Federcomated

Milano, Aprile 2019

MUD 2019

Con il DPCM 24 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2019, è stato approvato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2019 che va a sostituire integralmente il Modello dello scorso anno, da una parte confermando la struttura del Modello articolato in sei comunicazioni nonché le modalità di invio; dall’altra, introducendo una serie di novità.

Le comunicazioni
- Comunicazione rifiuti;
- Comunicazione veicoli fuori uso;
- Comunicazione imballaggi;
- Comunicazione RAEE;
- Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione;
- Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.


Invio telematico
Il MUD dovrà essere inviato esclusivamente in via telematica, tramite il portale www.mudtelematico.it; a tal fine occorre essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.
Fanno eccezione quattro comunicazioni, che dovranno essere presentate come segue:
• Comunicazione “Rifiuti semplificata” (dichiarazione relativa fino ad un massimo di sette tipologie di rifiuto): da presentare via PEC all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it;
• Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione: da presentare esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it;
• Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: da trasmettere esclusivamente tramite il portale raggiungibile dal sito www.registroaee.it;
• Comunicazione imballaggi, sezione Consorzi: la compilazione deve avvenire esclusivamente tramite il software MUD predisposto da Unioncamere, e la comunicazione va presentata esclusivamente per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it.

Principali novità
• Per i produttori che inviano a trattamento rifiuti fuori dall’Italia: esclusione dalla Comunicazione semplificata;
• per la comunicazione RAEE: obbligo di indicare i trattamenti previsti per i rifiuti ricevuti dall’estero; ed aggiunta di due nuove categorie (pannelli fotovoltaici e lampade a scarica);
• per i soggetti gestori di impianto: obbligo di fornire indicazioni specifiche relativamente a determinati codici CER;
• con riguardo agli imballaggi: previsione in capo ai gestori di impianto dell’obbligo di distinguere tra il trattamento mono-materiale o il trattamento multimateriale;
• nuove istruzioni per chi svolge sia il trasporto, sia il trattamento relativamente allo stesso rifiuto.

Si precisa che le aziende che non svolgono, direttamente o attraverso terzi, attività di raccolta e smaltimento di materiali di risulta, da recupero e da demolizione, in sostanza i commercianti che svolgono la mera attività di compravendita dei materiali, non sono tenuti a presentare il MUD, salvo che non si tratti di rifiuti pericolosi.

Termine per la presentazione
Data la pubblicazione del DPCM in questione sulla G.U. del 22 febbraio 2019, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione slitta al 22 giugno 2019 (cioè a 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto: art. 6, Legge 70 del 1994, istitutiva del MUD).

La segreteria di Federcomated rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.