 del 12 dicembre 2019, che disciplina le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti per l’anno 2020.

Tra le innovazioni introdotte nel Decreto, si segnalano, in particolare:

• L’aggiunta, tra le categorie escluse dal campo di applicazione del decreto in oggetto, anche i complessi di veicoli, il cui inserimento supera un’ambiguità normativa;
• L’introduzione di disposizioni più favorevoli per la durata dei divieti di circolazione (ritardi dell’entrata in vigore e anticipazione del termine) per i trasporti aventi origine/destinazione nel porto di Genova;
• L’ampliamento dei nodi logistici intermodali che beneficiano dell’anticipo di 4 ore della fine del divieto di circolazione. In particolare, risultano per la prima volta compresi  tra i terminal in-termodali in considerazione strategica i terminal di Marzaglia (MO) e Rubiera (RE) che, ai sensi dell’art. 6 del DM, se destinazione di trasporti di merce da inviare all'estero godono del citato anticipo del termine;
• L’estensione dell’esenzione dai divieti di circolazione per tutti i veicoli impegnati in trasporti intermodali strada-mare diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime comprese nel cosid-detto “ecobonus” (dm 31/01/2007) indipendentemente dalla natura nazionale o internazionale del tragitto;
• Una più rigorosa disciplina delle autorizzazioni alla circolazione in deroga;
• Una modifica della disciplina dei divieti di circolazione per i trasporti in regime ADR.

Rispetto al calendario dello scorso anno si segnalano soltanto limitatissime modifiche quali:

• L’eliminazione del divieto nella giornata del 24 dicembre;
• L’introduzione del divieto nella giornata dell’8 dicembre (nel 2019 domenica);
• L’introduzione del divieto martedì 14 Aprile dopo Pasqua.


In particolare, per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti a trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, sarà vietata la circolazione secondo le modalità riportate nel prospetto seguente:


GIORNO          ORARIO DEL DIVIETO
GENNAIO 
Mercoledì  1           09,00 - 22,00
domenica 5            09,00 - 22,00
Lunedì 6                09,00 - 22,00
domenica 12          09,00 - 22,00
domenica 19          09,00 - 22,00
domenica 26          09,00 - 22,00
FEBBRAIO  
domenica 2            09,00 - 22,00
domenica 9            09,00 - 22,00
domenica 16          09,00 - 22,00
domenica 23          09,00 - 22,00
MARZO  
domenica 1            09,00 - 22,00
domenica 8            09,00 - 22,00
domenica 15          09,00 - 22,00
domenica 22          09,00 - 22,00
domenica 29          09,00 - 22,00
APRILE  
domenica 5            09,00 - 22,00
Venerdì 10             14,00 - 22,00
Sabato 11              09,00 - 16,00
domenica 12          09,00 - 22,00
Lunedì 13              09,00 - 22,00
Martedì 14             09,00 - 14,00
domenica 19          09,00 - 22,00
sabato 25              09,00 - 22,00
domenica 26          09,00 - 22,00
MAGGIO  
venerdì 1                09,00 - 22,00
domenica 3             09,00 - 22,00
domenica 10           09,00 - 22,00
domenica 17           09,00 - 22,00
domenica 24           09,00 - 22,00
Domenica 31           09,00 - 22,00
GIUGNO  
martedì 2                07,00 - 22,00
domenica 7              07,00 - 22,00
domenica 14            07,00 - 22,00
domenica 21            07,00 - 22,00
domenica 28            07,00 - 22,00
LUGLIO  
sabato 4                  08,00 - 16,00
domenica 5              07,00 - 22,00
sabato 11                08,00 - 16,00
domenica 12            07,00 - 22,00
sabato 18                08,00 - 16,00
domenica 19            07,00 - 22,00
venerdì  24              16,00 - 22,00
sabato 25                08,00 - 16,00
domenica 26            07,00 - 22,00
Venerdì 31               16,00 - 22,00
AGOSTO  
sabato 1                  08,00 - 16,00
domenica 2              07,00 - 22,00
venerdì 7                 16,00 - 22,00
sabato 8                  08,00 - 22,00
domenica 9              07,00 - 22,00
venerdì 14               16,00 - 22,00
sabato 15                07,00 - 22,00
domenica 16            07,00 - 22,00
sabato 22                08,00 - 16,00
domenica 23            07,00 - 22,00
sabato 29                08,00 - 16,00
domenica 30            07,00 - 22,00
SETTEMBRE  
domenica 6              07,00 - 22,00
domenica 13            07,00 - 22,00
domenica 20            07,00 - 22,00
domenica 27            07,00 - 22,00
OTTOBRE  
Domenica  4            09,00 - 22,00
domenica  11           09,00 - 22,00
domenica 18            09,00 - 22,00
domenica 25            09,00 - 22,00
NOVEMBRE   
domenica 1              09,00 - 22,00
domenica 8              09,00 - 22,00
domenica 15            09,00 - 22,00
domenica 22            09,00 - 22,00
domenica 29            09,00 - 22,00
DICEMBRE  
domenica 6              09,00 - 22,00
Martedì 8                 09,00 - 22,00
domenica 13            09,00 - 22,00
domenica 20            09,00 - 22,00
venerdì 25               09,00 - 22,00
sabato 26                09,00 - 22,00
domenica 27            09,00 - 22,00

Gli artt. 3, 4, 5 e 6 disciplinano alcune particolari agevolazioni, previste rispettivamente per i veicoli provenienti o diretti da/verso l’Estero, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sardegna, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sicilia, per i veicoli impegnati nel trasporto intermodale.
A tal proposito, per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, (Bari, Bologna, Catania, Cervignano (UD), Jesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Pa-dova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia e Verona) e i terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB), Marzaglia (MO), Melzo (MI), Milano Smistamento, Mortara (PV), Portogruaro (VE), Rovigo, Rubiera (RE), Trento, Trieste, Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all’Estero, purché muniti di idonea documentazione, l’orario di termine del divieto è anti-cipato di 4 ore.

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto, dal rispetto del calendario di divieti sono esentati:

• I veicoli appartenenti a Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Regioni e altri Enti Territoriali, anche in forma associata.

I divieti di circolazione non trovano, altresì applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

• Fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
• Nettezza urbana e raccolta rifiuti;
• Pronto intervento fognature o spurgo pozzi neri;
• Servizi postali, effettuati con veicoli del Ministero dello Sviluppo Economico, delle Poste Ita-liane (con relativi emblemi), nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documen-tazione rilasciata dalle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del D.Lgs 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Sviluppo economico, se effettuano durante i giorni del divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;  
• Servizi radiotelevisivi;
• Servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, effettuati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
• Altri servizi pubblici per soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea do-cumentazione comprovante la necessità.

Dal rispetto dei divieti, sono, inoltre, esentati , anche se circolano scarichi, i seguenti veicoli e complessi di veicoli (superando, con questa dicitura, un’ambiguità normativa presente nelle versioni passate del decreto):

• Autocisterne adibite al trasporto d’acqua d’uso domestico;
• Autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
• Autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
• Autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento. Tali veicoli, così come quelli indicati nei tre punti precedenti, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola, di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
• Autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo, sia pubblico, sia privato;
• Macchine agricole (art 57 C.d.S.) e macchine agricole eccezionali (art. 104 C.d.S.) fermi re-stando la necessità dell’autorizzazione prevista dal medesimo art. 104, nonché il divieto di circolazione previsto dall’art. 175 del C.d.S.

Sono, inoltre, confermati casi particolari di esenzione dal rispetto dei divieti:

• Per i veicoli prenotati per la revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito di foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa in-testataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
• Per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato cer-tificato di iscrizione alla Camera di Commercio, purché tali veicoli non si trovino a una di-stanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non per-corrano tratti autostradali

L’art. 8 del Decreto individua le esenzioni dai divieti legate alle tipologie di merci trasportate, escludendo dal rispetto del calendario, anche se circolano scarichi, i veicoli, che trasportano esclusivamente:

• Forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ri-cambio di aeromobili
• Forniture di viveri o merci destinati ad altri servizi indispensabili alle attività della Marina mercantile
• Giornali, quotidiani e periodici
• Prodotti per uso medico
• Prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime di ATP
• Prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in ATP, sono soggetti a un rapido deterioramento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita
     o Frutta fresca
     o Ortaggi
     o Fiori recisi
     o Semi vitali non ancora germogliati
     o Uova da cova, con specifica attestazione all’interno del documento di trasporto
• Sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali.
I veicoli che trasportano tali prodotti, così come quelli indicati nei due punti precedenti, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola, di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Analoghi cartelli dovranno mostrare i veicoli che trasporteranno i seguenti animali vivi, anche se circoleranno scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico nei periodi di vigenza dei divieti:

      o Pulcini destinati all’allevamento;
      o Animali vivi destinati alla macellazione;
      o Animali vivi provenienti dall’Estero;

Saranno, inoltre, esentati dai divieti, alle analoghe condizioni indicate,  i veicoli che trasporteranno:

      o Animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle 48 ore.

L’art. 9 del Decreto disciplina le condizioni per la circolazione in deroga ai divieti che, per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza le Prefetture possono autorizzare secondo le circo-stanziate modalità e le procedure disciplinate ai successive art. 10 e 11 del Decreto.

In particolare, potrà essere autorizzata la circolazione in deroga per:

o Trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli in precedenza indicati tra le esenzioni, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari, debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
o Trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento, con veicoli diversi da quelli indicati in precedenza tra le esenzioni, al fine di consentirne il continuo approvvigiona-mento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
o Trasporto do materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizza-zione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni, che per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un  approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzatu-re;
o Trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti;
o Circolazione di veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;
o Circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione durante i divieti;
o Circolazione di veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, (art. 10 del C.d.S.), li-mitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli,
 il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divie-to, od eventualmente non possa essere interrotto;
o Circolazione di veicoli provenienti dall’estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;
o Altri casi di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola, di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

L’art. 12 del Decreto disciplina, il trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto. Si prevede, in particolare:

o Il divieto di trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7 dell’ADR, per qualunque quantità di merce trasportata e indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 23 maggio al 6 settembre 2020;
o Esenzioni dai divieti con obbligo d’informazione delle prefetture;
o Esenzioni dai divieti;
o Autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga per alcune tipologie di trasporto.

Come anticipato, l’art. 13 del Decreto prevede, infine, 4 ore di posticipo dell’inizio dei divieti di circolazione previsti nel calendario per i veicoli provenienti dal porto di Genova, così come l’anticipo di 4 ore del termine del divieto per i mezzi diretti al porto di Genova, muniti di idonea documentazione comprovante l’origine/destinazione del trasporto.