Federcomated

Milano, Gennaio 2019

Direttive e calendario 2019 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati

Sulla Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto 4 Dicembre 2018 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, recante il calendario e le direttive per la limitazione della circolazione sulle strade extraurbane dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di cose per l'anno 2019.

Significative le novità introdotte quest'anno, tra le quali si segnalano, in particolare:

• L'introduzione di disposizioni più favorevoli per la durata dei divieti di circolazione (ritardi dell'entrata in vigore e anticipazione del termine) per i trasporti aventi origine/destinazione nel porto di Genova;
• L'ampliamento dei nodi logistici intermodali che beneficiano dell'anticipo di 4 ore della fine del divieto di circolazione;
• L'estensione dell'esenzione dai divieti di circolazione per tutti i veicoli impegnati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime comprese nel cosiddetto "marebonus" (dm 31/01/2017) indipendentemente dalla natura nazionale o internazionale del tragitto;
• Una più rigorosa disciplina delle autorizzazioni alla circolazione in deroga; 
• Una modifica della disciplina dei divieti di circolazione per i trasporti in regime ADR.

In particolare, per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti a trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, sarà vietata la circolazione secondo le modalità riportate nel prospetto seguente:


GIORNO        ORARIO DEL DIVIETO

GENNAIO 
martedì 1        09,00 - 22,00
domenica 6     09,00 - 22,00
domenica 13   09,00 - 22,00
domenica 20   09,00 - 22,00
domenica 27   09,00 - 22,00
FEBBRAIO 
domenica 3     09,00 - 22,00
domenica 10   09,00 - 22,00
domenica 17   09,00 - 22,00
domenica 24   09,00 - 22,00
MARZO 
domenica 3     09,00 - 22,00
domenica 10   09,00 - 22,00
domenica 17   09,00 - 22,00
domenica 24   09,00 - 22,00
domenica 31   09,00 - 22,00
APRILE 
domenica 7     09,00 - 22,00
domenica 14   09,00 - 22,00
venerdì 19      14,00 - 22,00
sabato 20       09,00 - 16,00
domenica 21   09,00 - 22,00
lunedì 22        09,00 - 22,00
giovedì 25      09,00 - 22,00
domenica 28   09,00 - 22,00
MAGGIO 
mercoledì 1     09,00 - 22,00
domenica 5     09,00 - 22,00
domenica 12   09,00 - 22,00
domenica 19   09,00 - 22,00
domenica 26   09,00 - 22,00
GIUGNO 
domenica 2    07,00 - 22,00
domenica 9    07,00 - 22,00
domenica 16  07,00 - 22,00
domenica 23  07,00 - 22,00
domenica 30  07,00 - 22,00
LUGLIO 
sabato 6        08,00 - 16,00
domenica 7    07,00 - 22,00
sabato 13      08,00 - 16,00
domenica 14  07,00 - 22,00
sabato 20      08,00 - 16,00
domenica 21  07,00 - 22,00
venerdì  26    16,00 - 22,00
sabato 27      08,00 - 22,00
domenica 28  07,00 - 22,00
AGOSTO 
venerdì 2       16,00 - 22,00
sabato 3        08,00 - 22,00
domenica 4    07,00 - 22,00
venerdì 9       16,00 - 22,00
sabato 10      08,00 - 22,00
domenica 11  07,00 - 22,00
giovedì 15      07,00 - 22,00
sabato 17      08,00 - 16,00
domenica 18  07,00 - 22,00
sabato 24      08,00 - 16,00
domenica 25  07,00 - 22,00
sabato 31      08,00 - 16,00
SETTEMBRE 
domenica 1    07,00 - 22,00
domenica 8    07,00 - 22,00
domenica 15  07,00 - 22,00
domenica 22  07,00 - 22,00
domenica 29  07,00 - 22,00
OTTOBRE 
domenica 6    09,00 - 22,00
domenica 13  09,00 - 22,00
domenica 20  09,00 - 22,00
domenica 27  09,00 - 22,00
NOVEMBRE  
venerdì 1       09,00 - 22,00
domenica 3    09,00 - 22,00
domenica 10  09,00 - 22,00
domenica 17  09,00 - 22,00
domenica 24  09,00 - 22,00
DICEMBRE 
domenica 1    09,00 - 22,00
domenica 8    09,00 - 22,00
domenica 15  09,00 - 22,00
domenica 22  09,00 - 22,00
martedì 24     09,00 - 14,00
mercoledì 25  09,00 - 22,00
giovedì 26      09,00 - 22,00
domenica 29   09,00 - 22,00

Gli artt. 3, 4, 5 e 6 disciplinano alcune particolari agevolazioni, previste rispettivamente per i veicoli provenienti o diretti da/verso l'Estero, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sardegna, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sicilia, per i veicoli impegnati nel trasporto intermodale.

A tal proposito, per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, (Bari, Bologna, Catania, Cer-vignano (UD), Jesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia e Verona) e i terminal in-termodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB), Melzo (MI), Mila-no Smistamento, Mortara (PV), Portogruaro (VE), Rovigo, Trento, Trieste, Voltri (GE)) che tra-sportano merci o unità di carico dirette all'Estero, purché muniti di idonea documentazione, l'orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, dal rispetto del calendario di divieti sono esentati:

• I veicoli appartenenti a Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Regioni e altri Enti Territoriali, anche in forma associata.

I divieti di circolazione non trovano, altresì applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

• Fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
• Nettezza urbana e raccolta rifiuti;
• Pronto intervento fognature o spurgo pozzi neri;
• Servizi postali, effettuati con veicoli del Ministero dello Sviluppo Economico, delle Poste Ita-liane (con relativi emblemi), nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documenta-zione rilasciata dalle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del D.Lgs 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Sviluppo economico, se effettuano durante i giorni del divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; 
• Servizi radiotelevisivi;
• Servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, effettuati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
• Altri servizi pubblici per soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea docu-mentazione comprovante la necessità.

Dal rispetto dei divieti, sono, inoltre, esentati , anche se circolano scarichi, I seguenti veicoli:

• Autocisterne adibite al trasporto d'acqua d'uso domestico;
• Autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
• Autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
• Autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento. Tali veicoli, così come quelli indicati nei tre punti precedenti, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola, di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
• Autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo, sia pubblico, sia privato;
• Macchine agricole (art 57 C.d.S.) e macchine agricole eccezionali (art. 104 C.d.S.) fermi re-stando la necessità dell'autorizzazione prevista dal medesimo art. 104, nonché il divieto di circolazione previsto dall'art. 175 del C.d.S.

Sono, inoltre, confermati casi particolari di esenzione dal rispetto dei divieti:

• Per i veicoli prenotati per la revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia mu-nito di foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
• Per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'im-presa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, purché tali veicoli non si trovino a una distanza supe-riore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

L'art. 8 del Decreto individua le esenzioni dai divieti legate alle tipologie di merci trasportate, escludendo dal rispetto del calendario, anche se circolano scarichi, i veicoli, che trasportano esclusivamente:

• Forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili
• Forniture di viveri o merci destinati ad altri servizi indispensabili alle attività della Marina mer-cantile
• Giornali, quotidiani e periodici
• Prodotti per uso medico
• Prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime di ATP
• Prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in ATP, sono soggetti a un rapido de-terioramento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di pro-duzione a quelli di deposito o vendita
• Frutta fresca
• Ortaggi
• Fiori recisi
• Semi vitali non ancora germogliati
• Uova da cova, con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto
• Sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali.

I veicoli che trasportano tali prodotti, così come quelli indicati nei due punti precedenti, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola, di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Analoghi cartelli dovranno mostrare i veicoli che trasporteranno i seguenti animali vivi, anche se circo-leranno scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico nei periodi di vigenza dei divieti:
• Pulcini destinati all'allevamento;
• Animali vivi destinati alla macellazione;
• Animali vivi provenienti dall'Estero;

Saranno, inoltre, esentati dai divieti, alle analoghe condizioni indicate,  i veicoli che trasporteranno:

• Animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od ef-fettuate nelle 48 ore.

L'art. 9 del Decreto disciplina le condizioni per la circolazione in deroga ai divieti che, per motivi di as-soluta e comprovata necessità e urgenza le Prefetture possono autorizzare secondo le circostan-ziate modalità e le procedure disciplinate ai successive art. 10 e 11 del Decreto.

In particolare, potrà essere autorizzata la circolazione in deroga per:

• Trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli in precedenza indicati tra le esenzioni, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari, debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente de-finite;
• Trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento, con veicoli diversi da quelli indicati in precedenza tra le esenzioni, al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a con-dizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
• Trasporto do materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni, che per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un  ap-provvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;
• Trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l'organizza-zione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti;
• Circolazione di veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;
• Circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione durante i divieti;
• Circolazione di veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, (art. 10 del C.d.S.), limita-tamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli, il cui transito non possa essere pro-grammato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
• Circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di aree at-trezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;
• Altri casi di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola, di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

L'art. 12 del Decreto disciplina, il trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto. Si prevede, in par-ticolare:

• Il divieto di trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7 dell'ADR, per qualun-que quantità di merce trasportata e indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 25 maggio al 8 settembre;
• Esenzioni dai divieti con obbligo d'informazione delle prefetture;
• Esenzioni dai divieti;
• Autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga per alcune tipologie di trasporto.

Come anticipato, l'art. 13 del Decreto prevede, infine, 4 ore di posticipo dell'inizio dei divieti di circola-zione previsti nel calendario per i veicoli provenienti dal porto di Genova, così come l'anticipo di 4 ore del termine del divieto per i mezzi diretti al porto di Genova, muniti di idonea documentazione compro-vante l'origine/destinazione del trasporto.